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Manuale di diritto europeo della non discriminazione

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manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />

112<br />

lingua, religione, nazionalità e origine nazionale o etnica» 201 . Analogamente,<br />

la definizione contenuta all’articolo 1 <strong>della</strong> Convenzione oNU sull’eliminazione<br />

<strong>della</strong> <strong>di</strong>scriminazione razziale del 1966 (cui hanno aderito tutti gli Stati membri<br />

dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa) include i motivi <strong>di</strong> «razza, colore,<br />

ascendenza e origine nazionale o etnica» 202 . Il comitato per l’eliminazione <strong>della</strong><br />

<strong>di</strong>scriminazione razziale, responsabile <strong>di</strong> interpretare e controllare il rispetto <strong>della</strong><br />

convenzione, ha inoltre <strong>di</strong>chiarato che, salvo contraria giustificazione, per stabilire<br />

se una persona appartenga a una razza o a un gruppo etnico particolari, occorre<br />

«basarsi sull’identificazione <strong>di</strong> sé da parte dell’interessato» 203 . Ciò impe<strong>di</strong>sce allo<br />

Stato <strong>di</strong> escludere dalla protezione i gruppi etnici che <strong>non</strong> riconosce.<br />

Sebbene il <strong>di</strong>ritto dell’Unione <strong>non</strong> preveda espressamente la lingua, il colore o<br />

l’ascendenza quali motivi <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione oggetto <strong>di</strong> protezione, ciò <strong>non</strong> significa<br />

che tali caratteristiche <strong>non</strong> siano tutelabili nell’ambito <strong>della</strong> razza o dell’origine<br />

etnica, dal momento che la lingua, il colore e l’ascendenza sono intrinsecamente<br />

collegati alla razza e all’origine etnica. Sembrerebbe inoltre che, nella misura in cui<br />

i fattori che definiscono la nazionalità siano rilevanti ai fini <strong>della</strong> razza e dell’origine<br />

etnica, in talune circostanze, la nazionalità possa a sua volta essere ricompresa fra<br />

questi motivi.<br />

La religione è protetta espressamente dalla <strong>di</strong>rettiva sulla parità <strong>di</strong> trattamento in<br />

materia <strong>di</strong> occupazione. Peraltro, la presunta vittima <strong>di</strong> una <strong>di</strong>scriminazione fondata<br />

sulla religione può avere interesse ad associare la religione alla razza perché, allo<br />

stato attuale del <strong>di</strong>ritto dell’Unione, la protezione contro la <strong>di</strong>scriminazione razziale<br />

ha una portata più ampia <strong>di</strong> quella per motivi religiosi. Ciò è dovuto al fatto che,<br />

mentre la <strong>di</strong>rettiva sull’occupazione riguarda soltanto quest’ultimo settore, la<br />

<strong>di</strong>rettiva sull’uguaglianza razziale riguarda anche l’accesso ai beni e ai servizi.<br />

Nell’illustrare le nozioni <strong>di</strong> razza e origine etnica, la Cedu ha ritenuto che la<br />

lingua, la religione, la nazionalità e la cultura possono essere in<strong>di</strong>ssociabili dalla<br />

razza. Nella causa Timishev il ricorrente, <strong>di</strong> origine cecena <strong>non</strong> era autorizzato ad<br />

attraversare un posto <strong>di</strong> controllo, in quanto le guar<strong>di</strong>e avevano ricevuto istruzioni<br />

201 ECRI «general Policy Recommendation No. 7 on National Legislation to Combat Racism and Racial<br />

Discrimination» [Raccomandazione <strong>di</strong> politica generale n. 7 sulla legislazione nazionale volta a<br />

combattere il razzismo e la <strong>di</strong>scriminazione razziale], CRI(2003)8, adottata il 13 <strong>di</strong>cembre 2002,<br />

paragrafo 1, lettere b) e c).<br />

202 660 UNtS 195.<br />

203 CERD, «general Recommendation vIII concerning the interpretation and application of Article 1,<br />

paragraphs 1 and 4 of the Convention» [Raccomandazione generale vIII concernente l’interpretazione e<br />

l’applicazione dell’articolo 1, paragrafi 1 e 4, <strong>della</strong> Convenzione].

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