Manuale di diritto europeo della non discriminazione
Manuale di diritto europeo della non discriminazione
Manuale di diritto europeo della non discriminazione
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
motivi <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione oggetto <strong>di</strong> protezione<br />
<strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> trattamento tra adulti e minori, tale <strong>di</strong>fferenza era giustificata poiché<br />
la privazione <strong>della</strong> libertà era finalizzata a proteggere i minori, una considerazione<br />
che <strong>non</strong> si applicava agli adulti.<br />
4.6. La razza, l’origine etnica, il colore<br />
e l’appartenenza a una minoranza<br />
nazionale<br />
Sembra esistere una <strong>di</strong>fferenza tra le normative dell’Unione e la CEDU riguardo<br />
all’ampiezza del motivo <strong>della</strong> «razza e origine etnica», in quanto la <strong>di</strong>rettiva<br />
sull’uguaglianza razziale esclude espressamente la «nazionalità» dalla nozione<br />
<strong>di</strong> razza od origine etnica. benché la CEDU elenchi la «nazionalità» o l’«origine<br />
nazionale» come motivi <strong>di</strong>stinti, la giurisprudenza esaminata <strong>di</strong> seguito mostra<br />
che la nazionalità può essere intesa quale fattore <strong>di</strong> origine etnica. La <strong>di</strong>fferenza<br />
<strong>non</strong> è tanto dovuta al fatto che la <strong>di</strong>scriminazione fondata sulla nazionalità sia<br />
ammessa ai sensi del <strong>di</strong>ritto dell’Unione, quanto al modo in cui il <strong>di</strong>ritto dell’Unione<br />
si è evoluto, sicché la <strong>di</strong>scriminazione fondata sulla nazionalità è <strong>di</strong>sciplinata<br />
dalle norme in materia <strong>di</strong> libera circolazione delle persone. oltre ad escludere<br />
espressamente la nazionalità, la <strong>di</strong>rettiva sull’uguaglianza razziale <strong>non</strong> contiene<br />
una definizione <strong>di</strong> «razza od origine etnica». Esistono vari altri strumenti che<br />
offrono orientamenti su come intendere la razza e l’origine etnica. Il «colore» e<br />
l’appartenenza a una minoranza nazionale <strong>non</strong> sono elencati espressamente nella<br />
<strong>di</strong>rettiva sull’uguaglianza razziale, ma sono in<strong>di</strong>cati come motivi <strong>di</strong>stinti nella CEDU.<br />
tali termini sembrano essere in<strong>di</strong>ssociabili dalla definizione <strong>di</strong> razza e/o origine<br />
etnica e sono quin<strong>di</strong> esaminati in questa sede.<br />
La decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea sulla lotta contro talune<br />
forme ed espressioni <strong>di</strong> razzismo e xenofobia me<strong>di</strong>ante il <strong>di</strong>ritto penale definisce<br />
il razzismo e la xenofobia in modo da includervi la violenza o l’o<strong>di</strong>o nei confronti<br />
<strong>di</strong> gruppi <strong>di</strong> persone, definiti in base «alla razza, al colore, alla religione,<br />
all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica». Anche la commissione contro il<br />
razzismo e l’intolleranza (ECRI) del Consiglio d’Europa ha adottato una definizione<br />
estensiva <strong>di</strong> «<strong>di</strong>scriminazione razziale», che comprende i motivi <strong>di</strong> «razza, colore,<br />
111