13.08.2013 Views

Manuale di diritto europeo della non discriminazione

Manuale di diritto europeo della non discriminazione

Manuale di diritto europeo della non discriminazione

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

motivi <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione oggetto <strong>di</strong> protezione<br />

<strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> trattamento tra adulti e minori, tale <strong>di</strong>fferenza era giustificata poiché<br />

la privazione <strong>della</strong> libertà era finalizzata a proteggere i minori, una considerazione<br />

che <strong>non</strong> si applicava agli adulti.<br />

4.6. La razza, l’origine etnica, il colore<br />

e l’appartenenza a una minoranza<br />

nazionale<br />

Sembra esistere una <strong>di</strong>fferenza tra le normative dell’Unione e la CEDU riguardo<br />

all’ampiezza del motivo <strong>della</strong> «razza e origine etnica», in quanto la <strong>di</strong>rettiva<br />

sull’uguaglianza razziale esclude espressamente la «nazionalità» dalla nozione<br />

<strong>di</strong> razza od origine etnica. benché la CEDU elenchi la «nazionalità» o l’«origine<br />

nazionale» come motivi <strong>di</strong>stinti, la giurisprudenza esaminata <strong>di</strong> seguito mostra<br />

che la nazionalità può essere intesa quale fattore <strong>di</strong> origine etnica. La <strong>di</strong>fferenza<br />

<strong>non</strong> è tanto dovuta al fatto che la <strong>di</strong>scriminazione fondata sulla nazionalità sia<br />

ammessa ai sensi del <strong>di</strong>ritto dell’Unione, quanto al modo in cui il <strong>di</strong>ritto dell’Unione<br />

si è evoluto, sicché la <strong>di</strong>scriminazione fondata sulla nazionalità è <strong>di</strong>sciplinata<br />

dalle norme in materia <strong>di</strong> libera circolazione delle persone. oltre ad escludere<br />

espressamente la nazionalità, la <strong>di</strong>rettiva sull’uguaglianza razziale <strong>non</strong> contiene<br />

una definizione <strong>di</strong> «razza od origine etnica». Esistono vari altri strumenti che<br />

offrono orientamenti su come intendere la razza e l’origine etnica. Il «colore» e<br />

l’appartenenza a una minoranza nazionale <strong>non</strong> sono elencati espressamente nella<br />

<strong>di</strong>rettiva sull’uguaglianza razziale, ma sono in<strong>di</strong>cati come motivi <strong>di</strong>stinti nella CEDU.<br />

tali termini sembrano essere in<strong>di</strong>ssociabili dalla definizione <strong>di</strong> razza e/o origine<br />

etnica e sono quin<strong>di</strong> esaminati in questa sede.<br />

La decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea sulla lotta contro talune<br />

forme ed espressioni <strong>di</strong> razzismo e xenofobia me<strong>di</strong>ante il <strong>di</strong>ritto penale definisce<br />

il razzismo e la xenofobia in modo da includervi la violenza o l’o<strong>di</strong>o nei confronti<br />

<strong>di</strong> gruppi <strong>di</strong> persone, definiti in base «alla razza, al colore, alla religione,<br />

all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica». Anche la commissione contro il<br />

razzismo e l’intolleranza (ECRI) del Consiglio d’Europa ha adottato una definizione<br />

estensiva <strong>di</strong> «<strong>di</strong>scriminazione razziale», che comprende i motivi <strong>di</strong> «razza, colore,<br />

111

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!