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Manuale di diritto europeo della non discriminazione

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manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />

110<br />

Esempio: nella causa Schwizgebel c. Svizzera, una madre <strong>di</strong> quarantasette anni<br />

<strong>non</strong> coniugata contestava il rifiuto opposto alla propria domanda <strong>di</strong> adozione 198 .<br />

Le autorità nazionali avevano basato la loro decisione sulla <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> età<br />

tra la ricorrente e il bambino e sul fatto che l’adozione avrebbe comportato un<br />

onere finanziario significativo, considerato che la ricorrente aveva già un figlio.<br />

La Cedu ha constatato che la donna veniva trattata in modo <strong>di</strong>verso rispetto<br />

alle donne più giovani che presentavano domanda <strong>di</strong> adozione, in ragione <strong>della</strong><br />

sua età. tuttavia, la mancanza <strong>di</strong> uniformità tra gli Stati in merito ai limiti <strong>di</strong><br />

età per l’adozione concedeva allo Stato un ampio margine <strong>di</strong> apprezzamento.<br />

Inoltre il rilievo attribuito alla <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> età da parte dell’autorità nazionale<br />

<strong>non</strong> era stato arbitrario, ma si fondava su considerazioni concernenti l’interesse<br />

del bambino e l’onere finanziario che un secondo figlio avrebbe comportato per<br />

la ricorrente, il quale a sua volta poteva influire sul benessere del bambino. La<br />

Corte ha pertanto ritenuto giustificata la <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> trattamento.<br />

Esempio: nelle cause T. c. Regno Unito e V. c. Regno Unito due ragazzi erano<br />

stati processati e condannati per un omici<strong>di</strong>o commesso quando avevano<br />

<strong>di</strong>eci anni 199 . I ricorrenti lamentavano, tra l’altro, <strong>di</strong> <strong>non</strong> aver subito un processo<br />

equo, in quanto la loro età e la mancanza <strong>di</strong> maturità avevano impe<strong>di</strong>to<br />

<strong>di</strong> partecipare attivamente alla loro <strong>di</strong>fesa. La Cedu ha <strong>di</strong>chiarato che, quando<br />

processa un minore, lo Stato deve tenere «pienamente conto <strong>della</strong> sua età, del<br />

suo livello <strong>di</strong> maturità e delle sue capacità intellettuali ed emotive» e adottare<br />

misure volte «a promuovere la sua capacità <strong>di</strong> comprendere il proce<strong>di</strong>mento e<br />

<strong>di</strong> prendervi parte». La Cedu ha concluso che lo Stato <strong>non</strong> aveva ottemperato<br />

a tale obbligo e <strong>di</strong> conseguenza aveva infranto l’articolo 6 <strong>della</strong> Convenzione,<br />

<strong>non</strong> avendo esaminato il caso alla luce dell’articolo 14.<br />

Esempio: nelle cause D.G. c. Irlanda e Bouamar c. Belgio i ricorrenti erano stati<br />

arrestati dalle autorità nazionali 200 . La Cedu ha riscontrato che, nella fattispecie,<br />

era stata commessa violazione del <strong>di</strong>ritto a <strong>non</strong> essere sottoposti a detenzione<br />

arbitraria. Inoltre in entrambi i casi i ricorrenti lamentavano <strong>di</strong> aver subito<br />

un trattamento <strong>di</strong>scriminatorio rispetto a quello riservato agli adulti, in quanto<br />

il <strong>di</strong>ritto nazionale <strong>non</strong> permetteva che, in circostanze analoghe, questi ultimi<br />

fossero privati <strong>della</strong> libertà. La Cedu ha concluso che, sebbene sussistesse una<br />

198 Ibid.<br />

199 Cedu, sentenza 16 <strong>di</strong>cembre 1999, T. c. Regno Unito [gC] (n. 24724/94); Cedu, sentenza 16 <strong>di</strong>cembre<br />

1999, V. c. Regno Unito [gC] (n. 24888/94).<br />

200 Cedu, sentenza 16 maggio 2002, D.G. c. Irlanda (n. 39474/98); Cedu, sentenza 29 febbraio 1988,<br />

Bouamar c. Belgio (n. 9106/80).

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