Manuale di diritto europeo della non discriminazione
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motivi <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione oggetto <strong>di</strong> protezione<br />
uno dei <strong>di</strong>ritti sostanziali <strong>della</strong> CEDU, <strong>di</strong> cui all’articolo 14, in questo caso <strong>non</strong> è<br />
stata sollevata.<br />
Esempio: nella causa Pretty c. Regno Unito, la richiedente, affetta da una patologia<br />
degenerativa, desiderava ottenere dal governo la garanzia <strong>di</strong> poter ricorrere<br />
al suici<strong>di</strong>o assistito senza rischi <strong>di</strong> incriminazione nel momento in cui le sue<br />
con<strong>di</strong>zioni fossero <strong>di</strong>ventate tali da impe<strong>di</strong>rle <strong>di</strong> compiere il gesto da sola 196 .<br />
Ai sensi del <strong>di</strong>ritto nazionale, assistere una persona che commette suici<strong>di</strong>o era<br />
un reato <strong>di</strong> per sé, oltre a costituire un omici<strong>di</strong>o. La richiedente sosteneva, tra<br />
l’altro, che il suo <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> prendere decisioni riguardo al proprio corpo, protetto<br />
nell’ambito del <strong>di</strong>ritto alla vita privata (articolo 8), era stato violato in modo <strong>di</strong>scriminatorio,<br />
in quanto lo Stato aveva applicato un <strong>di</strong>vieto uniforme al suici<strong>di</strong>o<br />
assistito, che produceva un effetto sproporzionatamente negativo sulle persone<br />
che <strong>di</strong>ventavano incapaci e <strong>non</strong> erano quin<strong>di</strong> in grado <strong>di</strong> porre fine alla propria<br />
vita. La Cedu ha ritenuto che il rifiuto <strong>di</strong> operare una <strong>di</strong>stinzione tra coloro «che<br />
sono e che <strong>non</strong> sono fisicamente in grado <strong>di</strong> suicidarsi» fosse giustificato, perché<br />
introdurre deroghe alla legge nella pratica lascerebbe spazio ad abusi e<br />
comprometterebbe la protezione del <strong>di</strong>ritto alla vita.<br />
4.5. L’età<br />
Il motivo <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione in base all’età, oggetto <strong>di</strong> tutela, riguarda<br />
semplicemente le <strong>di</strong>fferenze <strong>di</strong> trattamento o <strong>di</strong> go<strong>di</strong>mento dei <strong>di</strong>ritti in ragione<br />
dell’età <strong>di</strong> una persona. Sebbene la <strong>di</strong>scriminazione fondata sull’età <strong>di</strong> per sé <strong>non</strong><br />
rientri nell’ambito <strong>di</strong> un particolare <strong>di</strong>ritto riconosciuto nella CEDU (al contrario<br />
<strong>della</strong> religione o dell’orientamento sessuale), questioni legate alla <strong>di</strong>scriminazione<br />
fondata sull’età possono emergere nel contesto <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi <strong>di</strong>ritti. Come in altri<br />
ambiti, la Cedu si è quin<strong>di</strong> pronunciata su casi in cui le circostanze lasciavano<br />
supporre una <strong>di</strong>scriminazione fondata sull’età senza affrontare la questione sotto<br />
questo profilo, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei bambini<br />
nell’ambito del sistema giu<strong>di</strong>ziario. La Cedu ha stabilito che l’«età» è compresa in<br />
«ogni altra con<strong>di</strong>zione» 197 .<br />
196 Cedu, sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito (No. 2346/02).<br />
197 Cedu, sentenza 10 giugno 2010, Schwizgebel c. Svizzera (n. 25762/07).<br />
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