Manuale di diritto europeo della non discriminazione
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manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />
108<br />
militare, il ricorrente aveva dovuto versare una tassa che gravava su tutte le<br />
persone idonee al servizio militare. Per essere esentati dal pagamento <strong>della</strong><br />
tassa era necessario avere una <strong>di</strong>sabilità del «40%» (considerata equivalente<br />
alla per<strong>di</strong>ta dell’uso <strong>di</strong> un arto), oppure essere obiettore <strong>di</strong> coscienza. gli obiettori<br />
<strong>di</strong> coscienza erano tenuti a prestare il «servizio civile». Il ricorrente era stato<br />
<strong>di</strong>chiarato <strong>non</strong> idoneo al servizio militare a causa <strong>della</strong> sua <strong>di</strong>sabilità, la quale<br />
era però inferiore alla soglia <strong>di</strong> gravità prescritta dalla legge nazionale per essere<br />
esentati dal pagamento <strong>della</strong> tassa. Aveva chiesto <strong>di</strong> prestare il «servizio<br />
civile», ma la domanda era stata respinta. La Cedu ha constatato che lo Stato<br />
aveva trattato il ricorrente alla stregua <strong>di</strong> coloro che <strong>non</strong> avevano completato il<br />
servizio militare senza una giustificazione valida. Ciò costituiva un trattamento<br />
<strong>di</strong>scriminatorio, in quanto il ricorrente si trovava in una posizione <strong>di</strong>versa (vale<br />
a <strong>di</strong>re inabile al servizio militare ma <strong>di</strong>sposto e in grado <strong>di</strong> prestare il servizio<br />
civile) e per tale motivo lo Stato avrebbe dovuto prevedere un’eccezione alle<br />
norme vigenti.<br />
Al pari <strong>di</strong> altri motivi che formano oggetto del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione ai sensi<br />
<strong>della</strong> CEDU, <strong>non</strong> è insolito che i casi vengano esaminati alla luce <strong>di</strong> altri <strong>di</strong>ritti sostanziali,<br />
piuttosto che secondo un approccio che associ un <strong>di</strong>ritto sostanziale all’articolo<br />
14, che vieta appunto la <strong>di</strong>scriminazione.<br />
Esempio: nella causa Price c. Regno Unito, la ricorrente, condannata a sette<br />
anni <strong>di</strong> reclusione, soffriva <strong>di</strong> <strong>di</strong>sabilità fisiche dovute all’assunzione da parte<br />
<strong>della</strong> madre <strong>di</strong> talidomide durante la gravidanza, che si manifestavano in arti<br />
assenti o notevolmente più corti e in <strong>di</strong>sfunzioni renali 195 . Di conseguenza aveva<br />
bisogno <strong>di</strong> una se<strong>di</strong>a a rotelle per muoversi e <strong>di</strong> assistenza per sod<strong>di</strong>sfare i<br />
bisogni corporali e per l’igiene personale, <strong>non</strong>ché <strong>di</strong> una sistemazione speciale<br />
per dormire. Durante la prima notte <strong>di</strong> detenzione era stata sistemata in una<br />
cella <strong>non</strong> adattata alle esigenze delle persone con <strong>di</strong>sabilità fisiche e, <strong>di</strong> conseguenza,<br />
<strong>non</strong> aveva potuto riposare, patendo dolori fisici acuti e ipotermia.<br />
trasferita in carcere, era stata ricoverata in infermeria, dove erano stati presi alcuni<br />
provve<strong>di</strong>menti, ma continuava ad avere problemi analoghi. Non era inoltre<br />
autorizzata a ricaricare la se<strong>di</strong>a a rotelle elettrica, la cui batteria si era esaurita.<br />
La Cedu ha riscontrato che la ricorrente era stata sottoposta a un trattamento<br />
degradante, in violazione dell’articolo 3. La <strong>di</strong>scriminazione nel go<strong>di</strong>mento <strong>di</strong><br />
195 Cedu, sentenza 10 luglio 2001, Price c. Regno Unito (n. 33394/96).