Manuale di diritto europeo della non discriminazione
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motivi <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione oggetto <strong>di</strong> protezione<br />
aveva meno <strong>di</strong> <strong>di</strong>ciotto anni, 188 mentre le donne potevano praticare atti sessuali<br />
(sia omosessuali, sia eterosessuali) dall’età <strong>di</strong> quattor<strong>di</strong>ci anni. La Cedu ha constatato<br />
l’esistenza <strong>di</strong> una <strong>di</strong>scriminazione fondata sull’orientamento sessuale.<br />
Esempio: nella causa E.B. c. Francia, la domanda <strong>di</strong> adozione <strong>della</strong> ricorrente<br />
era stata respinta in ragione del fatto che nella sua famiglia <strong>non</strong> era presente<br />
una figura maschile 189 . Il <strong>di</strong>ritto nazionale permetteva le adozioni da parte <strong>di</strong><br />
genitori single e la Cedu ha constatato che la decisione delle autorità era principalmente<br />
basata sul fatto che la ricorrente aveva una relazione e conviveva con<br />
una donna. Di conseguenza la Cedu ha <strong>di</strong>chiarato che si trattava <strong>di</strong> una <strong>di</strong>scriminazione<br />
fondata sull’orientamento sessuale.<br />
va rilevato che l’orientamento sessuale in quanto tale è protetto dalla Corte contro<br />
le ingerenze delle autorità pubbliche sulla base dell’articolo 8 <strong>della</strong> CEDU relativo<br />
alla protezione <strong>della</strong> vita privata. Pertanto, anche se il trattamento <strong>di</strong>scriminatorio<br />
si è verificato per questo motivo, è possibile denunciare semplicemente una<br />
violazione dell’articolo 8, senza necessità <strong>di</strong> sostenere l’esistenza <strong>di</strong> una<br />
<strong>di</strong>scriminazione.<br />
Esempio: la causa Dudgeon c. Regno Unito riguardava una legge nazionale<br />
che criminalizzava i rapporti sessuali omosessuali consensuali tra adulti 190 .<br />
Il ricorrente lamentava che, in quanto omosessuale, era esposto al rischio <strong>di</strong><br />
essere incriminato. La Cedu ha riscontrato che tale legge costituiva <strong>di</strong> per sé<br />
una violazione del <strong>di</strong>ritto al rispetto <strong>della</strong> sfera privata, in quanto quest’ultima<br />
comprendeva la «vita sessuale». Ha altresì constatato che la protezione<br />
<strong>della</strong> moralità pubblica, pur costituendo una finalità legittima, poteva essere<br />
perseguita senza ricorrere a un’ingerenza nella sfera privata <strong>di</strong> tale intensità.<br />
La Cedu è stata particolarmente incline a garantire la protezione delle persone nel<br />
caso in cui l’ingerenza da parte dello Stato riguar<strong>di</strong> questioni che si considerano<br />
intimamente correlate agli elementi fondamentali <strong>della</strong> <strong>di</strong>gnità personale, come<br />
la vita sessuale o la vita familiare. L’esempio seguente illustra le <strong>di</strong>fficoltà nel<br />
giustificare ingerenze nella sfera privata che riguar<strong>di</strong>no la sessualità.<br />
188 Cedu, sentenza 9 gennaio 2003, S.L. c. Austria (n. 45330/99).<br />
189 Cedu, sentenza 22 gennaio 2008, E.B. c. Francia [gC] (n. 43546/02).<br />
190 Cedu, sentenza 22 ottobre 1981, Dudgeon c. Regno Unito (n. 7525/76).<br />
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