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Manuale di diritto europeo della non discriminazione

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manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>europeo</strong> <strong>della</strong> <strong>non</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />

L’orientamento sessuale può<br />

intendersi riferito alla «capacità<br />

<strong>di</strong> ogni persona <strong>di</strong> provare una<br />

profonda attrazione emotiva,<br />

affettiva e sessuale verso persone<br />

dell’altro sesso, dello stesso sesso o<br />

<strong>di</strong> più <strong>di</strong> un sesso, e <strong>di</strong> intrattenere<br />

relazioni intime con loro» 185 .<br />

104<br />

4.3. L’orientamento sessuale<br />

I tipici casi <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione dovuta all’orientamento<br />

sessuale riguardano situazioni in cui una persona è<br />

trattata in modo sfavorevole perché è gay, lesbica o<br />

bisessuale, ma la <strong>di</strong>scriminazione per questo motivo<br />

è vietata anche nei confronti delle persone eterosessuali.<br />

Esempio: in una causa <strong>di</strong>nanzi al me<strong>di</strong>atore svedese per le <strong>di</strong>scriminazioni<br />

fondate sull’orientamento sessuale («Homo»), una donna eterosessuale<br />

denunciava una <strong>di</strong>scriminazione fondata sull’orientamento sessuale in quanto<br />

la federazione nazionale svedese per i <strong>di</strong>ritti delle lesbiche, dei gay e delle<br />

persone transgender aveva respinto la sua can<strong>di</strong>datura al posto <strong>di</strong> responsabile<br />

dell’informazione sul sesso sicuro 186 . L’organizzazione le aveva comunicato<br />

che desiderava impiegare un uomo <strong>di</strong>chiaratamente gay o bisessuale, per<br />

permettere un approccio basato sulla sensibilizzazione tra pari. È stato<br />

constatato che la ricorrente <strong>non</strong> poteva affermare <strong>di</strong> essere in una situazione<br />

analoga a quella <strong>di</strong> un uomo gay o bisessuale ai fini dell’impiego in questione<br />

(e quin<strong>di</strong> <strong>non</strong> poteva <strong>di</strong>mostrare un trattamento meno favorevole), e che in<br />

ogni caso la <strong>di</strong>scriminazione era giustificata in base al requisito essenziale e<br />

determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa.<br />

Sebbene all’articolo 14 <strong>della</strong> CEDU l’«orientamento sessuale» <strong>non</strong> compaia fra<br />

i motivi oggetto del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione, in <strong>di</strong>verse occasioni la Cedu ha<br />

<strong>di</strong>chiarato esplicitamente che esso debba venire incluso tra gli «altri» motivi<br />

oggetto del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione ai sensi <strong>della</strong> norma in<strong>di</strong>cata 187 .<br />

Esempio: nella causa S.L. c. Austria, il ricorrente lamentava che il <strong>di</strong>ritto nazionale<br />

criminalizzava le relazioni sessuali consensuali tra uomini se uno dei partner<br />

185 Questa definizione ampiamente riconosciuta è tratta da «Yogyakarta Principles on the Application<br />

of International Human Rights law in Relation to Sexual orientation and gender Identity» [Principi<br />

<strong>di</strong> Yogyakarta sull’applicazione del <strong>di</strong>ritto internazionale in materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti umani in relazione<br />

con l’orientamento sessuale e l’identità <strong>di</strong> genere], marzo 2007, <strong>di</strong>sponibile all’in<strong>di</strong>rizzo: www.<br />

yogyakartaprinciples.org/principles_en.htm.<br />

186 Homo, Decisione del 21 giugno 2006, Dossier n. 262/06.<br />

187 Cfr., per esempio, Cedu, sentenza 26 febbraio 2002, Fretté c. Francia (n. 36515/97), punto 32.

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