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Manuale di diritto europeo della non discriminazione

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motivi <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione oggetto <strong>di</strong> protezione<br />

regime <strong>di</strong> sicurezza sociale. In caso contrario, con tutta probabilità tali lavori<br />

sarebbero comunque esistiti illegalmente. La Cg ha riconosciuto che il governo<br />

perseguiva una finalità sociale legittima e che lo Stato <strong>di</strong>sponeva <strong>di</strong> un’«ampia<br />

<strong>di</strong>screzionalità» nella scelta dei provve<strong>di</strong>menti idonei a realizzare la «politica<br />

sociale e occupazionale». La <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> trattamento era quin<strong>di</strong> giustificata.<br />

In segno contrario la causa seguente, nella quale la Cg <strong>non</strong> ha ritenuto che la <strong>di</strong>scriminazione<br />

fondata sul sesso fosse giustificata nel contesto <strong>della</strong> politica sociale,<br />

<strong>non</strong>ostante le conseguenze fiscali significative addotte dal governo.<br />

Esempio: la causa Roks riguardava una legge nazionale relativa a un sussi<strong>di</strong>o per<br />

inabilità al lavoro per incapacità lavorativa 184 . Nel 1975 la legge aveva introdotto<br />

tale prestazione per gli uomini e per le donne nubili, a prescindere dal loro<br />

red<strong>di</strong>to prima dell’insorgere dell’incapacità. Nel 1979 la legge era stata mo<strong>di</strong>ficata<br />

e il <strong>di</strong>ritto alla prestazione era stato esteso alle donne coniugate. tuttavia veniva<br />

introdotta anche la con<strong>di</strong>zione che il destinatario avesse percepito un determinato<br />

red<strong>di</strong>to nel corso dell’anno precedente. La legge era stata impugnata, fra l’altro,<br />

per il motivo che la con<strong>di</strong>zione relativa al red<strong>di</strong>to costituiva una <strong>di</strong>scriminazione<br />

in<strong>di</strong>retta nei confronti delle donne (che avevano minori probabilità <strong>di</strong> percepire<br />

il red<strong>di</strong>to richiesto rispetto agli uomini). Lo Stato sosteneva che la <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong><br />

trattamento era giustificata da considerazioni <strong>di</strong> bilancio, al fine <strong>di</strong> contenere la<br />

spesa pubblica. La Cg ha statuito che, sebbene il <strong>di</strong>ritto dell’Unione <strong>non</strong> impe<strong>di</strong>sca<br />

allo Stato <strong>di</strong> stabilire quali categorie <strong>di</strong> persone beneficino <strong>di</strong> prestazioni<br />

previdenziali, esso <strong>non</strong> può farlo in modo <strong>di</strong>scriminatorio.<br />

Queste due cause possono essere conciliate sul piano fattuale, per cui la causa Roks<br />

probabilmente deve considerarsi la «regola», mentre la causa Megner e Scheffel costituisce<br />

l’eccezione. Il <strong>di</strong>ritto dell’Unione <strong>non</strong> obbliga gli Stati membri ad adottare particolari<br />

regimi <strong>di</strong> sicurezza sociale, ma se lo fanno il giu<strong>di</strong>ce <strong>non</strong> permetterà l’esclusione <strong>di</strong> alcuni<br />

gruppi soltanto in ragione <strong>di</strong> considerazioni fiscali, in quanto ciò potrebbe indebolire<br />

gravemente il principio <strong>della</strong> parità <strong>di</strong> trattamento e prestarsi ad abusi. tuttavia, una<br />

<strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> trattamento può essere tollerata se è l’unico mezzo per impe<strong>di</strong>re il crollo<br />

dell’intero sistema <strong>di</strong> assicurazione contro le malattie e la <strong>di</strong>soccupazione, soprattutto se<br />

la misura in questione <strong>non</strong> farebbe altro che costringere le persone a lavorare in nero.<br />

184 Cg, sentenza 24 febbraio 1994, causa C-343/92, M.A. Roks (coniugata De Weerd) e a. c. Bestuur van<br />

de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen e a., Racc. 1994,<br />

pag. I-571.<br />

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