Conferimento di ramo d'azienda e successiva cessione di quote di ...
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Silvia Alducci<br />
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA<br />
FACOLTA’ DI ECONOMIA<br />
CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT<br />
Matricola n. 590581<br />
Prova finale<br />
<strong>Conferimento</strong> <strong>di</strong> <strong>ramo</strong> d’azienda<br />
e <strong>successiva</strong> <strong>cessione</strong> <strong>di</strong> <strong>quote</strong> <strong>di</strong> S.r.l.<br />
Analisi <strong>di</strong> un’operazione straor<strong>di</strong>naria<br />
Conferment of a company branch<br />
and subsequent sale of limited partnership shares<br />
Analysis of an extraor<strong>di</strong>nary corporate transaction<br />
A.A. 2010/2011<br />
Relatore:<br />
Ch.mo prof. Giovanna Michelon
INDICE<br />
INTRODUZIONE ………………………………………………………………………………….. 1<br />
Capitolo 1 SITUAZIONE ANTECEDENTE L’OPERAZIONE<br />
1.1 Situazione iniziale …………………………………………………………………………….... 2<br />
1.2 Esigenze del Cliente e richiesta ………………………………………………………………... 2<br />
Capitolo 2 FASE PRELIMINARE: ANALISI E VALUTAZIONE CONTESTUALIZZATA<br />
DELLE DIVERSE SOLUZIONI OPERATIVE<br />
2.1 Operazioni a confronto: conferimento <strong>di</strong> <strong>ramo</strong> d’azienda o <strong>cessione</strong> <strong>di</strong> <strong>ramo</strong> d’azienda …….. 5<br />
2.2 Il nodo problematico dell’operazione …………………………………………………………. 7<br />
Capitolo 3 FASE OPERATIVA: L’OPERAZIONE STRAORDINARIA DI CONFERIMENTO<br />
DI RAMO D’AZIENDA E CESSIONE DI QUOTE<br />
3.1 Riscatto <strong>di</strong> immobili oggetto <strong>di</strong> locazione finanziaria …………………………………………. 8<br />
3.2 Costituzione <strong>di</strong> nuova società e conferimento <strong>di</strong> <strong>ramo</strong> d’azienda …………………………...… 9<br />
3.3 Cessione <strong>di</strong> <strong>quote</strong> <strong>di</strong> S.r.l. …………………………………………………………………….. 13<br />
CONCLUSIONI …………………………………………………………………………………... 16<br />
BIBLIOGRAFIA ………………………………………………………….……………………… 17
INTRODUZIONE<br />
Nella sfera delle operazioni straor<strong>di</strong>narie si collocano operazioni eterogenee che le imprese<br />
pongono in essere al <strong>di</strong> fuori dell’or<strong>di</strong>naria gestione, allo scopo <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare la loro struttura o <strong>di</strong><br />
trasferirne la titolarità. Le operazioni straor<strong>di</strong>narie sono assai variegate e <strong>di</strong>sciplinate nel Titolo III,<br />
capo III del T.U.I.R.. Alcune operazioni straor<strong>di</strong>narie sono più frequenti <strong>di</strong> altre e spesso utilizzate<br />
per raggiungere molteplici obiettivi (per esempio l’ingresso in nuovi mercati, obiettivi <strong>di</strong> carattere<br />
finanziario, accesso a nuovi beni patrimoniali ecc.). Una delle più frequenti operazioni aziendali è il<br />
trasferimento d’azienda, o <strong>di</strong> <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> essa, a titolo oneroso.<br />
Il conferimento e la <strong>cessione</strong> d’azienda, o <strong>di</strong> <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> essa, rappresentano le operazioni straor<strong>di</strong>narie<br />
che, con più assiduità, si presentano nel panorama economico italiano.<br />
Durante l’esperienza presso SICOM Servizi Tributari S.r.l. ho potuto osservare le <strong>di</strong>namiche che<br />
caratterizzano questa particolare operazione straor<strong>di</strong>naria. Tale suc<strong>cessione</strong> <strong>di</strong> atti può definirsi<br />
operazione “straor<strong>di</strong>naria” per l’eccezionalità che contrad<strong>di</strong>stingue tale modalità <strong>di</strong> passaggio nella<br />
titolarità <strong>di</strong> un <strong>ramo</strong> aziendale e per la rilevanza del suo impatto sull’economia delle imprese<br />
coinvolte (Marcello R., 2009).<br />
L’operazione in esame si configura come un conferimento <strong>di</strong> <strong>ramo</strong> d’azienda da parte <strong>di</strong> una società<br />
operante nell’ambito delle energie rinnovabili (Alfa S.r.l.) in una S.r.l. <strong>di</strong> nuova costituzione<br />
(Newco S.r.l.), con <strong>successiva</strong> ven<strong>di</strong>ta alla società Beta S.r.l. delle partecipazioni <strong>di</strong> Newco S.r.l., al<br />
fine <strong>di</strong> usufruire del regime Pex (Partecipation Exemption). Il tutto si conclude con il riallineamento<br />
ai fini fiscali dei valori <strong>di</strong> perizia, effettuato dagli acquirenti me<strong>di</strong>ante il versamento dell’imposta<br />
sostitutiva.<br />
La particolarità <strong>di</strong> tale operazione è rappresentata dal fatto che la maggior parte dei beni materiali<br />
costituenti il <strong>ramo</strong> d’azienda è detenuto dalla parte ven<strong>di</strong>trice tramite contratto <strong>di</strong> leasing, pertanto<br />
si ritiene necessario fare riferimento ad una Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, affinché<br />
l’operazione possa <strong>di</strong> fatto avere un esito positivo. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate potrebbe<br />
contestare l’operazione che quin<strong>di</strong> sarebbe <strong>di</strong> fatto irrealizzabile, considerando inopportuna<br />
l’estensione della risoluzione al caso in oggetto.<br />
1
Capitolo 1 SITUAZIONE ANTECEDENTE L’OPERAZIONE<br />
1.1 Situazione iniziale<br />
La società Alfa S.r.l. (promittente ven<strong>di</strong>trice) è titolare <strong>di</strong> un <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda (Erre), avente ad<br />
oggetto la produzione <strong>di</strong> energia, composto da impianti tecnici, beni immobili, macchinari e<br />
concessioni. La società esercita un’attività produttiva nell’ambito delle energie rinnovabili. Il<br />
complesso aziendale, a seguito <strong>di</strong> una operazione <strong>di</strong> revamping effettuata sugli impianti energetici,<br />
è funzionante e operativo. I beni materiali, costituenti il <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda oggetto <strong>di</strong> analisi, sono<br />
attualmente utilizzati dalla promittente ven<strong>di</strong>trice giusto contratto <strong>di</strong> locazione finanziaria.<br />
1.2 Esigenze del Cliente e richiesta<br />
Alfa S.r.l. nell’esercizio 2006 ha acquisito la titolarità <strong>di</strong> una pluralità <strong>di</strong> centrali <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong><br />
energia elettrica da fonti rinnovabili; l’acquisizione è stata effettuata tramite contratto <strong>di</strong> leasing<br />
sottoscritto con Leasing S.p.a.. Successivamente ha provveduto a ripristinare l’operatività <strong>di</strong> dette<br />
centrali tramite un intervento <strong>di</strong> revamping sulle centrali stesse; tale intervento è stato realizzato<br />
tramite l’estensione del contratto originario <strong>di</strong> leasing (ovvero tramite un leasing–appalto). Tale<br />
operazione ha portato il monte debito in linea capitale nei confronti del leasing ad un importo<br />
estremamente elevato, tenuto conto anche del fatto che per versare la rata <strong>di</strong> maxicanone iniziale la<br />
società ha dovuto ricorrere ad un mutuo ipotecario offrendo in garanzia un immobile <strong>di</strong> proprietà.<br />
Entrate in funzione le centrali, la loro red<strong>di</strong>tività si è <strong>di</strong>mostrata da subito interessante, nonostante<br />
l’impren<strong>di</strong>tore percepisse la gravosità del debito complessivo,considerate le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> scarsa<br />
liqui<strong>di</strong>tà della società.<br />
In tale situazione si è presentata l’occasione <strong>di</strong> ripianare una parte consistente del debito, essendo la<br />
società entrata in contatto con un potenziale acquirente (Beta S.r.l.) intenzionato ad acquisire una<br />
delle centrali facenti parte del complesso originario (Erre), ad un prezzo <strong>di</strong> gran lunga superiore al<br />
costo sostenuto per l’acquisto. A questo punto Alfa S.r.l., tenuto conto anche dei budget previsti per<br />
gli anni successivi, ha voluto verificare la convenienza <strong>di</strong> procedere alla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> un <strong>ramo</strong> della<br />
propria azienda (Erre), al fine <strong>di</strong> ridurre la propria situazione debitoria. E’ evidente che nella<br />
valutazione non si poteva prescindere dall’impatto fiscale dell’operazione, che avrebbe potuto<br />
ridurre in maniera importante la liqui<strong>di</strong>tà residua conseguente all’operazione straor<strong>di</strong>naria. Per poter<br />
affrontare tali problematiche si rivolge a SICOM S.r.l. al fine <strong>di</strong> valutare:<br />
a) l’opportunità <strong>di</strong> cedere un <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda, comunque red<strong>di</strong>tizio, ma garantendosi così<br />
minori tensioni in termini <strong>di</strong> liqui<strong>di</strong>tà;<br />
b) le modalità più convenienti dal punto <strong>di</strong> vista fiscale per effettuare l’operazione, al fine <strong>di</strong><br />
massimizzare la liqui<strong>di</strong>tà residua al termine dell’operazione.<br />
In questa fase, a seguito della richiesta del cliente, si provvede ad esaminare le <strong>di</strong>verse alternative<br />
per il trasferimento del <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda da Alfa S.r.l. a Beta S.r.l., valutandone sia gli aspetti<br />
operativi che l’impatto fiscale.<br />
Le operazioni prese in esame sono:<br />
2
A) CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA<br />
L’operazione <strong>di</strong> <strong>cessione</strong> <strong>di</strong> azienda è <strong>di</strong>retta al trasferimento <strong>di</strong> un complesso aziendale o <strong>di</strong> un<br />
<strong>ramo</strong> <strong>di</strong> esso, svincolando il soggetto cedente, non solo dalla proprietà dell’azienda compravenduta,<br />
ma anche dalla sua gestione. Quin<strong>di</strong>, tramite tale operazione il complesso entra nella sfera operativa<br />
e nel patrimonio del cessionario (Franceschi L.F., 2007). Si tratta quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> un’operazione<br />
realizzativa che prevede la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>retta degli assets aziendali.<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista operativo, l’operazione è realizzata tramite un unico atto notarile (atto pubblico o<br />
scrittura privata autenticata, da depositarsi entro 30 giorni presso il Registro delle Imprese a cura del<br />
notaio rogante).<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista fiscale (Tabella1), il cedente versa l’imposta or<strong>di</strong>naria sulle plusvalenze pari al<br />
27,5% (Ires). L’acquirente, invece, iscrive valori pienamente riconosciuti fiscalmente. Tale<br />
operazione è inoltre soggetta a imposte <strong>di</strong> registro e ipo-catastali in misura proporzionale.<br />
Tabella 1 Cessione <strong>di</strong> <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda. Parte della tabella è tratta da Gaiani L. (2008).<br />
1. CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA<br />
Plusvalenza trattenuta nella società cedente: tassazione al 27,5%<br />
Imposta <strong>di</strong> registro proporzionale:<br />
7% per il valore al netto degli immobili<br />
3% per il valore netto delle altre attività<br />
3% ipo-catastali sul valore lordo degli immobili<br />
B) CONFERIMENTO DI RAMO DI AZIENDA IN NEWCO E SUCCESSIVA CESSIONE DI<br />
QUOTE<br />
Il conferimento d’azienda può definirsi come l’operazione attraverso la quale un soggetto<br />
(conferente) trasferisce l’azienda, o un <strong>ramo</strong> della stessa, ad un soggetto societario (conferitario),<br />
ricevendo quale corrispettivo una partecipazione nel capitale dello stesso.<br />
In generale, le motivazioni sottostanti un’operazione <strong>di</strong> conferimento sono sempre state legate a<br />
considerazioni <strong>di</strong> carattere propriamente aziendalistico, quali il riassetto organizzativo (per esempio<br />
esigenze <strong>di</strong> decentramento), la ristrutturazione finanziaria , la concentrazione <strong>di</strong> imprese ecc..<br />
La legge Finanziaria 2008 ha introdotto importanti novità in tema <strong>di</strong> operazioni straor<strong>di</strong>narie e in<br />
particolare ha riformulato e semplificato notevolmente il sistema impositivo del conferimento<br />
d’azienda, così da poter ricorrere agli innegabili vantaggi <strong>di</strong> quest’ultimo senza dover rinunciare ai<br />
privilegi <strong>di</strong> carattere tributario precedentemente riconosciuti solo ad altre operazioni straor<strong>di</strong>narie<br />
(Coronella S., 2008). Ciò rende inoltre maggiormente appetibile l’operazione <strong>di</strong> conferimento <strong>di</strong><br />
azienda con <strong>successiva</strong> <strong>cessione</strong> delle <strong>quote</strong> ricevute in sede <strong>di</strong> conferimento.<br />
Tramite questa operazione il ven<strong>di</strong>tore scorpora il proprio <strong>ramo</strong> aziendale, conferendolo in una<br />
società <strong>di</strong> nuova costituzione (newco) e ricevendo in contropartita <strong>quote</strong> <strong>di</strong> quest’ultima. Le <strong>quote</strong><br />
ricevute mantengono il valore fiscale storico dell’azienda conferita e la plusvalenza latente non è<br />
tassata. Come previsto dal T.U.I.R., la plusvalenza derivante dalla <strong>successiva</strong> <strong>cessione</strong> della<br />
partecipazione nella newco, in presenza dei requisiti richiesti, sarà sottoposta al regime fiscale<br />
agevolativo <strong>di</strong> Partecipation Exemption. I maggiori valori iscritti nella contabilità della società <strong>di</strong><br />
3
nuova costituzione non sono riconosciuti fiscalmente, ma possono essere affrancati pagando<br />
un’imposta sostitutiva (Tabella2).<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista operativo l’operazione risulta sicuramente più complessa rispetto ad una <strong>cessione</strong><br />
<strong>di</strong>retta <strong>di</strong> azienda; essa <strong>di</strong>fatti si sostanzia in due <strong>di</strong>stinti atti notarili: l’atto <strong>di</strong> conferimento <strong>di</strong><br />
azienda (che necessita tra l’altro <strong>di</strong> una perizia giurata <strong>di</strong> stima) e quello successivo <strong>di</strong> <strong>cessione</strong><br />
delle <strong>quote</strong>.<br />
Tabella 2 <strong>Conferimento</strong> e <strong>cessione</strong>. Parte della tabella è tratta da Gaiani L. (2008)<br />
2. CONFERIMENTO DI AZIENDA CON AFFRANCAMENTO E CESSIONE<br />
DELLA PARTECIPAZIONE IN REGIME PEX<br />
<strong>Conferimento</strong> <strong>di</strong> <strong>ramo</strong> d’azienda<br />
Imposte sulla plusvalenza per il conferente: zero<br />
Imposte <strong>di</strong>rette per la conferitaria: zero<br />
Affrancamento per la conferitaria: 12%<br />
Imposta <strong>di</strong> registro in misura fissa: € 168<br />
Cessione della partecipazione in regime Pex<br />
Plusvalenza trattenuta nella società cedente: tassazione al 1,375%<br />
C) SCISSIONE E SUCCESSIVA CESSIONE DI QUOTE DELLA SOCIETA’ SCISSA<br />
La scissione può essere definita come l’operazione che realizza un frazionamento del patrimonio<br />
aziendale in più parti destinate ad essere inglobate in una o più società esistenti o <strong>di</strong> nuova<br />
costituzione. Ciò avviene attraverso il trasferimento <strong>di</strong> tutto o parte del patrimonio della società, che<br />
si scinde in una o più società beneficiarie, già esistenti o <strong>di</strong> nuova costituzione, e l’assegnazione ai<br />
soci della società scissa <strong>di</strong> azioni o <strong>quote</strong> emesse dalle società beneficiarie. Tale operazione si<br />
effettua normalmente in ragione <strong>di</strong> motivazioni quali la riorganizzazione aziendale, la ridefinizione<br />
degli assetti proprietari, la ristrutturazione finanziaria, l’agevolazione <strong>di</strong> processi <strong>di</strong> liquidazione.<br />
Nel caso in esame, l’operazione <strong>di</strong> scissione sarebbe inserita in un’operazione più complessa, la<br />
quale andrebbe a completarsi con la <strong>cessione</strong> delle <strong>quote</strong> della società scissa. Detto ciò, si è valutato<br />
<strong>di</strong> non prendere in considerazione tale soluzione in vista della potenziale elusività dell’operazione<br />
stessa a norma dell’art. 37-bis D.P.R. 600/1973.<br />
4
Capitolo 2 FASE PRELIMINARE: ANALISI E VALUTAZIONE<br />
CONTESTUALIZZATA DELLE DIVERSE SOLUZIONI OPERATIVE<br />
2.1 Operazioni a confronto: conferimento <strong>di</strong> <strong>ramo</strong> d’azienda o <strong>cessione</strong> <strong>di</strong> <strong>ramo</strong> d’azienda<br />
Dopo aver esaminato le possibilità <strong>di</strong> azione è stata effettuata una valutazione circa la convenienza<br />
delle <strong>di</strong>verse operazioni oggetto <strong>di</strong> indagine per capire quale fra queste ricalchi maggiormente le<br />
esigenze del Cliente (Alfa S.r.l.), legate principalmente al mantenimento della maggior liqui<strong>di</strong>tà<br />
possibile all’interno dell’azienda al netto del carico fiscale.<br />
Dato per assodato che si tratta <strong>di</strong> trasferire in ogni caso un <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda (composto da beni<br />
immobili, impianti, macchinari, concessioni ecc.), si sono valutate due ipotesi: la <strong>cessione</strong> <strong>di</strong>retta<br />
del <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda oppure il suo conferimento in una azienda <strong>di</strong> nuova costituzione con <strong>successiva</strong><br />
<strong>cessione</strong> delle <strong>quote</strong> della società conferitaria. I dati <strong>di</strong> partenza sono i seguenti:<br />
- presumibile valore <strong>di</strong> riscatto dei beni costituenti il <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda da leasing + beni detenuti in<br />
proprietà: circa € 1.000.000,00;<br />
- prezzo concordato del <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda : € 2.450.000,00.<br />
Di seguito si delinea sinteticamente il confronto tra <strong>cessione</strong> <strong>di</strong> <strong>ramo</strong> d’azienda e conferimento <strong>di</strong><br />
<strong>ramo</strong> d’azienda e <strong>cessione</strong> delle <strong>quote</strong>.<br />
1. Cessione <strong>di</strong> <strong>ramo</strong> d’azienda<br />
Il cedente versa l’imposta or<strong>di</strong>naria sulle plusvalenze, pari al 27,5% (Ires), ovvero €<br />
1.450.000,00 x 27,5% = € 398.750,00. L’acquirente, invece, iscrive valori pienamente<br />
riconosciuti fiscalmente. Tale operazione è inoltre soggetta a imposte <strong>di</strong> registro e ipo-catastali<br />
in misura proporzionale. Non è necessaria alcuna perizia e vi è un unico atto notarile con costi a<br />
carico della cessionaria. La liqui<strong>di</strong>tà residua derivante dalla <strong>cessione</strong> al netto del carico fiscale<br />
risulterebbe pari a € (2.450.000,00 – 398.750,00) = € 2.051.250,00.<br />
2. <strong>Conferimento</strong> <strong>di</strong> <strong>ramo</strong> d’azienda e <strong>cessione</strong> delle <strong>quote</strong><br />
Il ven<strong>di</strong>tore scorpora il proprio <strong>ramo</strong> aziendale conferendolo ad una società <strong>di</strong> nuova<br />
costituzione (newco), ricevendo in cambio <strong>quote</strong> <strong>di</strong> quest’ultima (operazione fiscalmente<br />
neutrale) (Zizzo G., 2010). La plusvalenza, derivante dalla <strong>successiva</strong> <strong>cessione</strong> delle<br />
partecipazione nella newco, sarà sottoposta al regime <strong>di</strong> Partecipation Exemption. I maggiori<br />
valori iscritti nella contabilità della società <strong>di</strong> nuova costituzione non sono riconosciuti<br />
fiscalmente, ma possono essere affrancati pagando un’imposta sostitutiva. Alfa S.r.l. è <strong>di</strong>sposta<br />
a riconoscere alla controparte una <strong>di</strong>minuzione del prezzo pari all’imposta sostitutiva - del 12%<br />
sui maggiori valori ricompresi nel limite <strong>di</strong> 5 milioni <strong>di</strong> euro - che essa dovrebbe versare per<br />
allineare i valori a quelli espressi nella perizia <strong>di</strong> conferimento, riducendo pertanto il prezzo <strong>di</strong><br />
<strong>cessione</strong> delle <strong>quote</strong> ad € 2.300.000. La <strong>successiva</strong> <strong>cessione</strong> delle <strong>quote</strong> gode del regime<br />
Partecipation Exemption, dato che le partecipazioni ricevute si considerano iscritte tra le<br />
immobilizzazioni finanziarie. Il fatto che parte <strong>di</strong> tali beni sia detenuta in forza <strong>di</strong> contratto <strong>di</strong><br />
5
leasing non dovrebbe generare problemi, secondo quanto <strong>di</strong>sposto dalla Risoluzione n. 379<br />
dell’Agenzia delle Entrate del 17 <strong>di</strong>cembre 2007. La plusvalenza sulla <strong>cessione</strong> delle<br />
partecipazioni sarebbe pertanto esente per il 95%, con una tassazione pari a [€(2.300.000,00 –<br />
1.000.000,00) x 5%] x 27,5% = € 17.875,00. A ciò si aggiungono i costi per la perizia, i costi<br />
dell’atto notarile <strong>di</strong> conferimento e l’imposta <strong>di</strong> registro in misura fissa. La liqui<strong>di</strong>tà residua<br />
derivante dall’operazione <strong>di</strong> <strong>cessione</strong> delle <strong>quote</strong> <strong>successiva</strong> al conferimento, al netto del carico<br />
fiscale, risulterebbe pari a €(2.300.000,00 – 17.875) = € 2.282.125,00.<br />
La <strong>cessione</strong> <strong>di</strong> partecipazioni abbinata ad un’operazione <strong>di</strong> conferimento, che preveda il<br />
riallineamento dei valori con imposta sostitutiva, permette <strong>di</strong> raggiungere più facilmente obiettivi <strong>di</strong><br />
carattere organizzativo, strategico e finanziario. Infatti si riduce significativamente l’impatto degli<br />
oneri tributari (avvalendosi del regime Pex) rispetto allo strumento alternativo della <strong>cessione</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda (Confalonieri M., 2010).<br />
Tuttavia ciò non deve considerarsi elusione ai fini fiscali, infatti “Non sussiste aggiramento, e non<br />
sussiste <strong>di</strong> conseguenza elusione, se il percorso seguito non è sovra<strong>di</strong>mensionato, in quanto<br />
permette <strong>di</strong> raggiungere l’assetto voluto in via imme<strong>di</strong>ata”. Pertanto se la scelta dei mezzi per<br />
raggiungere l’assetto desiderato è inadeguata e inefficiente l’eventuale risparmio <strong>di</strong> imposta può<br />
essere rimosso; non sussiste, inoltre, aggiramento “quando l’effetto economico giuri<strong>di</strong>co ottenuto<br />
(scelta riservata al contribuente), nella specie una <strong>cessione</strong> <strong>di</strong> partecipazioni, è <strong>di</strong>verso da quello<br />
ottenibile me<strong>di</strong>ante una condotta fiscalmente più onerosa, una <strong>cessione</strong> <strong>di</strong> azienda.” (Zizzo G.,<br />
2008). Tale impostazione è confermata dalla nuova formulazione dell’art. 176 comma 3 T.U.I.R., il<br />
quale prevede espressamente che “non rileva ai fini dell’art.37bis del D.P.R. 600/1973, il<br />
conferimento dell’azienda secondo il regime <strong>di</strong> continuità dei valori fiscali riconosciuti o <strong>di</strong><br />
imposizione sostitutiva <strong>di</strong> cui al presente articolo e la <strong>successiva</strong> <strong>cessione</strong> della partecipazione<br />
ricevuta per usufruire dell’esenzione <strong>di</strong> cui all’art.87”.<br />
Un altro aspetto a favore della <strong>cessione</strong> in<strong>di</strong>retta è quanto si può trarre dalla sentenza n. 19830/2008<br />
della Corte <strong>di</strong> Cassazione, secondo cui l’Ufficio delle entrate avrebbe titolo per rettificare i dati<br />
<strong>di</strong>chiarati con riferimento al calcolo della plusvalenza, utilizzando presunzioni, tratte magari dal<br />
quantum imponibile ai fini dell’imposta <strong>di</strong> registro. Nel segnalare la non con<strong>di</strong>visibilità <strong>di</strong> questa<br />
conclusione, va preso atto del pericolo della rettifica, che non sussiste però nel conferimento<br />
d’azienda, in quanto atto neutro dal punto <strong>di</strong> vista fiscale (Meneghetti P., Miele L., 2008).<br />
Con l’introduzione dell’imposta sostitutiva si è data la possibilità a tutte le imprese coinvolte <strong>di</strong><br />
evitare il c.d. “doppio binario” connesso al <strong>di</strong>sallineamento tra valori civilistici e valori fiscali ed<br />
essa si ispira ad esigenze <strong>di</strong> flessibilità per gli operatori che possono così essere tassati<br />
contrapponendo costi e ricavi correnti (Corasaniti G., 2009).<br />
La possibilità <strong>di</strong> trasferire il <strong>ramo</strong> d’azienda tramite la <strong>cessione</strong> <strong>di</strong> partecipazioni sottoposte al<br />
regime <strong>di</strong> esenzione Pex ha <strong>di</strong>sincentivato la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>retta dell’azienda (asset deal) dando nuovo<br />
appeal alla possibilità <strong>di</strong> far circolare i complessi produttivi tramite lo share deal favorito dalla<br />
Partecipation Exemption, strumento utilizzato dal legislatore per ovviare al problema della doppia<br />
imposizione degli utili societari (Stevanato D., Lupi R., 2007).<br />
6
2.2 Il nodo problematico dell’operazione<br />
Appurato che l’operazione più conveniente dal punto <strong>di</strong> vista strategico–economico e soprattutto<br />
fiscale è il conferimento <strong>di</strong> <strong>ramo</strong> d’azienda con <strong>successiva</strong> <strong>cessione</strong> <strong>di</strong> <strong>quote</strong>, devono essere valutate<br />
le problematiche che potrebbero ostacolare il compiersi <strong>di</strong> tale operazione.<br />
Ciò che emerge - e che <strong>di</strong> per sé caratterizza tale operazione - è che i beni materiali costituenti il<br />
<strong>ramo</strong> d’azienda, oggetto <strong>di</strong> conferimento, sono detenuti dalla conferente nei tre anni precedenti<br />
l’operazione, tramite contratto <strong>di</strong> leasing finanziario. Ciò comporterebbe l’assenza del requisito<br />
dell’iscrizione in bilancio ai fini della Partecipation Exemption e quin<strong>di</strong> l’impossibilità <strong>di</strong> poter<br />
usufruire <strong>di</strong> tale regime agevolativo in fase <strong>di</strong> <strong>successiva</strong> <strong>cessione</strong> della partecipazione (art. 87,<br />
comma 1, lettera a, T.U.I.R.).<br />
La risposta a tale quesito si trova nell’ Istanza <strong>di</strong> interpello 2007 effettuata dall’Agenzia delle<br />
Entrate in merito alla Rateizzazione della plusvalenza realizzata dalla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> beni<br />
precedentemente posseduti in locazione finanziaria–Articolo 86, comma 4 del T.U.I.R.–ALFA SRL.<br />
Con la Risoluzione 17 <strong>di</strong>cembre 2007, n. 379/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in<br />
merito alla rateizzazione della plusvalenza realizzata me<strong>di</strong>ante la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> beni posseduti in<br />
leasing ed in seguito riscattati.<br />
Secondo l’Agenzia, nel calcolo del triennio <strong>di</strong> possesso del bene(quale con<strong>di</strong>zione che consente la<br />
rateizzazione della plusvalenza in cinque anni) va ricompreso anche il periodo <strong>di</strong> leasing. In altre<br />
parole, i tre anni <strong>di</strong> possesso decorrono già dalla data <strong>di</strong> stipula del leasing e non solamente dalla<br />
<strong>successiva</strong> data <strong>di</strong> riscatto (Vasapolli G., Vasapolli A., 2008).<br />
Nella soluzione interpretativa prospettata dall’Agenzia delle Entrate si conviene che si debba<br />
“ritenere rilevante, ai fini della verifica del possesso triennale, non solo il periodo in cui il bene è<br />
posseduto in proprietà, ma anche quello in cui la detenzione derivi da un contratto <strong>di</strong> locazione<br />
finanziaria”.<br />
Tale soluzione è giustificata dalla necessità <strong>di</strong> assicurare un trattamento coerente con il criterio <strong>di</strong><br />
tendenziale equivalenza tra i criteri <strong>di</strong> acquisizione in proprio del bene e quella effettuata con un<br />
contratto <strong>di</strong> locazione finanziaria, ovvero <strong>di</strong> “assicurare nel tempo, in relazione alle mutevoli<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> mercato, la necessaria neutralità fiscale della scelta aziendale tra acquisizione dei beni<br />
in proprietà e in leasing (Risoluzione Agenzia delle Entrate n.379/E).<br />
Con tale interpretazione, l’amministrazione finanziaria equipara al possesso quella che in realtà è<br />
una semplice detenzione, giungendo ad una conclusione <strong>di</strong> sicuro favore per il contribuente e dalla<br />
quale si è potuta ricavare una soluzione alla problematica che circoscrive la possibilità <strong>di</strong><br />
esecuzione <strong>di</strong> tale operazione. E’ perciò stato esteso quanto previsto dalla Risoluzione n.379/E al<br />
caso in oggetto, equiparando ad una proprietà il periodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità del complesso aziendale,<br />
iscritto nelle attività <strong>di</strong> Alfa S.r.l. in forza del contratto <strong>di</strong> leasing finanziario.<br />
Ecco che, considerata la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate N.379/E, si è potuto concludere che<br />
può essere effettuato questo tipo <strong>di</strong> operazione nonostante a monte vi sia un contratto <strong>di</strong> locazione<br />
finanziaria.<br />
7
Capitolo 3 FASE OPERATIVA: L’OPERAZIONE STRAORDINARIA DI<br />
CONFERIMENTO DI RAMO D’AZIENDA E CESSIONE DI QUOTE<br />
3.1 Riscatto <strong>di</strong> immobili oggetto <strong>di</strong> locazione finanziaria<br />
Dopo aver effettuato una premessa circa la situazione iniziale nella quale versa la società<br />
promittente (Alfa S.r.l.), è <strong>di</strong> fondamentale importanza sottolineare come il <strong>ramo</strong> aziendale Erre sia<br />
stato riscattato al fine <strong>di</strong> poter mettere in atto i successivi trasferimenti.<br />
Aspetti civilistici<br />
Il leasing finanziario è un tipo <strong>di</strong> finanziamento grazie al quale un soggetto ha la possibilità <strong>di</strong><br />
utilizzare, a fronte del pagamento <strong>di</strong> un canone, un bene acquistato da una società finanziaria presso<br />
un fornitore per un periodo <strong>di</strong> tempo ben preciso. Una volta terminato il periodo <strong>di</strong> rateizzazione,<br />
l’utilizzatore del bene può decidere se <strong>di</strong>venire o meno proprietario del bene pagando un prezzo <strong>di</strong><br />
riscatto. Il contratto <strong>di</strong> leasing finanziario è tra le forme più <strong>di</strong>ffuse <strong>di</strong> leasing e prevede l’intervento<br />
<strong>di</strong> tre operatori principali: il proprietario (colui che fornisce il bene per il leasing); la società <strong>di</strong><br />
leasing (interme<strong>di</strong>ario tra il proprietario e l’utilizzatore, acquista il bene scelto dall’utilizzatore e lo<br />
cede <strong>di</strong>etro canone); l’utilizzatore (colui che contrae il leasing) (Cerbioni F. et al., 2006).<br />
Nell’Ottobre 2006, la società Leasing S.p.a. concedeva in locazione finanziaria alla società Alfa<br />
S.r.l. il complesso immobiliare oggetto <strong>di</strong> analisi. La società utilizzatrice, dopo la stesura del<br />
contratto preliminare con Beta S.r.l., fa espressa richiesta <strong>di</strong> poter estinguere tale contratto<br />
anticipatamente, e parzialmente rispetto alla pattuita scadenza, <strong>di</strong>etro corresponsione <strong>di</strong> un<br />
corrispettivo pari ad € 850.000,00.<br />
Alfa S.r.l. <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> aver adempiuto a tutte le obbligazioni previste dal contratto suddetto e<br />
acquista piena proprietà degli immobili e macchinari costituenti il <strong>ramo</strong> aziendale. In tale data,<br />
pertanto, la società acquirente viene immessa nel possesso giuri<strong>di</strong>co dell’immobile e degli impianti<br />
e macchinari acquistati, detenendone già quello materiale in virtù del contratto <strong>di</strong> leasing succitato,<br />
e fin da questo momento ne decorrono tutti gli effetti utili ed onerosi. Inoltre la parte acquirente si<br />
assumerà eventuali oneri <strong>di</strong> cui non sia vietata la rivalsa relativamente all’immobile, ancorché si<br />
riferisca ad un periodo anteriore a quello <strong>di</strong> riscatto.<br />
Aspetti fiscali<br />
La parte ven<strong>di</strong>trice (Leasing S.p.a.) opta per l’applicazione, all’atto <strong>di</strong> riscatto, dell’imposta sul<br />
valore aggiunto, secondo le modalità previste dal meccanismo della Reverse Charge (inversione<br />
contabile ai sensi degli articoli 2, comma 1 e 10, comma 8 ter del D.P.R. 26 Ottibre 1972 n. 633),<br />
trattandosi <strong>di</strong> negozio, che ha per oggetto la <strong>cessione</strong> <strong>di</strong> fabbricato strumentale per natura, da parte<br />
<strong>di</strong> impresa non costruttrice e che non vi ha eseguito lavori. A norma dell’art. 17 D.P.R n. 380 del<br />
2001 è emessa la fattura senza in<strong>di</strong>care né l’aliquota, né l’importo dell’imposta <strong>di</strong> cui soggetto<br />
passivo è la parte acquirente/utilizzatrice. Il riscatto è tuttalpiù assoggettato ad imposta <strong>di</strong> registro in<br />
misura fissa pari ad €168,00 e ad imposta ipotecaria (1,5%) e catastale (0,5%). Il valore su cui<br />
vengono applicate tali imposte è pari ad € 971.578,00, corrispondente al prezzo <strong>di</strong> riscatto del bene<br />
8
aumentato dei canoni depurati dalla componente finanziaria, ai sensi della Circolare 1 marzo 2007<br />
n. 12/E dell’Agenzia delle Entrate.<br />
3.2 Costituzione <strong>di</strong> nuova società e conferimento <strong>di</strong> <strong>ramo</strong> d’azienda<br />
Il conferimento <strong>di</strong> <strong>ramo</strong> d’azienda può definirsi come un’operazione me<strong>di</strong>ante la quale un’azienda<br />
scorpora un suo <strong>ramo</strong> dotato <strong>di</strong> autonoma capacità <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to e lo apporta ad una società<br />
giuri<strong>di</strong>camente <strong>di</strong>versa dal soggetto conferente (Coronella S., 2008). Quale corrispettivo<br />
dell’apporto, il conferente riceve <strong>quote</strong> della società conferitaria, che può essere già esistente o <strong>di</strong><br />
nuova costituzione.<br />
Il conferimento d’azienda rientra tra le operazioni straor<strong>di</strong>narie in quanto esula dai normali fatti <strong>di</strong><br />
gestione, essendo volto ad una ra<strong>di</strong>cale riorganizzazione delle attività produttive attraverso il<br />
trasferimento <strong>di</strong> un’azienda, o <strong>di</strong> un <strong>ramo</strong> della stessa, da un soggetto economico (conferente) ad un<br />
soggetto societario (conferitario) (Cremona G. et al., (2004).<br />
Il conferimento può avere ad oggetto l’intera azienda intesa come “complesso dei beni organizzati<br />
dall’impren<strong>di</strong>tore per l’esercizio dell’impresa” (art. 2555 c.c.) o un <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> essa inteso come uno<br />
specifico settore dell’intero complesso aziendale, composto da una universitas <strong>di</strong> beni tra loro<br />
coor<strong>di</strong>nati ed utilizzabili per la realizzazione <strong>di</strong> un ciclo produttivo. Per l’in<strong>di</strong>viduazione del <strong>ramo</strong><br />
d’azienda, è determinante l’autonomia funzionale del settore prima e dopo il trasferimento, e non<br />
certo la completezza materiale e l’autosufficienza del gruppo (Confalonieri M., 2004).<br />
I soggetti del conferimento sono il conferente (colui che apporta il <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda ricevendo in<br />
cambio partecipazioni Alfa S.r.l.) e il conferitario (colui che riceve l’azienda, aumentando <strong>di</strong><br />
conseguenza il proprio capitale Newco S.r.l.).<br />
Il conferimento può avvenire per scorporo o per apporto/concentrazione. Ciò che conta al fine<br />
dell’analisi dell’operazione in esame è il conferimento per scorporo che consiste nel conferimento<br />
posto in essere nei confronti <strong>di</strong> una società <strong>di</strong> nuova costituzione (Newco S.r.l.).<br />
Le motivazioni che portano a tale conferimento mirano a <strong>di</strong>verse finalità:<br />
- <strong>di</strong> carattere aziendale: connesse con scelte <strong>di</strong> decentramento <strong>di</strong> compiti e decisioni;<br />
- <strong>di</strong> <strong>di</strong>versificazione degli investimenti;<br />
- fiscali.<br />
Tuttavia ciò che è <strong>di</strong> primario interesse per il Cliente (Alfa S.r.l.) è poter effettuare il trasferimento<br />
del <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda senza sottoporsi al gravoso regime impositivo previsto dalla <strong>cessione</strong> <strong>di</strong> <strong>ramo</strong><br />
aziendale.<br />
Aspetti civilistici<br />
Il conferimento d’azienda non ha una propria autonomia giuri<strong>di</strong>ca, infatti la <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> tale<br />
operazione deve ricavarsi dall’applicazione combinata <strong>di</strong> due <strong>di</strong>scipline civilistiche:<br />
- quella che regola in generale i conferimenti societari (artt. 2342, 2343, 2440, 2464, 2465<br />
c.c.);<br />
- quella della <strong>di</strong>sciplina del trasferimento dell’azienda (artt. 212, 2556-2560 c.c.).<br />
9
L’operazione <strong>di</strong> conferimento è caratterizzata da tre momenti che prevedono la valutazione degli<br />
aspetti propedeutici all’operazione stessa, la stesura <strong>di</strong> una perizia <strong>di</strong> stima ex art. 2343 c.c. e infine<br />
la redazione dell’atto <strong>di</strong> conferimento e gli adempimenti successivi.<br />
Tali procedure sono precedute dalla costituzione della nuova società Newco S.r.l. avente come<br />
unico socio Alfa S.r.l. che apporta capitale sociale pari ad €10.000,00. Nella medesima data Alfa<br />
S.r.l. intende apportare in sede <strong>di</strong> aumento <strong>di</strong> capitale un <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda costituito dal complesso<br />
immobiliare (Erre). Viene, perciò, aumentato il capitale sociale da €10.000,00 ad €100.000,00, tale<br />
aumento è sottoscritto in toto dall’unico socio Alfa S.r.l. ed è <strong>di</strong>viso in partecipazioni a norma <strong>di</strong><br />
legge.<br />
a. Fase preliminare: l’organo competente l’atto <strong>di</strong> conferimento tra società <strong>di</strong> capitali.<br />
Conferente: Cda <strong>di</strong> Alfa S.r.l..<br />
Conferitaria: Cda <strong>di</strong> Newco S.r.l. in fase preliminare e , in sede <strong>di</strong> aumento del capitale,<br />
assemblea straor<strong>di</strong>naria.<br />
In primo luogo è quin<strong>di</strong> necessaria una delibera del consiglio <strong>di</strong> amministrazione della<br />
società Alfa S.r.l. in merito alla possibilità <strong>di</strong> effettuare l’operazione <strong>di</strong> scorporo contenente<br />
le motivazioni e la delega del presidente affinché venga rivolta l’istanza <strong>di</strong> nomina<br />
dell’esperto.<br />
b. Fase valutativa: la stima dei conferimenti.<br />
Il primo complesso problema <strong>di</strong> carattere civilistico è rappresentato dalla valutazione del<br />
<strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda conferito. Ai fini della valutazione dei beni oggetto del conferimento, per<br />
salvaguardare i terzi, è richiesta la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> una perizia giurata <strong>di</strong> stima redatta da<br />
un esperto nominato dalle parti nelle società a responsabilità limitata. Tale perizia contiene<br />
la descrizione delle attività e delle passività costituenti il <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda, l’attestazione che<br />
il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del<br />
capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo e l’in<strong>di</strong>cazione dei criteri <strong>di</strong> valutazione<br />
adottati. Pertanto il valore riportato nella perizia attribuito al <strong>ramo</strong> conferito nella società a<br />
responsabilità limitata è da considerarsi obbligatorio e vincolante (Coronella S. (2008)).<br />
c. Fase conclusiva: l’atto <strong>di</strong> conferimento.<br />
Il momento costitutivo si attua me<strong>di</strong>ante la redazione, da parte del notaio, dell’atto <strong>di</strong><br />
conferimento, che entro trenta giorni deve essere depositato presso il Registro delle Imprese.<br />
Detto documento contiene alcuni elementi caratterizzanti, tra i quali:<br />
- elementi identificativi dei comparenti davanti al notaio e delle società intervenute nel<br />
conferimento;<br />
- riferimento alla perizia allegata quale parte integrante dell’atto;<br />
- in<strong>di</strong>viduazione dei beni oggetto <strong>di</strong> conferimento;<br />
- la data <strong>di</strong> efficacia del conferimento;<br />
- il valore netto del conferimento ed il valore nominale della partecipazione che sarà emessa<br />
contestualmente.<br />
Di fatto il patrimonio netto del <strong>ramo</strong> da conferire, come si evince dalla relazione <strong>di</strong> stima,<br />
ammonta ad € 2.350.000,00 mentre l’aumento <strong>di</strong> capitale sociale viene deliberato per<br />
€ 90.000,00; ne consegue, pertanto, che la <strong>di</strong>fferenza tra l’aumento <strong>di</strong> capitale sociale ed il<br />
valore <strong>di</strong> conferimento viene destinata a riserva.<br />
10
Aspetti fiscali<br />
Relativamente agli aspetti fiscali, <strong>di</strong> seguito viene riportato il confronto tra imposte <strong>di</strong>rette e<br />
imposte in<strong>di</strong>rette.<br />
a) Imposte <strong>di</strong>rette<br />
Il trattamento fiscale dell’operazione <strong>di</strong> conferimento è rilevante soprattutto ai fini delle imposte<br />
<strong>di</strong>rette.<br />
Le valutazioni dei beni aziendali in fase <strong>di</strong> contabilizzazione, nel bilancio della conferitaria, non<br />
assumono rilievo sotto il profilo fiscale in ragione del regime <strong>di</strong> neutralità che connota tale<br />
operazione (Marcello R., 2009).<br />
Il trattamento fiscale del conferimento d’azienda è stato infatti mo<strong>di</strong>ficato dalla Legge 24 <strong>di</strong>cembre<br />
2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), la quale ha apportato alcune variazioni al T.U.I.R.. Tale<br />
legge ha imposto la neutralità fiscale come principio base.<br />
La legge prevede che il conferimento non costituisca realizzo <strong>di</strong> plusvalenze e consente al<br />
conferente <strong>di</strong> assumere quale valore della partecipazione ricevuta l’ultimo valore fiscalmente<br />
riconosciuto dell’azienda conferita, mentre permette al conferitario <strong>di</strong> subentrare al conferente,<br />
contabilizzando gli elementi attivi e passivi dell’azienda conferita a valori effettivi, i quali rilevano,<br />
per l’appunto, solo ai fini civilistici (art. 176, comma 1, T.U.I.R.) .<br />
Quin<strong>di</strong> il conferimento è considerato operazione “neutrale” (non generatrice <strong>di</strong> plusvalenze),<br />
tuttavia, in deroga a tale affermazione, subentra l’art. 176 comma 2-ter con l’introduzione dell’<br />
imposta sostitutiva, tributo opzionale visto quale manifestazione <strong>di</strong> volontà da parte del<br />
contribuente (Beghin M., 2008).<br />
Secondo la normativa attuale i valori civilistici possono essere <strong>di</strong>versi rispetto a quelli fiscali,<br />
mentre dal punto <strong>di</strong> vista tributario rilevano i valori “storici” e <strong>di</strong> conseguenza l’eventuale<br />
plusvalenza non produce alcun effetto, il maggior valore generato viene quin<strong>di</strong> iscritto nei conti<br />
della conferitaria in sospensione d’imposta (art.176, comma 1, T.U.I.R.). Il conferitario in caso <strong>di</strong><br />
plusvalenza derivante dal conferimento non potrà riven<strong>di</strong>care i maggiori valori ai fini fiscali ( ad<br />
esempio per dedurre negli anni successivi maggiori <strong>quote</strong> <strong>di</strong> ammortamento sui beni<br />
ammortizzabili) e il conferente invece nulla dovrà al fisco.<br />
L’articolo 176 al comma 2-ter, T.U.I.R. prevede che la conferitaria possa affrancare i maggiori<br />
valori fiscali versando un’imposta sostitutiva <strong>di</strong> carattere progressivo nella <strong>di</strong>chiarazione dei red<strong>di</strong>ti<br />
relativa all’esercizio in corso o nel periodo d’imposta successivo a quello in cui è avvenuta<br />
l’operazione. Da un punto <strong>di</strong> vista oggettivo possono essere affrancati solo i valori compresi<br />
nell’art. 2424 c.c., mentre sotto il profilo temporale il beneficio del pagamento dell’imposta<br />
sostitutiva decade se i beni rivalutati vengono ceduti dalla conferitaria entro i quattro anni<br />
successivi all’operazione.<br />
Tuttavia, secondo quanto espresso da Meneghetti P. (2008), tale schema impositivo è con<strong>di</strong>zionato<br />
dalla temporalità del processo d’ammortamento. La convenienza del riallineamento si esaurisce<br />
all’aumentare del periodo d’ammortamento, pertanto, più lungo è l’ammortamento meno proficuo è<br />
il riallineamento in quanto è più lento il risparmio fiscale sulle maggiori <strong>quote</strong> <strong>di</strong> quest’ultimo.<br />
L’imposta sostitutiva a scaglioni evoca l’idea <strong>di</strong> progressività del sistema tributario che è espressa<br />
dall’art.53, secondo comma, della Costituzione (Beghin M., 2008); le ali<strong>quote</strong> (12%, 14%, 16%)<br />
sono commisurate alle fasce dei valori in<strong>di</strong>cate nell’art. 176, comma 2-ter T.U.I.R. e si applica sui<br />
11
plusvalori da affrancare attribuiti, in bilancio, agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni<br />
materiali e immateriali (Tabella 3, Coronella S., 2008). Tale imposta dovrà inoltre essere versata in<br />
tre rate annuali (la prima pari al 30%, la seconda al 40% e la terza al 30%; sulla seconda e la terza<br />
dovranno essere versati interessi pari al 2,5%).<br />
Tabella 3 (Coronella S., 2008)<br />
SCAGLIONI DI RIVALUTAZIONE ALIQUOTA D’IMPOSTA<br />
Maggiori valori fino a 5.000.000 <strong>di</strong> euro 12%<br />
Maggiori valori fino a 10.000.000 <strong>di</strong> euro 14%<br />
Maggiori valori oltre 10.000.000 <strong>di</strong> euro 16%<br />
Oltre ad aspetti puramente tecnici (quali le modalità <strong>di</strong> esercizio dell’opzione o quelle <strong>di</strong><br />
pagamento, l’impatto sui valori fiscalmente riconosciuti, gli effetti sull’eventuale plusvalenza o<br />
sull’ammortamento) è <strong>di</strong> interesse sottolineare i profili <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne sistematico che caratterizzano<br />
l’introduzione <strong>di</strong> tale tributo.<br />
In primo luogo se si considera che tale operazione è connotata dal principio della neutralità<br />
risulterebbe quasi improprio parlare <strong>di</strong> “imposta sostitutiva”. Ciò nonostante questo tributo si può<br />
collocare nel quadro delle “imposte volontarie” atte alla pianificazione dei carichi fiscali e quin<strong>di</strong><br />
funzionali al riavvicinamento della base imponibile Ires alla ricchezza prodotta dalla società. Il<br />
riallineamento sarebbe dunque necessario ad evitare prelievi crescenti sui profitti al netto dei costi<br />
non più ancorati a valori <strong>di</strong> mercato (Stevanato D., 2007).<br />
In secondo luogo l’imposta sostitutiva non incide sul conferente, il quale, in caso <strong>di</strong> <strong>successiva</strong><br />
<strong>cessione</strong> delle partecipazioni, si limita a beneficiare della Partecipation Exemption.<br />
Inoltre, secondo quanto afferma Corasaniti G. (2008), il regime opzionale <strong>di</strong> imposizione sostituiva,<br />
alternativo a quello <strong>di</strong> neutralità fiscale, è criticabile sotto il profilo della sistematicità e della<br />
coerenza della <strong>di</strong>sciplina tributaria delle operazioni straor<strong>di</strong>narie. Corasaniti sottolinea quin<strong>di</strong> come<br />
tale sistema impositivo sembri motivato da sole ragioni <strong>di</strong> semplificazione atte ad evitare<br />
<strong>di</strong>sallineamenti tra valori contabili e fiscali e da “mere esigenze <strong>di</strong> gettito”.<br />
Di fondamentale importanza è quanto riportato dall’art. 176 comma 3 T.U.I.R., secondo il quale<br />
“non rileva ai fini dell’art. 37bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.<br />
600, il conferimento dell’azienda secondo il regime <strong>di</strong> continuità dei valori fiscali riconosciuti o <strong>di</strong><br />
imposizione sostitutiva […] e la <strong>successiva</strong> <strong>cessione</strong> della partecipazione ricevuta per usufruire<br />
dell’esenzione <strong>di</strong> cui all’art. 87 ”.<br />
“Non sussiste aggiramento e non sussiste <strong>di</strong> conseguenza elusione, se il percorso seguito non è<br />
sovra<strong>di</strong>mensionato, in quanto permette <strong>di</strong> raggiungere l’assetto voluto in via imme<strong>di</strong>ata”, pertanto,<br />
se la scelta dei mezzi per raggiungere l’assetto desiderato è inadeguata e inefficiente, l’eventuale<br />
risparmio <strong>di</strong> imposta può essere rimosso; non sussiste, inoltre, aggiramento “quando l’effetto<br />
economico giuri<strong>di</strong>co ottenuto (scelta riservata al contribuente), nella specie una <strong>cessione</strong> <strong>di</strong><br />
partecipazioni, è <strong>di</strong>verso da quello ottenibile me<strong>di</strong>ante una condotta fiscalmente più onerosa, una<br />
<strong>cessione</strong> <strong>di</strong> azienda.” (Zizzo G., 2008).<br />
12
Pertanto è da considerarsi lecito il risparmio d’imposta per la società conferitaria, derivante<br />
dall’applicazione dell’imposta sostitutiva; tale vantaggio tributario non è quin<strong>di</strong> riconducibile alla<br />
fattispecie dell’elusione fiscale (Beghin M., 2008).<br />
b) Imposte in<strong>di</strong>rette<br />
Il conferimento, in presenza <strong>di</strong> immobili, dovrà scontare imposte ipotecarie e catastali in misura<br />
fissa (€168,00) secondo quanto <strong>di</strong>sposto dagli art. 10 e 4 della Tariffa allegata al D.lgs. 31/10/90 n.<br />
347 ed in applicazione alla Risoluzione Ministeriale n. 99/E del 3/07/2001. Tuttavia tale operazione<br />
non soggiace all’imposizione IVA.<br />
L’atto <strong>di</strong> conferimento va registrato entro venti giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese ed<br />
è soggetto ad imposta <strong>di</strong> registro in misura fissa (€168,00) ai sensi del <strong>di</strong>sposto dell’art. 25 della<br />
legge 8 maggio 1998 n. 146, in applicazione del D.lgs. 8 ottobre 1997 n. 358 nonché dell’art. 4 n. 3<br />
della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86 e successive mo<strong>di</strong>fiche e integrazioni. Guardando alla<br />
normativa, l’art. 20 D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131 mette in luce come l’imposta <strong>di</strong> registro debba<br />
essere applicata “secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuri<strong>di</strong>ci degli atti presentati alla<br />
registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”. Sulla <strong>di</strong>sposizione<br />
dell’art.20 si fonda, in altre parole, la pretesa <strong>di</strong> legare più atti, <strong>di</strong> tassarli come un “Atto Unico” e <strong>di</strong><br />
pretendere i relativi tributi (Marongiu G., 2008).<br />
Tuttavia, secondo quanto è confermato dalla maggior parte della più recente letteratura (Dus S. e<br />
Lupi R.,2007, Corasaniti G. 2007, Busani A., 2010, Beghin M., 2010, Criscione A., 2011), è esclusa<br />
ogni ipotesi <strong>di</strong> abuso circa l’applicazione dell’imposta <strong>di</strong> registro in misura fissa nell’atto <strong>di</strong><br />
conferimento con <strong>successiva</strong> <strong>cessione</strong> della partecipazione e si conferma la legittimità <strong>di</strong> tale<br />
schema. Infatti Criscione afferma che “la Ctp <strong>di</strong> Brescia ha ricordato i più recenti orientamenti della<br />
suprema Corte (sentenza 1372/2011),in base ai quali, il sindacato dell’Agenzia, in merito alle scelte<br />
e alle attività delle imprese, non può spingersi sino ad “imporre” alle aziende con “<strong>di</strong>rettive”<br />
proprie, linee guida e/o in<strong>di</strong>rizzi che andrebbero ad incidere sull’autonomia e la pianificazione<br />
impren<strong>di</strong>toriale, offrendo la soluzione ritenuta più vantaggiosa per l’erario e più onerosa per il<br />
contribuente” (Criscione A., 2011). Non è, pertanto, abuso <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto se il contribuente prova le<br />
legittime ragioni dell’operazione, potendo così applicare l’imposta <strong>di</strong> registro in misura fissa pari ad<br />
€168,00.<br />
3.3 Cessione <strong>di</strong> <strong>quote</strong> <strong>di</strong> S.r.l.<br />
Il trasferimento <strong>di</strong> <strong>quote</strong> <strong>di</strong> una società a responsabilità limitata trova esplicita <strong>di</strong>sciplina<br />
nell’art.2469 c.c.. La legge italiana prevede che le partecipazioni possano essere trasferite<br />
liberamente salvo contraria <strong>di</strong>sposizione dell’atto costitutivo societario (Sangiovanni V., 2007).<br />
Ovviamente per le S.r.l. unipersonali non hanno ragione <strong>di</strong> esistere <strong>di</strong>vieti al trasferimento delle<br />
partecipazioni, in quanto il socio unico può essere interessato a cedere la propria partecipazione<br />
ottenendo così un vantaggio in termini <strong>di</strong> “ricchezza” (Pari G. (2007). Quin<strong>di</strong>, dopo aver proceduto<br />
alla stesura dell’atto <strong>di</strong> conferimento, Alfa S.r.l. provvede ad effettuare la <strong>cessione</strong> delle <strong>quote</strong><br />
13
detenute in Newco S.r.l. pari al 100% del capitale sociale interamente versato alla società<br />
cessionaria (Beta S.r.l.).<br />
Tale <strong>cessione</strong> <strong>di</strong> partecipazioni presenta molteplici vantaggi <strong>di</strong> carattere:<br />
- operativo e contabile: gli operatori coinvolti non devono mo<strong>di</strong>ficare la loro struttura<br />
giuri<strong>di</strong>ca e non sono previsti complessi interventi <strong>di</strong> natura contabile;<br />
- fiscale: la tassazione è più favorevole rispetto alla <strong>cessione</strong> <strong>di</strong> azienda (regime “Pex”).<br />
Aspetti civilistici<br />
Tale operazione si realizza pre<strong>di</strong>sponendo un contratto <strong>di</strong> compraven<strong>di</strong>ta avente per oggetto la<br />
<strong>cessione</strong> <strong>di</strong> <strong>quote</strong> costituenti la partecipazione sociale.<br />
Tuttavia l’operazione richiede sovente la risoluzione <strong>di</strong> problematiche particolari volte a tutelare<br />
l’acquirente delle partecipazioni, riscontrabili anche nella <strong>cessione</strong> d’azienda. Per tali ragioni il<br />
contratto <strong>di</strong> trasferimento della partecipazione contiene determinate clausole, quali quella <strong>di</strong><br />
garanzia , <strong>di</strong> accesso, <strong>di</strong> gestione, sul <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> concorrenza e <strong>di</strong> prezzo.<br />
L’acquirente, a fronte <strong>di</strong> un prezzo sulla base dei valori correnti dei beni, rileva e mantiene i cespiti<br />
aziendali a valori storici. Ne deriva, perciò, la richiesta <strong>di</strong> uno sconto sul prezzo da parte<br />
dell’acquirente in presenza <strong>di</strong> <strong>cessione</strong> <strong>di</strong> partecipazione (Confalonieri M., 2010).<br />
Il trasferimento delle <strong>quote</strong> <strong>di</strong> partecipazione ha efficacia verso la società dal momento in cui viene<br />
iscritto nel registro delle imprese. L’iscrizione prevede la realizzazione <strong>di</strong> determinati oneri<br />
pubblicitari a tutela dei terzi e, solo dopo tali adempimenti, il cessionario <strong>di</strong>viene legittimato<br />
all’esercizio dei <strong>di</strong>ritti sociali. Il trasferimento inter vivos ha efficacia tra le parti nel momento in<br />
cui vi è il consenso <strong>di</strong> cedente e cessionario (Pari G., 2007).<br />
La società cessionaria (Beta S.r.l.) <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> accettare la transazione. Successivamente la cedente<br />
(Alfa S.r.l.) si appresta a cederle l’intera sua quota <strong>di</strong> partecipazione, pari al 100% del capitale<br />
sociale <strong>di</strong> Newco S.r.l.. Le parti danno quin<strong>di</strong> atto che in tale <strong>cessione</strong> è compreso tutto il<br />
patrimonio sociale come pervenuto ad Alfa S.r.l. a seguito del conferimento del <strong>ramo</strong> <strong>di</strong> azienda<br />
effettuata nella medesima giornata. Il prezzo convenuto nel preliminare è <strong>di</strong> €2.300.000,00 e tale<br />
cifra è perciò versata da Beta S.r.l. alla cedente.<br />
Pertanto, ai fini della vali<strong>di</strong>tà dell’atto, Alfa S.r.l. <strong>di</strong>chiara l’esclusiva proprietà e la libera<br />
<strong>di</strong>sponibilità della partecipazione e assicura che non è stata prima d’ora ceduta o vincolata a terzi e<br />
che non è colpita da sequestri, pignoramenti o vincoli <strong>di</strong> sorta.<br />
Conseguentemente Beta S.r.l. rimane investita, per la quota acquisita, <strong>di</strong> ogni <strong>di</strong>ritto nei confronti <strong>di</strong><br />
Newco S.r.l. e così in particolare del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> partecipare agli utili ed alla <strong>di</strong>visione del patrimonio,<br />
nonché all’obbligo <strong>di</strong> assumere gli eventuali oneri e passività conseguenti.<br />
Inoltre le spese per l’atto <strong>di</strong> <strong>cessione</strong> sono tutte a carico <strong>di</strong> Beta S.r.l., che le assume.<br />
A seguito dell’atto <strong>di</strong> <strong>cessione</strong> il capitale sociale <strong>di</strong> € 100.000,00 <strong>di</strong> Newco S.r.l. spetta alla società<br />
Beta S.r.l. per l’intera partecipazione sociale, rimanendo unico socio <strong>di</strong> Newco S.r.l..<br />
Beta S.r.l., a mezzo l’Organo amministrativo, si impegna, entro trenta giorni dall’iscrizione nel<br />
Registro delle imprese competente, a depositare, presso il predetto Registro, la <strong>di</strong>chiarazione<br />
prevista dal comma 5 dell’art. 2470 c.c..<br />
14
Aspetti fiscali<br />
A seguito dell’introduzione del regime fiscale definito Partecipation Exemption (Pex), l’impatto<br />
fiscale è molto basso. Tale <strong>di</strong>sciplina è racchiusa nell’art. 87 del T.U.I.R. che prevede l’esenzione<br />
del 95% della plusvalenza realizzata a seguito della <strong>cessione</strong> delle partecipazioni. L’eventuale<br />
plusvalenza risulta, quin<strong>di</strong>, imponibile Ires per un importo pari al 5% della stessa.<br />
L’applicazione del regime Pex richiede precisi presupposti e con<strong>di</strong>zioni:<br />
- ininterrotto possesso dal primo giorno del do<strong>di</strong>cesimo mese precedente quello dell’avvenuta<br />
<strong>cessione</strong>;<br />
- classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso<br />
durante il periodo <strong>di</strong> possesso;<br />
- residenza fiscale della società partecipata in uno stato o territorio <strong>di</strong>verso da quelli a regime<br />
fiscale privilegiato<br />
- esercizio da parte della società partecipata <strong>di</strong> un’impresa commerciale.<br />
Il requisito della commercialità è stato oggetto <strong>di</strong> chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella<br />
risoluzione n. 226/E del 2009 fornendo una chiara spiegazione circa l’impossibilità per le<br />
partecipate che svolgono attività <strong>di</strong> mero go<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> essere assoggettate al regime <strong>di</strong> Pex<br />
(Mastroberti A., 2009 e Ferranti G., 2009).<br />
La previsione <strong>di</strong> tali con<strong>di</strong>zioni tassative per l’accesso a tale regime agevolativo dovrebbe prevenire<br />
ogni intento speculativo. Tuttavia tale <strong>di</strong>sciplina selettiva non esclude la possibilità per i soggetti<br />
aventi i requisiti richiesti <strong>di</strong> incanalare le plusvalenze nel regime <strong>di</strong> exemption, sfruttando la libertà<br />
negoziale al fine <strong>di</strong> minimizzare i carichi fiscali (Beghin M., 2007).<br />
15
CONCLUSIONI<br />
Tale percorso negoziale si sottrae all’ambito delle comuni operazioni straor<strong>di</strong>narie.<br />
Il <strong>ramo</strong> aziendale oggetto <strong>di</strong> negoziazione tra Alfa S.r.l. e Beta S.r.l. era infatti detenuto in forza <strong>di</strong><br />
un contratto <strong>di</strong> leasing finanziario, che avrebbe potuto ostacolare il compimento <strong>di</strong> alcune fasi<br />
dell’operazione. La possibilità che questo tipo <strong>di</strong> azione possa avvenire con regolarità non ha ancora<br />
avuto manifestazione giuri<strong>di</strong>ca e non vi è ancora letteratura che possa effettivamente provarne<br />
l’efficacia. Al fine <strong>di</strong> dare valenza giuri<strong>di</strong>ca a tale soluzione operativa, ci si può tuttavia appellare,<br />
come fatto abilmente da SICOM, alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 379/E.<br />
Si può pertanto rilevare un ampio margine <strong>di</strong> originalità in tale operazione che ha condotto<br />
all’inaugurazione <strong>di</strong> una nuova strada nelle operazioni <strong>di</strong> riorganizzazione aziendale. E’ stata infatti<br />
introdotta, a mio parere, l’opportunità per molte imprese italiane, che detengono beni me<strong>di</strong>ante un<br />
contratto <strong>di</strong> locazione finanziaria e che decidono <strong>di</strong> alienarli, <strong>di</strong> addentrarsi nel vasto mondo delle<br />
operazioni straor<strong>di</strong>narie, beneficiando <strong>di</strong> tutte le agevolazioni fiscali che esse comportano.<br />
L’operazione <strong>di</strong> conferimento seguita da <strong>cessione</strong> delle partecipazioni con applicazione della Pex è<br />
da considerarsi non elusiva, in quanto il legislatore ha già considerato la possibile per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> gettito<br />
derivante dal riconoscimento <strong>di</strong> nuovi valori fiscalmente riconosciuti spen<strong>di</strong>bili dalla conferitaria<br />
(Corasaniti G., 2008). Tale conversione, quin<strong>di</strong>, non lede gli interessi del Fisco, bensì ne posticipa<br />
la sod<strong>di</strong>sfazione.<br />
Stando alle più recenti risoluzioni della Corte <strong>di</strong> Cassazione, i soggetti possono dar vita - in virtù<br />
della loro autonomia negoziale - ad atti in<strong>di</strong>pendenti, i quali vengono concepiti come collegati da un<br />
rapporto <strong>di</strong> “reciproca <strong>di</strong>pendenza”. Tali atti vanno tassati autonomamente nonostante gli uni siano<br />
con<strong>di</strong>zionati dagli altri in quanto a vali<strong>di</strong>tà ed efficacia (Busani A., 2010). Il contribuente può,<br />
dunque, scientemente effettuare una pianificazione negoziale consona, tale da poter contenere il<br />
carico tributario, scegliendo le soluzioni e le strutture meno onerose dal punto <strong>di</strong> vista tributario.<br />
Non vi è, pertanto, parvenza <strong>di</strong> abuso <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto nel legittimo risparmio <strong>di</strong> imposta a cui ambisce<br />
Alfa S.r.l. .<br />
Le motivazioni che giustificano l’adozione <strong>di</strong> questa soluzione e che hanno condotto Alfa S.r.l. a<br />
procedere alla sua esecuzione sono da ricercarsi in ragioni <strong>di</strong> carattere strategico-organizzativo e<br />
fiscale. In primo luogo, da un punto <strong>di</strong> vista strategico-organizzativo, Alfa S.r.l. ha potuto alienare<br />
un <strong>ramo</strong> aziendale lucrandone il corrispettivo, traendo ingenti <strong>di</strong>sponibilità monetarie, tali da poter<br />
in parte colmare un ampio debito <strong>di</strong> cui era titolare. E’ infine da sottolineare che la strategia<br />
operativa ha permesso ad Alfa S.r.l. <strong>di</strong> cedere in<strong>di</strong>rettamente il <strong>ramo</strong> aziendale, beneficiando <strong>di</strong><br />
un’imposizione fiscale <strong>di</strong> molto inferiore rispetto a quella che sarebbe derivata da una mera<br />
<strong>cessione</strong> <strong>di</strong> <strong>ramo</strong> aziendale.<br />
Si può pertanto concludere che tale innovativa operazione, tramite l’utilizzo dello strumento più<br />
conveniente possibile dal punto <strong>di</strong> vista fiscale per raggiungere l’assetto economico–giuri<strong>di</strong>co<br />
richiesto, ha condotto ai risultati auspicati, permettendo così a SICOM <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfare appieno le<br />
preminenti esigenze del suo Cliente.<br />
16
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Co<strong>di</strong>ce Civile, libro quinto, art.2424, Contenuto dello stato patrimoniale.<br />
Co<strong>di</strong>ce Civile, libro quinto, art.2469, Trasferimento delle partecipazioni.<br />
18
Co<strong>di</strong>ce Civile, libro quinto, art.2470,comma 5, Efficacia e pubblicità.<br />
Co<strong>di</strong>ce Civile, libro quinto,art.2555, Nozione (azienda).<br />
D.Lgs. 31 Ottobre 1990, n.347, art.10 Tariffa allegata, Imposta catastale – Oggetto e misura<br />
dell’imposta.<br />
D.Lgs. 31 Ottobre 1990, n.347, art.4 Tariffa allegata – Imposta ipotecaria – Imposta relativa a più<br />
formalità.<br />
D.P.R. 22 Dicembre 1986, n.917, art.176, Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto<br />
conferitario.<br />
D.P.R. 22 Dicembre 1986, n.917, art.87, Plusvalenze esenti.<br />
D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131, art.20, Interpretazione degli atti.<br />
D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131, art.4 Tariffa allegata – Operazioni <strong>di</strong> società ed enti esterni.<br />
D.P.R. 26 Ottobre 1972, n.633, art.10, comma 8 ter, Operazioni esenti dall’imposta.<br />
D.P.R. 26 Ottobre 1972, n.633, art.2, comma 1, Cessioni <strong>di</strong> beni.<br />
Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008).<br />
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19