AMMINISTRARE Immobili - Anaci
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Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari- Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1, DCB Roma AMMINISTRARE Immobili Speciale >> Condizionatori >>n°142 marzo 2010 ANACI sarà presente a Fiera Edil 2010 Bergamo 8/11 aprile p.135 Custodia delle parti comuni: responsabilità dell’amministratore o del condominio? p.166 Il condominio non è il far west... una sentenza giuridicamente perfetta, da non strumentalizzare p.175 ANACI sarà presente a Fiera di Verona, 5-7 maggio 2010 R
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Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e <strong>Immobili</strong>ari- Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1, DCB Roma<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong><br />
<strong>Immobili</strong><br />
Speciale >> Condizionatori<br />
>>n°142<br />
marzo 2010<br />
ANACI sarà presente a<br />
Fiera Edil 2010<br />
Bergamo 8/11 aprile<br />
p.135<br />
Custodia delle parti comuni:<br />
responsabilità dell’amministratore o del condominio?<br />
p.166<br />
Il condominio non è il far west...<br />
una sentenza giuridicamente perfetta,<br />
da non strumentalizzare<br />
p.175<br />
ANACI sarà presente a<br />
Fiera di Verona, 5-7 maggio 2010<br />
R
Il periodico “<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI” è associato<br />
all’UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA<br />
Amministrare immobili - Organo ufficiale dell’<strong>Anaci</strong><br />
anno XV numero 142 - marzo 2010<br />
Pubblicazione periodica mensile registrata<br />
presso il Tribunale di Roma n. 58 in data 11.02.2003<br />
Direttore editoriale<br />
Pietro Membri<br />
Direttore responsabile<br />
Carlo Parodi<br />
Comitato di redazione<br />
Umberto Anitori, Luigi Salciarini, Carmelo Santonocito,<br />
Mirella Paluan, Mario Ipocoana<br />
Progettazione e Realizzazione grafica<br />
Impaginazione<br />
Lorenzo Rapparini<br />
info@francescovenunzio.com<br />
Stampa<br />
Tipolitografia A. Spada, via Marco Polo, 8 - 01037<br />
Ronciglione, Viterbo<br />
Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003<br />
(conv. in L.27/02/2004 n°46) art. 1 comma 1, DCB<br />
Roma<br />
Sede, direzione e redazione <strong>Anaci</strong><br />
Via Cola di Rienzo 212, Roma. Tel. 063214963<br />
www.anaci.it<br />
anaci@anaci.it<br />
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info@francescovenunzio.com<br />
Sommario<br />
Contents<br />
129.<br />
132.<br />
135.<br />
154.<br />
155.<br />
165.<br />
166.<br />
168.<br />
170.<br />
172.<br />
175.<br />
179.<br />
180.<br />
181.<br />
182.<br />
186.<br />
189.<br />
Editoriale<br />
di Luigi Salciarini<br />
L’amministratore di condominio come<br />
il Giano bifronte<br />
di Alberto Celeste<br />
Fiera Edil 2010 Bergamo 8/11 aprile<br />
Maurizio voleva bene all’ANACI<br />
Speciale>> Condizionatori<br />
Condominio news<br />
Custodia delle parti comuni:<br />
responsabilità dell’amministratore<br />
o del condominio?<br />
di Roberto Triola<br />
La conferma dell’amministratore<br />
facilitata<br />
di Luigi Salciarini<br />
La divisione dei condomìni<br />
di Benedetta Coricelli<br />
Domotica: l’impianto elettrico che aiuta<br />
gli edifici efficienti ad essere efficaci<br />
Il condominio non è il far west... una<br />
sentenza giuridicamente perfetta, da<br />
non strumentalizzare<br />
di Massimo Ginesi<br />
Rassegna stampa<br />
La mediazione, ora, è legge.<br />
di Rossana De Angelis<br />
La parola agli associati<br />
Congresso ordinario ANACI<br />
Biblioteca condominiale>> I beni comuni<br />
L’individuazione e l’utilizzo<br />
Italia da scoprire>> Fermo<br />
Provincia dal 2004<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
127
in contemporanea a<br />
e cienza energetica nell’involucro edilizio<br />
e architettura sostenibile<br />
e cienza energetica negli impianti tecnologici<br />
il verde nell’ambiente costruito<br />
sostenibilità del ciclo dell’acqua<br />
certi cazione, consulenza, progettazione,<br />
strumenti nanziari<br />
Fiera di Verona, 5-7 maggio 2010<br />
new business format:<br />
DA MERCOLEDÌ A VENERDÌ
“Le cose cambiano” è il titolo di un bel film del regista e<br />
drammaturgo americano David Mamet, in cui un malavitoso<br />
con sogni di gloria nel mondo del crimine finisce per fare<br />
il commesso in un negozietto di periferia, riuscendo a mala<br />
pena a tener salva la vita. Quello che suggerisce il film è che,<br />
a prescindere dalle nostre capacità ed intenzioni, le cose, appunto,<br />
cambiano e che tale cambiamento il più delle volte<br />
non può essere evitato, al massimo può essere “gestito”.<br />
E’ un insegnamento di vita certamente utile e la visione del<br />
film è consigliata anche a noi professionisti del 2010 che non<br />
meno di altre categorie abbiamo la necessità di riflettere su<br />
quanto sia opportuno ed utile assumere un atteggiamento<br />
non rigido ma di flessibilità di fronte alle problematiche che<br />
i cambiamenti epocali in atto ci impongono inevitabilmente<br />
di affrontare.<br />
E che le cose, o meglio “i tempi” stiano cambiando non credo<br />
si possa dubitare se è vero com’è vero che, giusto per fare<br />
un esempio, gli avvocati (inglesi ed italiani) invece di ricevere<br />
il cliente seduti dietro una scrivania di noce massiccio in uno<br />
studio stracolmo di tomi ponderosi (e minacciosi), allestiscono<br />
un banchetto al supermarket come l’ultimo dei promoter<br />
commerciali (ce lo racconta il quotidiano IlSole24Ore del 20<br />
gennaio 2010), oppure forniscono negli ipermercati lombardi<br />
(Coop Lombardia, iniziativa “Per te – la rete dei servizi”) un<br />
parere legale “orientativo” a 5 euro, con perniciosissimi effetti<br />
di dumping nel mercato professionale. Allo stesso modo,<br />
nell’ambito dell’amministrazione degli immobili, si verifica<br />
che alcuni istituti di credito in abbinamento al conto corrente,<br />
offrano anche l’assicurazione RC per l’abitazione comprensiva<br />
di un servizio di “pronto intervento” per la manutenzione<br />
dell’immobile, in attesa, non è difficile prevedere, di fornire<br />
un servizio di gestione per l’intero stabile.<br />
Di fronte a questi evidenti segni del cambiamento in atto nel<br />
mondo delle professioni, la reazione dei più è quella tipica a<br />
seguito di uno shock: il fenomeno viene negato in radice e<br />
viene valutato come fosse una casualità che non può ripetersi,<br />
o che comunque riguarda contesti diversi dal nostro. Per<br />
ciascuno di noi è facile constatare come, quando si parla di<br />
nuovi fenomeni del mondo delle professioni, alcuni colleghi<br />
reagiscono affermando che la propria è una clientela “affezionata”,<br />
che è fondamentale il rapporto “personale” con<br />
gli amministrati, e che mai i condòmini ci potranno sostituire<br />
Editoriale<br />
Editorial<br />
con un professionista che esercita nello stand di un supermercato<br />
o mai preferiranno l’idraulico (o ... l’amministratore)<br />
fornito dalla banca.<br />
In altri termini, il fenomeno viene negato nonostante l’evidenza.<br />
Sotto altro aspetto (ma in perfetta consonanza con tale stato<br />
di cose), nessuno sembra collegare la sussistenza dei noti ed<br />
insuperabili ostacoli al riconoscimento legislativo di un “albo”<br />
professionale degli amministratori (che dai più è vissuto come<br />
un’ingiustificata disparità di trattamento... si pensi al recente<br />
albo dei “buttafuori”) con questo ben più ampio e generalizzato<br />
(cioè, europeo, transnazionale) contesto di cambiamento<br />
(o meglio, di liberalizzazione) all’interno del quale i vecchi<br />
strumenti e meccanismi non sono più compatibili (e, quindi,<br />
non vengono concessi al di là di una loro giustificazione che<br />
magari può anche sussistere, pur tuttavia solo nel contingente).<br />
A ben vedere, però, di fronte a tale stato di cose, non c’è<br />
necessità di fornire interpretazioni particolarmente approfondite<br />
ed esatte (e, quindi, assai difficili) perché – a giustificare<br />
un mutamento della nostra personale prospettiva – è ben<br />
più che sufficiente il semplice “rischio” che tali cambiamenti<br />
possano definitivamente attuarsi nel prossimo futuro. In altri<br />
termini, dal punto di vista professionale ed anche associativo,<br />
“gestire” il cambiamento (permanente o temporaneo che<br />
sia) non può che essere un vantaggio per l’attività quotidiana,<br />
a patto che gli strumenti adottati per la sua “gestione” siano<br />
accorti e ragionati. Infatti, se si considera che il cambiamento<br />
è un fenomeno “dinamico” e non statico, anche le soluzioni<br />
via via adottate per la sua gestione saranno “dinamiche”<br />
consentendo un continuo aggiustamento degli strumenti<br />
adottati e riducendo al massimo il margine di errore (o meglio,<br />
continuamente aggiustando gli obiettivi ed evitando<br />
quelli che si rivelano fallaci).<br />
Per andare sul concreto, un atteggiamento di flessibilità di<br />
fronte al cambiamento in atto nel mondo delle professioni<br />
potrebbe conseguire risultati positivi anche riguardo al tanto<br />
agognato riconoscimento professionale dell’amministratore<br />
di condominio.<br />
Se è vero, com’è vero, che il riconoscimento di un “albo” professionale<br />
riservato (sul modello degli ordini tradizionali) pare<br />
incontrare ad oggi insuperabili ostacoli politici e normativi<br />
nonostante la palese fondatezza della richiesta, sembra possibile<br />
per la categoria ottenere effetti assai simili che tuttavia<br />
siano di carattere sostanziale e non meramente formale.<br />
A tal fine, soccorrono alcune considerazioni:<br />
l è indubbio che (a parte qualche esempio limitato che<br />
ancora sopravvive, come i notai ed i farmacisti, per i quali<br />
non è difficile prevedere che in futuro avvenga un probabile<br />
ridimensionamento), gli albi tradizionali hanno perso quel<br />
carattere di protezione che, seppur giustificato da interessi<br />
d’ordine pubblicistico, consentiva di esercitare la professione<br />
al riparo dalla concorrenza indiscriminata. In altri termini, gli<br />
albi professionali tradizionali, stante la loro recente notevole<br />
espansione, non danno più le garanzie di un tempo; >><br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
129
ragioni a tutti note, appare percorribile solo con estrema difficoltà<br />
la strada del riconoscimento “formale” di un albo “riservato”<br />
degli amministratori di condominio;<br />
l sotto una diversa ottica, tuttavia, la rilevante “responsabilizzazione”<br />
dell’amministratore di condominio da parte del<br />
legislatore (il quale negli ultimi decenni, con costanza e ripetutamente,<br />
ha posto a suo carico compiti e doveri che certamente<br />
hanno valore anche pubblicistico) ha comportato e<br />
comporta un’indiscutibile “qualificazione” di tale professione<br />
che non può più essere considerata alla stregua di un’attività<br />
alla portata di chiunque. In altre parole, la professione di<br />
amministratore di condominio costituisce “sostanzialmente”<br />
(anche se non “formalmente”) una professione “riservata”<br />
in quanto le conoscenze necessarie per il suo esercizio hanno<br />
raggiunto un altro grado di “tipicità” ed “organicità”. Non a<br />
caso, infatti, la Cassazione – dando un importante imprimatur<br />
al fenomeno – ha esplicitamente affermato che “da qualche<br />
tempo, l’incarico (di amministratore – nda) viene conferito a<br />
professionisti esperti in materia di condominio e in grado di<br />
assolvere alle numerose e gravi responsabilità ascritte all’amministratore<br />
dalle leggi speciali (per tutte, le norme in materia<br />
edilizia, di sicurezza degli impianti, di obblighi tributati come<br />
sostituto d’imposta)” (cfr. Cass. 24 ottobre 2006, n. 22840<br />
- est. Corona);<br />
130<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
d’altra parte, dal punto di vista legislativo e politico, per l di contro, il mercato (cioè, la clientela) non ha ancora preso<br />
compiuta coscienza di tale realtà, consentendo il perpetuarsi<br />
di fenomeni (come l’amministratore “interno” e/o dopolavorista)<br />
che non sono in alcun modo compatibili con la rilevantissima<br />
messe di adempimenti e responsabilità che attengono<br />
alla gestione di un edificio. Allo stesso modo, la categoria degli<br />
amministratori (intesa come complesso dei singoli professionisti)<br />
sembra non aver del tutto compreso che, piuttosto<br />
che sfuggire a tali responsabilità (fenomeno, si badi, del tutto<br />
giustificato dall’aumentata difficoltà dell’operare quotidiano)<br />
può essere ben più utile utilizzare tale realtà per apprezzarsi<br />
nel mercato, sbaragliando la concorrenza di chi si pone fuori<br />
dalle regole (e, quindi, in tal modo, è in grado di effettuare<br />
un’illegittima competizione sui prezzi).<br />
Se tale suddetta ricostruzione è corretta, si può affermare<br />
che ai fini di un riconoscimento “sostanziale” dell’attività di<br />
amministratore (unico obiettivo che il cambiamento in atto<br />
appare consentire) è necessario, da una parte, fare in modo<br />
che il mercato abbia completa consapevolezza delle articolate<br />
difficoltà che l’attività comporta e, quindi, della conseguente<br />
necessità di un suo affidamento ad un “professionista” ‘l<br />
qualificato<br />
(e non a chiunque); e, da un’altra parte, contrastare<br />
direttamente e con veemenza la concorrenza sleale di chi,<br />
collocandosi al di sotto del rispetto delle regole, riesce ad accaparrarsi<br />
cospicue fette di mercato (salvo poi, porre in essere<br />
un sistematico inadempimento dei doveri d’incarico).<br />
Le soluzioni, a ben vedere, non sono fuori della nostra portata:<br />
infatti, nel primo caso, potrebbe rilevarsi utile l’attuazione<br />
di una costante e penetrante opera di informazione con vari<br />
strumenti nei confronti della clientela (i condomini) per propagandare<br />
tutti gli aspetti della professione di amministratore,<br />
allo scopo sia di far apprezzare il servizio fornito (con<br />
ritorno sull’affidamento degli incarichi e sulla determinazione<br />
dei compensi), sia di evitare tutte quelle ingiustificate contestazioni<br />
che l’amministrato quotidianamente ci rappresenta a<br />
causa della sua scarsa conoscenza della materia; nel secondo<br />
caso, invece, non sarebbero da sottovalutare gli effetti in<br />
termini di riduzione della concorrenza sleale che potrebbero<br />
venire da un aumento del controllo (da parte dei singoli<br />
condomini ed anche della Pubblica Amministrazione opportunamente<br />
sollecitata) sull’effettivo adempimento di tutte le<br />
formalità di gestione, a patto, in questo caso, di collocarsi,<br />
personalmente e preventivamente, in un ambito di reale irreprensibilità.<br />
Non già, quindi, un atteggiamento rigido ed improntato a<br />
vecchi sistemi, ma più flessibile ed aperto al cambiamento,<br />
se è vero, com’è vero, che “le cose cambiano”, è che l’amministratore<br />
non può sfuggire al compito di “gestire” il cambiamento.<br />
Luigi Salciarini
‘
L’amministratore di condominio<br />
come il Giano bifronte<br />
di Alberto Celeste<br />
I<br />
have a dream: questa è la celebre frase che ha pronunciato<br />
Martin Luther King nel famoso discorso al Lincoln<br />
Memorial nel 1964, frase ripresa da Barack Obama nel<br />
suo insediamento alla Casa Bianca il 20 gennaio 2009<br />
Ecco, anch’io, nel mio piccolo, ho avuto un sogno.<br />
Ho provato a concepire visivamente la figura dell’amministratore<br />
di condominio e mi sono venute in mente due immagini<br />
abbastanza suggestive: l’una che trova le sue radici nel passato<br />
e l’altra che si proietta nel futuro.<br />
La prima è quella del Giano bifronte: nella mitologia romana,<br />
era uno degli déi più importanti; il suo tempio principale si<br />
trovava nel Foro ed aveva le porte situate a est ed a ovest, per<br />
l’inizio e la fine del giorno, tra le quali si ergeva la sua statua<br />
con due volti che guardavano in direzioni opposte; come dio<br />
degli inizi, veniva di solito invocato il primo giorno dell’anno<br />
- di qui, il mese di gennaio, in latino ianuarius - ma si sosteneva<br />
anche che le due facce contrapposte guardassero una al<br />
passato e l’altra al futuro.<br />
A mio avviso, l’amministratore di condominio è assimilabile<br />
al Giano bifronte: da un lato, istituto privatistico, in quanto<br />
regolamentato dal codice civile, e, dall’altro, figura con rilevanza<br />
pubblicistica, dando rilievo al ruolo sociale che riveste<br />
nell’attuale momento; al contempo, un soggetto che guarda<br />
al passato, alla tradizione romanistica, con la stratificazione<br />
giurisprudenziale che si è formata al riguardo, e dall’altro,<br />
strizza l’occhiolino al futuro, al fenomeno associativo, alle società<br />
di servizi, al global service.<br />
La seconda immagine è quella di Saturno con i suoi satelliti,<br />
dove la stella principale è rappresentata dal “pianeta condominio”<br />
con i suoi satelliti che gli girano attorno, tra cui<br />
l’amministratore, il quale assume una posizione di rilevante<br />
importanza, direi quasi di… centralità, se non fosse che al<br />
centro ci deve essere sempre l’edificio, con i proprietari delle<br />
rispettive unità immobiliari.<br />
Partiamo da un dato innegabile: è sotto gli occhi di tutti che<br />
la normativa in materia di condominio è invecchiata, in quanto,<br />
tra l’altro, rispecchia una realtà notevolmente diversa da<br />
quella di oggi: sono passati quasi 68 anni dalla normativa<br />
132<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
Strizza<br />
l’occhiolino al futuro,<br />
al fenomeno<br />
associativo, alle<br />
Società di servizi<br />
del codice civile del<br />
1942, e indubbiamente<br />
l’abito cucitogli addosso<br />
da parte del legislatore<br />
va al condominio piuttosto<br />
strettino (oltre che sicuramente<br />
fuori moda).<br />
In questa nuova prospettiva,<br />
lo stesso condominio<br />
appare profondamente<br />
cambiato nei suoi<br />
connotati, poiché non riguarda solo un rapporto tra proprietari,<br />
ma semmai tra conviventi - significativa è la rilevanza che<br />
si dà, in sede assembleare, alla figura del conduttore, che in<br />
certe materie ha diritto di intervento e voto - e, al contempo,<br />
il concetto di abitazione non è visto esclusivamente come<br />
prodotto economico scambiabile sul mercato (e, quindi, occasione<br />
di reddito), ma anche e soprattutto come punto di<br />
riferimento dell’uomo, oggetto gratificante, di contenuto<br />
affettivo (rilevanti, sul punto, risultano le spinte solidaristiche<br />
in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e<br />
tutela dei portatori di handicap, tanto che si parla, altresì, di<br />
“funzione sociale” della proprietà nell’ambito condominiale<br />
ai sensi dell’art. 42 Cost., come si intravede nel condominio<br />
una delle “formazioni sociali” dove si svolge la personalità<br />
dell’individuo ex art. 2 Cost.).<br />
Quasi in parallelo, è cambiata anche la figura dell’amministratore,<br />
che oggi trova nel conferimento formale del mandato<br />
da parte dell’assemblea solo la fonte “occasionale”<br />
delle varie responsabilità (civili, amministrative, urbanistiche,<br />
tributarie, penali, e quant’altro), scaturenti ora “direttamente”<br />
dalla disciplina legislativa speciale (così da mettere in crisi<br />
la stessa figura tradizionale, e forse arcaica, di mandatario):<br />
si pensi alle prescrizioni in materia di sicurezza degli impianti,<br />
agli obblighi inerenti la tutela della salute sul luogo di lavoro,<br />
alle dichiarazioni da rendere per le c.d. sanatorie relative<br />
alle parti comuni dell’edificio, all’espletamento degli adempimenti<br />
fiscali del sostituto di imposta, e via dicendo.<br />
Va dato atto, al riguardo, che le decisioni della giurisprudenza<br />
(di legittimità e di merito) hanno avuto il merito di “svecchiare”<br />
la normativa condominiale, ammodernandola ed<br />
adeguandola ai tempi, visto che l’intervento del legislatore<br />
tarda; nello specifico, si è registrato il bisogno, comunemente<br />
avvertito, di una maggiore professionalità dell’amministratore,<br />
correlata ai nuovi obblighi ed alle nuove responsabilità<br />
scaturenti dalle leggi speciali, a fronte di un’immutata configurazione<br />
di origine codicistica.<br />
Vale la pena ricordare, in proposito, le varie iniziative legislative<br />
regionali che hanno tentato di attuare il registro degli<br />
amministratori di condominio (con fissazione dei relativi<br />
requisiti di iscrizione), cadute sotto la scure della Corte Costituzionale,<br />
la quale l’ha dichiarato costituzionalmente ille-<br />
““
gittimo, poichè l’esercizio delle attività professionali esula dai<br />
limiti di competenza regionale.<br />
Può essere utile rammentare, altresì, il progetto di riforma<br />
dell’art. 71 disp. att. c.c. - approvato in sede referente dalla<br />
Commissione Giustizia del Senato nell’ottobre 2005, ma<br />
non passato alla sede deliberante per fine della legislatura<br />
- nella parte in cui introduceva un elenco degli amministratori<br />
da tenersi a cura delle Camere di Commercio; peraltro,<br />
tale progetto aveva ottenuto il parere contrario dell’Authority<br />
della Concorrenza e del Mercato, la quale, con nota del 9<br />
gennaio 2006, aveva rilevato che tale “elenco non è idoneo<br />
ad assicurare all’utente-consumatore dei servizi la capacità<br />
tecnico-professionale degli amministratori iscritti poiché non<br />
si attribuisce alle Camere di Commercio il compito di promuovere<br />
la formazione degli amministratori al fine di garantirne<br />
l’aggiornamento delle conoscenze, né di vigilare sui loro<br />
comportamenti.”<br />
E’ curioso notare - di qui, una delle tante incongruenze del<br />
sistema - che, attualmente, tutti possono esercitare la professione<br />
di amministratore di condominio, non essendo richiesto<br />
nessun requisito abilitativo e, al contempo, la creazione di<br />
albi, elenchi o registri (come dir si voglia) viene vista come<br />
fumo negli occhi, quasi pregiudizievole riguardo alla libera<br />
concorrenza nel mercato dei servizi.<br />
Eppure, proprio nella materia condominiale, il legislatore ha<br />
più volte dimostrato la propensione a tutelare gli interessi dei<br />
proprietari di immobili, precludendo l’accesso al condominio<br />
a soggetti dall’affidabilità non garantita, così dimostrando<br />
inequivocabilmente la prevalenza dell’interesse alla quali-<br />
tà del servizio e alla sicurezza rispetto alla tutela della concorrenza<br />
(si veda l’attività di pulizia e di disinfestazione, o di<br />
installazione impianti di riscaldamento, o di realizzazione di<br />
ascensori, laddove si contempla l’iscrizione in registri o albi,<br />
o il possesso di dati requisiti tecnico-professionali, o il rilascio<br />
di particolari licenze di esercizio o certificati di abilitazione);<br />
è estremamente contraddittorio un sistema che rinchiude in<br />
registri o richiede requisiti speciali a soggetti che operano in<br />
rapporto “accessorio” con il condominio e, nello stesso tempo,<br />
nega la stessa tutela agli amministratori, il cui rapporto<br />
con l’ente è, invece, di livello “principale”.<br />
Comunque, va riconosciuto che, in passato, l’incarico di<br />
amministratore veniva conferito dall’assemblea agli stessi<br />
condomini che avessero tempo a disposizione, pensionati,<br />
doppiolavoristi, ecc. (una volta si diceva - senza ovviamente<br />
alcuna offesa per le colf - che bastava “fare i conti della<br />
serva”); di recente, l’incarico viene, invece, demandato a professionisti<br />
esperti, in grado di assolvere alle numerose e gravi<br />
responsabilità, sicché, avuto riguardo al continuo incremento<br />
dei compiti, è ragionevole ritenere che questi possano venire<br />
assolti in modo migliore dalle società (specie, quelle di servizi<br />
o global service), che nel loro ambito annoverano specialisti<br />
nei diversi rami, ognuno dei quali richiede, però, un complesso<br />
di cognizioni scientifiche - giuridiche, tecnico-edilizie,<br />
contabili, fiscali, urbanistiche, informatiche, ecc. e, aggiungerei,<br />
sociologiche e psicologiche! - che sembra quasi riduttivo<br />
ricondurre nella generica fornitura di servizi.<br />
Ora, nessuno dubita che l’amministratore possa avvalersi,<br />
alla luce delle moderne attrezzature tecniche e di un’orga-<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
133
nizzazione multifunzionale, di una struttura societaria per<br />
l’espletamento dell’incarico affidatogli; tuttavia, una cosa è<br />
avvalersi di una società, altro è essere rappresentati dalla stessa:<br />
sarà, infatti, arduo individuare quelle persone fisiche, soci<br />
o dipendenti della società nominata amministratore di condominio<br />
- mutevoli nel tempo in relazione al loro mutevole<br />
rapporto (organico o lavorativo) con l’assetto societario - cui<br />
rapportare la valutazione della diligenza del … buon padre di<br />
famiglia (tipico del mandatario) nonché correlare (ed eventualmente<br />
sanzionare) comportamenti (positivi o negativi)<br />
che il codice civile o il regolamento fanno rientrare nelle normali<br />
attribuzioni del mandatario (come curare l’osservanza<br />
del regolamento, eseguire le delibere, disciplinare l’uso delle<br />
cose e dei servizi comuni, riscuotere i contributi, erogare le<br />
spese occorrenti, rendere il conto della gestione, compiere gli<br />
atti conservativi, e quant’altro).<br />
Pertanto, occorrerà fare bene attenzione al momento del<br />
conferimento del mandato alla società, nel senso di specificare<br />
dettagliatamente le persone che, agendo in nome e<br />
per conto della medesima società, potranno effettivamente<br />
svolgere l’incarico e, quindi, individuare con precisione le loro<br />
correlative responsabilità, specie penali, alla luce della rilevanza<br />
“pubblica” che sta oggi assumendo il condominio, atteso<br />
che la tutela della salute, il risparmio energetico, la salvaguardia<br />
dell’ambiente, la sicurezza negli impianti all’interno del<br />
moderno condominio sono considerati tematiche che interessano<br />
tutta la collettività.<br />
E’ innegabile, comunque, che oggi l’amministratore si pone,<br />
da un lato, come punto di convergenza all’interno dei quotidiani<br />
problemi organizzativi (sia rilevanti che minuti) relativi<br />
alla gestione dell’edificio condominiale e, dall’altro, come<br />
momento esponenziale verso l’esterno della relativa comunità<br />
(ecco che ritorna la figura del Giano bifronte!).<br />
Invero, l’amministratore partecipa direttamente all’andamento<br />
della vita condominiale, costituisce un personaggio “chiave”<br />
dell’ente collettivo, è il fulcro su cui sono accentrati gli sguardi<br />
di coloro che gli stanno attorno e che compongono la totalità<br />
del condominio; risulta costantemente chiamato a risolvere<br />
le più variegate dispute, ad adottare le misure più idonee, ad<br />
impartire le opportune direttive per un corretto godimento dei<br />
beni comuni, ad agevolare la soluzione equilibrata delle conflittualità<br />
esistenti nell’ambito condominiale per l’interesse di<br />
tutti ad un’armonica convivenza nell’edificio urbano.<br />
Si tratta sicuramente di una figura sui generis, se solo si pensi<br />
che l’origine, il contenuto e gli effetti del mandato sono positivamente<br />
predeterminati, per cui l’effetto precettivo della<br />
delibera assembleare di nomina consiste unicamente nella<br />
designazione del soggetto che deve amministrare (oppure<br />
nella sua conferma o revoca), e cioè nella mera preposizione<br />
(una sorta di occasio negotii) e nelle vicende successive.<br />
Addirittura, l’amministratore potrebbe rispondere anche verso<br />
soggetti diversi da coloro che gli hanno conferito l’incarico,<br />
come quando, e sempre più spesso, è responsabile (verso lo<br />
Stato) dal punto di vista fiscale, urbanistico, amministrativo,<br />
penale, ecc., in linea con quell’invasione “pubblica” all’interno<br />
del condominio “privato”; come potrebbe agire anche contro<br />
i suoi mandanti (i condomini), quando, ad esempio, cura l’osservanza<br />
del regolamento, o richiede la riscossione dei contributi<br />
condominiali, oppure infligge sanzioni pecuniarie.<br />
Parimenti difficile è tracciare, sia pure a grandi linee, un identikit<br />
della nuova figura dell’amministratore, così si evince dal<br />
134<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
progetto di riforma attualmente in discussione in Parlamento,<br />
qualora si consideri i tanti commi dell’art. 1129 c.c. novellando,<br />
che sono passati, triplicando, da quattro a dodici.<br />
Scorrendo velocemente tale disposto normativo, risulta che<br />
l’amministratore deve avere un locale idoneo per il contatto<br />
con il pubblico; l’espletamento dell’incarico è subordinato<br />
alla prestazione di un’idonea garanzia; nel luogo di accesso<br />
al condominio o di maggior uso comune, deve essere affissa<br />
l’indicazione delle sue generalità e dei suoi recapiti, nonché<br />
i dati relativi alla suddetta garanzia; deve sempre dichiarare<br />
all’assemblea quanti e quali condominii amministra; è eliminata<br />
qualsiasi discrezionalità nel recupero dei contributi condominiali,<br />
scattando eventuali responsabilità allo scadere di<br />
termini di legge prefissati; il suo compenso comprende tutto,<br />
anche il passaggio delle consegne; si statuisce la duplice redazione<br />
del rendiconto a fronte della previsione alternativa<br />
dei due criteri di competenza e di cassa; sono contemplate<br />
le modalità, i limiti di prelevamento e la firma congiunta sul<br />
conto corrente condominiale; può essere revocato dal giudice<br />
in caso di “gravi irregolarità”, che sono analiticamente specificate;<br />
all’atto della revoca, ha l’obbligo di consegnare immediatamente<br />
la cassa, il libro dei verbali e ogni altro carteggio<br />
concernente le operazioni di riscossioni di somme.<br />
Ma anche l’art. 1130 è stato riscritto, poiché, tra le attribuzioni<br />
dell’amministratore, ora ci sono, oltre quelle contemplate<br />
dal codice civile del 1942, anche quelle di: eseguire gli adempimenti<br />
fiscali; tenere almeno quattro registri (dell’anagrafe<br />
dei condomini, dei verbali delle assemblee, delle nomine e<br />
delle revoche dell’amministratore, nonché della contabilità);<br />
dover assicurarsi periodicamente dell’anagrafica di tutti<br />
i partecipanti al condominio (senza però stabilire strumenti<br />
coercitivi a fronte dell’inadempimento del singolo); fornire al<br />
condomino, che ne faccia richiesta, l’attestazione relativa allo<br />
stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali<br />
liti in corso.<br />
Svariate responsabilità si deducono, infine, da altre norme<br />
sparse qua e là nel progetto di legge, come l’art. 1117-ter<br />
c.c., concernente le delibere con cui si realizzano “modificazioni<br />
delle destinazioni d’uso e sostituzioni delle parti comuni”,<br />
o l’art. 1122-bis c.c. relativo agli “interventi urgenti a<br />
tutela della sicurezza negli edifici” da attuare all’interno delle<br />
immobiliari di proprietà esclusiva.<br />
Quello che emerge - e può ragionevolmente essere condivisibile<br />
- è una diffusa esigenza di trasparenza nella gestione<br />
condominiale lato sensu ed una richiesta di maggiore “tracciabilità”<br />
delle relative operazioni.<br />
Per il resto, vista la posizione quasi ambivalente - come sopra,<br />
sia pur sommariamente, delineata - ci si augura che qualunque<br />
riforma che riguardi la figura dell’amministratore di<br />
condominio sia il frutto di un dibattito serio ed approfondito,<br />
nonché il risultato di un confronto aperto a “tutti” gli operatori<br />
del settore, e soprattutto con i diretti interessati, i quali<br />
hanno indubbiamente un osservatorio privilegiato della realtà<br />
condominiale.<br />
All’inizio, avevo accennato al “pianeta condominio” ed al suo<br />
satellite più importante, ossia l’amministratore: di certo, per<br />
quanto lo si continui a studiare, ancora non ne sono chiari i<br />
contorni, risultano sfocate le dimensioni complessive, appare<br />
dubbia la reale consistenza.<br />
Comunque, è un terreno che vale la pena esplorare, perché<br />
sicuramente complesso ma, al contempo, affascinante. n
ANACI sarà presente a<br />
Fiera Edil 2010<br />
Bergamo 8/11 aprile<br />
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Visitando lo stand <strong>Anaci</strong> a Edil 2010, una carrellata delle soluzioni tecniche<br />
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ai principali interventi di manutenzione, ristrutturazione e adeguamento<br />
energetico dei condomini lombardi.<br />
Su quest’area (Area ANACI Pad. C Stand 61-63-65-67) verranno<br />
esposte le soluzioni ai principali problemi che riguardano i condomini:<br />
manutenzione, ristrutturazione e adeguamento alle normative vigenti.<br />
E’ in questo spazio che le aziende partner coinvolte in questa iniziativa<br />
(Mapei, Monier, Polisette, Repetto, Schiedel, Sika, Trentino Sicurezza)<br />
presenteranno le loro tecnologie.<br />
136<br />
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Elimina la condensazione interstiziale del<br />
vapor d’acqua entro le murature dell’edificio<br />
Migliora la classe di efficienza energetica<br />
dell'edificio come previsto dal Decreto<br />
Legislativo 311/06
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Wierer e Cotto Coperture:<br />
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delle coperture dei condomini<br />
Monier S.p.A. opera in Italia con due marchi<br />
importanti e storici nel settore delle coperture:<br />
Wierer (tegole in cemento) e Cotto Coperture<br />
(tegole, coppi in laterizio); entrambi<br />
corredati di un sistema tetto completo che<br />
consente di realizzare una copertura impermeabilizzata, isolata<br />
e ventilata.<br />
L’azienda è da sempre all’avanguardia nella ricerca e nell’innovazione<br />
non solo sulla gamma di prodotti, che sono sempre<br />
nuovi e rispondenti alle normative vigenti, ma anche sui<br />
servizi ai clienti.<br />
Per quanto riguarda l’innovazione di prodotto, citiamo i nuovi<br />
profili con colorazioni che rispondono alle esigenze estetiche<br />
più raffinate (es. Coppo Domus per Cotto Coperture e<br />
Coppo di Grecia per Wierer); le nuove superfici dalla durata<br />
maggiore (Optima di Wierer) o dalle performance antismog<br />
(Auranox di Wierer).<br />
Sempre nell’ottica di una maggiore attenzione all’ambiente,<br />
inoltre, sono stati messi a punto dei pacchetti di copertura<br />
(8 per Wierer e 8 per Cotto Coperture) che limitano le dispersioni<br />
termiche dal tetto, richiedono un fabbisogno energetico<br />
inferiore e rispondono non solo ai dettami della legge 311/06<br />
(e successivi aggiornamenti più ristrettivi del 26 gennaio 2010),<br />
ma anche ai valori più ristrettivi richiesti dall’agenzia CasaClima,<br />
di cui l’azienda è partner da quasi 3 anni ormai.<br />
Un esempio di innovazione di servizio è la garanzia di sistema,<br />
ovvero la garanzia che il sistema tetto Wierer (quindi non più<br />
solo le tegole) presenti delle prestazioni molto elevate contro gli<br />
agenti atmosferici per almeno 15 anni.<br />
L’azienda, rilasciando questa garanzia, in caso di problemi legati<br />
alla qualità di prodotto si impegna ad intervenire a sue spese per<br />
ripristinare la funzionalità del manto di copertura.<br />
“Questo tipo di garanzia” – afferma Giulio Menegatti, direttore<br />
Marketing di Monier SpA – “consente all’amministratore di condominio<br />
di offrire ai propri clienti una copertura garantita per 30<br />
anni sulle tegole e per 15 su tutto il pacchetto tetto. Essa viene<br />
rilasciata in Italia solo da Wierer, è ancora più<br />
importante se si pensa che le normative vigenti, soprattutto<br />
la 311/2006 e successivi aggiornamenti, richiedono coperture<br />
sempre più efficienti e isolate, ma anche più “complete”, ossia<br />
corredate di tutti gli elementi, dalle membrane traspiranti, agli<br />
isolanti, agli elementi per la ventilazione, ecc.”.<br />
Dal 2008, infine, anticipando addirittura alcune leggi regionali<br />
che ne prescrivono l’uso, Monier propone un sistema di linee<br />
vita, il sistema VITAFIX® per il marchio Cotto Coperture e Vitasafe®<br />
per Wierer, progettati e certificati secondo la UNI EN<br />
795-2002. Questi sistemi sono la risposta ideale per risolvere le<br />
problematiche di cadute dall’alto su coperture civili e industriali,<br />
pubbliche e private.<br />
Su questi sistemi di linea vita, Monier fa anche molta formazione<br />
presso gli ordini dei geometri, architetti e ingegneri di<br />
molte province italiane.<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
141
Sirap Insulation s.r.l. propone<br />
il sistema per isolare e ristrutturare<br />
il tetto: STIRODACH<br />
Stirodach è un sistema di pannelli prefabbricati, termoisolanti,<br />
che grazie alle elevate caratteristiche<br />
termiche e meccaniche, rappresenta oggi la soluzione<br />
ideale per la coibentazione e ventilazione in<br />
sottotegola di tetti a falde in legno o cemento.<br />
Stirodach è costituito da una lastra termoisolante in POLI-<br />
STIRENE ESTRUSO, idrorepellente, a celle chiuse, con reazione<br />
al fuoco in Euroclasse E, con rivestimento su una superficie<br />
in alluminio goffrato, con inserito un profilo metallico in<br />
acciaio zincato con funzione di portategole.<br />
Gli impieghi<br />
• Isolamento termico e ventilazione di tetti a falde<br />
• Ristrutturazione di vecchi tetti con il recupero delle tegole<br />
Un sistema affidabile<br />
Le elevate caratteristiche termiche e meccaniche, del sistema<br />
STIRODACH, sono assicurate dall’utilizzo del polistirene estruso<br />
che costituisce l’anima isolante. Il polistirene estruso utilizzato<br />
è certificato dai più importanti Enti di controllo europei.<br />
Struttura poliedrica a celle chiuse<br />
di Stirodach ingrandita 300 volte<br />
Struttura poliedrica a celle chiuse<br />
di Stirodach ingrandita 700 volte<br />
• Garantisce un elevato isolamento termico<br />
• Riduce le spese di riscaldamento<br />
• Migliora la ventilazione al di sotto delle tegole di copertura<br />
• Migliora la durata e la funzionalità delle tegole di copertura<br />
• I pannelli sono leggeri, maneggevoli e facili da tagliare<br />
• Migliora il comfort abitativo<br />
• Riduce l’inquinamento atmosferico<br />
• È riciclabile al 100%<br />
• È un sistema completo di kit di accessori per il suo montaggio<br />
• È un sistema rapido da posare<br />
• È conforme ai Decreti Legislativi 192 e 311<br />
• Rientra nelle detrazioni fiscali - IRPEF - della Finanziaria<br />
Posa del listone di partenza<br />
Sul listone di partenza si fissano le staffe ed il canale di gronda;<br />
mentre sul listone laterale si fissa la scossalina di<br />
chiusura a raccordo con la parete verticale<br />
esterna, dopo aver terminato la posa<br />
delle tegole di copertura.<br />
Posa del pannello di partenza<br />
La posa dei pannelli di STIRODACH si effettua a giunti sfalsati,<br />
partendo dalla linea di gronda sino ad arrivare al colmo.<br />
Il pannello STIRODACH GRONDA è stato progettato per ottenere<br />
una perfetta linea di pendenza della copertura e far<br />
sporgere adeguatamente le tegole all’interno del canale di<br />
gronda.<br />
Sigillatura dei giunti<br />
La sigillatura dei giunti trasversali dei pannelli STIRODACH<br />
si effettua con sigillante, mentre l’impermeabilizzazione dei<br />
giunti, dopo la sigillatura, si effettua con la stesura di striscia<br />
autoadesiva Aluband.<br />
Dopo aver completato le operazioni di fissaggio di tutti i pannelli,<br />
la sigillatura e l’impermeabillizzazione dei giunti si potrà<br />
procedere alla posa delle tegole di copertura.<br />
Posa del colmo ventilato<br />
Sulla linea di colmo dovranno essere fissate le staffe cv in acciaio<br />
zincato e quindi il listone di legno sul quale andrà fissato<br />
il sottocolmo ventilato in rotoli Dachroll.<br />
Dopo avere fissato il Dachroll in aderenza sull’ultima fila di tegole,<br />
si fissano sempre sullo stesso listone di legno, le Clips per<br />
il bloccaggio e la sovrapposizione degli elementi di colmo.<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
143
Rifacimento della canna fumaria?<br />
Il gruppo effe2 ti da’ la soluzione !<br />
Sono più di 20 milioni le tonnellate di legna da ardere<br />
consumate; gli italiani in tempi di crisi riscoprono il caminetto<br />
e la stufa come alternativa sempre più gettonata<br />
per risparmiare sui costi del riscaldamento.<br />
Ad un maggior utilizzo dei camini non è seguita però<br />
un’adeguata conoscenza dei rischi di installazione e della periodica<br />
manutenzione da effettuare. Spesso infatti, i camini sono<br />
considerati eterni ed innocui, ma così non è. I troppi incendi verificatisi<br />
all’interno delle abitazioni, provocati proprio dalle canne<br />
fumarie, riportano tristemente alla ribalta il tema della sicurezza<br />
e in particolare, la necessità di eseguire in maniera corretta<br />
la progettazione, l’installazione e la manutenzione della canna<br />
fumaria quale elemento finale dell’impianto e parte integrante<br />
dello stesso. Sono 10.000 i casi di incendi documentati dai VVF<br />
nel 2009 riferiti alle sole province del Nord-Est (dati rilevati da<br />
ANFUS, Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini ).<br />
Oltre alla manutenzione e pulizia della canna fumaria, sia per<br />
caldaie a gas che per i caminetti e stufe, è importante, nella<br />
fase di installazione, farsi consigliare da un tecnico abilitato sulle<br />
diverse opportunità oggi offerte dal mercato. Sia in caso di costruzione<br />
o rifacimento degli immobili, è consigliato l’utilizzo di<br />
materiali inerti come ad esempio l’argilla ceramica o ceramici,<br />
che offrono maggiori proprietà di resistenza alle alte temperature.<br />
Di conseguenza si ha una minor trasmissione di calore, minor<br />
rischi di incendi, maggior resistenza alla corrosione e durata nel<br />
tempo. Le canne fumarie in argilla ceramica del Gruppo effe2<br />
presentano inoltre i seguenti vantaggi:<br />
1. Particolare resistenza alla corrosione delle condense acide<br />
2. Non necessitano di cavedi tecnici<br />
3. Facile montaggio<br />
4. Sono direttamente intonacabili<br />
5. Ai vertici per parametri tecnici e certificazioni<br />
6. 40 anni di garanzia<br />
7. Ottimo rapporto qualità prezzo del prodotto e posa in opera.<br />
Qualsiasi tipo di apparecchio di combustione dai fornelli delle<br />
cucine domestiche o dei ristoranti, fino alle centrali termiche, ha<br />
bisogno di un impianto fumario ben funzionante per evitare non<br />
solo incidenti mortali ma anche tutti quei casi di leggera intossicazione<br />
che quotidianamente subiamo senza accorgerci di nulla.<br />
SERVIZI OFFERTI DAL GRUPPO effe2<br />
1. Progettzione e dimensionamento condotti fumari<br />
2. Consulenza tecnica su normative e legislazione in materia<br />
3. Fornitura e posa in cantiere<br />
4. Collaudo e video ispezioni<br />
5. Dichiarazioni di Conformità<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
145
Schiedel e le canne fumarie<br />
marcate CE per il condominio.<br />
Tecnologie innovative, sicurezza,<br />
risparmio energetico,<br />
sostenibilità ambientale:<br />
queste le linee<br />
guida di Schiedel S.r.l.,<br />
che, come leader mondiale nel<br />
settore dei sistemi fumari e di ventilazione,<br />
riconosce la propria responsabilità<br />
e la propria missione<br />
nella promozione di idee e prodotti<br />
orientati ad un’ottimale efficienza<br />
energetica, per questo oggi<br />
Schiedel è l’unica azienda, del suo<br />
settore, certificata come “Partner<br />
CASACLIMA”, la prestigiosa agenzia<br />
di certificazione energetica di<br />
Bolzano.<br />
Schiedel, come gruppo, è oggi presente in ben 29 paesi nel<br />
mondo e propone ai clienti una vastissima gamma di soluzioni<br />
e prodotti che riguardano le canne fumarie, sia in ambito civile<br />
che industriale, sia in materiale povero come il cemento fino<br />
alla ceramica come materiale tecnicamente più evoluto in assoluto<br />
passando per tutte le varie tipologie di acciai inox.<br />
La nostra vasta esperienza non si ferma solo ai sistemi fumari,<br />
siamo ormai da alcuni decenni in prima linea nell’affiancare<br />
le amministrazioni condominiali nei lavori di risanamento e<br />
ripristino dei vecchi impianti, sia nella fase progettuale che di<br />
realizzazione in opera, infatti Schiedel è una delle pochissime<br />
aziende in Italia autorizzate ai sensi del Dm. Nr. 37 del 2008<br />
(ex 46/90) a certificare il lavoro finito e posato in opera.<br />
L’Amministratore, è la persona giuridica che risponde legalmente<br />
degli impianti fumari collettivi inseriti nel condominio<br />
come parti comuni.<br />
Per questo motivo è bene precisare quali sono i prodotti adeguati<br />
per un corretto intervento sulle canne fumarie, ovvero essendo<br />
il camino/canna fumaria un “prodotto da costruzione”,<br />
il Dpr nr. 246/93 (decreto di recepimento della Direttiva Comunitaria<br />
89/106/CEE) impone l’utilizzo di soli prodotti marcati CE<br />
(secondo norma armonizzata o Benestare Tecnico).<br />
Ad oggi i soli materiali marcati CE, secondo norma armonizzata,<br />
sono camini in refrattario,<br />
ceramica, acciaio inox, plastica<br />
(sono escluse le calze termoindurenti)<br />
e laterizio.<br />
Per ogni materiale normato,<br />
Schiedel è in grado di proporre<br />
soluzioni tecniche all’avanguardia,<br />
durevoli nel tempo (garanzia<br />
di 10 anni per l’acciaio inox<br />
e 30 anni per il refrattario) e<br />
recanti tutte la marcatura CE,<br />
sinonimo di sicurezza e risparmio<br />
energetico.<br />
Inoltre, come fiore all’occhiello, Schiedel propone il sistema<br />
ABSOLUT, ideale per interventi in edifici ad alto rendimento<br />
energetico, unico prodotto adatto per essere inserito in edifici<br />
di classe “A” o addirittura in “edifici passivi” essendo in grado<br />
di superare un severo esame quale il “Blower-Door-test”.<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
147
Gli amministratori immobiliari<br />
e la sicurezza nella gestione<br />
della manutenzione sulle<br />
coperture.<br />
L<br />
e recenti novità legislative in materia di sicurezza assegnano<br />
agli amministratori immobiliari obblighi e<br />
responsabilità che meritano un’attenta riflessione, al<br />
fine di prevenire situazioni comportanti condizioni “a<br />
rischio”. Facciamo il punto col dottor Isidoro Ruocco.<br />
Quali sono le novità normative in materia di sicurezza sulle<br />
coperture che interessano gli amministratori immobiliari?<br />
Ciò che riguarda l’attività degli amministratori di condominio<br />
è prevalentemente il d. lgs. 81/2008, chiamato Testo Unico<br />
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di<br />
lavoro. Inoltre, in funzione della zona in cui opera, l’attività<br />
dell’amministratore è ordinata a norme locali che cambiano da<br />
Regione a Regione. In particolare, esistono norme locali specifiche<br />
in Piemonte (legge Regione Piemonte 14 luglio 2009, n.<br />
20), in Lombardia (D. G. R. VII/18344 dd. 23/7/2004, recentemente<br />
integrata dal Decreto D.G.S, 119 del 14 gennaio 2009),<br />
in Trentino (legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3), in Veneto<br />
(legge regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4 ), in Toscana (legge<br />
regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1). Altre Regioni stanno<br />
discutendo disegni di legge sull’argomento, di conseguenza a<br />
breve avremo norme specifiche per altre zone d’Italia.<br />
Perché le norme richiamate interessano gli amministratori<br />
condominiali?<br />
Gli amministratori, assieme ad i proprietari di immobili ed ai<br />
responsabili del patrimonio immobiliare degli enti pubblici o<br />
privati, sono i destinatari naturali delle norme contenute nel<br />
decreto legislativo 81/2008. Essendo loro i committenti dei lavori<br />
di manutenzione ordinaria e straordinaria, di fatto, rispondono<br />
sia dell’organizzazione della sicurezza, sia della regolare<br />
conduzione delle commesse (appalti o prestazione d’opera).<br />
Per quale motivo è chiamato in causa l’amministratore<br />
condominiale e non i proprietari dell’immobile?<br />
L’amministratore condominiale, in base al mandato ricevuto<br />
dall’assemblea, rappresenta i condomini (art. 1131 C.C.) e<br />
“deve compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti<br />
comuni…” (art. 1130 C.C.). Ne deriva il fatto che, egli assuma<br />
anche la veste di “committente” quando ordina o commissiona<br />
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.<br />
Inoltre, qualora il condominio abbia un servizio di portierato,<br />
potrebbe trovarsi nell’ulteriore veste di datore di lavoro ed essere<br />
soggetto anche alle prescrizioni relative all’ art. 26, commi<br />
3, 3ter e 4 , d. lgs. 81/2008, nel qual caso gli obblighi di<br />
coordinamento della sicurezza e di redazione del DUVRI importa<br />
non poche preoccupazioni. Resta l’obbligo legale in capo<br />
all’amministratore di provvedere alle prescrizioni normative, che<br />
vanno adempiute anche in assenza di delibera (salvo il dovere<br />
di dover riferire in assemblea, come dispone l’art. 1135 u.c.). Il<br />
problema da risolvere sta proprio nel determinare quando la<br />
messa in sicurezza delle coperture diviene urgente. Non v’è dubbio<br />
che il momento in cui corre l’obbligo di mettere in sicurezza<br />
le coperture sia quello in cui affida a terzi l’incarico di effettuare<br />
manutenzioni od installazioni.<br />
Quando e come l’amministratore deve mettere in sicurezza<br />
le coperture per assolvere correttamente gli obblighi<br />
normativi?<br />
L’amministratore, in base alle norme in vigore ed alle interpretazioni<br />
che ne fa la giurisprudenza, è tenuto a garantire ai lavoratori<br />
(a prescindere che siano dipendenti o lavoratori autonomi)<br />
un ambiente di lavoro, cioè il tetto del condominio, privo di rischio<br />
caduta. Ne deriva che occorrerà installare sistemi fissi anticaduta<br />
(attivi o passivi), destinati a proteggere chiunque si rechi<br />
sulla copertura per l’effettuazione di manutenzione ordinaria o<br />
straordinaria. L’unica attenzione che l’amministratore dovrà fare<br />
è autorizzare l’installazione di prodotti certificati e marcati CE.<br />
L’unica che garantisce prodotti conformi alle norme europee.<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
149
L’ampia gamma di soluzioni<br />
Sika per il condominio<br />
La Divisione Costruzioni di Sika Italia offre un’ampia<br />
gamma di soluzioni innovative e performanti che affiancano<br />
l’amministrazione di immobili, permettendogli<br />
di risolvere con efficacia, velocità e affidabilità<br />
numerose problematiche condominiali. Prodotti di<br />
qualità per la sigillatura, l’incollaggio, l’impermeabilizzazione,<br />
l’isolamento, la protezione, il ripristino, la deumidificazione,<br />
l’ancoraggio, il rinforzo strutturale e l’applicazione o il ripristino<br />
di rivestimenti e pavimentazioni. In particolare, risultano di<br />
estremo interesse le guaine liquide poliuretaniche, in grado di<br />
impermeabilizzare con efficacia e rapidità scalinate, terrazzi,<br />
balconi e tetti, nuovi o già esistenti, in virtù delle loro elevate<br />
prestazioni in termini di aderenza, resistenza e flessibilità.<br />
Semplici e veloci nell’applicazione, questi prodotti monocomponenti<br />
- liquidi e pronti all’uso - offrono risposte alla quasi<br />
totalità delle possibilità d’impiego.<br />
Ad esempio, per l’impermeabilizzazione trasparente di superfici<br />
in ceramica, pietra naturale, policarbonato, vetro e vetroce-<br />
mento è indicata Sikalastic-490T, una membrana liquida, poliuretanica<br />
e monocomponente, indicata per balconi, terrazze,<br />
lucernari e serre; sigilla fessure e crepe riempiendole senza<br />
soluzione di continuità. Sikafloor-400 N Elastic+ è invece un<br />
rivestimento elastico altamente adesivo, per l’impermeabilizzazione<br />
di balconi, terrazze, scalinate e logge, che forma uno<br />
strato resistente all’usura meccanica su cemento, pavimenti<br />
cementizi, vecchi rivestimenti di pavimentazioni. Si presenta di<br />
aspetto opaco, può essere scelto in un’ampia gamma di colori<br />
Ral ed essere sovraverniciato; grazie alla sua elasticità, fa da<br />
ponte sulle fessure; non ingiallisce, resiste ai raggi Uv ed è di<br />
facile pulizia.<br />
Anche Sikalastic-450 è una membrana liquida, poliuretanica,<br />
monocomponente, utilizzata per l’impermeabilizzazione elastica<br />
di superfici ispezionabili e indicata nella copertura di tetti e<br />
di strutture in calcestruzzo, mattoni, cemento-amianto, ceramiche,<br />
guaine bituminose, feltri e tegole.<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
151
Polisette:<br />
cappotto chiavi in mano<br />
di Veronica Monaco<br />
30 anni di esperienza nel settore dell’isolamento termico,<br />
prodotti assicurati e certificati e un servizio a<br />
360° per accrescere il valore degli immobili<br />
Per conservare meglio il calore e ridurre lo spreco di<br />
energia per il riscaldamento degli immobili, nulla è<br />
meglio del cappotto e Polisette, azienda italiana con 30 anni<br />
di esperienza nel settore dell’isolamento termico, lo sa.<br />
Bisogna considerare che solo alcuni isolanti infatti permettono<br />
una corretta traspirazione della parete e quindi<br />
l’assenza di condense e muffe; tutta l‘umidità della casa<br />
prodotta da piante, bagni, cucine e dai suoi stessi abitanti<br />
deve “traspirare” all’esterno senza accumularsi nelle pareti.<br />
Grazie all’elevato potere isolante dei vari strati del cappotto,<br />
questo consente di eliminare completamente i ponti termici,<br />
proteggendo dall’escursione termica anche la struttura stessa<br />
della casa.<br />
Le lastre isolanti in polistirene Polisette (prodotti a marchio Polistar®)<br />
sono tra le più utilizzate nelle costruzioni edilizie per<br />
realizzare isolamento a cappotto. Grazie alla formula “cappotto<br />
chiavi in mano”, Polisette fornisce inoltre un servizio a<br />
360°: dalla richiesta delle autorizzazioni e certificazioni<br />
necessarie alla fornitura di materiali (tutti certificati ISO<br />
9001) e competenza professionale.<br />
In più, grazie ad una polizza assicurativa stipulata con<br />
Generali di durata decennale, Polisette garantisce la copertura<br />
finanziaria di eventuali problematiche relative alla realizzazione<br />
dell’opera.<br />
Materiali e lavorazioni pensate per durare nel tempo, che per-<br />
mettono di risparmiare<br />
notevolmente sulla<br />
bolletta energetica, garantendo<br />
un ritorno di<br />
investimento in meno<br />
di otto anni.<br />
L’installazione del cappotto<br />
è considerata un intervento<br />
ordinario, pertanto<br />
per l’approvazione dell’opera basta il consenso di poco più<br />
del 25% dei condomini presenti in assemblea, convocata con<br />
almeno il 50% + 1 dei millesimi.<br />
Oltre a un maggiore confort abitativo e ad una rivalutazione<br />
dell’immobile in termini di categoria energetica, Polisette<br />
rende l’applicazione del cappotto<br />
un’occasione per apportare<br />
ulteriori migliorie estetiche<br />
o strutturali all’edificio.<br />
Durante l’installazione, infatti,<br />
possono essere effettuati lavori<br />
di restyling architettonico,<br />
di rifacimento delle coperture,<br />
lavori sugli infissi, oppure possono<br />
essere anche eseguite le<br />
perizie energetiche richieste<br />
dalla legge per la certificazione<br />
della categoria dell’immobile.<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
153
Maurizio voleva bene all’ANACI<br />
di Ivano Rozzi<br />
Maurizio Balocchi, fondatore e presidente di<br />
A.I.A.C.I., è deceduto il 15 febbraio 2010.<br />
Vi sono persone di valore che anche sotto il<br />
peso delle responsabilità e dei doveri, appaiono<br />
sempre serene, equilibrate e adeguate.<br />
Così era l’On. Maurizio Balocchi.<br />
E nel tracciarne un breve profilo occorre contestualizzarne alcune<br />
tappe, riferite alla sua intensa vita professionale e politica,<br />
senza nulla voler aggiungere a quanto, in pratica, risulta dalle<br />
letture e dalle ricerche pubblicate.<br />
Dopo aver conseguito la licenza media lavorò come computista<br />
commerciale, amministratore immobiliare e assicuratore, parallelamente<br />
alla sua attività politica.<br />
Fondatore della Lega Nord Liguria, nel 1988 si iscrisse alla Lega<br />
Nord diventando quattro anni dopo segretario federale del partito.<br />
Nel 1989 divenne consigliere comunale di Chiavari mentre<br />
l’anno seguente venne eletto consigliere provinciale di Genova,<br />
ricoprendo l’incarico di capogruppo del movimento leghista; nel<br />
frattempo però non aveva abbandonato il suo posto al consiglio<br />
comunale del paese di residenza, di cui divenne presidente nel<br />
1994. Eletto deputato nazionale dal 1992 al 2001, è stato Questore<br />
della Camera e Sottosegretario al Ministero dell’Interno nel<br />
secondo e nel terzo governo Berlusconi. Tornato a Montecitorio<br />
nel 2008 dopo una felice candidatura nella circoscrizione Liguria,<br />
al momento del decesso era Sottosegretario alla Semplificazione<br />
governativa del quarto governo guidato da Silvio Berlusconi.<br />
Presentò una grande quantità di proposte di legge in qualità di<br />
primo firmatario, che di seguito si segnalano.<br />
Non disconobbe mai l‘essere amministratore condominiale,<br />
anzi, teneva moltissimo a questa professione. Nelle occasioni in<br />
cui era possibile sottolineava con orgoglio la sua appartenenza<br />
all’associazione e come siffatta esperienza fosse stata per Lui importante<br />
e formativa per i difficili compiti a cui era stato scelto.<br />
Nella giornata del suo funerale ho avuto modo di vedere come il<br />
contesto istituzionale e governativo fosse presente e riconoscente<br />
all’uomo e al politico. Ho potuto portare alla Sua famiglia, alla<br />
moglie Laura in particolare, le più sincere condoglianze, sia personali<br />
che di <strong>Anaci</strong>, ricevendo da lei queste parole: “Maurizio<br />
voleva bene all’<strong>Anaci</strong>, l’Associazione gli era molto cara”.<br />
ATTIVITà PARLAMENTARE<br />
376 Istituzione dell’albo professionale degli artisti dello spettacolo<br />
377 Interpretazione autentica dell’articolo 71, comma 2,<br />
del D.Lgs 3/2/1993, n. 29, in materia di computo del periodo di<br />
aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti<br />
al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale e nei consigli<br />
regionali 378 Modifica all’art.10 del T.U. delle imposte sui redditi,<br />
approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917, in materia di agevolazioni<br />
per favorire l’azionariato diffuso delle societa’ editrici di<br />
giornali quotidiani 379 Trasferimento dei beni del demanio marittimo<br />
dello Stato al demanio dei comuni 380 Istituzione dell’albo<br />
professionale degli amministratori immobiliari 383 Modifiche<br />
alla legge 15/1/1992, n. 21, concernente il trasporto di persone<br />
154<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
mediante autoservizi pubblici non di linea 384 Modifiche alle<br />
norme in materia di conferimento delle sedi notarili e di trasferimento<br />
dei notai 385 Nuove norme in materia di analisi e di etichettatura<br />
delle acque minerali 387 Agevolazioni fiscali a favore<br />
delle società che investono nel capitale di rischio 388 Equiparazione<br />
al servizio di leva del servizio svolto nei corpi di polizia municipale<br />
389 Norme per la tutela del consumatore nei rapporti<br />
contrattuali 390 Norme per la privatizzazione dei giornali quotidiani<br />
e delle pubblicazioni periodiche di proprietà pubblica 391<br />
Norme per assicurare la semplificazione nei rapporti fra imprese<br />
e pubblica amministrazione. 392 Nuove norme in materia di<br />
cessione di crediti vantati da imprese nei confronti della pubblica<br />
amministrazione 393 Disciplina della pubblicita’ comparativa<br />
485 Istituzione della facoltà di scienze delle attività motorie e<br />
norme transitorie sugli Istituti superiori di educazione fisica 486<br />
Norme per incentivare la diffusione dei veicoli azionati da motore<br />
elettrico 487 Disciplina dell’autotrasporto di cose 488 Norme<br />
in tema di trasferibilità dei beni dei comuni e delle province<br />
489 Proposta di Legge Costituzionale: Modifica all’articolo 39<br />
della Costituzione 491 Costituzione dell’Agenzia italiana per<br />
l’aviazione civile 492 Modifiche all’art.156 del c.c. in materia di<br />
inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di<br />
mantenimento da parte del coniuge separato 493 Norme concernenti<br />
l’utilizzo della carta di identita’ per l’esercizio del diritto<br />
di voto 494 Norme in materia di abuso di posizione dominante<br />
nei rapporti tra imprese 495 Disciplina dell’attivita’ professionale<br />
di relazioni pubbliche 497 Nuove norme in materia di affidamento<br />
dei figli e disciplina dei consultori familiari 500 Norme a<br />
tutela dell’azionariato di minoranza in materia di sollecitazione<br />
e raccolta delle procure di voto 501 Disciplina della fornitura di<br />
prestazioni di lavoro temporaneo 502 Norme in materia di compatibilita’<br />
delle cariche nei casi di concentrazione tra enti creditizi<br />
559 Modifica all’art. 3 della legge 8/8/1985, n. 443, recante<br />
la definizione di impresa artigiana 560 Norme per l’esenzione<br />
dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche delle<br />
tende degli esercizi commerciali 561 Istituzione di una Commissione<br />
parlamentare di inchiesta sull’assegnazione delle pensioni<br />
di invalidità 562 Facoltatività dell’iscrizione all’INAIL per gli<br />
artigiani imprenditori 564 Modifiche alla legge 12/11/1955, n.<br />
1137, concernenti l’equiparazione delle specialità di navigatore<br />
e di pilota 855 Modifiche alla legge 2/12/1975, n. 644, in materia<br />
di consenso al prelievo di organi a fine di trapianto 2027 Delega<br />
al Governo per l’emanazione di norme sullo stato giuridico<br />
del soggetto dell’educazione<br />
2202 Istituzione del<br />
servizio ispettivo nazionale<br />
della scuola 2203 Conferimento<br />
della funzione dirigente<br />
ai presidi e ai direttori<br />
didattici 3086 Norme<br />
per la determinazione del<br />
trattamento provvisorio di<br />
pensione dovuto dalle casse<br />
pensioni amministrate<br />
dalla direzione generale<br />
degli istituti di previdenza<br />
del Ministero del tesoro.
<strong>AMMINISTRARE</strong><br />
<strong>Immobili</strong> >>Speciale<br />
Condizionatori<br />
Aspetti giurisprudenziali e problematiche<br />
relative ai condizionatori<br />
di Adriano Buzzanca<br />
I condizionatori e il decoro<br />
di Carlo Parodi<br />
R
Speciale<br />
ASPETTI GIuRISPRuDENzIALI<br />
E PROBLEMATICHE RELATIVE<br />
AI CONDIzIONATORI<br />
di Adriano Buzzanca<br />
Negli ultimi decenni, l’evolversi della tecnologia ed al contempo<br />
il cambiamento climatico conseguente al surriscaldamento<br />
del pianeta hanno determinato un notevole incremento dei<br />
consumi energetici: in particolare, l’avvicendarsi di stagioni<br />
estive sempre più torride ha diffuso l’uso dei condizionatori<br />
d’aria nelle abitazioni, nonché negli edifici pubblici e privati.<br />
Dapprima considerato solo un bene voluttuario, oggi è di fatto<br />
- come già l’impianto di riscaldamento - un apparecchio<br />
necessario per il benessere e la salute dell’individuo.<br />
Da qui nascono inevitabilmente una serie di problematiche<br />
condominiali derivanti dalla installazione di condizionatori<br />
d’aria sugli edifici: generalmente legate all’individuazione di<br />
un sito dove collocare l’unità esterna dell’apparecchio tale da<br />
non cagionare danni ad altri condomini e preservare il decoro<br />
architettonico dell’edificio.<br />
In generale, l’installazione del condizionatore d’aria singolo,<br />
per l’uso esclusivo di ogni appartamento, deve avvenire in<br />
maniera tale da non porsi in contrasto con l’igiene, con la<br />
normativa inderogabile posta a tutela dell’ordine pubblico,<br />
nonchè con l’interesse collettivo.<br />
A riguardo “interesse del proprietario è quello di utilizzare il<br />
bene e non di soddisfare bisogni individuali” in quanto “deve<br />
escludersi che possa essere fatta valere una comodità personale,<br />
capricciosa o bizzarra” (Costantino – Contributo alla<br />
teoria della proprietà, Napoli 1967).<br />
L’installazione sarà consentita solo qualora non incida sulla<br />
statica del fabbricato, non pregiudichi la sicurezza ed il decoro<br />
architettonico dell’edificio e non ne alteri la destinazione<br />
comune, non solo sotto il profilo della sua funzione ma anche<br />
sotto il profilo del suo scadimento a deteriore condizione.<br />
L’importanza della normativa volta alla tutela del decoro inteso<br />
quale normativa inderogabile di ordine pubblico, trova<br />
conforto anche in ordine al tema della riparazione dei<br />
frontalini considerati come quegli elementi che ineriscono<br />
alla facciata e conferiscono all’immobile l’armonia e l’unità<br />
di linee e di stile, quel decoro architettonico che costituisce<br />
bene comune, economicamente valutabile e come tale autonomamente<br />
tutelato secondo quanto sancito dal Tribunale di<br />
Napoli con sentenza del 27.10.1993 (conformemente Trib.<br />
Genova 23/2/2006).<br />
Ulteriormente, al fine di tutelare l’estetica e il decoro cittadino<br />
si colloca, quale norma di ordine pubblico inderogabile, il<br />
regolamento di Polizia Municipale che vieta di sciorinare, appendere<br />
e distendere biancheria o panni fuori dalle finestre,<br />
sui terrazzi o sui poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi<br />
aperti al pubblico o qualora gli oggetti sciorinati, distesi o<br />
appesi siano visibili dal suolo pubblico, come anche soccorre<br />
in tal senso la giurisprudenza sul punto.<br />
I nostri nonni sapevano che non era possibile sciorinare i panni<br />
sul balconi per motivi di decoro ed igiene pubblica, nel<br />
testo di riforma del condominio in discussione al Senato è<br />
previsto nell’art. 1117 c.c. un luogo comune ove sciorinare i<br />
panni. Nel 1851 il Tribunale di Genova si pronunciava sull’ob-<br />
156<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
bligo dei proprietari di uniformarsi ai decreti, della pubblica<br />
potestà competente, di disciplina e tutela degli interessi di<br />
rilevanza superindividuale.<br />
Sulla base di questa premessa occorre fissare punti di riferimento<br />
muovendo dal condominio caratterizzato dalla contitolarità<br />
necessaria del diritto di proprietà sulle parti comuni<br />
dell’edificio, in rapporto al collegamento funzionale tra beni<br />
per la loro specifica funzione di servire all’utilizzazione ed al<br />
godimento delle parti dell’edificio stesso, anche in presenza<br />
di più edifici strutturalmente autonomi, ciascuno appartenente<br />
a un unico soggetto, allorquando tali edifici fruiscano,<br />
per la loro utilizzazione e il loro godimento, di opere comuni<br />
anche se strutturalmente distaccate (portineria, garage).<br />
Ad ogni modo, l’interesse del condomino deve valutarsi in<br />
relazione al suo piano o porzione di piano considerato in rapporto<br />
agli altri piani, e per questa ragione incontra il limite<br />
qualitativamente diverso della lesione del diritto di proprietà<br />
altrui (Costantino – I beni, le proprietà e le discipline inderogabili:<br />
convegno Sicurezza e privacy, Reggio Emilia 21/5/2009).<br />
La nozione di proprietà non si identifica con il godimento assoluto,<br />
e conseguentemente la tutela dell’esercizio del diritto<br />
non si confonde con la tutela del godimento.<br />
Ogni condomino non può eseguire, nella porzione di sua proprietà<br />
esclusiva, opere che rechino danno alle parti comuni<br />
dell’edificio o siano in contrasto con i divieti eventualmente<br />
imposti dal regolamento condominiale oltre che dalle norme<br />
poste a tutela dell’ordine pubblico e dell’igiene.<br />
In particolare, la giurisprudenza elaborata sull’art. 1122 c.c.,<br />
ritiene che siano vietate le opere che un condomino effettua<br />
nella sua proprietà esclusiva ove esse comportino un<br />
peggioramento del decoro architettonico dell’edificio (Cass.<br />
11/2/2005, n. 2743).<br />
Alla base di tale assunto c’è il principio sancito dalla Cassazione<br />
in forza del quale “la tutela del decoro architettonico di<br />
cui all’art. 1120, 2 comma, attiene a tutto ciò che nell’edificio<br />
è visibile ed apprezzabile dall’esterno posto che esso si riferisce<br />
alle linee essenziali del fabbricato, cioè alla sua particolare<br />
struttura e fisionomia che contribuiscono a dare ad esso una<br />
sua specifica identità. Ne consegue che il proprietario della<br />
singola unità immobiliare non può mai senza autorizzazione<br />
del condominio esercitare una autonoma facoltà di modificare<br />
quelle parti esterne siano esse comuni o di proprietà<br />
individuale che incidano sul decoro architettonico dell’intero<br />
corpo del fabbricato o di parti significative di esso” (Cass.<br />
30/8/2004, n. 17398).<br />
Sulla base di tali principi, anche l’installazione di un impianto<br />
di condizionamento su beni di proprietà esclusiva del singolo<br />
condomino deve ritenersi subordinata al rispetto dei limiti<br />
posti tanto dalla legge, quanto, eventualmente, dal regolamento<br />
condominiale.<br />
In particolare, attraverso il regolamento si può, sia subordinare<br />
l’inizio dei lavori – anche di posizionamento ed installazione<br />
di un condizionatore d’aria - ad una preventiva comunicazione<br />
al condominio, indirizzata all’amministratore<br />
(la mancata comunicazione non rende tuttavia illegittime le<br />
opere eseguite), sia vietare le opere che possano pregiudicare<br />
il decoro architettonico del fabbricato ovvero la sicurezza e la<br />
stabilità dello stesso.<br />
Pertanto, anche l’installazione di un condizionatore d’aria<br />
singolo, per l’uso esclusivo di ogni appartamento, laddove<br />
posizionato sul balcone o sul terrazzo (Cass. 30/7/2004, n.
14576) di proprietà esclusiva del singolo condomino, è assoggettato<br />
ai limiti posti dalla normativa a tutela delle parti<br />
comuni, dell’ordine pubblico in materia di decoro, nonchè<br />
dell’interesse collettivo.<br />
Spesso accade che il condizionatore venga collocato non solo<br />
sul balcone o terrazzo di proprietà ma anche, secondo un<br />
cattivo uso, sulle parti comuni del condominio, in un’apertura<br />
del muro perimetrale o ancorando lo stesso tramite staffe alla<br />
facciata dell’edificio, senza il tutto senza preservare il decoro<br />
e in spregio alle prescrizioni normative.<br />
Sul punto principio guida è l’art. 1102 c.c. che disciplina<br />
l’uso delle cose comuni, secondo il quale ciascuno dei partecipanti<br />
alla comunione può servirsi della cosa comune purchè<br />
non né alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti<br />
di farne parimenti uso secondo il loro diritto.<br />
In assenza di ostacoli derivanti dal regolamento condominiale<br />
l’apposizione - da parte del singolo condomino - di condizionatori,<br />
effettuata sui muri perimetrali o sulla facciata dell’edificio<br />
non corrispondenti alla proprietà del singolo condomino<br />
soggiace ai limiti posti dall’art. 1102 c.c. ed a quelli di cui<br />
all’art. 1120 c.c.<br />
Più recentemente si è affermato che a rendere illecito l’uso basta<br />
il mancato rispetto dell’una o dell’altra delle due condizioni, così<br />
che anche l’alterazione della cosa comune, determinata non solo<br />
dal mutamento della funzione ma anche dal suo scadimento in<br />
uno stato deteriore, ricade sotto il divieto stabilito dall’articolo<br />
1102 del Codice civile (Cass. 19/1/2005, n. 1076).<br />
In relazione al duplice limite posto dall’articolo 1102 c.c., la<br />
Corte di Cassazione ha affermato (1/1/2006, n. 972), in tema<br />
di condominio, che affinchè non sia alterato il rapporto di<br />
equilibrio tra tutti i comproprietari, deve aversi riguardo anche<br />
all’uso potenziale in relazione ai diritti di ciascuno.<br />
Nell’applicazione delle regole di cui all’art. 1102 c.c., alla fattispecie<br />
dei condizionatori si può affermare in linea generale<br />
che l’uso del muro perimetrale del condominio, da parte di un<br />
condomino comproprietario, non deve incidere sulla statica<br />
del fabbricato condominiale compromettendone la stabilità;<br />
non deve pregiudicare la sicurezza ed il decoro architettonico<br />
dell’edificio; non deve alterare la destinazione del bene; non<br />
deve dare luogo alla costituzione di una servitù a favore di<br />
terzi estranei al condominio (Cass. 4/3/1983, n. 1637).<br />
Nel caso, poi, di installazione sulla facciata, occorre precisare<br />
analizzando la nozione di “facciata” che questa risulta<br />
“dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che<br />
costituiscono la nota dominate ed imprimono alle varie parti<br />
dell’edificio ed all’edificio stesso nel suo insieme una determinata<br />
fisionomia ed il particolare pregio estetico” (Mistò – Le<br />
parti comuni, l’utilizzo, le tabelle millesimali, Torino 2005).<br />
Pertanto, l’autorità chiamata a pronunciarsi in caso di contrasti<br />
insorti tra condomini, deve accertare non soltanto il decoro<br />
architettonico dell’edificio e se esso risulti concretamente<br />
turbato o leso dall’opera che il condomino intende compiere<br />
o ha già compiuto, ma anche se tale turbamento o lesione<br />
importi un deprezzamento dell’intero edificio.<br />
Infatti, nel condominio, sia per le innovazioni in senso tecnico<br />
sia per le modificazioni ai sensi dell’art. 1102 c.c., il criterio limite<br />
è integrato, dalla fondamentale esigenza, sottolineata dall’art.<br />
1120 c.c., che non resti compromessa la stabilità e la sicurezza<br />
del fabbricato, non venga alterato il decoro architettonico di<br />
esso, né resti, comunque precluso o diminuito per alcuno dei<br />
condomini l’uso ed il godimento di alcune parti dell’edificio.<br />
Speciale
Speciale<br />
Il tema del decoro architettonico si inserisce nella più ampia<br />
materia della qualità edilizia ed architettonica quale strumento<br />
di benessere sociale, qualità della vita e strumento idoneo a<br />
garantire, anche, il diritto alla salute delle persone ed in particolare<br />
dei soggetti diversamente abili, sulla scia della tendenza<br />
dei legislatori nazionali a dare rilievo a tale aspetto avendo riguardo<br />
all’ambiente urbano ed agli edifici pubblici e privati.<br />
Recentemente la Cassazione (16/1/2007, n. 851) riprendendo<br />
una impostazione consolidata ha precisato che è evidente<br />
che, una volta accertata la lesione di tale decoro architettonico<br />
a seguito di opere innovative, nessuna influenza in proposito<br />
può essere riconosciuta alla maggiore o minore visibilità<br />
di esse o alla loro non visibilità in relazione ai diversi possibili<br />
punti di osservazione rispetto all’edificio condominiale,<br />
trattandosi di una tutela accordata ex se, a prescindere da<br />
situazioni contingenti in quanto correlata alla esigenza di salvaguardare<br />
determinate caratteristiche architettoniche unitariamente<br />
considerate dello stabile condominiale.<br />
Pertanto, ogni edificio ha una propria dignità architettonica<br />
in relazione alla quale l’accertamento della violazione del divieto<br />
di alterazione il decoro architettonico deve essere più o<br />
meno rigorosa a seconda del carattere del fabbricato. Infatti,<br />
la valutazione delle innovazioni, al fine della salvaguardia<br />
del decoro architettonico, e’ meno rigorosa per un edificio<br />
di architettura moderna, rispetto a quella necessaria per un<br />
immobile antico o d’epoca (Trib. Milano 8/5/1989).<br />
A riguardo, interessante è una sentenza del Tribunale di Udine<br />
del 16 luglio 2001 che ai sensi dell’art. art 7, 3° comma n.<br />
2, c.p.c., ha ascritto alla competenza del Giudice di Pace, la<br />
causa riguardante le modalità di utilizzo del muro perimetrale<br />
dell’edificio condominiale, relativamente all’installazione di<br />
un condizionatore, più conveniente dal punto di vista estetico<br />
e dell’eventuale inquinamento acustico ed ambientale arrecato<br />
dallo stesso.<br />
In via ulteriore, in base al principio generale secondo il quale<br />
l’autonomia privata consente alle parti di stipulare convenzioni<br />
che pongano limitazioni, nell’interesse comune, ai diritti<br />
dei condomini sull’uso delle cose comuni, deve ritenersi possibile<br />
rimettere alle norme di un regolamento contrattuale di<br />
condominio una specificazione o definizione più rigorosa del<br />
concetto di decoro architettonico.<br />
Infatti, occorre precisare che nel regolamento condominiale<br />
è possibile prevedere clausole che vietino o impongano limiti<br />
alla realizzazione di qualsiasi opera esterna che, anche senza<br />
arrecare danno all’edificio, modifichi il decoro, le originarie<br />
linee architettoniche o l’estetica del fabbricato e delle parti<br />
comuni (Cass. 4/4/1981, n. 1918); oppure, nel regolamento<br />
condominiale si può richiedere il consenso dell’assemblea per<br />
determinate opere, espressamente individuate.<br />
Infine, occorre precisare che essendo il diritto alla integrità<br />
del decoro dell’immobile, un diritto di ciascun condomino,<br />
le decisioni dell’assemblea - favorevoli o contrarie all’installazione<br />
del climatizzatore individuale - non possano essere<br />
considerate definitive (Scorzelli – Manuale pratico del condominio,<br />
2009). Per cui, in caso di decisione favorevole, il<br />
condomino può comunque rivolgersi all’autorità giudiziaria<br />
per chiedere il ripristino e l’eliminazione del corpo esterno<br />
ritenuto antiestetico, ovvero promuovere un ricorso contro la<br />
delibera assembleare.<br />
Interessante è la sentenza della Cassazione (22/8/2003, n.<br />
12343) che si è occupata specificamente della questione,<br />
158<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
in ambito condominiale, per l’installazione di condizionatori<br />
d’aria, statuendo che pur trattandosi di modificazione consentita<br />
ex art. 1102, comma 1, c.c. (Cass. n. 3084/1994), trovi<br />
applicazione analogica il divieto di alterare il decoro architettonico<br />
già previsto per le innovazioni ex art. 1120, comma<br />
2, c.c. Nel pregiudizio estetico è compreso anche il pregiudizio<br />
economico (Cass. n. 9717/1997). Inoltre, trattandosi – nel<br />
caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte – di installazione<br />
su parete esterna del fabbricato, è irrilevante il fatto<br />
che il condizionatore sia stato installato su una facciata che<br />
non prospetta sulla strada pubblica. Il giudizio sulla lesione o<br />
meno del decoro architettonico, a seguito di installazione di<br />
condizionatori d’aria su muri esterni, dipende essenzialmente<br />
dalle caratteristiche specifiche dell’impianto e dalle modalità<br />
con cui esso viene posizionato sulle parti comuni.<br />
Nel caso di specie, viste le dimensioni del condizionatore fatto<br />
installare dai ricorrenti, la Cassazione ha rilevato che la presenza<br />
di altri condizionatori installati anteriormente sulla stessa<br />
parete esterna, se pure comporta un pregiudizio alla estetica<br />
del fabbricato, non vale, però, a legittimare ulteriore aggravio,<br />
in considerazione delle misure particolarmente grandi del condizionatore<br />
e della sua collocazione vicino alle finestre. Non<br />
va sottaciuto un orientamento isolato della giurisprudenza di<br />
merito in senso contrario: il Tribunale di Napoli, con sentenza<br />
del 12 giugno 2004, ha rilevato che “non viola il divieto di<br />
alterare il decoro architettonico dell’immobile condominiale il<br />
condomino che installa sul balcone dell’appartamento di sua<br />
proprietà l’unità esterna di un impianto di raffreddamento,<br />
ancorché l’installazione costituisca una modifica dell’originario<br />
profilo dello stabile, se le linee estetiche del fabbricato<br />
risultano già alterate da pregresse e consentite superfetazioni<br />
di vario genere, realizzate da altri condomini nel corso del<br />
tempo”.<br />
Ancora sul tema, è la sentenza del Tribunale di Monza del<br />
2008 (Sez. I - 15/12/2008), secondo la quale non viola, invece,<br />
il divieto di alterare il decoro architettonico dell’immobile<br />
condominiale, il condomino che installa sul balcone dell’appartamento<br />
di sua proprietà l’unità esterna di un impianto di<br />
raffreddamento, ancorché l’installazione costituisca una modifica<br />
dell’originario profilo dello stabile, se le linee estetiche<br />
del fabbricato risultano già alterate da pregresse e consentite<br />
superfetazioni di vario genere, realizzate da altri condomini<br />
nel corso del tempo.<br />
L’installazione di un condizionatore sulla facciata dell’edificio<br />
in quanto contrastante con il decoro architettonico, può essere<br />
causa di un pregiudizio economico.<br />
A riguardo, la Corte di Cassazione con la citata sentenza<br />
del 2003, ha chiarito che il decoro architettonico è un bene<br />
suscettibile di valutazione economica, nel senso che una alterazione<br />
dello stesso può determinare un deprezzamento<br />
dell’intero fabbricato; è altresì vero che, quando la modifica<br />
al decoro è obiettivamente rilevante, come nella specie ha<br />
ritenuto la Suprema Corte, date le dimensioni del condizionatore<br />
installato su una parte esterna dell’edificio e nelle immediate<br />
vicinanze di alcune finestre, nel pregiudizio estetico<br />
deve ritenersi insito anche il pregiudizio economico.<br />
Nell’ipotesi di “stravolgimento” della fisionomia architettonica<br />
dell’edificio condominiale, il pregiudizio economico è una<br />
conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro<br />
architettonico che, costituendo una qualità del fabbricato,<br />
è tutelata dalle norme che ne vietano l’alterazione (Cass.
n. 7625/2006).<br />
Da ultimo con riferimento ai condizionatori d’aria e alla disciplina<br />
degli interventi edilizi minori occorre richiamare<br />
una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. VI<br />
1/10/2008, n.4744) secondo la quale, in tema di installazione<br />
degli impianti tecnologici, le norme urbanistico-edilizie, come<br />
recepite nel D.P.R. n. 380/2001, prevedono una disciplina differenziata,<br />
a seconda che gli stessi siano in rapporto di necessaria<br />
strumentalità rispetto ad edifici preesistenti (caldaie,<br />
condizionatori, pannelli solari e simili), ovvero di autonomia<br />
funzionale dei medesimi (tralicci ed impianti destinati ad essere<br />
parte di una rete di infrastrutture) e solo per i primi risulta<br />
applicabile - in base al citato T.U. - la disciplina dettata per<br />
gli interventi edilizi ritenuti minori, soggetti a mera denuncia<br />
di inizio attività (c.d. D.I.A.).<br />
A riguardo, anche le opere di installazione di un impianto di<br />
condizionatore potrebbero rientrare tra quelle di manutenzione<br />
straordinaria ed essere soggette alla denuncia di inizio<br />
attività (D.I.A.) ai sensi dell’art. 22 e ss. del D.P.R. n. 380/2001<br />
e s.m.i.<br />
Infatti, una recente pronuncia del T.A.R. Napoli del 2008<br />
(Sez. VII 5/6/2008, n.5245), in tema di cose e servizi comuni<br />
nel condominio, ha precisato che l’installazione di tre unità<br />
esterne per condizionatori rientra tra gli interventi di manutenzione<br />
straordinaria, trattandosi di opere finalizzate a integrare<br />
i servizi igienico-sanitari e tecnologici, che non alterano<br />
i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non<br />
comportano modifiche delle destinazioni di uso.<br />
Pertanto, l’installazione dei condizionatori in quanto intervento<br />
di manutenzione straordinaria sarebbe assoggettato alla<br />
D.I.A. conformemente alle procedure di cui alle citate disposizioni,<br />
nel rispetto delle norme del Codice civile, di vincoli specifici,<br />
di normative sovraordinate alle disposizioni comunali,<br />
ed altre norme e regolamenti eventualmente applicabili.<br />
Invero, se questo può ammettersi per gli impianti di condizionamento<br />
di grandi dimensioni, lo stesso non sembra pacifico,<br />
Speciale
Speciale<br />
Emanata la sentenza di accertamento, graverà sull’Amministrazione<br />
l’obbligo di ordinare la rimozione degli effetti della<br />
condotta posta in essere dal privato, sulla base dei presupposti<br />
che il giudice ha ritenuto mancanti.<br />
E` da segnalare in proposito che sia alcune leggi regionali sia i<br />
regolamenti edilizi comunali disciplinano le regole di installazione<br />
dei condizionatori contestualizzate al territorio.<br />
Ancora, la Regione Puglia, in attuazione del D. Lgs. n.<br />
192/2005, modificato dal D. Lgs. n. 311/2006, al fine di garantire<br />
il miglioramento delle prestazioni energetiche degli<br />
edifici esistenti e di nuova costruzione, ha adottato il Regolamento<br />
regionale n. 24/2007 che individua i criteri di disciplina<br />
nell’esercizio, controllo e manutenzione e ispezione degli impianti<br />
termici e di climatizzazione del territorio regionale.<br />
Altrettanto avviene in alcuni regolamenti edilizi comunali di<br />
recente approvazione, i quali in via generale, si può dire che<br />
consentono l’installazione di gruppi esterni di condizionatori,<br />
possibilmente all’interno di nicchie o altri spazi che ne impediscano<br />
o limitino il più possibile la vista all’esterno; prevedendo<br />
che sia limitata la rumorosità di tali apparecchi e<br />
prescrivendo che in presenza di più pubblici esercizi o attività<br />
produttive e commerciali debba essere prevista una soluzione<br />
unitaria.<br />
In particolare, diversi Comuni hanno adottato un criterio differenziale<br />
a seconda che gli impianti abbiano complessivamente<br />
una potenza superiore o inferiore a determinati kW<br />
(in più regolamenti si è riscontrato il parametro di 5kW), prevedendo<br />
che:<br />
- per l’installazione di impianti di condizionamento aventi capacità<br />
di raffreddamento complessivamente superiore al parametro<br />
determinato (generalmente 5 kW), la procedura da<br />
seguire sia quella della denuncia di Inizio Attività (D.I.A.).<br />
- per l’installazione di impianti di condizionamento di capacità<br />
di raffreddamento fino al parametro predefinito, non sia<br />
necessario alcun titolo edilizio. Anche se l’esecuzione di questi<br />
ultimi impianti deve avvenire, comunque, nel rispetto delle<br />
norme di decoro e nel rispetto delle norme di sicurezza, con<br />
l’obbligo di inviare allo Sportello Unico dell’Edilizia, a cura<br />
della proprietà dell’immobile, o del committente, entro un<br />
termine variabile ( generalmente 30 gg dalla data di installazione),<br />
apposita comunicazione dell’avvenuta installazione,<br />
accompagnata dalla dichiarazione di conformità dell’impianto,<br />
rilasciata dalla ditta installatrice, ai sensi della L. 46/90.<br />
In via ulteriore, nei regolamenti edilizi comunali si prevede<br />
che nel caso di edifici ubicati nel centro storico o con valore<br />
storico-architettonico, l’installazione degli impianti di condizionamento<br />
sia assoggettata al rilascio del titolo edilizio.<br />
Il Comune di Siena ha avviato una serie di iniziative d’accordo<br />
con la Soprintendenza per mettere a punto procedure più<br />
veloci per le autorizzazioni in tema di installazione di condizionatori<br />
d’aria, compatibili con le leggi vigenti, tenendo<br />
conto che il territorio comunale di Siena è vincolato per circa<br />
l’85% per legge nazionale.<br />
In particolare, il Regolamento Edilizio prevede il divieto nel<br />
centro storico di installare i condizionatori d’aria in facciata e<br />
sui balconi, con la conseguenza che in quella parte della città<br />
è dunque necessaria l’autorizzazione edilizia per applicare il<br />
condizionatore.<br />
Occorre segnalare quello di Reggio Emilia che nel 2006 ha<br />
modificato il vecchio testo del 1973 al fine di adeguare la<br />
terminologia e le procedure dei titoli edilizi alle nuove disposi-<br />
160<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
zioni di legge e, soprattutto, per introdurre obiettivi innovativi<br />
di qualità dell’abitare, disponendo che i condizionatori non<br />
potranno più essere installati in facciata e, quelli già presenti,<br />
visibili da strade o da luoghi pubblici, avranno due anni di<br />
tempo per essere ricondotti al rispetto della norma.<br />
Pure il Comune di Gaeta, nel regolamento del 2001 riguardante<br />
le disposizioni relative all’arredo urbano limitatamente<br />
agli esercizi commerciali, prevede all’art. 8 che “i condizionatori<br />
d’aria e/o scambiatori di calore dei condizionatori d’aria<br />
nei centri storici devono essere collocati all’interno dei vani.<br />
Negli altri immobili devono essere incassati nel muro ove tecnicamente<br />
possibile”.<br />
In via generale, le suddette prescrizioni possono essere contenute,<br />
oltre che in norme regolamentari, anche in provvedimenti<br />
amministrativi attuativi: interessante è un’ordinanza<br />
sindacale del Comune di Carpi, con propria ordinanza (prot.<br />
14290 del 21.04.97) “Rumorosità indotta dagli impianti di<br />
condizionamento e climatizzazione dell’aria. Disposizioni” e<br />
con successiva circolare tecnica (prot. 14034 del 18.04.97) a<br />
firma del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, provvedeva<br />
ad emanare una serie di disposizioni tecniche e amministrative<br />
inerenti l’installazione e l’esercizio degli impianti<br />
di condizionamento sul territorio del Comune al fine di rendere<br />
meno gravosa e più celere la procedura amministrativa<br />
per tutti gli impianti di piccola potenza, assoggettandoli a<br />
semplice comunicazione invece che a D. I.A.; mantenere, per<br />
gli impianti di potenza maggiore e per quelli da installare in<br />
edifici ubicati in centro storico, dato il loro potenziale impatto<br />
acustico ed architettonico, la disciplina amministrativa previgente,<br />
maggiormente cautelativa. Con successiva ordinanza<br />
recante “Disposizioni inerenti l’installazione degli impianti di<br />
condizionamento e climatizzazione”, in vigore dal 7 febbraio<br />
2004, si è provveduto ad aggiornare le disposizioni contenute<br />
nei suddetti provvedimenti. n
I CONDIzIONATORI<br />
E IL DECORO<br />
di Carlo Parodi<br />
Franco Petrolati su questa rivista (n. 91 di gennaio 2005 - Il<br />
decoro architettonico e le nuove tecnologie) precisa che il “decoro”<br />
nei rapporti interprivati resta una nozione dinamica che<br />
deve essere valutata nei suoi risvolti patrimoniali: edifici che<br />
non erano stati progettati per le nuove superfetazioni tecnologiche<br />
rischiano, invero, di essere pregiudicati ove non si realizzano<br />
le condizioni per il più elevato standard di vita domiciliare<br />
invalso nelle abitazioni; di qui la necessità di contemperare le<br />
nuove installazioni tecnologiche con l’estetica dell’edificio.<br />
La nozione di decoro architettonico non è definita sul piano<br />
normativo, essendo soltanto evocata come clausola generale;<br />
il giurista si trova inoltre perplesso nell’utilizzare un parametro<br />
inusuale di carattere estetico, nel discrimine tra lecito ed<br />
illecito, essendo piuttosto incline per formazione a preferire<br />
parametri in senso lato etici: in buona sostanza è più facile<br />
individuare ciò che è moralmente riprovevole piuttosto che ciò<br />
che è vietato in quanto “brutto”.<br />
Tale considerazione spiega forse la ragione per la quale la<br />
scienza giuridica non ha riservato alla definizione del decoro<br />
architettonico la stessa attenzione che è stata invece prestata<br />
ad altre categorie invalse nella disciplina positiva; in particolare<br />
è mancata una riflessione adeguata sul rilievo che assume tale<br />
valore estetico nel sistema dei rapporti privatistici, quasi che il<br />
decoro dovesse investire solo le scelte discrezionali dell’autorità<br />
pubblica nella pianificazione edilizia ed urbanistica.<br />
Per comprendere la natura del decoro architettonico può essere<br />
utile una pur azzardata proporzione: il decoro sta all’edificio<br />
come l’avviamento sta all’azienda. Nel senso cioè che in entrambi<br />
i casi è in questione un valore che costituisce la risultante<br />
di una combinazione di beni nella sua proiezione verso<br />
il mondo esterno (rispettivamente: la pubblica visibilità ed il<br />
mercato); per sua natura il valore è relativo, non suscettibile<br />
di cristallizzarsi in una nozione statica, piuttosto il riflesso della<br />
cultura e della qualità della vita di una determinata epoca.<br />
Il decoro architettonico di un edificio è apprezzabile quando<br />
possa individuarsi nel fabbricato una linea armonica sia pure<br />
estremamente semplice che ne caratterizza la fisionomia e costituisce<br />
un bene comune il cui mantenimento è tutelato a prescindere<br />
dalla validità estetica assoluta delle modifiche che si<br />
vogliono apportare, per cui si distingue dal pregio architettonico<br />
che rappresenta un quid pluris in senso estetico, tanto che<br />
il decoro architettonico è tutelato anche per le cosiddette case<br />
popolari.Come precisato dalla Suprema Corte (Cassazione 22<br />
Speciale
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
163
Condominio news<br />
LA CASSAZIONE GIUDICA<br />
I CREDITI FORMATIVI<br />
Nella sentenza n. 2235 del 1/2/2010 emessa in sede di giudizio<br />
disciplinare, la terza sezione della S.C. ha sottolineato<br />
l’obbligatorietà dell’aggiornamento, ritenendolo corrispondente<br />
ad uno specifico dovere di formazione; un professionista<br />
non aggiornato danneggia la dignità ed il prestigio della<br />
professione stessa ed è quindi soggetto a sanzioni allo stesso<br />
modo di chi incorre in errori tecnici gravi. Questi principi<br />
sono di derivazione comunitaria (sentenza C 141/2000) che<br />
nazionale (decreto legislativo La Loggia n. 30/2006) e pongono<br />
l’accento sui meccanismi di aggiornamento attuati con il<br />
sistema dei crediti formativi. La Cassazione ha sottolineato la<br />
circostanza che, se gli ordinamenti professionali impongono<br />
ai propri iscritti determinati comportamenti conformi al loro<br />
codice deontologico, non significa introdurre requisiti per<br />
l’esercizio delle varie attività non previsti dalla legge. L’iniziativa<br />
ANACI in merito rappresenta una garanzia degli associati<br />
per i clienti amministrati.<br />
INTERVENTI PER L’ADDOLCIMENTO<br />
DELL’ACQUA CALDA<br />
Tra i criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche<br />
degli edifici e degli impianti previsti dall’art. 4 del DPR 2 aprile<br />
2009, n. 59 è prescritto al comma 14 che, in caso di installazione<br />
o ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di<br />
generatori di calore, un trattamento di addolcimento dell’acqua<br />
in caso di una sua “durezza” uguale o maggiore di 25<br />
gradi francesi facendo riferimento alla norma tecnica UNI<br />
8065. La definizione di durezza riguarda una situazione con<br />
sali insoluti anche quando l’acqua raggiunge l’ebollizione.<br />
CREDITI ONLINE CON LA NEWSLETTER<br />
MENSILE ILSOLE24ORE<br />
E’ stata istituita la possibilità di acquisire un credito mensile<br />
leggendo <strong>Anaci</strong> News24 sul sito e rispondendo al successivo<br />
test superabile con il 60% delle risposte esatte. Il test non<br />
è a tempo e può essere interrotto e ripreso successivamente.<br />
Al termine non è possibile leggere le singole risposte esatte<br />
o errate, ma soltanto l’indicazione se il test è stato superato<br />
o meno. Soltanto il mese successivo, con l’inserimento della<br />
nuova Newsletter sarà possibile visualizzare le domande e le<br />
relative risposte corrette.<br />
EFFICIENZA ENERGETICA<br />
NEL SETTORE ASCENSORI<br />
L’Enea ha presentato il 4 marzo scorso a Roma in un convegno<br />
obiettivi e risultati del progetto E4 per il miglioramento<br />
delle prestazioni energetiche degli impianti ascensori installati<br />
in edifici residenziali. Il direttore del CSN ANACI ha partecipato<br />
insieme alla Confedilizia evidenziando la necessità di un’azione<br />
pubblica di informazione per trasformare le capacità dei singoli<br />
in beneficio collettivo. L’ENEA ha confermato la disponibilità ad<br />
una collaborazione per attività mirate alla formazione e diffusione<br />
dell’informazione. Il Progetto E4 e le varie relazioni sono<br />
disponibili sul sito ENEA.<br />
PRESTAZIONI OCCASIONALI<br />
L’ufficio Comunicazioni e relazioni esterne INPS Regionale di<br />
Trento ha chiarito al locale Centro Studi ANACI che il condominio,<br />
in qualità di soggetto non imprenditore, può ricorrere<br />
ai compensi a mezzo buoni lavoro (cosiddetti voucher) per i<br />
lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione dell’edificio eseguiti<br />
da pensionati, extracomunitari, soggetti iscritti in liste di<br />
disoccupazione, nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 276/2003.<br />
AGENZIA DELLE ENTRATE:<br />
TRASMISSIONE CERTIFICAZIONI<br />
Con risposta ad interpello del 16 marzo 2010 l’Agenzia delle<br />
Entrate ha chiarito che le certificazioni relative ai compensi<br />
erogati dal condominio quale sostituto d’imposta possono<br />
essere inviate ai sostituiti con fax o posta elettronica in analogia<br />
a quanto già precisato con risoluzione n. 145/2006 per<br />
la trasmissione del CUD.<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
165
Custodia delle parti comuni:<br />
responsabilità<br />
dell’amministratore<br />
o del condominio?<br />
La Suprema Corte di Cassazione ha di recente affermato<br />
che l’amministratore del condominio ha il<br />
compito di provvedere non solo alla gestione delle<br />
cose comuni, ma anche alla custodia di esse, con il<br />
conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino<br />
danni a terzi od agli stessi condomini. Quest’obbligo non<br />
viene meno neanche nell’ipotesi in cui il condominio appalti<br />
a terzi lavori riguardanti le parti comuni dell’edificio condominiale,<br />
a meno che il compito di vigilare su tali lavori non<br />
venga affidato a persona diversa dall’amministratore.<br />
Ne consegue che l’amministratore stesso è responsabile del<br />
danno alla persona patito da uno dei condomini, in conseguenza<br />
dell’inciampo in una insidia (nella specie, buca nel<br />
cortile condominiale) creata dall’impresa cui erano stati appaltati<br />
lavori di manutenzione dell’immobile condominiale<br />
(Cassazione 16 ottobre 2008, n. 25251).<br />
La motivazione di tale conclusione si basa sul presupposto<br />
che la figura dell’amministratore non si esaurisce nell’aspetto<br />
contrattuale delle prerogative dell’ufficio. A tale figura il<br />
codice civile e le leggi speciali imputano doveri ed obblighi<br />
finalizzati ad impedire che il modo d’essere dei beni condominiali<br />
provochi danno di terzi. In relazione a tali beni l’amministratore,<br />
in quanto ha poteri e doveri di controllo e poteri<br />
di influire sul loro modo d’essere, si trova nella posizione di<br />
custode.<br />
Ciò si verifica in particolare quando l’assemblea decide di appaltare<br />
lavori a terzi: in tal caso il controllo dei beni comuni<br />
nell’interesse del condominio deve infatti considerarsi attribuito<br />
all’amministratore quante volte, da un lato, l’appaltatore<br />
non è posto in una condizione di esclusivo custode delle<br />
cose sulle quali si effettuano i lavori e dall’altro l’assemblea<br />
non affida l’anzidetto compito ad una figura professionale diversa<br />
dallo stesso amministratore. Questi deve allora curare<br />
che i beni comuni non arrechino danni agli stessi condomini<br />
166<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
di Roberto Triola<br />
La responsabilità<br />
dell’amministratore<br />
e la corretta<br />
interpretazione<br />
dell’art. 2051 c.c.<br />
od a terzi, come del resto<br />
avrebbe già riconosciuto<br />
la giurisprudenza allorché<br />
ha riconosciuto l’amministratore<br />
del condominio<br />
responsabile di danni<br />
cagionati dalla sua negligenza,<br />
dal cattivo uso dei<br />
suoi poteri e, in genere, di<br />
qualsiasi inadempimento<br />
dei suoi obblighi legali<br />
o regolamentari: si pensi in specie ai danni derivanti dalla<br />
negligente omissione delle necessarie riparazioni al lastrico<br />
solare od al tetto, decise da una delibera assembleare e non<br />
attuate dall’amministratore.<br />
La Suprema Corte, che ha invocato Cass. 17 maggio 1994,<br />
n. 4816, Cass. 14 giugno 1976, n. 2219 e Cass. 20 agosto<br />
1993, n. 8804, ha anche affermato “tale indirizzo, tendenzialmente<br />
più rigoroso rispetto al passato, sarebbe, del resto,<br />
““
espressione dell’evoluzione della figura dell’amministratore di<br />
condominio, i cui compiti vanno vieppiù incrementandosi”.<br />
In primo luogo sembra potersi dubitare, in relazione alla specifica<br />
problematica affrontata, della correttezza del riferimento<br />
ad altre decisioni della S.C.<br />
Cass. 14 giugno 1976, n. 2219, infatti, ha ipotizzato la responsabilità<br />
dell’amministratore in relazione ai danni derivati<br />
dall’avere egli omesso di far riparare il tetto dell’edificio condominiale,<br />
in esecuzione di una delibera assembleare.<br />
Cass. 17 maggio 1994, n. 4816 sembra avere prospettato<br />
la responsabilità dell’amministratore in via di rivalsa da parte<br />
del condominio per negligente omissione delle riparazioni del<br />
lastrico solare.<br />
Cass. 20 agosto 1993, n. 8804 non ha nulla a che vedere<br />
con il problema, essendosi limitata ad escludere che l’amministratore<br />
sia responsabile dei danni cagionati dall’abuso dei<br />
condomini nell’uso della cosa comune.<br />
In secondo luogo non viene chiarito come tale nuovo orientamento<br />
possa conciliarsi con quanto altre volte affermato dalla<br />
S.C. che il condominio è custode delle parti comuni (Cass.<br />
20 agosto 2003, n. 12211; Cass. 25 marzo 1991, n. 3209)<br />
ed in tale veste – in persona dell’amministratore – può essere<br />
citato in giudizio dai terzi che hanno subito danni (Cass. 21<br />
febbraio 2006, n. 3676; Cass. 17 gennaio 2003, n. 642). In<br />
particolare si è ritenuta la responsabilità del condominio (e<br />
non dell’amministratore) in relazione all’infortunio occorso<br />
ad un soggetto caduto su una rampa condominiale di accesso<br />
ad un’autorimessa a causa della presenza di una macchia<br />
d’olio non visibile, sul presupposto generale che il condomi-<br />
nio medesimo, quale custode dei beni comuni, è obbligato<br />
ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni<br />
non rechino pregiudizio ad alcuno (Cass. 29 novembre<br />
2006, n. 25243) .<br />
E’, poi, dubbio che si possa considerare custode l’amministratore<br />
se per custode si intende colui che esercita una potestà<br />
di fatto su una cosa che possa presentare un pericolo per chi<br />
la usi o venga in contatto con essa (Cass. 23 aprile 1981, n.<br />
2431) o chi ha l’effettivo potere fisico su di essa, cioè chi ne<br />
ha l’effettiva padronanza e disponibilità (Cass. 17 novembre<br />
1975, n. 3853).<br />
Sempre con riferimento all’ipotesi di esecuzione dei lavori si<br />
è, infine, ritenuto che la consegna della cosa è sufficiente a<br />
trasferire il potere di fatto sul bene all’appaltatore e quindi<br />
la relativa custodia; solo se il bene continua ad essere destinato<br />
all’uso precedente, la custodia permane anche in capo<br />
all’ente proprietario che è chiamato eventualmente a rispondere<br />
unitamente all’appaltatore degli eventuali danni a terzi<br />
(Cass. 26 settembre 2006, n. 20825; Cass. 6 ottobre 2005,<br />
n. 19474) oppure nel caso in cui il committente si sia ingerito<br />
nell’esecuzione dell’opera imponendo all’appaltatore le sue<br />
direttive (Cass. 29 marzo 2007, n. 7755). Né, infine, sembra<br />
corretto affermare che l’orientamento tendenzialmente più<br />
rigoroso rispetto al passato sarebbe espressione dell’evoluzione<br />
della figura dell’amministratore di condominio, i cui<br />
compiti vanno vieppiù incrementandosi.Tale ultima circostanza,<br />
infatti, non è sufficiente a giustificare una responsabilità<br />
dell’amministratore di condominio che non trovi conforto<br />
nella corretta interpretazione dell’art. 2051 c. c. n<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
167
La conferma<br />
dell’amministratore facilitata<br />
Il Tribunale di Bologna ribadisce il principio<br />
di Luigi Salciarini<br />
Smentite tutte le previsioni più catastrofiche e critiche<br />
sulla possibile fortuna futura della pronuncia<br />
del Tribunale di Roma del 15 maggio 2009, n.<br />
10701 (pubblicata a pag. 340 del n. 136 – luglio/<br />
agosto 2009 – di questa Rivista, con un commento<br />
di Carlo Parodi) contenente l’affermazione per cui, nel caso di<br />
conferma dell’amministratore condominiale in carica, la maggioranza<br />
necessaria per la relativa deliberazione non è quella<br />
indicata dal comma 2 dell’art. 1136 c.c. (vale a dire, “un numero<br />
di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti<br />
e almeno la metà del valore dell’edificio”, vincolante in virtù<br />
del richiamo effettuato dal comma 4 della stessa norma), ma<br />
quella inferiore prevista dal comma 3 (cioè, “un numero di<br />
voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e<br />
almeno un terzo del valore dell’edificio”) applicabile in riferimento<br />
all’ordine di convocazione (nel caso, seconda) e non<br />
riguardo alla tipicità della materia posta in decisione.<br />
A più di un commentatore giuridico – sia esplicitamente nelle<br />
pubblicazioni del settore, sia per le vie brevi nei conciliaboli<br />
dei convegni – era apparsa una pronuncia episodica, giustificata<br />
da ragioni contingenti, sostanzialmente immotivata e<br />
magari dovuta alla capacità di convincimento del difensore.<br />
In altri termini, si diceva, il principio sarebbe stato presto<br />
smentito dalla giurisprudenza successiva.<br />
A dire il vero, non è che tali negativi giudizi si potessero dire<br />
sforniti di fondamento, stante, da una parte, la copiosa e<br />
“granitica” giurisprudenza che aveva in precedenza affermato<br />
il contrario, e, da un’altra parte, considerata l’assai (forse<br />
troppo) stringata motivazione adottata nel provvedimento<br />
dalla Corte romana.<br />
Tuttavia, il principio posto ha trovato un’immediata conferma<br />
nella giurisprudenza emiliana con la recente sentenza del<br />
Tribunale di Bologna del 17 settembre 2009 che ribadisce<br />
il principio per cui deve si effettuare un trattamento differenziato<br />
tra la deliberazione di nomina di un amministratore<br />
“nuovo” rispetto alla deliberazione di conferma di quello in<br />
carica nella gestione precedente.<br />
In particolare, tali ultimi Giudici di merito hanno affermato che:<br />
a) la distinzione tra il concetto di “conferma” dell’amministratore<br />
e quello della sua “prima nomina” non è puramente nominalistica,<br />
ed anzi produce effetti sulla relativa disciplina;<br />
b) in altri termini, sussiste una differenza di fattispecie non soltanto<br />
letterale tra il disposto dell’art. 1135 c.c. (per il quale<br />
“l’assemblea dei condomini provvede... alla conferma dell’am-<br />
168<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
Una continuità<br />
nel rapporto fiduciario<br />
che non sussiste<br />
nel caso di prima<br />
nomina<br />
ministratore e dell’eventuale<br />
sua retribuzione”) e<br />
quello del comma 4 dell’art.<br />
1136 c.c. (secondo cui “le<br />
deliberazioni che concernono<br />
la nomina e la revoca<br />
dell’amministratore... devono<br />
essere sempre prese con<br />
la maggioranza stabilita dal<br />
secondo comma.”);<br />
c) di conseguenza, la maggioranza minima per la “conferma”<br />
dell’amministratore (art. 1135 c.c.) non è la stessa di quella<br />
prevista per la “nomina” (art. 1136, comma 4, c.c.), per cui,<br />
nel primo caso, la decisione “è valida se riporta un numero di<br />
voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e<br />
almeno un terzo del valore dell’edificio” (cfr., art. 1136, comma<br />
2, c.c.);<br />
d) tale diverso trattamento è giustificato dal fatto che, nel caso<br />
della conferma di amministratore già in carica, viene presupposta<br />
“una continuità nel rapporto fiduciario” (così, testualmente,<br />
il Tribunale di Bologna) che non sussiste nel caso di prima<br />
nomina in cui il rapporto tra amministratore e condominio<br />
si costituisce ex novo.<br />
Senza voler enfatizzare la portata di tale ultima pronuncia<br />
bolognese, appare evidente che a dispetto della corposa precedente<br />
giurisprudenza contraria (che, essendo di legittimità,<br />
non può certo essere sottovalutata) è in atto un cambiamento<br />
di prospettiva nell’interpretazione giurisprudenziale<br />
della fattispecie relativa alla conferma dell’amministratore di<br />
condominio; cambiamento che, come al solito, parte dalle<br />
prime, coraggiose, pronunce di merito.<br />
““
LA SENTENZA<br />
Tribunale di Bologna, 17 settembre 2009<br />
Il giudice del Tribunale di Bologna, dott. Marco Marulli<br />
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta<br />
al n. 2590/08 del Ruolo Generale.<br />
Fatto e diritto<br />
1. Di seguito all’impugnazione della delibera condominiale<br />
in atti, motivata sul presupposto che si era proceduto alla<br />
nomina dell’amministratore in spregio alle maggioranze indicate<br />
dall’art. 1136, comma quarto, ed alla costituzione del<br />
convenuto, che si opponeva all’accoglimento della domanda,<br />
la causa, senza incombenti di sorta, era posta in decisione a<br />
mente dell’art. 281 sexies c.p.c.<br />
2. La domanda è infondata e va dunque respinta.<br />
3. Ancorché le difese condominiali non appaiono condivisibili,<br />
posto che non si può negare in linea di principio l’interesse<br />
degli impugnanti a far constare l’illegittimità della nomina<br />
dell’amministratore condominiale quando questa sia affetta da<br />
un motivo che ne vizia l’efficacia e ne inficia la legittimazione,<br />
l’impugnazione non può comunque trovare accoglimento.<br />
Invero, senza prendere posizione se il vizio in questione renda<br />
la delibera nulla o annullabile, che è questione allo stato irrilevante<br />
ove l’impugnazione sia proposta nel termine dell’art.<br />
1137 ed in ogni caso ultronea se il vizio non sussista, rimandandosi<br />
comunque a Cass. civ., sezioni unite, 7 marzo 2005,<br />
n.4806, crede il giudicante che la specie debba trovare regolazione<br />
alla luce del combinato disposto degli artt. 1135 n. 1<br />
e 1136 comma secondo, terzo e quarto, vero a) che la distinzione<br />
tra il concetto di conferma e di nomina dell’amministratore<br />
non è puramente nominalistica, il primo presupponendo<br />
una continuità nel rapporto fiduciario che non si riscontra nel<br />
secondo, che si costituisce ex novo; b) che la maggioranza<br />
per la conferma dell’amministratore è perciò quella semplice<br />
dell’art. 1136 comma secondo e terzo; e c) che la deliberazione<br />
qui impugnata è dunque legittima essendo stata assunta<br />
a mente dell’art. 1136, comma terzo con il concorso di un<br />
terzo dei partecipanti al condomino (41 condomini su 89) e di<br />
un terzo del valore dello stabile (388,33 millesimi su 1000).<br />
4. Le spese seguono la soccombenza.<br />
P.q.m.<br />
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza respinta,<br />
Respinge la domanda proposta da……… nei confronti del<br />
condominio via……… in……… con atto di citazione notificato<br />
l’11 febbraio 2008 e condanna parte attrice al pagamento<br />
in favore di parte convenuta delle spese di lite che liquida in<br />
euro 36,00= per spese, euro 2.100,00= per competenze ed<br />
onorari, oltre IVA, CPA e art. 14 T.P.<br />
Bologna, 17 settembre 2009<br />
Il giudice<br />
Dott. Marco Marulli<br />
Depositata in Cancelleria il 17 settembre 2009<br />
LA (COPIOSA) PRECEDENTE GIURISPRUDENZA<br />
NON CONFORME<br />
La portata fortemente innovativa della sentenza bolognese (e<br />
di quella citata romana, come detto già pubblicata) la pone<br />
inevitabilmente in controtendenza rispetto alla copiosa giurisprudenza<br />
precedente (soprattutto di legittimità) con la conseguenza<br />
che, dal punto di vista professionale ed operativo,<br />
è opportuno non sottovalutare la possibilità che in futuro le<br />
Corti tornino alla precedente impostazione in base alla quale<br />
per la “conferma” dell’amministratore è necessaria la maggioranza<br />
del comma 2 dell’art. 1136 c.c. e non è sufficiente<br />
quella inferiore prevista dal comma 3 della norma.<br />
Queste le precedenti sentenze non conformi:<br />
Legittimità<br />
l Cass. 19 ottobre 1961, n. 2246<br />
l Cass. 30 maggio 1966, n. 1435<br />
l Cass. n. 29 luglio 1978, n. 3797<br />
l Cass. 5 gennaio 1980, n. 71<br />
l Cass. 4 maggio 1994, n. 4269<br />
Merito<br />
l Trib. Napoli 3 giugno 1968 (in Rivista Giuridica dell’Edilizia,<br />
1968, p. 1031)<br />
l Trib. Vigevano 8 agosto 1969 (in Rivista Giuridica dell’Edilizia,<br />
1970, p. 1215)<br />
l Trib. Napoli 29 ottobre 1975 (in Diritto e Giurisprudenza,<br />
1976, p. 528)<br />
l Pret. Ravenna 12 marzo 1982, n. 116 (in Archivio delle Locazioni<br />
e del Condominio, 1982, p. 528)<br />
l Trib. Pavia 30 novembre 1985 (in Giurisprudenza di merito,<br />
1986, p. 546)<br />
l Trib. Monza 19 febbraio 1986 (in Archivio delle Locazioni e<br />
del Condominio, 1986, p. 284)<br />
l Trib. Milano 12 novembre 1987, n. 10017 (in Codice degli<br />
<strong>Immobili</strong>, IlSole24Ore, Banca dati cdrom, 2009)<br />
l Trib. Pavia 23 maggio 1988 (in Archivio delle Locazioni e del<br />
Condominio, 1989, p. 342)<br />
l Trib. Milano 17 giugno 1991 (in Archivio delle Locazioni e<br />
del Condominio, 1992, p. 384) n<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
169
La divisione dei condomìni<br />
Le difficoltà inerenti l’attività di amministrazione di<br />
condomini ed immobili sono, per evidenti ragioni,<br />
rapportabili anche alle dimensioni dell’edificio che<br />
viene gestito.<br />
Il complesso sistema dei quorum, codificato dall’articolo<br />
1136 c.c. , se da un lato garantisce infatti che anche le<br />
minoranze, intese dal punto di vista strettamente economico<br />
vengano adeguatamente rappresentate, soprattutto nelle<br />
decisioni di maggiore importanza, dall’altro impedisce spesso<br />
il raggiungimento degli obiettivi condominiali, anche in presenza<br />
di urgenti determinazioni da assumere.<br />
Ciò accade sia nei condomini di piccole e medie dimensioni<br />
sia soprattutto, come si accennava poc’anzi, negli edifici in<br />
cui il numero dei condomini sia molto elevato.<br />
Persino le delibere c.d. ordinarie, ovvero tutto quanto è possibile<br />
stabilire con la maggioranza di un terzo dei partecipanti<br />
pari ad un terzo dei millesimi condominiali rischiano di divenire,<br />
nell’ambito dei condomini molto grandi, un ostacolo<br />
pressoché insormontabile per il mancato ripetuto raggiungimento<br />
dei quorum necessari in sede di assemblea.<br />
Ciò - oltre all’inevitabile scontentezza dei condomini solerti, che<br />
hanno inteso partecipare alla assemblea senza esito- comporta<br />
un notevole dispendio di energie lavorative per il professionista<br />
che gestisce il condominio, energie che non sempre vengono<br />
poi adeguatamente ricompensate in termini monetari.<br />
Inoltre per il professionista si determina la necessità di “riorganizzare”,<br />
con tempi più o meno ristretti a seconda della urgenza<br />
delle determinazioni da assumere, una nuova assemblea<br />
che presumibilmente anche essa non potrà deliberare<br />
per mancato raggiungimento dei quorum legali, nella misura<br />
in cui il problema di quello specifico condominio sia rappresentato<br />
dall’eccessivo novero di partecipanti.<br />
Gli sforzi delle amministrazioni condominiali, volti a garantire<br />
la migliore gestione possibile nell’ambito di queste particolari<br />
realtà abitative non sempre possono dunque sopperire al problema<br />
evidenziato.<br />
Ne consegue, talvolta, per i partecipanti al condominio più collaborativi,<br />
la necessità di una “presa di coscienza”, volta alla soluzione<br />
tecnica rappresentata dalla divisione dei condomini.<br />
Lungi dall’essere un meccanismo atto a giustificare contestazioni<br />
e contrasti verso la originaria amministrazione condominiale,<br />
lo strumento offerto dalla Legge mira a favorire lo snellimento di<br />
tutte le procedure che la vita di condominio comporta.<br />
La soluzione ottimale, ad avviso di chi scrive, è quella di mantenere<br />
la medesima amministrazione condominiale per i due<br />
170<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
di Benedetta Coricelli<br />
Lo strumento<br />
offerto dalla legge<br />
mira a favorire lo<br />
snellimento di tutte<br />
le procedure che<br />
la vita di condominio<br />
comporta<br />
o più edifici che verranno<br />
a costituirsi all’esito dello<br />
scioglimento dell’originario<br />
condominio, onde<br />
favorire, grazie alle conoscenze<br />
del professionista,<br />
la massima continuità ed<br />
armonia nelle gestioni.<br />
Peraltro di frequente i<br />
nuovi condomini che<br />
vengono a costituirsi debbono<br />
necessariamente<br />
mantenere in comune<br />
aree ovvero servizi con il distaccato edificio originario, così<br />
creandosi delle comunioni ( ad esempio: comunione di un<br />
impianto piscina, ovvero di un cortile).<br />
Tanto più, in queste situazioni, occorre favorire il mantenimento<br />
di un unico amministratore condominiale che coordini<br />
la vita dei nuovi condomini con la comunione costituenda.<br />
Naturalmente, ed è forse banale sottolinearlo, quando non<br />
vi sia una eclatante e pregressa trascuratezza già nella gestione<br />
del primo condominio : in tal caso, restando invariata<br />
la amministrazione condominiale, i problemi potrebbero addirittura<br />
moltiplicarsi.<br />
Scongiurando questa situazione patologica, tuttavia, è chiaro<br />
che un professionista unico per due realtà che inevitabilmente<br />
presenteranno similitudini dal punto di vista gestionale<br />
appare la soluzione più razionale.<br />
Venendo all’esame delle disposizioni di Legge volte a disciplinare<br />
la divisione del condominio, esse sono rinvenibili nelle<br />
disposizioni di attuazione al codice civile, alla sezione III.<br />
La n. 61 recita al I comma “Qualora un edificio o un gruppo<br />
di edifici appartenenti per piani o proporzioni di piano a<br />
proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le<br />
caratteristiche di edifici autonomi il condominio può essere<br />
sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi<br />
in condominio separato”.<br />
Va subito evidenziato il limite del dettato normativo : il fulcro<br />
della norma è dato dalle “caratteristiche di edifici autonomi”<br />
necessarie perché una parte dell’edificio possa distaccarsi<br />
dall’originario corpo di fabbrica.<br />
Tuttavia non esistono definizioni puntuali di tali caratteristiche,<br />
a livello normativo, di tal che solo l’ausilio della dottrina<br />
e della giurisprudenza permette di rappresentare idealmente<br />
la autonomia dell’edificio in questione.<br />
In particolare, la definizione di autonomia può essere tratta<br />
ab contrario dalla lettura della massima di Cassazione che<br />
per eccellenza ha definito il collegamento strutturale tra le<br />
parti dell’edificio : “Nel condominio degli edifici la comproprietà<br />
delle parti comuni indicate dall’art.1117 c.c. e più in<br />
generale che servono per l’esistenza e l’uso delle singole<br />
proprietà immobiliari…(omissis) ha il suo fondamento nel<br />
““
collegamento strumentale, materiale o funzionale, ed in altri<br />
termini nella relazione di accessorio a principale con le singole<br />
unità (piani o porzioni di piano) in proprietà individuale<br />
dell’immobile per cui le cose, i servizi e gli impianti necessari<br />
per l’esistenza e l’uso delle unità immobiliari di una parte soltanto<br />
dell’edificio appartengono solo ai proprietari di queste<br />
(unità) e non ai proprietari delle unità immobiliari dell’altra<br />
parte, rispetto alle quali manca quel rapporto di pertinenza<br />
che è il presupposto necessario del diritto di comunione”<br />
(Cassazione 1255/95). Altrettanto fondamentale, ogni qual<br />
volta si intenda addivenire alla separazione tra edifici, appare<br />
inoltre per i condomini il supporto di un tecnico che evidenzi gli<br />
aspetti strutturali dell’edificio, le diramazioni degli impianti ecc.<br />
onde individuare con esattezza in cosa fisicamente consisterà il<br />
nuovo condominio.<br />
La norma continua poi “Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea<br />
con la maggioranza del secondo comma dell’articolo<br />
1136 del codice, o è disposto dall’autorità giudiziaria su domanda<br />
di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte<br />
dell’edificio della quale si chiede la separazione.”E’ naturale<br />
che – trattandosi di decisione di particolare importanza - il<br />
legislatore abbia inteso in primo luogo, ove possibile, favorire<br />
la soluzione bonaria, permettendo all’organo collegiale di<br />
stabilire se procedere o meno alla separazione. E’ altrettanto<br />
naturale che su tale tipo di scelta influiranno principalmente<br />
fattori economici, quali il timore di vedere aumentate le spese<br />
di gestione dei nuovi edifici che vengono a crearsi, ma anche<br />
– purtroppo – una sorta di pregiudizio che in sede di vita condominiale<br />
fa avversare tutto ciò che rappresenta una novità.<br />
Tuttavia, effetto della razionalizzazione della gestione del<br />
condominio, oltre all’evidente vantaggio costituito dalla facilitazione<br />
delle determinazioni da intraprendere, sarà altresì<br />
una riduzione di costi per i partecipanti.<br />
Proprio al fine di potere illustrare al meglio i benefici della eventuale<br />
divisione, compresi gli effetti appena evidenziati, così da<br />
agevolare la autorizzazione assembleare allo scioglimento ( si<br />
ricordi : con la maggioranza di cui all’art.1136 c.c., II comma)<br />
è consigliabile per l’amministratore una assemblea “preparatoria”,<br />
nel corso della quale un tecnico qualificato ( geometra,<br />
architetto ecc.) di fiducia del condominio possa chiarire ai condomini<br />
meno convinti eventuali dubbi e problematiche.<br />
Se l’assemblea non dovesse poi autorizzare lo scioglimento, il<br />
legislatore permette comunque l’alternativa giudiziale.<br />
Almeno un terzo dei proprietari della parte di edificio “distaccanda”<br />
può infatti ricorrere all’Autorità Giudiziaria esponendo<br />
le caratteristiche di autonomia della loro parte di edificio<br />
e suffragando l’istanza con una relazione tecnica che valga<br />
quanto più possibile a descrivere dette caratteristiche.<br />
Il Giudicante potrà convincersi della possibilità di scioglimento<br />
sulla base di detta relazione tecnica di parte, ovvero nominare<br />
un tecnico di Ufficio che lo coadiuvi nella decisione.<br />
Una volta appurate le caratteristiche di autonomia, il provvedimento<br />
dichiarerà lo scioglimento degli edifici.<br />
Si aprirà dunque per l’amministratore dell’originario edificio un<br />
nuovo scenario per la gestione dei futuri rapporti obbligatori<br />
verso i condomini e verso i terzi , con una serie di temporanee<br />
difficoltà costituite dalla necessità di far predisporre nuove tabelle<br />
millesimali, redigere una nuova anagrafe condominiale,<br />
adeguare la polizza assicurativa eventualmente esistente ecc.<br />
Difficoltà, queste, pienamente compensate, già dalla prima<br />
assemblea, dalla facilità con cui un edificio di dimensioni ade-<br />
guate può essere gestito. Quanto ai rapporti obbligatori pendenti<br />
si ritiene usualmente, con qualche contrasto di opinione,<br />
che essi debbano essere portati a conclusione dall’amministratore<br />
dell’originario edificio.<br />
Per il “nuovo” edificio, alle situazioni appena illustrate si aggiungerà<br />
la necessità di nominare un amministratore ; forte<br />
dell’esperienza e del bagaglio di conoscenze che vanta,<br />
l’amministratore originario ( salvo peculiari contestazioni) andrebbe,<br />
ad avviso di chi scrive, indubbiamente privilegiato nel<br />
conferimento del mandato.<br />
Ciò in quanto – si ribadisce – lo strumento offerto dal legislatore<br />
non è volto a “liberarsi” di amministratori che per motivi<br />
personali non siano graditi ai partecipanti del condominio,<br />
ma a snellire la gestione di edifici ogni qual volta abbiano<br />
caratteristiche tecniche di autonomia.<br />
D’altro canto tale autonomia può non essere assoluta.<br />
Al n.62, I comma, delle disposizioni di attuazione in esame si<br />
legge : “La disposizione del primo comma dell’articolo precedente<br />
si applica anche se restano in comune con gli originari<br />
partecipanti alcune delle cose indicate nell’articolo 1117<br />
del codice.”<br />
La disposizione citata costituisce ulteriore prova della ratio<br />
che ha ispirato il legislatore, ovvero il favorimento di soluzioni<br />
volte a semplificare la vita della collettività condominiale.<br />
E’ infatti raro che le caratteristiche di autonomia volute dal<br />
codice tra edificio originario ed edificio che intende separarsi<br />
siano tanto evidenti da permettere una totale separazione ; ciò<br />
accadrà più facilmente nei condomini divisi in lotti, dove le unità<br />
immobiliari siano costituite magari da villette, ovvero nei grandi<br />
complessi suddivisi in palazzine.<br />
Come si accennava in premessa può comunque accadere<br />
che ciò nonostante all’esito dello scioglimento rimangano in<br />
comune una serie di beni ( una piscina, un’area cortilizia) riguardo<br />
alla cui gestione occorrerà fare riferimento alle norme<br />
sulla comunione ( Artt.1100 ss.c.c.) ; i due o più condomini<br />
avranno sostanzialmente in comunione alcuni beni.<br />
I limiti della presente esposizione non permettono peraltro<br />
di spingersi fino ad affrontare un interessante ulteriore argomento<br />
che più volte ANACI ha sottoposto all’attenzione<br />
degli associati : il supercondominio.<br />
E’ però evidente che la gestione di parti comuni da parte di<br />
più condomini autonomi può rendere necessaria, nei casi più<br />
complessi, proprio la creazione di un supercondominio, con<br />
tutte le problematiche che ne derivano.<br />
Resta naturalmente fermo il vantaggio dello snellimento delle<br />
procedure decisionali per tutto quanto non inerisca il bene<br />
rimasto in comunione o in supercondominio.<br />
Tornando all’argomento principale, vediamo infine che il Il secondo<br />
comma della norma in esame recita “Qualora la divisione<br />
non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose<br />
e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle<br />
dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio<br />
deve essere deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta<br />
dal quinto comma dell’articolo 1136 del codice stesso”.<br />
In pratica, il legislatore impone in questa fattispecie la maggioranza<br />
deliberativa necessaria per le innovazioni di cui<br />
all’art.1120 c.c..<br />
E, in effetti, proprio di innovazione tratta il codice quando parla<br />
di modifica dello stato delle cose e di opere atte a sistemare<br />
diversamente locali e dipendenze : è quindi necessario applicare,<br />
in tal caso, i rigorosi quorum imposti per la fattispecie. n<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
171
Domotica: l’impianto elettrico<br />
che aiuta gli edifici efficienti<br />
ad essere efficaci<br />
Il settore edilizio è tra i maggiori responsabili degli usi finali<br />
di energia: la sempre maggiore richiesta di “benessere e<br />
di comfort”, tra cui la climatizzazione estiva, fa crescere in<br />
modo consistente tali consumi.<br />
Le fonti di energia rinnovabili e gli interventi atti ad incrementare<br />
le prestazioni energetiche degli edifici vanno nella direzione<br />
dell’efficienza energetica.<br />
Vi è però l’equivoco che tali sistemi siano gli unici attori del risparmio<br />
energetico degli edifici.<br />
Invece, la gestione di un edificio deve essere al contempo efficiente<br />
ed efficace. Efficiente nel creare un involucro ottimizzato<br />
dal punto di vista dell’isolamento termico, ma anche efficace<br />
perché gestito da sistemi di automazione in grado di coordinare,<br />
in primis, i due impianti più energivori: l’impianto termico e<br />
l’impianto elettrico.<br />
CasaKyoto® e l’alta efficienza energetica<br />
CasaKyoto è un progetto di ristrutturazione energetica di un<br />
edificio degli anni ’30 attraverso l’applicazione delle più moderne<br />
tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili<br />
e per l’ottimizzazione energetica dell’involucro. Nell’ambito del<br />
progetto, l’applicazione di impianti elettrici domotici costituisce<br />
uno dei passi da compiere per realizzare un edificio ad elevata<br />
efficienza energetica. L’insieme degli interventi realizzati hanno<br />
consentito di ottenere la certificazione energetica “Classe A”.<br />
L’intera struttura dell’edificio è stata dotata di dispositivi domotici,<br />
basati su tecnologia KNX, che automatizzano le seguenti<br />
funzioni:<br />
172<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
- Illuminazione, controllata mediante pulsanti tradizionali, sensori<br />
di presenza e sensori crepuscolari per la rilevazione della<br />
luce naturale, oltre a dispositivi per la regolazione dell’intensità<br />
luminosa. Una funzione molto utile implementata dal sistema è<br />
quella di poter spegnere tutte le luci presenti in un piano se non<br />
vi è presenza di persone.<br />
- Termoregolazione, affidata ad un sistema costituito da un cronotermostato<br />
principale al piano terra e da un termostato installato<br />
al primo piano. Il sistema è stato configurato in modo da<br />
poter scegliere tra quattro differenti scenari di termoregolazione<br />
attraverso i quali viene coinvolto il sistema termico presente nella<br />
casa. Il sotto-tetto della casa è stato dotato di una tenda da<br />
sole che può essere azionata tramite una pulsantiera senza fili<br />
oppure in modo automatizzato, coordinandosi con l’impianto di<br />
climatizzazione.<br />
- Gestione dei carichi elettrici, affidata un dispositivo che integrato<br />
nel sistema domotico, consente la gestione programmata<br />
dei carichi elettrici. In caso di sovraccarico, il dispositivo toglie<br />
l’alimentazione ad alcuni elettrodomestici definiti “non prioritari”<br />
(ad esempio lavatrice e lavastoviglie), evitando il black-out.<br />
La normativa EN15232: domotica ed efficienza energetica<br />
La valutazione degli effetti sul risparmio energetico dei sistemi<br />
domotici è possibile ed è supportata da una normativa, la<br />
EN15232 del 2007, che consente la valutazione dell’impatto di<br />
un sistema domotico sulla prestazione energetica di un edificio.<br />
Attraverso l’impiego di sistemi di Building Automation and Controls<br />
(BAC), è possibile ridurre i consumi energetici che riguardano<br />
riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, produzione di<br />
acqua calda sanitaria ed illuminazione, sia negli edifici nuovi che<br />
esistenti. Tramite alcuni coefficienti opportunamente tabellati, è<br />
possibile stabilire quale sia la classe di efficienza dell’impianto (4<br />
in totale, dalla Classe D per impianti elettrici realizzanti in maniera<br />
tradizionale alla classe A per impianti con sistemi domotici<br />
avanzati).e valutare i risparmi energetici raggiungibili.<br />
Con riferimento a Casa Kyoto, l’applicazione del sistema domotico<br />
con le funzioni di automazione descritte in precedenza<br />
pone il sistema in Classe B, consentendo di ottenere risparmi di<br />
energia elettrica e termica intorno all’8% e al 19% dei consumi<br />
annuali (KWh/m2a) rispettivamente. n<br />
(a cura Formazione Tecnica GEWISS)<br />
Un sistema Konnex si compone di un insieme di dispositivi di ingresso, detti<br />
“interfacce”, e di dispositivi di uscita, detti “attuatori”, che sono collegati<br />
tramite un cavo a due conduttori (mezzo trasmissivo) detto BUS. Riferendoci<br />
alla figura un’interfaccia, quindi, è un dispositivo che consente di tradurre la<br />
chiusura o apertura di un interruttore piuttosto che il rilevamento di un sensore<br />
in un segnale che viene inviato sul BUS. Un attuatore è invece un dispositivo in<br />
grado di tradurre un segnale, proveniente da un’interfaccia collegata al BUS, in<br />
un comando per un carico, come una lampada oppure per motore che aziona<br />
l’apertura e la chiusura di una tapparella.
@
Il condominio non è il far west...<br />
una sentenza giuridicamente<br />
perfetta, da non strumentalizzare<br />
di Massimo Ginesi<br />
L<br />
a pronuncia in commento, se non correttamente apprezzata<br />
per la sua valenza teorica e giuridica, rischia<br />
di deflagrare in condotte di fatto assolutamente arbitrarie,<br />
antigiuridiche e pericolose che la pronuncia<br />
– invero – non legittima affatto. Ci auguriamo che<br />
non si debba leggere, nei prossimi giorni, che la Cassazione<br />
ha dato il via libera alla giustizia sommaria in condominio,<br />
poiché così non è! Almeno non lo è almeno quanto non è<br />
legittimo sparare a qualcuno per strada se non sta a sua volta<br />
sparandoci addosso.Vi sono due pilastri fondamentali del<br />
diritto penale che possono sfuggire a chi si occupa ordinariamente<br />
di tutt’altra branca, ovvero quella del diritto immobiliare,<br />
che non debbono essere persi di vista:<br />
l Il concetto discriminante – lo stato di necessità, la<br />
legittima difesa, l’uso legittimo delle armi sono istituti<br />
previsti dal codice penale che consentono di ritenere<br />
legittima una condotta astrattamente antigiuridica (ad<br />
esempio l’omicidio o le lesioni), laddove sia stata posta<br />
per evitare un danno equivalente a sé o ad altri. Il<br />
concetto comune a tutti tali istituti è la proporzionalità<br />
fra il danno cagionato con la condotta scriminata e<br />
quello che tale condotta è volta a evitare e la assoluta<br />
impossibilità di evitare altrimenti il danno.<br />
Il commodus discessus (ricordo di tutti gli studenti di<br />
penale) ovvero l’esistenza di una via di fuga esclude<br />
di per se la legittimità di qualunque reazione. E’ noto<br />
alle cronache, ad esempio, il caso di colui che vittima<br />
di un furto impugni la pistola e uccida il ladro disarmato<br />
che stava fuggendo, ipotesi che – a seconda delle<br />
circostanze di fatto – può integrare nella migliore delle<br />
ipotesi un eccesso colposo di legittima difesa e un omicidio<br />
tout court nella peggiore.<br />
l L’accertamento processuale – ogni condotta che<br />
possa rivestire profili a rilevanza penale, ivi compresa<br />
l’esistenza di scriminanti, deve essere accertata in un<br />
processo penale che dovrà accertare l’esistenza della<br />
causa che ha legittimato la reazione e che finirà con<br />
una sentenza di assoluzione, qualora il Giudice ritenga<br />
che l’azione era giustificata proporzionata ed<br />
adeguata, o di condanna ove emerga l’assenza dei<br />
motivi che hanno posto in essere la reazione o l’ec-<br />
cessività di quest’ultima rispetto al fattore scatenante.<br />
Sino a quel momento il soggetto si vedrà sottoposto<br />
ad un procedimento penale dove rivestirà dapprima la<br />
qualità di indagato e poi di imputato.<br />
Non si mancherà di rilevare che tale circostanza<br />
emerge dalla semplice lettura della sentenza in<br />
commento: il condomino che ha divelto il paletto<br />
è arrivato sino in Cassazione come imputato, per<br />
vedersi poi applicare la scriminante di cui all’art. 52 c.p. Ritengo<br />
sia indispensabile sottolineare tali aspetti affinché chi<br />
da stasera pensi di impugnare la zappa per levare finalmente<br />
le ortensie piantate dal condomino del terzo piano nel giardino<br />
comune, l’ascia per abbattere la siepe di bosso che il<br />
signor Rossi ha piantato in fregio al parcheggio comune o il<br />
piccone per scalzare l’asfalto e ripristinare a verde il giardino<br />
comune che ritiene illegittimamente destinato a parcheggio<br />
e poi di vedersi dare ragione come un novello tex wilier<br />
dalla Cassazione, rifletta se non sia il caso di risparmiare<br />
quei ventimila euro di difesa in tre gradi di giudizio penale<br />
per poi vedersi plausibilmente condannato per i reati di cui<br />
all’art. 635 c.p. (danneggiamento) e 392 c.p. (esercizio arbitrario<br />
delle proprie ragioni) e dar luogo ad una più tranquilla,<br />
economica ed efficace impugnativa di delibera, ricorso<br />
d’urgenza o possessoria (a seconda dei casi) che continuano<br />
a regolare il normale svolgersi delle controversie fra privati.<br />
Del resto la pronuncia in esame conduce un ragionamento<br />
che è assolutamente condivisibile sotto il profilo del diritto,<br />
partendo proprio dalle fattispecie di reato sopra menzionate,<br />
la cui sussistenza è stata esclusa dai giudici di merito<br />
che hanno assolto l’imputato per quei capi di imputazione.<br />
Non v’è dubbio che se una condotta non è ritenuta dai giudici<br />
di prime cure arbitraria diventa poi incongruo condannare<br />
l’imputato per il reato previsto e punito dall’art. 392 c.p. (che<br />
punisce “chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo<br />
ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé<br />
medesimo, mediante violenza sulle cose”), tanto più laddove<br />
lo stesso giudice di prime cure aveva escluso nella condotta<br />
dell’imputato anche la sussistenza degli estremi di cui all’art.<br />
635 c.p. (che punisce “chiunque distrugge, disperde, deteriora<br />
o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili<br />
altrui”). V’è un passo della sentenza che coglie perfettamente<br />
nel segno il problema affrontato e ne ridimensiona, drasticamente,<br />
la portata deflagrante pur connotandola come assai<br />
interessante ed innovativa: il thema decidendum, costituito<br />
dall’ accertamento del carattere funzionale o meno dell’azione<br />
ripristinatoria dell’imputato e della sua possibile giustificabilità<br />
(escludente il reato di cui all’ art. 392 c.p.) rispetto all’esigenza<br />
di contrastare prontamente un evento di spoglio di un pro-<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
175
prio diritto non utilmente tutelabile con il ricorso al giudice.”<br />
La Corte aveva già ulteriormente circoscritto il tema del proprio<br />
esame, chiarendo perfettamente la connessione fra i diversi<br />
istituti penalistici esaminati: il controllo della possibile riconducibilità<br />
della condotta dell’imputato ex art. 392 c.p. – a<br />
fronte di una attuale violazione di una sua situazione possessoria<br />
– nel quadro di una consentita eventualmente sussumibile<br />
nell’area della difesa legittima di un diritto a norma<br />
dell’art. 52 c.p.) azione “in continenti” di difesa e autoreintegrazione<br />
nel pieno esercizio di un proprio diritto secondo una<br />
anteatta consolidata situazione di fatto”.<br />
Non basta qualunque compressione del diritto né l’astratta<br />
possibilità di ricorrere al giudice per escludere la legittimità<br />
della reazione, che tuttavia potrà essere considerata lecita<br />
solo nei ristretti limiti previsti dalla legittima difesa: dunque<br />
proporzionalità fra i diritti lesi, urgenza non altrimenti eliminabile.<br />
Concetto che la corte chiarisce definitivamente poche<br />
righe dopo: è appena il caso di sottolineare che la difesa privata<br />
di un proprio diritto di possesso, anche con il ricorso all’<br />
uso di una violenza reale, è consentito a chi subisca un fatto<br />
vanificante tale diritto (spoglio), allorché l’azione reattiva<br />
(autodifesa) segua senza soluzione temporale nell’ attualità e<br />
nell’ immediatezza l’azione lesiva del contraddittore (l’intervento<br />
dell’imputato Tizio è avvenuto poche ore dopo l’intervento<br />
del Caio), atteso che – in difetto di un’immediata azione<br />
d! autotutela – il soggetto interessato danneggiato dall’ azione<br />
di spoglio, può proteggere e tutelare la propria posizione di<br />
diritto soltanto richiedendo al giudice una non tempestiva tutela<br />
possessoria di carattere interinale e cautelare.”<br />
E’ evidente che uno dei requisiti che connotano come scrimi-<br />
176<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
nata la condotta de quo è l’assenza di un qualsiasi passaggio<br />
per accedere, tanto da far rimanere imprigionata” un’ospite,<br />
situazioni che denotano sicuramente urgenza di intervenire<br />
con un intervento (l’eliminazione del paletto) che lede un diritto<br />
che è ritenuto dal giudice assolutamente comparabile<br />
(se non ancor più modesto) rispetto a quello che si vede leso<br />
l’agente (la libertà di movimento e di accesso alla propria unità<br />
immobiliare).<br />
Non serve precisare che ove vi fossero state altre vie di accesso<br />
altrettanto comode e percorribili, quella condotta non sarebbe<br />
stata scriminata e l’agente avrebbe dovuto proporre una comunissima<br />
possessoria.<br />
Sarebbe viceversa preoccupante che si diffondesse una lettura<br />
della pronuncia oggi in commento secondo un’ottica giustizialista,<br />
ottica che potrebbe essere ulterioremente legittimata da<br />
una lettura superficiale del secondo comma dell’art. 52 c.p., recentemente<br />
americanizzato rendendo legittimo l’uso della armi<br />
a tutela anche della proprietà oltre che dell’incolumità personale<br />
e che certa stampa ha banalizzato immotivatamente, sdoganando<br />
l’erronea convinzione che oggi sia legittimo sparare a difesa<br />
della propria abitazione, mentre la L. 13.2.2006 n. 59 non<br />
ha affatto eliminato né i criteri della proporzionalità né quelli<br />
della contingenza, atteso che anche in caso di violazione di domicilio<br />
da parte di terzi malfattori è ammesso l’uso delle armi<br />
per legittima difesa solo laddove, oltre all’aggressione ai beni<br />
materiali, non vi sia desistenza dell’agente e vi sia pericolo<br />
d’aggressione.<br />
I penalisti che si trovassero per avventura a leggere queste note<br />
scuseranno l’estensore per la semplificazione e la distillazione,<br />
a volte impropria, cui è stata sottoposta la materia di loro elezione<br />
per renderla intellegibile a coloro che ci si augura debbano<br />
frequentarla il meno possibile. n
Cassazione Penale 21/1/2010 n. 2548<br />
MOTIVI DELLA DECISIONE<br />
1. Con la sentenza del 2.7.2007 indicata in epigrafe la Corte di<br />
Appello di Roma ha confermato la sentenza resa il 30.6.2005<br />
in giudizio ordinario dal Tribunale di Roma, con la quale Tizio<br />
è stato condannato in concorso di generiche circostanze attenuanti<br />
e dell’attenuante della provocazione (art. 62 n. 2 c.p.<br />
alla pena condizionalmente sospesa di euro 40,00 di multa e<br />
al risarcimento del danno in favore delle parti civili (liquidato<br />
in euro 50,00) per il reato di esercizio arbitrario delle proprie<br />
ragioni con violenza sulle cose commesso il 26.5.2003.<br />
Condotta criminosa attuata recidendo una catena ed un<br />
paletto di ferro posto in prossimità di un cancello carrabile,<br />
collocati dai condomini Caio e Sempronio (costituitisi parti<br />
civili) sull’ area comune del condominio adibita a parcheggio<br />
delle autovetture allo scopo di recintare il posto macchina di<br />
loro pertinenza, in tal modo impedendo o rendendo disagevole<br />
il libero transito dei condomini dall’area comune del<br />
parcheggio all’androne di ingresso condominiale dell’ edificio<br />
abitativo.<br />
Il Tribunale ha mandato assolto il Tizio con ampia formula<br />
liberatoria da altri due episodi criminosi di contestato danneggiamento<br />
di oggetti e pertinenze comuni del complesso<br />
abitativo, inscriventisi nel clima di particolare e risalente animosità<br />
caratterizzante i rapporti tra i soli tre condomini del<br />
complesso immobiliare.<br />
2. Contro la sentenza di appello propone ricorso il difensore<br />
dell’imputato, denunciandone, con un solo motivo di censura,<br />
l’insufficiente, contraddittoria e manifestamente illogica<br />
motivazione in riferimento alla inadeguata ricostruzione della<br />
dinamica storica dell’episodio.<br />
In particolare la sentenza di appello, pur richiamando per relationem<br />
la decisione di primo grado, trascura di apprezzarne<br />
talune rilevanti puntualizzazione in merito alla oggettività del<br />
blocco del libero transito (impedito o comunque gravemente<br />
ostacolato), dall’edificio abitativo all’adiacente area scoperta<br />
di parcheggio condominiale attuato dall’intervento modificativo<br />
dello stato dei luoghi compiuto dal condomino Caio (recintando<br />
l’area di parcheggio di propria pertinenza sull’area<br />
comune e nel contempo chiudendo con un lucchetto un contiguo<br />
cancello di accesso alla detta area comune) e in merito,<br />
in via speculare, al corrispondente intervento ripristinatorio<br />
del Tizio (rimozione di catena, paletto di sostegno e lucchetto<br />
del cancello).<br />
Intervento privo del carattere della arbitrarietà integrante la<br />
fattispecie di cui all’art. 392 c.p. e comunque realizzato in<br />
stato di legittima difesa, ancorché -in ipotesi- erroneamente<br />
supposta, per l’impellente necessità di reagire ad una ingiusta<br />
e attuale aggressione al libero esercizio del proprio diritto di<br />
transito in uno spazio condominiale comune precluso dall’anteriore<br />
abusiva azione del Caio.<br />
La censura illustrata dal ricorrente è fondata.<br />
In vero la sentenza della Corte di Appello di Roma, muovendo<br />
dal presupposto dell’esistenza di una annosa controversia<br />
in atto tra i tre condomini dell’immobile sulla delimitazione<br />
e l’uso dell’area di parcheggio comune annessa all’edificio,<br />
conclude con la considerazione che “il prevenuto non poteva<br />
avere scuse per accampare pretese giustificative nel campo<br />
penale”, giacché la questione era stata ed era oggetto di una<br />
lite giudiziaria ancora in corso. Sicché deve ritenersi non provata<br />
la “necessità” di esercitare il preteso diritto “neppure<br />
in via putativa”, dal momento che l’imputato conosceva lo<br />
“stato di fatto” e che tra le parti si era instaurata una lite<br />
giudiziaria sulla questione, non ancora risolta in maniera definitiva.<br />
Premesso che l’evenienza della preesistente controversia giudiziaria<br />
in corso tra l’imputato e i suoi contraddittori evocata<br />
dalle due sentenze di merito, è nel caso di specie estranea alla<br />
specifica vicenda oggetto del processo, che investe il carattere<br />
“arbitrario” o meno della condotta autodifensiva posta<br />
in essere dall’imputato e la verifica della sua corrispondenza<br />
alla contestata fattispecie della ragion fattasi, la sentenza di<br />
appello non ha fornito una doverosa ed effettiva risposta ai<br />
rilievi critici enunciati dal ricorrente con l’atto di appello avverso<br />
la sentenza di primo grado.<br />
Invero, mutuando un errore prospettìco della sentenza del Tribunale,<br />
la decisione di secondo grado opera una decontestualizzazione<br />
storica del semplice episodio oggetto di causa.<br />
Da un lato si assume che l’apposizione della catena e del paletto<br />
metallico (di sostegno della catena stessa) per circondare<br />
il posto macchina di catena e paletto resecati nell’immediatezza<br />
della loro collocazione, poteva rendere soltanto<br />
più difficoltoso ai condomini il passaggio dallo stabile all’area<br />
scoperta condominiale adibita a parcheggio. Da un altro lato,<br />
però, si ammette che la concomitante chiusura da parte del<br />
condomino Caio dell’attiguo cancello (abitualmente lasciato<br />
sempre aperto) di passaggio tra il cortile dell’androne dello<br />
stabile e la stessa area di parcheggio impediva totalmente il<br />
transito (sentenza Tribunale, p. 3: “Detto passaggio era reso<br />
impossibile dalla circostanza che aveva altresì chiuso con un<br />
lucchetto il cancello posto tra il cortile di accesso all’androne<br />
e l’area di parcheggio”). Tant’è che il Tribunale menziona la<br />
circostanza per cui un’ ospite del Tizio, avendo necessità di<br />
uscire per ragioni di lavoro la sera stessa in cui il Caio aveva<br />
recintato il suo posto macchina e chiuso con un suo lucchetto<br />
il cancello per accedere all’area di parcheggio, si è trovata<br />
nell’impossibilità di riprendere la sua autovettura (donde<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
177
il rapido intervento del Tizio che ha subito rimosso catena,<br />
paletto metallico e lucchetto posto sul cancello di accesso<br />
all’area).<br />
Se il Tribunale non a caso ha mandato assolto il Tizio per<br />
insussistenza del fatto dal concorrente reato di danneggiamento<br />
integrato dalla rimozione del lucchetto dal predetto<br />
cancello di accesso al parcheggio, appare evidente l’illogicità<br />
della scissione della sua unitaria condotta autodifensiva per<br />
porre termine ad una complessiva e unitaria situazione di<br />
concreto impedimento ad esercitare il diritto di fare uso della<br />
area condominiale comune adibita a parcheggio, modificata<br />
dal condomino.<br />
Del pari contraddittorio si rivela il riconoscimento all’imputato<br />
dell’attenuante della provocazione per aver egli “reagito al<br />
fatto ingiusto del Caio il quale aveva autonomamente deciso<br />
di delimitare la proprietà comune con la posa in opera del<br />
paletto e della catena”, ma aveva altresì deciso di chiudere<br />
pure il cancello di accesso al parcheggio in precedenza tenuto<br />
sempre aperto.<br />
Definito “ingiusto” il comportamento del Caio, cui ha reagito<br />
l’imputato, giudici di appello hanno del tutto tralasciato di<br />
verificare se ed in qual misura quel comportamento del Caio<br />
sia stato legittimo o meno in rapporto all’attuata modifica di<br />
una situazione di fatto preesistente e tacitamente accettata<br />
da tutti i condomini pur in pendenza di controversia sulla distribuzione<br />
degli spazi comuni di rispettivo uso.<br />
Non è inutile, allora, ribadire che il requisito della ‘’arbitrarietà”<br />
della condotta che determina la punibilità di una violenza<br />
reale ai sensi dell’ art. 392 c.p. non può considerarsi presunto<br />
per effetto della sola astratta potenziale ricorribilità al giudice<br />
da parte del soggetto che si ritenga vittima dell’altrui indebito<br />
contegno lesivo di un suo diritto, ma deve essere apprezzato<br />
dal giudice di merito in concreto. Con riferimento, cioè, al<br />
controllo della possibile riconducibilità della condotta dell’imputato<br />
ex art. 392 c.p. - a fronte di una attuale violazione di<br />
una sua situazione possessoria - nel quadro di una consentita<br />
(eventualmente sussumibile nell’area della difesa legittima di<br />
un diritto a norma dell’art. 52 c.p.) azione “in continenti” di<br />
difesa e autoreintegrazione nel pieno esercizio di un proprio<br />
diritto secondo una consolidata situazione di fatto.<br />
Addurre, come assume (peraltro soltanto in forma implicita<br />
e generica) la Corte di Appello di Roma, che il Tizio avrebbe<br />
potuto rivolgersi al giudice per tutelare il proprio diritto di libero<br />
accesso al parcheggio condominiale equivale ad eludere<br />
il thema decidendum, costituito dall’accertamento del carattere<br />
funzionale o meno dell’azione ripristinatoria dell’imputato<br />
e della sua possibile giustificabilità (escludente il reato<br />
di cui all’ art. 392 c.p.) rispetto all’esigenza di contrastare<br />
prontamente un evento di II spoglio” di un proprio diritto<br />
non utilmente tutelabile con il ricorso al giudice.<br />
Al riguardo è appena il caso di sottolineare che la difesa privata<br />
di un proprio diritto di possesso, anche con il ricorso<br />
all’uso di una violenza reale, è consentito a chi subisca un fatto<br />
vanificante tale diritto (spoglio), allorché l’azione reattiva<br />
(autodifesa) segua senza soluzione temporale nell’attualità e<br />
178<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
nell’immediatezza l’azione lesiva del contraddittore (l’intervento<br />
dell’imputato Tizio è avvenuto poche ore dopo l’intervento<br />
del Caio), atteso che -in difetto di un’immediata azione<br />
di autotutela- il soggetto interessato danneggiato dall’azione<br />
di spoglio, può proteggere e tutelare la propria posizione di<br />
diritto soltanto richiedendo al giudice una non tempestiva tutela<br />
possessoria di carattere interinale e cautelare.<br />
Di tal che è necessario verificare se realmente l’azione reattiva<br />
dell’imputato rispetto all’azione perturbatrice del condomino<br />
fosse evitabile e davvero consentisse di adire il giudice civile a<br />
tutela delle proprie ragioni per evitare il prodursi e il protrarsi<br />
di una situazione attuale di danno, senza vedere, invece,<br />
definitivamente pregiudicata la titolarità del proprio diritto<br />
soggettivo.<br />
La verifica della sussistenza di tali condizioni, suscettibili di<br />
ricondurre la condotta dell’imputato nell’ambito della categoria<br />
comportamentale sintetizzata nel noto principio del qui<br />
continuat non attentat e - per ciò stesso - di scriminarla penalmente,<br />
implica un accertamento di una questione di fatto<br />
che è specifico compito del giudice di merito affrontare e<br />
analizzare.<br />
Analisi che è stata negletta dalla Corte di Appello di Roma.<br />
Laonde le ineludibili carenze giustificative della decisione impugnata,<br />
fatte palesi dal testo del provvedimento ed attestanti<br />
le individuate discrasie e contraddizioni nella descrizione<br />
e valutazione delle fonti probatorie apprezzate ai fini della<br />
decisione, rendono necessario un nuovo e più approfondito<br />
giudizio su tali medesime fonti probatorie.<br />
Giudizio da compiersi attraverso un più penetrante e lineare<br />
vaglio delle emergenze processuali fondanti la ritenuta responsabilità<br />
del Tizio cui il giudice del rinvio procederà, colmando<br />
le lacune della motivazione dianzi illustrate.<br />
P. Q. M.<br />
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia<br />
ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo<br />
giudizio. n<br />
R
Rassegna stampa<br />
9 gennaio 2010<br />
“Il registro dimenticato”<br />
E’ stata pubblicata “l’opinione” del direttore CSN ANACI<br />
sul registro di cui all’art. 1129 c.c. evidenziando che non si<br />
tratta di un “meccanismo costrittivo della concorrenza” se<br />
continuano ad essere legittimati albi e registri per nuove<br />
categorie professionali come i consulenti finanziari<br />
e perfino i buttafuori.<br />
6 febbraio 2010<br />
“Condomini, più responsabilità<br />
agli amministratori”<br />
Al vaglio del Senato le modifiche proposte dall’ANACI<br />
al progetto di riforma della normativa del codice civile<br />
relativa all’ambito condominiale.<br />
15 febbraio 2010<br />
“Le liti di vicinato finiscono in rissa e<br />
riempiono le tasche degli avvocati”<br />
20 gennaio 2010<br />
“Boom delle telecamere<br />
Addio attenti al cane”<br />
Allarme sicurezza. Si parla del boom delle telecamere<br />
cresciute del 500% dal 2007 nei condomini e come<br />
afferma Dario Guazzoni presidente ANACI Milano<br />
“i cartelli che avvisano della presenza delle telecamere<br />
in ossequio a quanto previsto dalla normativa sulla privacy<br />
stanno spuntando un po’ dappertutto”.<br />
12 febbraio 2010<br />
“Il 36% esteso a tutte le parti comuni”<br />
Viene evidenziata l’importanza del chiarimento Agenzia<br />
delle Entrate a seguito del quesito ANACI che ha<br />
legittimato l’applicabilità del beneficio fiscale a tutti gli<br />
interventi sulle parti comuni evidenziati nell’art. 1117 c.c.<br />
Il rapporto ANACI-CENSIS è ancora punto di riferimento<br />
per le 185.000 cause/anno ponendo in evidenza la<br />
assegna stam<br />
scarsa conoscenza delle leggi da parte dei condomini<br />
con conseguente aumento dei motivi di contenzioso.<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
179
La mediazione, ora, e’ legge.<br />
di Rossana De Angelis<br />
Il 5 marzo 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale<br />
il decreto legislativo n. 28 del 4/3/2010 recante attuazione<br />
dell’art. 60 L. 69/2008 in materia di mediazione.<br />
Il decreto legislativo, definitivamente approvato all’unanimità<br />
dal Consiglio dei Ministri del 19/2/2010, ha subito<br />
modifiche rispetto alla formulazione originaria a seguito dei<br />
pareri della Commissione Giustizia della Camera e del Senato.<br />
Il decreto entrerà in vigore dal 20/3/2010 mentre chi intenderà<br />
esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in<br />
materia di condominio, diritti reali, divisione,successioni ereditarie,<br />
patti di famiglia, locazione, comodato,affitto di aziende,<br />
risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli<br />
e natanti, da responsabilita’ medica e da diffamazione con il<br />
mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita’, contratti<br />
assicurativi, bancari e finanziari, e’ tenuto dal 20/3/2011 a<br />
esperire preliminarmente il procedimento di mediazione.<br />
In sintesi il decreto prevede che si possa accedere alla mediazione<br />
per la conciliazione di una controversia civile e commerciale<br />
vertente su diritti disponibili senza precludere le negoziazioni<br />
volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e<br />
commerciali.<br />
La procedura viene attivata mediante domanda relativa alla<br />
controversia che deve essere presentata mediante deposito di<br />
un’istanza presso un organismo di mediazione. L’istanza deve<br />
indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa.<br />
Al procedimento di mediazione si applica il regolamento<br />
dell’organismo scelto dalle parti. L’art. 4 prevede l’obbligo<br />
per l’Avvocato, al momento del conferimento dell’incarico, di<br />
informare chiaramente e per iscritto il proprio assistito della<br />
possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e dei<br />
casi in cui lo stesso è condizione di procedibilità della domanda<br />
giudiziale a pena di annullabilità del contratto.<br />
Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso<br />
la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari né può<br />
essere applicato:<br />
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione,<br />
fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e<br />
sospensione della provvisoria esecuzione;<br />
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto,<br />
fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice<br />
di procedura civile;<br />
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei<br />
provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del<br />
codice di procedura civile;<br />
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione<br />
relativi all’esecuzione forzata;<br />
180<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
“ “ Dal 20/03/2011<br />
obbligatorio<br />
il procedimento<br />
di mediazione<br />
e) nei procedimenti<br />
in camera di consiglio;<br />
f) nell’azione civile<br />
esercitata nel processo<br />
penale<br />
Il procedimento di mediazione<br />
ha una durata non<br />
superiore a quattro mesi dalla data di deposito della domanda<br />
di mediazione. L’Organismo, dal ricevimento dell’istanza<br />
ha quindici giorni di tempo per fissare il primo incontro con<br />
le parti.<br />
Della mancata partecipazione di una delle parti senza giustificato<br />
motivo al procedimento di mediazione il giudice può<br />
desumere argomenti di prova nel successivo giudizio.<br />
Il mediatore, qualora l’oggetto della controversia abbia una<br />
particolare natura tecnica, potrà avvalersi di mediatori ausiliari<br />
– tecnicamente competenti – o avvalersi di esperti iscritti negli<br />
albi dei consulenti presso i tribunali.<br />
Particolarmente rilevante il richiamo al dovere alla riservatezza<br />
previsto dagli artt. 9 e 10 del decreto laddove è previsto che<br />
le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del<br />
procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel<br />
giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale. Inoltre<br />
il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto<br />
delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel<br />
procedimento di mediazione, ne’ davanti all’autorità giudiziaria<br />
ne’ davanti ad altra autorità. Se e’ raggiunto un accordo<br />
amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale e’<br />
allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo<br />
non e’ raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di<br />
conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta<br />
di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in<br />
qualunque momento del procedimento.<br />
La facoltà e non l’obbligo di formulare una proposta supera<br />
una delle maggiori criticità del provvedimento che, per gli<br />
esperti della materia, avrebbe potuto compromettere l’efficacia<br />
stessa del decreto.<br />
Il processo verbale e’ depositato presso la segreteria dell’organismo<br />
e di esso e’ rilasciata copia alle parti che lo richiedono.<br />
Tale verbale, e’ omologato, su istanza di parte e previo accertamento<br />
anche della regolarità formale, con decreto del presidente<br />
del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo.<br />
L’omologa da parte del Tribunale costituisce titolo esecutivo<br />
per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica<br />
e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.<br />
Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde<br />
interamente al contenuto della proposta finale del mediatore,<br />
il Giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla<br />
parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, e la condanna al<br />
rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente.<br />
Previste infine anche agevolazioni fiscali. L’art. 20 prevede infatti<br />
il riconoscimento di un credito di imposta in favore delle<br />
parti per l’indennità corrisposta agli organismi di conciliazione<br />
fino a concorrenza di € 500,00 in caso di successo della mediazione<br />
e di € 250,00 in caso di insuccesso. n
Modello di informativa valido sia per le controversie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità,<br />
sia per le controversie per le quali la mediazione è facoltativa<br />
Schema predisposto dal Consiglio Nazionale Forense<br />
Io sottoscritto....................………………….......…. dichiaro di essere stato informato dall’Avv. ……………...............….<br />
in ossequio a quanto previsto dall’art. 4, terzo comma del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28,<br />
1 - della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale<br />
della controversia insorta tra me e .………………….(indicazione della controparte), nonché dell’obbligo di utilizzare<br />
il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti<br />
previsti dal D. Lgs. n. 179/2007 o dall’art. 128 bis del D. Lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni) in quanto condizioni<br />
di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio,<br />
diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento<br />
del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o<br />
con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;<br />
2 - della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione<br />
del procedimento;<br />
3 - dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura ed in particolare:<br />
a) della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta<br />
all’Organismo di mediazione fino alla concorrenza di euro 500 in caso di successo, credito<br />
ridotto della metà in caso di insuccesso, e delle circostanze che:<br />
b) tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti<br />
dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;<br />
c) che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di euro 50.000<br />
e che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.<br />
Sottoscrizione dell’assistito Sottoscrizione dell’avvocato<br />
.................................................................. ..................................................................<br />
La parola agli associati<br />
A<br />
costo di apparire monotona, mi soffermo ancora<br />
sulle problematiche relative alla riforma della normativa<br />
condominiale, da più parti sollecitata e da<br />
qualche anno affrontata dal nostro legislatore in<br />
modo non corretto.<br />
La Commissione Giustizia del Senato ha raccolto fin dalla XIV<br />
legislatura i vari disegni di legge presentati tra i quali anche<br />
quello (A.S. n. 2587) a suo tempo predisposto con la consulenza<br />
ANACI, affidando la redazione di un testo unificato ad un<br />
unico consulente esterno, il Prof. Michele Costantino, valente<br />
docente di diritto civile presso l’Università di Bari, ma estraneo<br />
all’ambito condominiale.<br />
Ed infatti non sono mancate, in occasioni di convegni ed approfondimenti<br />
dottrinari, osservazioni e rilievi anche da parte<br />
di magistrati specializzati nella materia.<br />
Nel corso della presente legislatura è stato realizzato un nuovo<br />
testo unificato senza alcun contributo delle parti sociali, poi<br />
chiamate ad una formale audizione sollecitata a gran voce.<br />
La proposta non sembra qualificarsi “organica” dopo settanta<br />
anni di vigenza di quella attuale, senza nemmeno acquisire<br />
completamente le interpretazioni della giurisprudenza , che<br />
hanno guidato finora gli operatori del settore.<br />
Sarebbe stato utile confrontarsi con le legislazioni europee<br />
per acquisire soluzioni già sperimentate, una volta rifiutato<br />
l’utile contributo di chi è a diretto con l’utenza condominiale.<br />
Intanto gli albi e registri crescono……meno il nostro!<br />
Così è se vi pare!<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
Monica Rusconi<br />
Sondrio<br />
181
Congresso ordinario ANACI<br />
30 Maggio – 2 Giugno 2010<br />
Il Presidente Pietro Membri ha convocato il Congresso Nazionale Ordinario dell’ANACI Associazione Nazionale Amministratori<br />
Condominiali <strong>Immobili</strong>ari che si terrà da Domenica 30 Maggio a Mercoledì 2 Giugno 2010 presso l’Hotel Regina Palace<br />
Corso Umberto I, 33 - 28838 Stresa (VB) Tel: 0323/936936 - fax: 0323/936666 - per deliberare sul seguente:<br />
Ordine del giorno:<br />
1. Modifiche Statutarie<br />
2. Rinnovo Cariche Associative (Presidente, Segretario, Tesoriere Nazionali,<br />
Collegio Nazionale dei Probiviri, Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti)<br />
3. Nomina Presidenti Onorari<br />
4. Premiazione Soci Fondatori<br />
N.B. Al Congresso possono partecipare tutti gli associati<br />
PROGRAMMA DEI LAVORI<br />
>> Domenica 30 maggio 2010<br />
Ore 17,00 Inizio Verifica poteri Congresso<br />
Ore 20,30 Cena<br />
Ore 22,00 Chiusura Verifica Poteri<br />
>> Lunedì 31 maggio 2010<br />
Ore 9,00 Apertura congresso – Nomina cariche congressuali<br />
Ore 11,00 Lavori Congressuali<br />
Ore 13,00 Colazione di Lavoro<br />
Ore 15,00 Lavori Congressuali<br />
Ore 15,00 - 18,30 Escursione ad Orta (solo per accompagnatori)<br />
Ore 18,00 Chiusura Lavori<br />
Ore 20,30 Cena Tipica<br />
>> Martedì 1 giugno 2010<br />
Ore 9,00 Convegno/Tavola Rotonda<br />
Ore 9,00 - 12,30 Escursione alle Isole Borromee (solo per accompagnatori)<br />
Ore 13,00 Colazione di Lavoro<br />
Ore 15,00 Votazioni<br />
Ore 18,30 Attività ludiche<br />
Ore 20,30 Cena di Gala<br />
>> Mercoledì 2 giugno 2010<br />
Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e <strong>Immobili</strong>ari<br />
Roma – Sede Nazionale<br />
Ore 10,00 Proclamazione degli eletti<br />
Ore 10,30 Chiusura Congresso<br />
Ore 11,00 Santa Messa<br />
Ore 12,00 Rompete le righe<br />
182<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong>
TARIFFE ALBERGHIERE<br />
>> PACCHETTI<br />
pacchetto A 30/5 cena e pernottamento<br />
31/5 colazione di lavoro-cena tipica - pernottamento<br />
1/6 colazione di lavoro - cena di gala - pernottamento<br />
2/6 prima colazione<br />
pacchetto B 30/5 cena e pernottamento<br />
pacchetto C 30/5 cena<br />
Soci e Accompagnatori Camera doppia 500,00 € 530,00 €<br />
Supplemento Singola 100,00 € 110,00 €<br />
31/5 colazione di lavoro-cena tipica- pernottamento<br />
1/6 colazione di lavoro<br />
Soci e Accompagnatori Camera doppia 400,00 € 430,00 €<br />
Supplemento Singola 70,00 € 80,00 €<br />
31/5 colazione di lavoro - cena tipica<br />
1/6 colazione di lavoro - cena di gala<br />
Soci e Accompagnatori 300,00 € 310,00 €<br />
pacchetto D 31/5 colazione di lavoro - cena tipica<br />
1/6 colazione di lavoro - cena di gala<br />
>> SINGOLE PRESTAZIONI<br />
Pernottamento prezzo per singola notte<br />
prenotazione<br />
entro il 30/04<br />
prenotazione<br />
successiva<br />
Soci e Accompagnatori 250,00 € 260,00 €<br />
Soci e Accompagnatori in Camera doppia per persona 120,00 € 130,00 €<br />
Supplemento Singola 60,00 € 65,00 €<br />
cena del 30/5 50,00 € 55,00 €<br />
colazione di lavoro 31/ 5 50,00 € 55,00 €<br />
cena tipica 31/5 70,00 € 75,00 €<br />
colazione di lavoro 1/6 50,00 € 55,00 €<br />
cena di gala 1/6 100,00 € 105,00 €<br />
escursione 31 maggio 2010 25,00 € 30,00 €<br />
escursione 1 giugno 2010 25,00 € 30,00 €<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
183
SCHEDA DI PRENOTAZIONE<br />
Scheda di prenotazione alberghiera da inviare via fax: 0323/936666 o mezzo mail a: sales@regina-palace.it<br />
entro il 30/04/2010 (si prega di completare con le informazioni richieste e barrare il servizio scelto)<br />
Il sottoscritto prenota i seguenti servizi:<br />
>> PACCHETTI<br />
pacchetto A per numero persone......................................<br />
supplemento singola per numero....................................................camere<br />
pacchetto B per numero persone......................................<br />
supplemento singola per numero....................................................camere<br />
pacchetto C per numero persone......................................<br />
pacchetto D per numero persone......................................<br />
>> SINGOLE PRESTAZIONI<br />
Pernottamento per numero notti...........................................<br />
supplemento singola per numero................camere e numero............ notti<br />
cena del 30/5 per numero persone......................................<br />
colazione di lavoro 31/ 5 per numero persone......................................<br />
cena tipica 31/5 per numero persone......................................<br />
colazione di lavoro 1/6 per numero persone......................................<br />
cena di gala 1/6 per numero persone......................................<br />
>> mODALITà DI PRENOTAZIONE<br />
escursione 31 maggio 2010 per numero persone...............................<br />
escursione 1 giugno 2010 per numero persone...............................<br />
A garanzia della mia prenotazione invio una caparra confirmatoria di €100,00 per ciascuna camera riservata, con la seguente<br />
modalità, e comunico gli estremi della mia carta di credito: tipo carta (es. VISA - MASTERCARD)...................................................<br />
numero carta.................................. intestata a.......................................................................................... scadenza il.......................<br />
l invio assegno bancario non trasferibile intestato a SIALM srl Hotel Regina Palace ed allego la scheda di prenotazione.<br />
l tramite bonifico bancario effettuato a: SIALM srl Hotel Regina Palace su Banca Popolare di Novara Ag. di Stresa IBAN<br />
IT42Y0560845680000000003888 specificando nella causale la denominazione del meeting al quale partecipo (ANACI dal 30/05<br />
al 1/6/2010) ed il nome e cognome del titolare della prenotazione (stesso nome indicato sulla scheda di prenotazione alberghiera).<br />
Nome..............................................................................................................................................................................<br />
Cognome........................................................................................................................................................................<br />
Indirizzo..........................................................................................................................................................................<br />
città.................................................................................. cap........................................................................................<br />
Mail................................................................................................................................................................................<br />
tel...................................................................................................................................................................................<br />
>> CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE<br />
N.B. possibilità di cancellazione totale senza penale entro e non oltre il 23 maggio 2010.<br />
Oltre tale data il pacchetto e/o i servizi prenotati saranno addebitati interamente come da vostra prenotazione.<br />
184<br />
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185
BIBLIOTECA CONDOMINIALE<br />
I beni comuni<br />
L’individuazione e l’utilizzo<br />
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Non è avventato affermare che il condominio<br />
negli edifici è…… molto<br />
vissuto e poco conosciuto: pertanto,<br />
appare quanto mai necessaria la predisposizione<br />
di strumenti di ausilio per<br />
la comprensione del fenomeno e, quindi, per una<br />
corretta gestione pratica.<br />
È a tal fine che il presente volume affronta una<br />
delle materie più spinose nella vita del condominio:<br />
l’individuazione e l’utilizzo dei beni comuni da<br />
parte dei singoli, nonché le modificazioni che, su<br />
tali beni, gli stessi possono, in vario modo, porre in<br />
essere sia direttamente che attraverso il passaggio<br />
assembleare.<br />
L’argomento in esame, nonostante la sua valenza<br />
prettamente giuridica, ha notevoli ripercussioni sul<br />
comportamento concreto dei partecipanti al condominio,<br />
i quali si vedranno, di volta in volta, attribuire<br />
un diritto od imporre un obbligo.<br />
L’opera si articola in due parti: nella prima si delineano<br />
compiutamente le parti comuni dell’edificio e le<br />
singole fattispecie di cui lo stesso è composto, analizzando<br />
la natura giuridica del condominio in tutti<br />
i suoi connotati distintivi e si passano in rassegna,<br />
con particolare riguardo ai risvolti pratico-operativi,<br />
i recenti fenomeni del condominio parziale e del<br />
supercondominio; nella seconda vengono illustrate<br />
le caratteristiche dei principi generali che governano<br />
l’uso della cosa comune e le molteplici ipotesi<br />
di utilizzo, le innovazioni in tutte le loro variegate<br />
sfaccettature, da quelle contemplate nel codice<br />
civile a quelle previste dalla legislazione speciale,<br />
da quelle vietate a quelle gravose e voluttuarie e,<br />
infine, le specifiche ipotesi della sopraelevazione e<br />
della ricostruzione del fabbricato, con i connessi<br />
diritti e doveri in capo ai condomini.<br />
L’esposizione delle diverse tematiche è condotta cercando<br />
di tenere ben presente le esigenze non solo dell’addetto ai<br />
lavori, ma anche del comune cittadino, il quale sempre più<br />
avverte la necessità di comprendere meglio gli .aspetti giuridici<br />
della situazione di fatto nella quale si trova ogni giorno<br />
a confrontarsi.<br />
In questa prospettiva, è stato necessario instaurare un costante<br />
dialogo con la giurisprudenza, i cui pronunciamenti<br />
186<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
fedelmente riportati, talvolta nel testo integrale della motivazione,<br />
costituiscono sia un fondamentale patrimonio di<br />
conoscenza, sia un irrinunciabile aiuto per capire la complessa<br />
normativa.<br />
È, infatti, proprio nelle pronunce dei giudici che i principi<br />
astratti contenuti nelle norme prendono forma, per diventare<br />
vero e proprio “diritto vivente” vale a dire le regole del<br />
vivere quotidiano, particolarmente preziose all’interno della<br />
compagine condominiale. n
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trattare argomenti di grande interesse e attualità per il mondo condominio<br />
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La cattedrale di Fermo<br />
Fermo<br />
Provincia dal 2004<br />
La città oggi si presenta divisa in due parti: la parte storica,<br />
cresciuta attorno e sulla sommità del colle Sabulo,<br />
rimasta quasi intatta nei secoli con il suo splendido<br />
aspetto medioevale, ed una parte nuova.<br />
Scavi archeologici condotti a Fermo, in tre distinte aree,<br />
hanno restituito materiale funerario risalente sino ai secoli IX-<br />
VIII avanti Cristo, appartenente alla tipologia proto-etrusca,<br />
tanto che gli studiosi hanno definito l’area di Fermo una isola<br />
culturale villanoviana.<br />
Colonia romana nel 264 a. C., Fermo partecipa a varie campagne<br />
di guerra, ed i suoi abitanti ottengono la cittadinanza<br />
romana nel 90 a.C. Annessa al regno longobardo, e poi Libero<br />
comune nel 1199, conobbe successivamente l’avvicendamento<br />
di diverse signorie.<br />
Nel periodo napoleonico, fu capoluogo del Dipartimento del<br />
Tronto, uno dei tre Dipartimenti in cui erano divise le Marche<br />
(gli altri Dipartimenti erano quelli del Metauro con capoluogo<br />
Ancona e del Musone con capoluogo Macerata) a cui erano<br />
ITALIA DA SCOPRIRE
ITALIA DA SCOPRIRE<br />
TEATRO DELL’AQUILA<br />
Fu edificato su progetto dell’Architetto Cosimo Morelli<br />
di Imola (1729-1812) a partire dal 1780 in sostituzione<br />
di quello ligneo, andato perduto a causa di un incendio.<br />
Aperto il 26 settembre 1790, il Teatro è da oltre<br />
200 anni uno dei poli principali dell’attività culturale<br />
delle Marche. Conta centoventiquattro palchi su cinque<br />
ordini a cornice della platea per una capienza complessiva<br />
di circa 1000 posti. Pregevole è il dipinto del soffitto,<br />
pittura a tempera opera di Luigi Cochetti (Roma<br />
1802- 1884), allievo del Minardi, raffigurante i Numi<br />
dell’ Olimpo, con Giove, Giunone, le tre Grazie e le sei<br />
Ore notturne danzanti, intenti ad ascoltare il canto di<br />
Apollo. Notevole anche il sipario storico,anch’esso opera<br />
del pittore Luigi Cochetti, raffigurante Armonia che<br />
consegna la cetra al genio fermano.<br />
Il palcoscenico di circa 350 metri quadrati e l’acustica<br />
perfetta ne fanno una delle sale storiche più prestigiose<br />
d’Italia.<br />
Il Teatro, che ha vissuto i fasti ottocenteschi con opere<br />
liriche e di prosa in contemporanea con le principali<br />
capitali europee e con la presenza dei più grandi artisti<br />
internazionali, è tornato ad essere il centro di una ampia e<br />
prestigiosa attività artistica dopo un restauro che nel 1997 lo<br />
ha restituito al suo antico splendore.<br />
PALAZZO DEI PRIORI<br />
Edificato alla fine del Duecento, è il più antico palazzo della<br />
città, nato dall’aggregazione di edifici già esistenti, unificati<br />
190<br />
Teatro dell’Aquila<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> <strong>Immobili</strong><br />
Palazzo dei priori<br />
da un’imponente facciata rinascimentale solamente nel 1500.<br />
Al suo interno, situata al primo piano, si trova la sezione picena<br />
del Museo Archeologico dove sono visibili i reperti fermani<br />
che testimoniano la civiltà preromana picena dal IX secolo al III<br />
secolo a.C. Nella Pinacoteca Civica, fra le opere più importanti<br />
la famosa “Adorazione dei pastori” di Peter Paul Rubens e la<br />
“Pentecoste di G. Lanfranco. n