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369 77 e 930 78 c. nav., relativi alla quota della retribuzione corrispondente al vitto e le somme dovute dall’armatore per il rimpatrio dell’arruolato, particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo». 77 L’articolo dispone: «Le retribuzioni degli arruolati possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l’armatore, dipendenti dal servizio della nave. La quota della retribuzione corrispondente al vitto e le somme dovute dall’armatore per il rimpatrio dell’arruolato, o per spese di cura, nonché quelle dovute dall’istituto assicuratore a norma delle leggi speciali, non possono essere cedute, sequestrate né pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente. L’arruolato può chiedere all’armatore, all’atto dell’imbarco, che una parte della retribuzione sia versata a persona della sua famiglia. Se l’armatore o il comandante si oppone alla richiesta prevista dal comma precedente, la vertenza è risolta, con provvedimento non soggetto ad alcuna impugnazione, dall’autorità marittima o consolare del luogo dove di trova la nave». L’art. 369 comma 1 c. nav. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da C. cost. 15 marzo 1996, n. 72, in Giust. civ., 1996, I, p. 1567 con motivazione. 78 L’articolo prevede: «Le retribuzioni del lavoratore possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi liquidi ed esigibili verso l’esercente, dipendenti dal servizio. Le somme dovute dall’esercente per il rimpatrio del lavoratore o per spese di cura, non possono essere cedute, sequestrate, né pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente». L’art. 930 comma 1 c. nav. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da C. cost. 15 marzo 1996, n. 72, cit. 35
per le spese di cura e quelle dovute dall’assicurazione a norma delle leggi speciali; gli artt. gemelli 370 79 e 931 80 c. nav., in materia di impignorabilità ed insequestrabilità di indumenti e strumenti; l’art. 1057 c. nav. 81 , che indica gli aeromobili non soggetti a pignoramento ed a sequestro; i beni che non possono essere ricompresi 79 L’articolo così recita: «Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle leggi speciali, non sono soggette a sequestro né a pignoramento, non possono essere sequestrati né pignorati per alcun titolo: 1) gli indumenti della gente di mare navigante necessari per i servizi di bordo; 2) gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti alla gente di mare navigante destinati all’esercizio della professione». 80 L’articolo prevede che: «Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle leggi speciali, non sono soggette a sequestro né a pignoramento, non possono essere sequestrati né pignorati per alcun titolo: 1) gli indumenti del personale di volo, necessari per i servizi di bordo; 2) gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti al personale di volo, destinati all’esercizio della professione». 81 L’articolo recita: «Non possono formare oggetto di espropriazione forzata né di misure cautelari: a) gli aeromobili di Stato; b) gli aeromobili effettivamente in servizio su di una linea di trasporti aerei e gli aeromobili di riserva, se non sia intervenuta l’autorizzazione del ministro dei trasporti e della navigazione; c) gli aeromobili addetti al trasporto per scopo di lucro di persone o di cose, pronti a partire o in corso di navigazione,purché non si tratti di debiti a causa del viaggio che stanno per intraprendere o che proseguono. L’aeromobile si reputa pronto a partire quando il comandante ha ricevuto l’autorizzazione di cui all’articolo 802». 36
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369 77 e 930 78 c. nav., relativi alla quota della<br />
retribuzione corrispondente al vitto e le somme<br />
dovute dall’armatore per il rimpatrio dell’arruolato,<br />
particolari dei consorziati non possono far valere i loro<br />
<strong>di</strong>ritti sul fondo medesimo».<br />
77 L’articolo <strong>di</strong>spone: «Le retribuzioni <strong>degli</strong> arruolati<br />
possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino ad un<br />
quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti<br />
dovuti per legge o per debiti certi, liqui<strong>di</strong> ed esigibili verso<br />
l’armatore, <strong>di</strong>pendenti dal servizio della nave.<br />
La quota della retribuzione corrispondente al vitto e le<br />
somme dovute dall’armatore per il rimpatrio dell’arruolato,<br />
o per spese <strong>di</strong> cura, nonché quelle dovute dall’istituto<br />
assicuratore a norma delle leggi speciali, non possono<br />
essere cedute, sequestrate né pignorate, neppure entro il<br />
limite stabilito dal comma precedente.<br />
L’arruolato può chiedere all’armatore, all’atto dell’imbarco,<br />
che una parte della retribuzione sia versata a persona della<br />
sua famiglia.<br />
Se l’armatore o il comandante si oppone alla richiesta<br />
prevista dal comma precedente, la vertenza è risolta, con<br />
provve<strong>di</strong>mento non soggetto ad alcuna impugnazione,<br />
dall’autorità marittima o consolare del luogo dove <strong>di</strong> trova<br />
la nave». L’art. 369 comma 1 c. nav. è stato <strong>di</strong>chiarato<br />
costituzionalmente illegittimo da C. cost. 15 marzo 1996, n.<br />
72, in Giust. civ., 1996, I, p. 1567 con motivazione.<br />
78 L’articolo prevede: «Le retribuzioni del lavoratore<br />
possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino ad un<br />
quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti<br />
dovuti per legge o per debiti certi liqui<strong>di</strong> ed esigibili verso<br />
l’esercente, <strong>di</strong>pendenti dal servizio.<br />
Le somme dovute dall’esercente per il rimpatrio del<br />
lavoratore o per spese <strong>di</strong> cura, non possono essere cedute,<br />
sequestrate, né pignorate, neppure entro il limite stabilito<br />
dal comma precedente». L’art. 930 comma 1 c. nav. è stato<br />
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marzo 1996, n. 72, cit.<br />
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