01.07.2013 Views

Esposizione della regola di diritto romano nemo pro parte testatus ...

Esposizione della regola di diritto romano nemo pro parte testatus ...

Esposizione della regola di diritto romano nemo pro parte testatus ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dt STORIA l: DIRITTO ,><br />

alla <strong>regola</strong>. Prima: I testamenti romani han forma cli legge: or<br />

bene in un caso identico non possono valere più leggi insieme,<br />

cioè la particolare testamentaria, e 1' altra generale <strong>della</strong> succes-<br />

sione intestata '. A me sembra, che questa idea, fra le tante<br />

espresse su questo <strong>pro</strong>posito, sia quella che più si avvicina alla<br />

verità; siccome apparirà dalla esposizione che farò in seguito delle<br />

mie vedute. Se non che, lasciato il testamento <strong>romano</strong> nel con-<br />

cetto d' una legge speciale, la spiegazione <strong>di</strong> IIaubold t•iuiaate<br />

imperfetta ed inesatta. A ragione ha osservato Thibaut (;ivilisf.<br />

Ablwnd. pag. 70. segg., potersi ottimamente intendere, che nel<br />

caso medesimo trovin posto due leggi, una generale e 1' altra che<br />

parzialmente la deroghi. Seconda: Ammessi più ere<strong>di</strong> per <strong>di</strong>verse<br />

cause <strong>di</strong> successione, si <strong>di</strong>viderebbe fra loro 1' obbligo del curare<br />

i sacra privata, e tale <strong>di</strong>visione nuocerebbe all' osservanza <strong>di</strong> que-<br />

sti. Ma nota Thibaut loc. cit., che il pericolo d' inosservanza neri<br />

sarebbe maggiore <strong>di</strong> quello che lo sia nel caso <strong>di</strong> piìt ere<strong>di</strong> testa-<br />

mentari o <strong>di</strong> più ere<strong>di</strong> legittimi. Aggiungo, essere stato questo<br />

pericolo tenuto in così poco conto, che nella nuova forma <strong>di</strong> gius<br />

pontificio, introdotta dal pontefice Scevola intorno ai sacra pri-<br />

vata, si parlò espressamente <strong>di</strong> più ere<strong>di</strong> obbligati alla lor cura:<br />

" Quaeruntur enim qui adstringantur sacris. Heredum causa justissizzua<br />

est, nulla est enim persona, quae ad vicem ejus, qui e vita enzigraveril,<br />

<strong>pro</strong>pius accedat. Deinde qui morte testainentove ejus tanlunndeni capiat,<br />

quantum omnes heredes etc. „ Cicer. De legib. II. 19. sega/. 'Terza: Nella<br />

forma <strong>di</strong> testamento per aes et libram veniva mancipata la fazni-<br />

lica; or questa formava unità, così che non poteva esser mancipata<br />

se non nella sua integrità. E Thibaut considera a buon dritto, che<br />

nè nella natura <strong>della</strong> mancipazione nè in quella (lolla familia y'<br />

cosa alcuna, per la quale sia impe<strong>di</strong>ta la mancipazione anche <strong>di</strong><br />

una <strong>parte</strong> <strong>della</strong> ere<strong>di</strong>tà. Quarta: I romani favorirono i testamenti<br />

in pregiu<strong>di</strong>zio degli agnati; e questo favore non avrebbe vera ef-<br />

ficacia, se insieme all' erede testamentario venissero gli agnati. Se<br />

Questa ragione trovasi ripetuta da Ortolan<br />

histor. des Instit. II § 64/.<br />

19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!