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Esposizione della regola di diritto romano nemo pro parte testatus ...

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36<br />

DI STORIA E DIRITTO<br />

intentata dall'attore, debba aver luogo la massima che trovammo<br />

stabilita nella 1. 6. § 1.; cada, al cadere <strong>di</strong> tutto il testamento, la<br />

<strong>di</strong>seredazione delle altre persone, benchè per lo innanzi <strong>di</strong>chiarata<br />

intrinsecamente giusta, o confermata dal tempo o dalla rinunzia;<br />

apertasi pienamente la successione intestata, si faccia luogo anche<br />

a quelle <strong>di</strong>seredate persone che ab intestato hanno chiamata eguale<br />

all'attore. Adunque benchè l'attore medesimo possa chiedere nelle<br />

fattispecie <strong>di</strong> que' due testi la rescissione <strong>di</strong> tutto il testamento,<br />

senza che gli osti la massima del conservar la querela agli altri<br />

<strong>di</strong>seredati per le parti loro; sembra però, che non possa persegui-<br />

tare l'intero patrimonio per quest'altra ragione, che, cadendo tutto<br />

il testamento, debba far posto a chi è con lui chiamato alla pari<br />

ab intestato. Paolo sente la <strong>di</strong>fficoltà, e nella d. l: 17. pr. risponde:<br />

" Unde, si de inofficioso testamento patris alter ex liberis exhere-<br />

datis ageret: quia rescisso testamento, alter quoque ad successio-<br />

nein ab intestato vocatur, et ideo universam here<strong>di</strong>tatem non recte<br />

vin<strong>di</strong>casset; hic, si obtinuerit, uteretur rei ju<strong>di</strong>catae auctoritate,<br />

quasi Centumviri hunc solum filium. ln rebus humanis esse nunc,<br />

cum facerent intestatnm, cre<strong>di</strong>derint ,,. Il giu<strong>di</strong>zio dei centumviri<br />

viene interpretato anche una volta a seconda <strong>della</strong> ragione del-<br />

l'equità e <strong>della</strong> convenienza, colla quale essi trattavano tutta la<br />

materia <strong>della</strong> querela d'inofficioso testamento. Iniquo sarebbe, che<br />

coloro, i quali hanno contraria una giusta e valida <strong>di</strong>seredazione<br />

<strong>pro</strong>fittassero <strong>della</strong> riconosciuta ingiustizia <strong>della</strong> esclusione del fra-<br />

tello per godere pur essi dei beni, onde giustamente e validamente<br />

erano stati rimossi. Quin<strong>di</strong> in tali aggiunti <strong>di</strong> fatto si crede, che<br />

i centumviri abbiano colla regiu<strong>di</strong>cata riconosciuto soltanto nel-<br />

l'attore la capacità <strong>di</strong> succedere ab intestato in forza del loro giu<strong>di</strong>zio;<br />

quasi che rapporto a questo giu<strong>di</strong>zio, e relativi effetti, gli altri<br />

neppure esistessero. La loro sentenza così interpretata lia quel vi-<br />

gore, che sopra tutto impera in cotesta materia.<br />

Al secondo capo <strong>di</strong> eventi relativi alla querela, del quale ora<br />

ci occupiamo, spetta anche un altro caso. Quello .cioè, iii cui gli

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