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Esposizione della regola di diritto romano nemo pro parte testatus ...

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STUDI E DOCUMENTI<br />

peteva la querela '. Pertanto volendo introdurre nella specie <strong>della</strong><br />

1. 25. § 1. il fratello, converrebbe farla <strong>di</strong> due ere<strong>di</strong> istituiti, dei<br />

quali uno fosse libero e avente col testatore almeno la comunione<br />

<strong>di</strong> municipio, e l'altro fosse servo o privo anche <strong>della</strong> comunione<br />

medesima; in conseguenza <strong>di</strong> che il fratello preterìto avrebbe agito<br />

contro il secondo solamente. Però ne] testo non é parola che ci<br />

leghi a questa specie; anzi l'espressione " nnnin cibi heredem eli-<br />

gat „ esclude la necessiti, che avesse l'attore <strong>di</strong> perseguitare una<br />

sola determinata persona fra le istituite. Si può ritenere, che agisse<br />

colla querela un ascendente, che sarebbe chiamato alla successione<br />

legittima ed ha la querela dopo i figli, i quali nella fattispecie fu-<br />

rono <strong>di</strong>seredati ingiustamente. Od anche si può supporre, che agisse<br />

un agnato non ammesso affatto alla querela giusta il <strong>di</strong>ritto che<br />

all'epoca d'Ulpiano si andava formando. Che <strong>di</strong> fatto egli istituisse<br />

la querela contro uno solo degli ere<strong>di</strong> scritti; e che <strong>di</strong> fatto fosse<br />

ammesso dai centumviri. Poiché all'epoca <strong>di</strong> Ulpiano cominciarono<br />

a restringersi le antiche faciliti, dei centumviri sullo ammettere<br />

chi credessero alla querela °, ed a stabilirsi esclusivamente le tre<br />

classi de' <strong>di</strong>scendenti, degli ascendenti, e dei fratelli; siccome appa-<br />

risce dalle parole <strong>di</strong> Ulpiano stesso 1. 1. de nofl: test., specialmente<br />

se confrontate con quelle <strong>di</strong> Giustiiliano § 1. I. ile ino/f. test. Non é<br />

'e punto da meravigliarsi, se nell'epoca medesima talvolta riappa-<br />

riva ancora 1' antica larghezza centumvirale, e se la 1. 25. § 1. ce<br />

ne dá uu esempio. Intanto ecco un altro caso, nel quale per la <strong>parte</strong><br />

Costantino ritenne il caso d' istituiti servi <strong>pro</strong>pri come idoneo all' esercizio<br />

<strong>della</strong> querela per <strong>parte</strong> de' fratelli, d. 1. 3. C. 1 heod. de inoff. test., ma riportandolo<br />

alla sua teoria sulle persone infami. Considerò, che il servo <strong>pro</strong>prio è erede necessario,<br />

destinato, secondo il concetto per cui tale erede necessario è stato introdotto<br />

e secondo la consuetu<strong>di</strong>ne de' testatori, a subire l'infamia <strong>della</strong> ven<strong>di</strong>ta de' beni; e<br />

sotto questo punto <strong>di</strong> vista adattò alla cennata sua teoria la querela da darsi in<br />

questo caso ai fratelli: ` quia non magis patrimonium, qua ra infamiam consegui<br />

videtur ,,.<br />

° Anche in Valerio Massimo VII. 7. troviamo un esempio <strong>di</strong> querela concessa<br />

a figli dati in adozione e persistenti nella famiglia adottiva. Un resto <strong>di</strong> questa antica<br />

larghezza si manifesta nella 1. 10. pr. C. de adoptionib.<br />

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