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Esposizione della regola di diritto romano nemo pro parte testatus ...

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STUDI E DOCUMENTI<br />

tosca. Se questa entrasse nella istituzione privilegiata del testa-<br />

mento militare, non sarebbe il medesimo stato introdotto da<br />

Cesare, <strong>della</strong> militar <strong>di</strong>sciplina osservantissimo, nè lo avrebbero<br />

esteso ottimi imperatori come Tito, Nerva e Traiano. Finalmente<br />

non avrebbe perdurato a traverso i secoli. Dappoichè negli umani<br />

istituti vita durevole non ha se non ciò che è fondato sopra so-<br />

lide basi; ma dell' adulazione, che dalla debolezza <strong>parte</strong> ed alla<br />

vanita, si <strong>di</strong>rige, nulla può essere o concepirsi <strong>di</strong> più infermo<br />

e leggero.<br />

Dicemmo, che all' epoca classica solo nel testamento militare si<br />

trova, quanto all'istituzione dell'erede, fatta eccezione <strong>di</strong>retta alla<br />

<strong>regola</strong> neìno potest decedere ex <strong>parte</strong> <strong>testatus</strong> ex <strong>parte</strong> in<strong>testatus</strong>. Ha<br />

ragione Huschke loc. cit. quando nega, che a questa eccezione si<br />

abbia acl aggiungere un' altra relativa al testamento che sulla<br />

sola Inetti del loro peculio possono fare i servi populi romani 1 ,<br />

Utp. XX. 16. In verith il testamento è <strong>di</strong> tutto un patrimonio: solo<br />

che nel punto <strong>di</strong> farlo, il patrimonio vien ridotto alla mete, eli<br />

quello che fu per lo innanzi, ed il resto è attribuito allo Stato.<br />

Esempi nelle 1. 6. § 6. de injusto rupto,1. 13. C. de test. milit., Collat.<br />

l(q. Mosa,c. et tit. 5. c. 2. §2.<br />

Una seconda eccezione alla <strong>regola</strong> nostra si presenta in tempo<br />

<strong>di</strong> decadenza, introdotta da CGiustiniano nella Nov. 1. c. 1. § 1.<br />

Vedemuno, che per dritto delle pandette quando più ere<strong>di</strong> aveano<br />

a<strong>di</strong>to le loro parti <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tit, ed uno in seguito venisse a per-<br />

dere la, porzione <strong>pro</strong>pria, all'altro era data elezione o <strong>di</strong> tutto<br />

prendere o <strong>di</strong> tutto abbandonare; precisamente in osservanza <strong>della</strong><br />

<strong>regola</strong> che la causa non potesse ridursi a testata in <strong>parte</strong> ed<br />

in <strong>parte</strong> intestata. Ma ili d. Nov. 1. e. 1. § 1. si stabilisce per con-.<br />

verso, che se ad uno degli ere<strong>di</strong>, che avessero a<strong>di</strong>to , dovesse<br />

Alcuni munnscritti de' franamenti d' Ulpiano hanno " practoris , o " practorian;,,.<br />

Sagacemente osservarono Cuiacio e Schultingio essere equivoco, cagionato<br />

dalle due note " p. y . , adopèrate in antico manoscritto, e male interpretate<br />

dall'amanuense'

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