Verso una maggiore integrazione dell'agricoltura nella ...

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L’integrazione dell’agricoltura negli strumenti urbanistici dell’area di studio nara), e dall’altro, costituire l’asse portante degli interventi di protezione dell’ambiente e di valorizzazione delle risorse naturali. 6.2.2 Dal 1990 al 2000: la pianificazione intercomunale e l’adeguamento degli strumenti urbanistici al PUT Durante questo decennio i quattro comuni sono chiamati ad adeguare i loro strumenti urbanistici al PUT e, come vedremo in seguito, al Piano Urbanistico Comprensoriale (PUC). Per quanto riguarda l’adeguamento al PUT i Comuni devono provvedere a delimitare le aree di particolare importanza agricola, le aree boscate e le aree compromesse sulla base delle indicazioni ricevute e per quanto riguarda il PUC recepire le indicazioni relative alla zonizzazione delle aree agricole. Questo passaggio determina una maggiore considerazione delle aree agricole all’interno degli strumenti urbanistici, anche se non è stato efficace quanto avrebbe potuto a causa del mancato adeguamento dei PRG al PUC, e per la scarsa comprensione delle indicazioni fornite dal PUT nella delimitazione delle aree agricole e nella valorizzazione degli aspetti produttivi. Piano Urbanistico Comprensoriale (1990) 114 All’inizio degli anni Novanta è stato approvato il Piano Urbanistico Comprensoriale (PUC) dell’Associazione dei Comuni della Valle Umbra Nord dopo un iter abbastanza lungo 115 . Il PUC fissa «le grandi maglie dello sviluppo urbanistico-territoriale», affidando ai Comuni le decisioni che attengono «la definizione dell’assetto urbanistico comprensoriale in termini di disegno urbano e di tutta la pianificazione di dettaglio secondo gli indirizzi e i criteri stabiliti nel piano» (PUC, 1990: 7). Nella parte di analisi della struttura insediativa della Valle Umbra Nord e delle sue trasformazioni, mirata ad identificare gli «elementi connotativi dell’area comprensoriale», il territorio agricolo 116 viene definito come «un valore primario in- 114 Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 novembre 1991 n. 597 “Associazione dei Comuni Valle Umbra Nord. Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara. Piano urbanistico comprensoriale. Approvazione”. 115 Il Consiglio Direttivo del Consorzio Economico Urbanistico Valle Umbra Nord nella seduta del 24 dicembre 1984 con atto n. 617 aveva conferito agli ingegneri Fabio Maria Ciuffini e Mario Serra ed all’architetto Giuliano Macchia, professionisti riuniti in collegio, l’incarico per la redazione del PUC. Successivamente alla presentazione dei lineamenti e in ottemperanza ai disposti regionali circa l’attuazione della L n. 431/1985 relativo alla tutela delle zone di particolare interesse ambientale), l’incarico fu esteso all’elaborazione dei contenuti paesaggistici del Piano. Gli elaborati del PUC e del Piano Paesaggistico sono stati consegnati rispettivamente il 29.09.1988 e il 06.10.1988. I piani non furono adotti dall’Associazione dei Comuni, (che nel frattempo aveva sostituito il Consorzio Economico-Urbanistico soppresso con LR 1/1985) perché era in itinere la ridefinizione dei contenuti e gli elementi del PUC approvati con LR 26/1989. Nell’ottobre del 1989 l’Associazione dei Comuni, in gestione Commissariale, ha deciso di procedere all’adeguamento degli elaborati del PUC e dei suoi contenuti paesaggistici alla nuova normativa secondo quanto previsto agli articoli n.4 e 5 della stessa legge. Si è sviluppata cosi una stringente fase partecipativa che, promossa dal Commissario, ha coinvolto in diversi incontri le Amministrazioni Comunali del Comprensorio affrontando i temi posti dalla nuova legge e le osservazioni presentate dagli stessi Comuni alla prima stesura. 116 Considerando gli obiettivi già individuati nel Piano di Sviluppo Economico dell’Umbria riferiti al Comprensorio della Valle Umbra Nord, gli obiettivi riferiti alla Valle Umbra sono: la valorizzazione delle risorse turistiche (flora, fauna, monti, 117

L’integrazione dell’agricoltura negli strumenti urbanistici dell’area di studio sostituibile» che non può essere più considerato «come residuo dell’urbano». Questa riconosciuta importanza non trova ancora corrispondenza in «un territorio sottoposto nel tempo, attraverso strumenti urbanistici, pianificazioni settoriali, leggi e decreti, a situazioni di infrastrutturazione diffusa, a zonizzazioni sovradimensionate (e quindi svianti) sia per destinazioni industriali, artigianali e residenziali ed anche a “vincoli” sovradimensionati». Il Piano si prefigge lo scopo di individuare il «“limite di salvaguardia” del territorio, quel margine cioè cui bisogna tornare per tentare una corretta applicazione del concetto che “l’ambiente costituisce una risorsa”» (PUC, 1990: 9-10). Il PUC però non definisce il “valore” del limite e non fornisce neppure indicazioni di metodo per la sua valutazione. Per quanto riguarda l’agricoltura, il PUC sottolinea come nelle aree agricole sia importante «da un lato la tutela della loro potenzialità specificatamente agricola e/o forestale e, dall’altro, la salvaguardia delle peculiarità ambientali e paesaggistiche». Indicazioni che si ritrovano anche nella zonizzazione proposta, caratterizzata dalla presenza di tre categorie: nella prima (a cui appartengono le “aree agricole pregiate”) prevale la tutela della potenzialità agricola; nella seconda (a cui appartengono le “aree agricole di rispetto fluviale”, l’“area agricola preparco”, il “parco agricolo del sistema centrale”, le “aree montane e boscate”) prevale la tutela della produttività agricola ma anche degli aspetti paesaggistici; e infine nella terza (che comprende “il parco naturale del Subasio”, l’“area boscata di rispetto archeologico” e l’“area agricola di rispetto delle acque minerali”) prevale la tutela degli aspetti paesaggistici e ambientali. Il PUC prevede anche le “aree agricole di rispetto urbano”, come previsto dal PTCP, di cui si propone un «loro recupero sul piano funzionale e formale intendendole come “fasce di passaggio” mediato tra il paesaggio agricolo ordinato nelle sue colture e quello architettonico dell’urbano». Vengono date in merito indicazioni ai Comuni perché provvedano a «ribaltare la lettura superficiale che le interpreta come «retro» e restituire loro il ruolo di “fronte” dell’abitato» (PUC, 1990: 70). Un’ulteriore tipologia di aree, non elencata nella Relazione ma inserita nelle Norme Tecniche di attuazione del PUC, è quella delle “aree agricole degradate”, definite come «elementi puntuali o estesi di elevata criticità ambientale e paesaggistica del tipo: cave abbandonate, discariche non controllate, terreni degradati, aree di rottamazione e simili» (art. 25). La considerazione attribuita dal PUC alle “zone agricole” si ricava non solo dall’articolata suddivisione in tipologie, rispetto ad altri strumenti urbanistici che le riducono ad una sola, generica denominazione, ma trova puntuale riscontro nel- acque, attrezzature ricettive, viabilità minore); la valorizzazione dei centri storici minori; la salvaguardia paesistica ed ambientale (paesaggio storico);il riassetto generale degli insediamenti industriali, residenziali e di servizio in rapporto anche alla viabilità generale;l’utilizzazione delle risorse agricole) le indicazioni delle tavole di progetto e delle Norme Tecniche attuative del PUT e i contenuti generali della legge regionale n.53/74 (prime norme di politica urbanistica). 118

L’<strong>integrazione</strong> dell’agricoltura negli strumenti urbanistici dell’area di studio<br />

sostituibile» che non può essere più considerato «come residuo dell’urbano».<br />

Questa riconosciuta importanza non trova ancora corrispondenza in «un territorio<br />

sottoposto nel tempo, attraverso strumenti urbanistici, pianificazioni settoriali,<br />

leggi e decreti, a situazioni di infrastrutturazione diffusa, a zonizzazioni sovradimensionate<br />

(e quindi svianti) sia per destinazioni industriali, artigianali e residenziali<br />

ed anche a “vincoli” sovradimensionati». Il Piano si prefigge lo scopo di<br />

individuare il «“limite di salvaguardia” del territorio, quel margine cioè cui bisogna<br />

tornare per tentare <strong>una</strong> corretta applicazione del concetto che “l’ambiente<br />

costituisce <strong>una</strong> risorsa”» (PUC, 1990: 9-10). Il PUC però non definisce il “valore”<br />

del limite e non fornisce neppure indicazioni di metodo per la sua valutazione.<br />

Per quanto riguarda l’agricoltura, il PUC sottolinea come nelle aree agricole sia<br />

importante «da un lato la tutela della loro potenzialità specificatamente agricola<br />

e/o forestale e, dall’altro, la salvaguardia delle peculiarità ambientali e paesaggistiche».<br />

Indicazioni che si ritrovano anche <strong>nella</strong> zonizzazione proposta, caratterizzata<br />

dalla presenza di tre categorie: <strong>nella</strong> prima (a cui appartengono le “aree<br />

agricole pregiate”) prevale la tutela della potenzialità agricola; <strong>nella</strong> seconda (a<br />

cui appartengono le “aree agricole di rispetto fluviale”, l’“area agricola preparco”,<br />

il “parco agricolo del sistema centrale”, le “aree montane e boscate”)<br />

prevale la tutela della produttività agricola ma anche degli aspetti paesaggistici; e<br />

infine <strong>nella</strong> terza (che comprende “il parco naturale del Subasio”, l’“area boscata<br />

di rispetto archeologico” e l’“area agricola di rispetto delle acque minerali”)<br />

prevale la tutela degli aspetti paesaggistici e ambientali.<br />

Il PUC prevede anche le “aree agricole di rispetto urbano”, come previsto dal<br />

PTCP, di cui si propone un «loro recupero sul piano funzionale e formale intendendole<br />

come “fasce di passaggio” mediato tra il paesaggio agricolo ordinato<br />

nelle sue colture e quello architettonico dell’urbano». Vengono date in merito<br />

indicazioni ai Comuni perché provvedano a «ribaltare la lettura superficiale che<br />

le interpreta come «retro» e restituire loro il ruolo di “fronte” dell’abitato»<br />

(PUC, 1990: 70).<br />

Un’ulteriore tipologia di aree, non elencata <strong>nella</strong> Relazione ma inserita nelle<br />

Norme Tecniche di attuazione del PUC, è quella delle “aree agricole degradate”,<br />

definite come «elementi puntuali o estesi di elevata criticità ambientale e paesaggistica<br />

del tipo: cave abbandonate, discariche non controllate, terreni degradati,<br />

aree di rottamazione e simili» (art. 25).<br />

La considerazione attribuita dal PUC alle “zone agricole” si ricava non solo<br />

dall’articolata suddivisione in tipologie, rispetto ad altri strumenti urbanistici che<br />

le riducono ad <strong>una</strong> sola, generica denominazione, ma trova puntuale riscontro nel-<br />

acque, attrezzature ricettive, viabilità minore); la valorizzazione dei centri storici minori; la salvaguardia paesistica ed ambientale<br />

(paesaggio storico);il riassetto generale degli insediamenti industriali, residenziali e di servizio in rapporto anche<br />

alla viabilità generale;l’utilizzazione delle risorse agricole) le indicazioni delle tavole di progetto e delle Norme Tecniche<br />

attuative del PUT e i contenuti generali della legge regionale n.53/74 (prime norme di politica urbanistica).<br />

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