Verso una maggiore integrazione dell'agricoltura nella ...
Verso una maggiore integrazione dell'agricoltura nella ...
Verso una maggiore integrazione dell'agricoltura nella ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
L’<strong>integrazione</strong> dell’agricoltura negli strumenti urbanistici dell’area di studio<br />
relative all’uso del suolo, pedologia, acque sotterranee e di raccogliere dati e informazioni,<br />
per integrare le carenti fonti ufficiali.<br />
Secondo PRG di Assisi (1972)<br />
Giovanni Astengo riceve dall’Amministrazione com<strong>una</strong>le di Assisi un secondo<br />
incarico per portare a compimento il cammino interrotto del PRG, a causa della<br />
mancata approvazione del Piano del 1958 (cfr. nota 107). La progettazione di questo<br />
nuovo strumento avviene in <strong>una</strong> situazione economica e urbanistica mutata per<br />
effetto dell’operatività della Legge speciale per Assisi 110 e per l’evoluzione<br />
dell’assetto infrastrutturale dell’intera Valle Umbra, che impone un aggiornamento.<br />
Il nuovo PRG, presentato nel 1966 e approvato nel 1972, oltre a dover ridisegnare<br />
la struttura territoriale generale si trova di fronte alla necessità di definire un<br />
nuovo sistema di vincoli, in presenza del Piano Territoriale Paesistico di Assisi,<br />
operante dal 1961 (cfr. nota 107) ma già superato dai nuovi orientamenti in materia,<br />
sostenuti anche dalla “Commissione d’indagine per la tutela e valorizzazione<br />
del patrimonio storico artistico, archeologico e del paesaggio” 111 , che prevedono<br />
esplicitamente il «trasferimento in piani regolatori dei vincoli dei piani paesistici<br />
vigenti o in corso di formazione». In effetti, le previsioni di vincolo di salvaguardia<br />
paesistica «non possono essere giustificate in astratto, per <strong>una</strong> presunta astratta<br />
definizione di “bellezza paesistica”, ma trovano la loro ragion d’essere<br />
solo in quanto sia riconosciuto nell’oggetto da tutelare, il contenuto di “bene culturale”<br />
ambientale o storico o artistico, ed il vincolo valga alla tutela di esso in<br />
rapporto alla sua fruibilità ed in connessione con le altre parti del territorio» (Astengo,<br />
1966a: 12).<br />
Agraria presso l’Università di Perugia dovrebbe poter favorire la nascita e lo sviluppo di questa prima necessaria iniziativa”<br />
(Astengo, 1958: 71).<br />
110 Nel frattempo, il Parlamento aveva approvato la Legge n. 976/1957 relativa ai “provvedimenti per la salvaguardia del<br />
carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi, nonché per conseguenti opere di interesse<br />
igienico e turistico” detta anche “Legge speciale per Assisi”. La legge prevedeva, da un lato, il restauro e il consolidamento<br />
delle opere monumentali e d’arte nei centri storici del comune a carico dello Stato e la concessione di un contributo per i<br />
lavori di riparazione e restauro degli edifici di proprietà privata, sulla base di progetti concordati con il Comune e inseriti in<br />
un programma annuale di interventi approvato dal Provveditorato alle Opere Pubbliche, su conforme parere della Soprintendenza;<br />
dall’altro, concedeva “speciali agevolazioni” per il trasferimento e l’impianto di attività artigianali e industriali in<br />
apposite zone individuate dal Comune “d’intesa con la Soprintendenza ai Monumenti dell’Umbria e in armonia con i piani<br />
particolareggiati e con il piano territoriale paesistico”. Lo scopo di questo provvedimento era quello di “consentire il<br />
libero sviluppo delle attività artigiane e di quelle industriali senza deturpare il carattere storico e monumentale e il paesaggio<br />
della città e del territorio di Assisi” (art. 14). Erano anche previste agevolazioni integrative in favore del Comune<br />
che consistevano in un contributo a fondo perduto, commisurato all’entità dell’investimento e alla manodopera occupabile.<br />
Se da un lato la Legge speciale è riuscita a soddisfare l’obiettivo di generare occupazione, anche se in misura ridotta rispetto<br />
alle aspettative, dall’altro, non è riuscita a cogliere pienamente l’obiettivo di garantire, attraverso l’insediamento di imprese<br />
industriali, la creazione di <strong>una</strong> economia florida che potesse fornire i mezzi indispensabili per alimentare un meccanismo<br />
autopropulsivo, <strong>una</strong> volta esauriti i fondi messi a disposizione dalla Legge speciale. Questo scopo non è stato raggiunto<br />
in quanto si è formata un’economia industriale debole e molto frammentata, che non ha generato né <strong>una</strong> solida diversificazione<br />
produttiva, né <strong>una</strong> forte <strong>integrazione</strong> settoriale (Roych, 1968).<br />
111 La Commissione è stata istituita con legge 26 aprile 1964 n 310 e l’orientamento citato è stato espresso nel commento<br />
alla dichiarazione XLVI.<br />
113