La programmazione in agricoltura nell'esperienza della Regione ...

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30.06.2013 Views

Per quanto riguarda la redazione del piano, con la costituzione di appositi Comitati in seno ai Comuni associati, alle Associazioni dei Comuni 33 poi, e alle Comunità Montane, viene garantita la massima partecipazione delle organizzazioni sindacali, professionali e formazioni sociali in genere, in sintonia con lo spirito di programmazione democratica eletta nello Statuto regionale. La sua attuazione avviene attraverso programmi e progetti annuali, allo scopo di essere più aderente alla realtà evolutiva del territorio e finanziariamente più flessibile rispetto alle disponibilità regionali. L’esperienza marchigiana dei piani zonali agricoli può dirsi più di “redazione che di attuazione 34 ”. Fino al 1977 ciò è dipeso da vari fattori, fra cui la mancanza di un contesto programmato sia a livello nazionale che regionale, l’incompleto trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia agricola e gli scarsi finanziamenti pubblici a riguardo. Ma dopo il “Quadrifoglio” e il D.P.R. 616/77 ciò non è più sostenibile e la ricerca delle motivazioni va ben oltre alla capacità dei singoli di programmare quanto alla volontà e responsabilità di attuarla. La stessa approvazione per legge regionale 35 dei piani rappresenta un ulteriore limite alla loro attuazione, a cui si pone rimedio con quella per atto amministrativo 36 , ma senza esisti significativi. I Piani zonali agricoli hanno termine in base alle disposizioni previste dalla L.Reg. 10/2001, in quanto strumenti di programmazione sorpassati e non più coerenti con le tendenze di sviluppo del settore. L’agricoltura, infatti, con un attuale 4% di occupati, rispetto al 60% degli anni ’50, deve confrontarsi ora più che mai con una riconversione ed integrazione dei suoi obiettivi di sviluppo con quelli degli altri settori, in particolare industria e terziario. Di riflesso, anche l’idea di programmazione settoriale in agricoltura non è più sostenibile e al suo posto si deve considerare quella 33 Le Associazioni dei Comuni subentrano ai Comuni all’uopo associati sia per l’attuazione della L.Reg. 6/78 che per lo svolgimento delle altre funzioni amministrative delegate dalla Regione ai Comuni in materia di agricoltura (Cfr. art. 18, 1° comma, L.Reg. 27/81). 34 «Il Piano Zonale Agricolo dell’Associazione approvato dal consiglio Regionale con Legge n. 8 del 22 marzo 1984 è rimasto purtroppo lettera morta in quanto nessun programma e progetto presentato alla Giunta Regionale, così come stabilisce detta Legge, è stato finanziato. Il P.Z.A. elaborato nel 1979/80 e non più aggiornato, sicuramente per alcuni aspetti è superato. (…) Altro aspetto, inerente le varie pratiche agricole, comunque legato al P.Z.A. è quello delle deleghe in materia di agricoltura che ogni singolo Comune dovrebbe, nell’interesse dei singoli operatori agricoli, passare alla Associazione», ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE VALLI MISA E NEVOLA, Agricoltura - “Piano Zonale Agricolo”, Bollettino d’Informazione, I° Trimestre 1987, pag. 10. 35 Il primo piano zonale agricolo approvato con legge regionale è quello dell’Associazione dei Comuni delle Valli del Misa e Nevola. Vedi piano allegato alla L.Reg. 22 marzo 1984, n. 8 (Approvazione del piano zonale di sviluppo agricolo dell’associazione dei comuni delle Valli del Misa, Nevola, ambito territoriale n. 8), in B.U.R.-Marche n. 28 del 27 marzo 1984, pubblicato nel Supplemento speciale al Bollettino. 36 Cfr. articolo unico della L.Reg. 12/84. 79

di tipo rurale, nella quale s’integrano e si coordinano gli interventi fra i vari settori produttivi e non. Schema 4.1 – La programmazione rurale Programmazione Rurale Sociale Agricoltura Ambiente Territorio 4.3 La nuova politica strutturale in agricoltura Negli anni ’80 la politica strutturale in agricoltura si rinnova a partire dalla sua attuazione attraverso regolamenti comunitari e non più per direttive, abbreviando i tempi di adozione nei singoli Stati membri 37 . Oltre a ciò, si afferma una nuova filosofia di politica strutturale al fine di migliorare il reddito e le condizioni di vita degli operatori agricoli, che si basa sull’efficienza delle strutture agrarie 38 e non più sulla produzione. In 37 Una volta pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, i regolamenti comunitari «entrano contemporaneamente in vigore negli Stati membri e creano nei loro ordinamenti norme giuridiche vincolanti tutti gli operatori interni e segnatamente gli organi giurisdizionali», mentre le Direttive «indirizzate agli Stati membri, li obbligano a perseguire i fini o a raggiungere i risultati da esse indicati (lasciandoli liberi in ordine ai mezzi)», AMATO GIULIANO, BARBERA AUGUSTO, Manuale di diritto pubblico, Terza edizione 1991, Bologna, il Mulino, pag. 188. 38 La politica strutturale degli anni ’70, in particolare la Direttiva Cee n. 159/72, si focalizza sull’aumento della produzione agricola, contribuendo negli anni all’aumento delle eccedenze dei prodotti sul mercato comune, con tutte le conseguenze del caso. Da qui la necessità di attivare negli anni ’80 una politica strutturale rivolta “all’efficienza agricola” per sostenere i profitti degli agricoltori e non creare ulteriori spirali dannose all’economia comunitaria. 80 Infrastrutture Industria Terziario

Per quanto riguarda la redazione del piano, con la costituzione di<br />

appositi Comitati <strong>in</strong> seno ai Comuni associati, alle Associazioni dei<br />

Comuni 33 poi, e alle Comunità Montane, viene garantita la massima<br />

partecipazione delle organizzazioni s<strong>in</strong>dacali, professionali e formazioni<br />

sociali <strong>in</strong> genere, <strong>in</strong> s<strong>in</strong>tonia con lo spirito di <strong>programmazione</strong> democratica<br />

eletta nello Statuto regionale.<br />

<strong>La</strong> sua attuazione avviene attraverso programmi e progetti annuali, allo<br />

scopo di essere più aderente alla realtà evolutiva del territorio e<br />

f<strong>in</strong>anziariamente più flessibile rispetto alle disponibilità regionali.<br />

L’esperienza marchigiana dei piani zonali agricoli può dirsi più di<br />

“redazione che di attuazione 34 ”. F<strong>in</strong>o al 1977 ciò è dipeso da vari fattori,<br />

fra cui la mancanza di un contesto programmato sia a livello nazionale che<br />

regionale, l’<strong>in</strong>completo trasferimento alle Regioni delle funzioni<br />

amm<strong>in</strong>istrative <strong>in</strong> materia agricola e gli scarsi f<strong>in</strong>anziamenti pubblici a<br />

riguardo. Ma dopo il “Quadrifoglio” e il D.P.R. 616/77 ciò non è più<br />

sostenibile e la ricerca delle motivazioni va ben oltre alla capacità dei<br />

s<strong>in</strong>goli di programmare quanto alla volontà e responsabilità di attuarla.<br />

<strong>La</strong> stessa approvazione per legge regionale 35 dei piani rappresenta un<br />

ulteriore limite alla loro attuazione, a cui si pone rimedio con quella per<br />

atto amm<strong>in</strong>istrativo 36 , ma senza esisti significativi.<br />

I Piani zonali agricoli hanno term<strong>in</strong>e <strong>in</strong> base alle disposizioni previste<br />

dalla L.Reg. 10/2001, <strong>in</strong> quanto strumenti di <strong>programmazione</strong> sorpassati e<br />

non più coerenti con le tendenze di sviluppo del settore. L’<strong>agricoltura</strong>,<br />

<strong>in</strong>fatti, con un attuale 4% di occupati, rispetto al 60% degli anni ’50, deve<br />

confrontarsi ora più che mai con una riconversione ed <strong>in</strong>tegrazione dei<br />

suoi obiettivi di sviluppo con quelli degli altri settori, <strong>in</strong> particolare <strong>in</strong>dustria<br />

e terziario. Di riflesso, anche l’idea di <strong>programmazione</strong> settoriale <strong>in</strong><br />

<strong>agricoltura</strong> non è più sostenibile e al suo posto si deve considerare quella<br />

33 Le Associazioni dei Comuni subentrano ai Comuni all’uopo associati sia per l’attuazione<br />

<strong>della</strong> L.Reg. 6/78 che per lo svolgimento delle altre funzioni amm<strong>in</strong>istrative delegate dalla<br />

<strong>Regione</strong> ai Comuni <strong>in</strong> materia di <strong>agricoltura</strong> (Cfr. art. 18, 1° comma, L.Reg. 27/81).<br />

34 «Il Piano Zonale Agricolo dell’Associazione approvato dal consiglio Regionale con Legge<br />

n. 8 del 22 marzo 1984 è rimasto purtroppo lettera morta <strong>in</strong> quanto nessun programma e<br />

progetto presentato alla Giunta Regionale, così come stabilisce detta Legge, è stato<br />

f<strong>in</strong>anziato. Il P.Z.A. elaborato nel 1979/80 e non più aggiornato, sicuramente per alcuni<br />

aspetti è superato. (…) Altro aspetto, <strong>in</strong>erente le varie pratiche agricole, comunque legato<br />

al P.Z.A. è quello delle deleghe <strong>in</strong> materia di <strong>agricoltura</strong> che ogni s<strong>in</strong>golo Comune<br />

dovrebbe, nell’<strong>in</strong>teresse dei s<strong>in</strong>goli operatori agricoli, passare alla Associazione»,<br />

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE VALLI MISA E NEVOLA, Agricoltura - “Piano Zonale<br />

Agricolo”, Bollett<strong>in</strong>o d’Informazione, I° Trimestre 1987, pag. 10.<br />

35 Il primo piano zonale agricolo approvato con legge regionale è quello dell’Associazione<br />

dei Comuni delle Valli del Misa e Nevola. Vedi piano allegato alla L.Reg. 22 marzo 1984,<br />

n. 8 (Approvazione del piano zonale di sviluppo agricolo dell’associazione dei comuni delle<br />

Valli del Misa, Nevola, ambito territoriale n. 8), <strong>in</strong> B.U.R.-Marche n. 28 del 27 marzo<br />

1984, pubblicato nel Supplemento speciale al Bollett<strong>in</strong>o.<br />

36 Cfr. articolo unico <strong>della</strong> L.Reg. 12/84.<br />

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