La programmazione in agricoltura nell'esperienza della Regione ...

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30.06.2013 Views

specializzazione territoriale e aziendale nelle colture 36 e l’adozione del piano zonale, quale strumento di coordinamento dell’azione pubblica con quella privata. Rifacendosi alle indicazioni fornite dal Progetto 80 37 , l’ISSEM dà una definizione di piano zonale molto più ampia rispetto a quella introdotta a suo tempo dal Piano Verde n. 2 38 e dal Programma Pianura: Tab 1.1 - Specializzazione delle aree agricole marchigiane 39 - zootecnia (in particolare la produzione della carne); - colture industriali (in particolare la barbabietola da zucchero); - orticolo accompagnato in alcuni casi da frutticoltura. Indirizzi di specializzazione produttiva Area della bassa e media collina: riduzione della cerealicoltura in favore: - della zootecnia; - della viticoltura specializzata; - delle colture industriali. 36 «L’ordinamento produttivo misto tende ad essere ovunque sostituito da nuovi indirizzi di specializzazione aziendale; tende cioè a scomparire quella promiscuità di colture che costituisce oggi il tratto più tipico dell’agricoltura regionale e che è grave fattore di remora alla razionalizzazione delle attività produttive», ISS EM, op. cit., pag. 66. 37 Art. 130: «I piani zonali assumeranno forme diverse, in relazione alle esigenze specifiche dei territori cui si riferiscono. In alcuni casi, avranno preminenza gli interventi per lo sviluppo produttivo; in altri il coordinamento delle varie azioni di promozione delle condizioni ambientali e civili e di assistenza; in altri ancora le misure relative alle strutture fondiarie e contrattuali», MINISTERO DEL BIL. E DELLA PROG. ECON., Progetto 80 – Rapporto preliminare al programma economico nazionale 1971-75, Milano, Libreria Feltrinelli, 1969, pag. 67. 38 La legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Provvedimenti per lo sviluppo della agricoltura nel quinquennio 1966-1970), pubblicata in Suppl. ordinario alla G.U. n. 278 del 9 novembre 1966, viene comunemente chiamata Piano Verde n. 2, poiché successiva a quella del 2 giugno 1961, n. 454 (pubbl. in Suppl. ordin. alla G.U. n. 141 del 10 giugno 1961), intitolata Piano Quinquennale per lo sviluppo dell’agricoltura e meglio conosciuta come Piano Verde n. 1. L’art. 39 del secondo Piano Verde recita in proposito ai piani zonali: «Il Ministero dell’agricoltura e delle foreste è autorizzato ad elaborare piani per le zone omogenee per tutto il territorio nazionale nell’ambito delle direttive di cui al precedente articolo. Tali piani sono predisposti con la gradualità consigliata dalle risorse finanziarie disponibili e secondo criteri di priorità determinati dal Ministero in base alle diverse situazioni e possibilità locali ove ricorrano particolari esigenze determinate da complessi problemi economico-sociali. Essi indicano gli obiettivi dello sviluppo agricolo del territorio considerato, definiscono il quadro degli interventi e degli incentivi, stabilendone il grado di interdipendenza e di priorità, e indicano le previsioni globali di impegno con riferimento alle autorizzazioni di spesa recate dalla presente legge. I piani sono emanati con decreto del Ministro per l’agricoltura e le foreste e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nelle regioni ove operano gli enti di sviluppo, questi formulano le proposte per la elaborazione dei piani di zona secondo le direttive che saranno impartite dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste. In attuazione dei piani medesimi gli enti sottopongono all’approvazione del Ministero – nell’ambito delle attribuzioni loro conferite – programmi esecutivi dei loro interventi. I piani zonali sono elaborati previa consultazione del Comitato regionale per la programmazione economica». 39 Dati ripresi da ISSEM, op. cit., pagg. 61-66. 15 Montagna, alta collina, e colline con pendenze disformi: - allevamenti; - bosco.

economico nazionale per il quinquennio1966-1970 40 . Infatti, non lo definisce come «un mezzo di intervento straordinario da attuare solo in particolari circostanze né un mezzo limitato soltanto al settore agricolo, ma [come] uno strumento di intervento ordinario necessario in qualsiasi parte del territorio regionale, per il complesso delle attività a dimensione locale 41 ». Per una migliore distribuzione degli interventi zonali, l’Istituto suggerisce inoltre la creazione di appositi comprensori di trasformazione e una loro integrazione con progetti a dimensione interzonale e regionale 42 . Secondo quanto previsto nel Programma di sviluppo per l’agricoltura delle Marche, il compito di elaborarli spetta poi alla Regione, mentre per la loro attuazione si considera l’intervento di opportuni organismi operativi come l’Ente di sviluppo agricolo delle Marche. L’ISSEM termina la sua attività negli anni Ottanta, dopo vent’anni dalla sua costituzione e tutta la sua documentazione viene divisa fra le Università marchigiane, i Centri di st udio 43 e la Regione Marche. 40 Art. 189: «il Ministero dell’agricoltura, provvederà, ove ne esistano le condizioni, soprattutto nei territori ove si sovrappongono gli interventi statali, ad elaborare piani zonali tenuto conto della complessità e della natura dei problemi dei vari ambienti economici e sociali. I piani saranno predisposti con la gradualità consigliata dalle risorse finanziarie disponibili e secondo criteri di priorità definiti dal Ministero in base alle diverse situazioni e possibilità locali. Essi definiranno per ciascun territorio omogeneo il quadro degli interventi, ne stabiliranno il grado di interdipendenza e le priorità, e determineranno la misura e la natura degli incentivi necessari ad orientare nel senso delle scelte programmatiche l'azione degli operatori singoli ed associati. Alla elaborazione dei piani zonali parteciperanno, nelle regioni in cui essi operano, gli Enti di sviluppo agricolo.Per l'attuazione dei piani zonali il Ministero farà leva sugli Enti di sviluppo agricolo. Tali E nti, la cui istituzione, in relazione ad ulteriori esigenze di sviluppo, verrà gradualmente estesa a tutto il territorio nazionale, in attesa della definizione della loro natura e delle loro funzioni da attuarsi in sede di elaborazione dell’ordinamento regionale, opereranno, nel quadro dell’autonomia loro riconosciuta, in base alle direttive impartite dal Ministero ed alle attribuzioni previste dal decreto presidenziale 23 giugno 1962, n. 948, dalla legge 14 luglio 1965, n. 901, e dalle altre disposizioni in materia. In tal senso, gli Enti si pongono come efficaci organi di intervento nell’attuazione della politica agraria, svolgendo la loro attività laddove condizi oni obiettive richiedono una azione pubblica a livello operativo ed a fianco dei produttori agricoli, (…)», MINISTERO DEL BIL. E DELLA PROG. ECON., “Programma economico nazionale per il quinquennio 1966-70”, in La programmazione economica in Italia, Vol. 5, Roma, pagg. 188-189. 41 ISSEM, op. cit., pag. 79. 42 Per approfondimenti, vedi ISSEM, op. cit., pagg. 81 e 84. 43 Fra essi vi è l’Istituto Adriano Olivetti (I.S.T.A.O.), fondato nel 1967 dal prof. Giorgio Fuà della Facoltà di Economia di Ancona su iniziativa del Social Science Research Council degli Stati Uniti e della Fondazione A. Olivetti. Fonte Internet: www.istao.it 16

economico nazionale per il qu<strong>in</strong>quennio1966-1970 40 . Infatti, non lo<br />

def<strong>in</strong>isce come «un mezzo di <strong>in</strong>tervento straord<strong>in</strong>ario da attuare solo <strong>in</strong><br />

particolari circostanze né un mezzo limitato soltanto al settore agricolo,<br />

ma [come] uno strumento di <strong>in</strong>tervento ord<strong>in</strong>ario necessario <strong>in</strong> qualsiasi<br />

parte del territorio regionale, per il complesso delle attività a dimensione<br />

locale 41 ».<br />

Per una migliore distribuzione degli <strong>in</strong>terventi zonali, l’Istituto<br />

suggerisce <strong>in</strong>oltre la creazione di appositi comprensori di trasformazione e<br />

una loro <strong>in</strong>tegrazione con progetti a dimensione <strong>in</strong>terzonale e regionale 42 .<br />

Secondo quanto previsto nel Programma di sviluppo per l’<strong>agricoltura</strong><br />

delle Marche, il compito di elaborarli spetta poi alla <strong>Regione</strong>, mentre per la<br />

loro attuazione si considera l’<strong>in</strong>tervento di opportuni organismi operativi<br />

come l’Ente di sviluppo agricolo delle Marche.<br />

L’ISSEM term<strong>in</strong>a la sua attività negli anni Ottanta, dopo vent’anni dalla<br />

sua costituzione e tutta la sua documentazione viene divisa fra le<br />

Università marchigiane, i Centri di st udio 43 e la <strong>Regione</strong> Marche.<br />

40 Art. 189: «il M<strong>in</strong>istero dell’<strong>agricoltura</strong>, provvederà, ove ne esistano le condizioni,<br />

soprattutto nei territori ove si sovrappongono gli <strong>in</strong>terventi statali, ad elaborare piani<br />

zonali tenuto conto <strong>della</strong> complessità e <strong>della</strong> natura dei problemi dei vari ambienti<br />

economici e sociali. I piani saranno predisposti con la gradualità consigliata dalle risorse<br />

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situazioni e possibilità locali. Essi def<strong>in</strong>iranno per ciascun territorio omogeneo il quadro<br />

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la misura e la natura degli <strong>in</strong>centivi necessari ad orientare nel senso delle scelte<br />

programmatiche l'azione degli operatori s<strong>in</strong>goli ed associati. Alla elaborazione dei piani<br />

zonali parteciperanno, nelle regioni <strong>in</strong> cui essi operano, gli Enti di sviluppo agricolo.Per<br />

l'attuazione dei piani zonali il M<strong>in</strong>istero farà leva sugli Enti di sviluppo agricolo. Tali E nti,<br />

la cui istituzione, <strong>in</strong> relazione ad ulteriori esigenze di sviluppo, verrà gradualmente estesa<br />

a tutto il territorio nazionale, <strong>in</strong> attesa <strong>della</strong> def<strong>in</strong>izione <strong>della</strong> loro natura e delle loro<br />

funzioni da attuarsi <strong>in</strong> sede di elaborazione dell’ord<strong>in</strong>amento regionale, opereranno, nel<br />

quadro dell’autonomia loro riconosciuta, <strong>in</strong> base alle direttive impartite dal M<strong>in</strong>istero ed<br />

alle attribuzioni previste dal decreto presidenziale 23 giugno 1962, n. 948, dalla legge 14<br />

luglio 1965, n. 901, e dalle altre disposizioni <strong>in</strong> materia. In tal senso, gli Enti si pongono<br />

come efficaci organi di <strong>in</strong>tervento nell’attuazione <strong>della</strong> politica agraria, svolgendo la loro<br />

attività laddove condizi oni obiettive richiedono una azione pubblica a livello operativo ed<br />

a fianco dei produttori agricoli, (…)», MINISTERO DEL BIL. E DELLA PROG. ECON.,<br />

“Programma economico nazionale per il qu<strong>in</strong>quennio 1966-70”, <strong>in</strong> <strong>La</strong> <strong>programmazione</strong><br />

economica <strong>in</strong> Italia, Vol. 5, Roma, pagg. 188-189.<br />

41 ISSEM, op. cit., pag. 79.<br />

42 Per approfondimenti, vedi ISSEM, op. cit., pagg. 81 e 84.<br />

43 Fra essi vi è l’Istituto Adriano Olivetti (I.S.T.A.O.), fondato nel 1967 dal prof. Giorgio<br />

Fuà <strong>della</strong> Facoltà di Economia di Ancona su <strong>in</strong>iziativa del Social Science Research Council<br />

degli Stati Uniti e <strong>della</strong> Fondazione A. Olivetti. Fonte Internet: www.istao.it<br />

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