La programmazione in agricoltura nell'esperienza della Regione ...

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30.06.2013 Views

f e e d - b a c k (*) Schema 5.1 – Il processo di programmazione rurale 5 Funzione informativa Fase Strumento Valutazione Sorveglianza Monitoraggio (*) feed-back: retroazione Scelta Attuazione Controllo 93 Programma Bilancio Rendiconto 5.1.1 La riforma delle missioni dei Fondi a finalità strutturale (Reg. Cee 2052/88) Al fine di perseguire l’obiettivo di coesione economica e sociale previsto dall’art. 158 6 del Trattato Ce, la Comunità Europea opera una riforma delle missioni dei Fondi strutturali, adottando il Reg. Cee 2052/88 7 , in cui si individuano cinque obiettivi prioritari verso cui rivolgere i finanziamenti dei Fondi strutturali e non 8 . 5 SOTTE FRANCO, Schema grafico della programmazione, in Programmazione negoziata e “Nuova Programmazione” in Italia, appunti del corso di Economia Regionale, a.a. 2000- 2001, pagg. 1 e 13. 6 «Per promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale», art. 158, 1° comma, Trattato Ce. L’art. 158 corrisponde all’ex art. 130A introdotto nel Trattato di Roma dall’art. 23 dell’Atto Unico Europeo (A.U.E.). 7 I Fondi strutturali sono: - il FEOGA- Sez. Orientamento, per finanziare l’adeguamento delle strutture agrarie e lo sviluppo delle zone rurali; - il F.S.E. (Fondo Sociale Europeo), per ridurre la disoccupazione di lungo periodo e per promuovere politiche occupazionali; - il F.E.S.R. (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), per lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo o gravemente colpite da declino industriale. 8 La B.E.I (Banca Europea per gli Investimenti) ed altri strumenti finanziari partecipano insieme ai Fondi strutturali al finanziamento dei cinque obiettivi prioritari.

Per l’agricoltura viene previsto l’obiettivo 5, che a sua volta si divide in obiettivo 5a), per accelerare l’adeguamento delle strutture agrarie, e in obiettivo 5b) per promuovere lo sviluppo delle zone rurali 9 . OBIETTIVI Obiettivo 1 Obiettivo 2 Obiettivo 3 Obiettivo 4 Obiettivo 5: Obiettivo 5a) Obiettivo 5b) Tab. 5.1 – Obiettivi del Reg. Cee n. 2052/88 10 CONTENUTO «promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo». «riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini d’occupazione e le comunità ur - bane) gravemente colpite dal declino industriale». «lottare contro la disoccupazione di lunga durata». «facilitare l’inserimento professionale dei giovani». Nella prospettiva della riforma della P.A.C.: 5a) Vedi quanto riportato nel testo; 5b) Ibidem. 94 FONDI STRUTTURALI DI FINANZIAMENTO F.E.S.R., F.S.E., FEOGA - Orientamento. F.E.S.R., F.S.E. F.S.E. F.S.E. 5a) FEOGA -Orientamento; 5b) FEOGA-Orientamento, F.S.E., F.E.S.R. 9 Per la definizione di zona rurale, il Reg. Cee 4253/88 identifica i seguenti criteri di selezione: a) «tasso elevato dell’occupazione agricola sull’occupazione totale; b) basso livello di reddito agricolo, espresso in particolare in valore aggiunto agricolo per unità di lavoro agricolo (ULA); c) basso livello di sviluppo socioeconomico, valutato sulla base del prodotto interno lordo pro capite», art. 4, 1° paragrafo, 1° comma. Inoltre, anche le zone rurali a basso sviluppo socio-economico possono beneficiare degli aiuti, ma solo se rientrano in uno o più dei seguenti casi: - «bassa densità di popolazione e/o tendenza ad un cospicuo spopolamento delle zone; - situazione periferica delle zone o delle isole rispetto ai grandi centri di attività economica e commerciale della Comunità; - sensibilità della zona all’evoluzione del settore agricolo, in particolare nella prospettiva della riforma della politica agricola comune, valutata sulla base dell’evoluzione del reddito agricolo e del tasso della popolazione attiva agricola; - struttura delle aziende agricole e struttura dell’età della popolazione attiva agricola; - pressioni esercitate sull’ambiente o sullo spazio rurale; - situazione delle zone situate all’interno di zone di montagna o sfavorite, classificate ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 75/268/CEE, modificate da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85», art. 4, 2° paragrafo, Reg. Cee 4253 del 19 dicembre 1988, “recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti dall’altro”, in G.U.C.E. L. 374 del 31 dicembre 1988. 10 Fonte dati: artt. 1 e 2 del Reg. Cee 2052/88.

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Schema 5.1 – Il processo di <strong>programmazione</strong> rurale 5<br />

Funzione <strong>in</strong>formativa Fase Strumento<br />

Valutazione<br />

Sorveglianza<br />

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(*) feed-back: retroazione<br />

Scelta<br />

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Programma<br />

Bilancio<br />

Rendiconto<br />

5.1.1 <strong>La</strong> riforma delle missioni dei Fondi a f<strong>in</strong>alità strutturale<br />

(Reg. Cee 2052/88)<br />

Al f<strong>in</strong>e di perseguire l’obiettivo di coesione economica e sociale previsto<br />

dall’art. 158 6 del Trattato Ce, la Comunità Europea opera una riforma delle<br />

missioni dei Fondi strutturali, adottando il Reg. Cee 2052/88 7 , <strong>in</strong> cui si<br />

<strong>in</strong>dividuano c<strong>in</strong>que obiettivi prioritari verso cui rivolgere i f<strong>in</strong>anziamenti dei<br />

Fondi strutturali e non 8 .<br />

5 SOTTE FRANCO, Schema grafico <strong>della</strong> <strong>programmazione</strong>, <strong>in</strong> Programmazione negoziata e<br />

“Nuova Programmazione” <strong>in</strong> Italia, appunti del corso di Economia Regionale, a.a. 2000-<br />

2001, pagg. 1 e 13.<br />

6 «Per promuovere uno sviluppo armonioso dell’<strong>in</strong>sieme <strong>della</strong> Comunità, questa sviluppa e<br />

prosegue la propria azione <strong>in</strong>tesa a realizzare il rafforzamento <strong>della</strong> sua coesione<br />

economica e sociale», art. 158, 1° comma, Trattato Ce. L’art. 158 corrisponde all’ex art.<br />

130A <strong>in</strong>trodotto nel Trattato di Roma dall’art. 23 dell’Atto Unico Europeo (A.U.E.).<br />

7 I Fondi strutturali sono:<br />

- il FEOGA- Sez. Orientamento, per f<strong>in</strong>anziare l’adeguamento delle strutture agrarie e lo<br />

sviluppo delle zone rurali;<br />

- il F.S.E. (Fondo Sociale Europeo), per ridurre la disoccupazione di lungo periodo e per<br />

promuovere politiche occupazionali;<br />

- il F.E.S.R. (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), per lo sviluppo e l’adeguamento<br />

strutturale delle regioni <strong>in</strong> ritardo di sviluppo o gravemente colpite da decl<strong>in</strong>o<br />

<strong>in</strong>dustriale.<br />

8 <strong>La</strong> B.E.I (Banca Europea per gli Investimenti) ed altri strumenti f<strong>in</strong>anziari partecipano<br />

<strong>in</strong>sieme ai Fondi strutturali al f<strong>in</strong>anziamento dei c<strong>in</strong>que obiettivi prioritari.

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