Contributi - Attività di guardia giurata - Natura di lavoro discontinuo e ...
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<strong>Contributi</strong> - <strong>Attività</strong> <strong>di</strong> guar<strong>di</strong>a <strong>giurata</strong> - <strong>Natura</strong> <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> <strong>di</strong>scontinuo e <strong>di</strong> semplice attesa e<br />
custo<strong>di</strong>a - Insussistenza - Esenzione da contribuzione per <strong>lavoro</strong> straor<strong>di</strong>nario - Infondatezza.<br />
Tribunale <strong>di</strong> Cremona - 30.4/14.5.2004 n. 106 - Dott. Gerola - IVRI spa (Avv. Moro) - INPS<br />
(Avv.ti Savona, Guerrera) - Esatri spa (cont.).<br />
L'attività <strong>di</strong> guar<strong>di</strong>a <strong>giurata</strong> non può ritenersi ontologicamente <strong>di</strong>scontinua e <strong>di</strong> semplice attesa o<br />
custo<strong>di</strong>a, compen<strong>di</strong>andosi in una pluralità <strong>di</strong> servizi (pattugliamento, piantonamento anti-rapina,<br />
trasporto e custo<strong>di</strong>a valori etc.) che sfuggono all'elencazione tassativa <strong>di</strong> cui alla tabella allegata<br />
al R.D. n. 2657/1923 e che pertanto, ove comportino prestazioni <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> oltre l'orario<br />
contrattuale, sono assoggettati alla contribuzione per <strong>lavoro</strong> straor<strong>di</strong>nario.<br />
FATTO - Con ricorso depositato in data 30.10.2000 la I.V.R.I. spa , e GIANESSI TOSCO,<br />
proponevano opposizione avverso l'or<strong>di</strong>nanza ingiunzione n. 3217 con la quale l'ESATRI per conto<br />
dell'INPS aveva ingiunto loro il pagamento della somma <strong>di</strong> lire 6.390.000 a titolo <strong>di</strong> sanzioni .<br />
Il procuratore degli opponenti eccepiva preliminarmente l'irritualità dell'or<strong>di</strong>nanza per violazione<br />
della procedura <strong>di</strong> cui agli art. 14 e seg. della legge 689/81, per indeterminatezza dell'esatto importo<br />
per il cui omesso versamento è stata adottata la sanzione amministrativa e per <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> motivazione<br />
Nel merito contestata la fondatezza degli addebiti formulati in relazione all'omesso versamento dei<br />
contributi per il Fondo Prestazioni Temporanee dell'INPS, "pari al 5% della retribuzione or<strong>di</strong>naria<br />
relativa alle ore <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> straor<strong>di</strong>nario eccedenti le 40 ore settimanali"<br />
In particolare, esponeva che l'attività <strong>di</strong> vigilanza rientra tra quelle <strong>di</strong>scontinue o <strong>di</strong> semplice attesa<br />
o custo<strong>di</strong>a e non è, pertanto, soggetta ai limiti <strong>di</strong> orario massimo <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> previsto dall'art 1 RDL<br />
629/23 in quanto la prestazione <strong>di</strong> guar<strong>di</strong>a è fatta <strong>di</strong> momenti <strong>di</strong> pausa nonché <strong>di</strong> semplice attesa e<br />
custo<strong>di</strong>a, <strong>di</strong> per sé evidentemente meno logoranti <strong>di</strong> una prestazione <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> svolta per lo stesso<br />
orario <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>.<br />
Rilevava che anche nel CCNL vigente la qualificazione dello straor<strong>di</strong>nario è esclusivamente<br />
funzionale all'applicazione della maggiorazione, fermo restando, ad ogni altro effetto, la vigente<br />
<strong>di</strong>sciplina legale. Sottolineava che la <strong>di</strong>stinzione operata dagli enti accertatori a seconda del tipo <strong>di</strong><br />
servizio (guar<strong>di</strong>ania e pattugliamento o trasporti valori, antirapina, etc. etc.) non trova riscontro<br />
nella genericità della contestazione che avrebbe dovuto <strong>di</strong>stinguere a seconda del tipo <strong>di</strong> attività e<br />
non compiere una valutazione unitaria e in<strong>di</strong>scriminata.<br />
Deduceva, inoltre, la circostanza che in un unico turno vengono svolte più tipologie <strong>di</strong> servizio,<br />
oltre che contestata è assolutamente ininfluente e che la norma contenuta nell'art. 2, comma 18<br />
legge 549/95, in forza <strong>di</strong> apposito decreto ministeriale, non è applicabile al caso che ci occupa<br />
1
trattandosi si attività <strong>di</strong>scontinua e quin<strong>di</strong> rientrante nella tabella <strong>di</strong> cui al RD 6.12.1923 n. 2657.<br />
Concludeva chiedendo la sospensione dell'esecuzione dell'or<strong>di</strong>nanza e l'annullamento dell'or<strong>di</strong>nanza<br />
ingiunzione opposta.<br />
Si costituiva ritualmente l'INPS contestando preliminarmente la fondatezza delle eccezioni relative<br />
ai vizi formali dell'or<strong>di</strong>nanza.<br />
Nel merito, il procuratore dell'INPS rilevava che dagli accertamenti ispettivi compiuti relativamente<br />
al periodo 1996 1999 e, in particolare, dalle <strong>di</strong>chiarazioni rese dai <strong>di</strong>pendenti e dal sig. Gianessi,<br />
nonché dall'esame delle buste paga dei lavoratori e dei fogli presenza, è emerso che il personale<br />
della società opponente ha svolto prestazioni <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> straor<strong>di</strong>nario ed in tale occasione, come pure<br />
nell'ambito dei normali turni <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>, è stato a<strong>di</strong>bito, oltre che a mansioni <strong>di</strong> guardania a servizi <strong>di</strong><br />
trasporto valori, antirapina, contazione e trasporto denaro.<br />
Deduceva, richiamando alcune pronunce della Cassazione, che l'attività delle guar<strong>di</strong>e giurate non<br />
può ritenersi ontologicamente <strong>di</strong>scontinua o <strong>di</strong> semplice attesa o custo<strong>di</strong>a, ai sensi dell'art. 3 R.D.L.<br />
15 marzo 1923 n. 692 sulla limitazione dell'orario <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>, con equiparazione a quello dei custo<strong>di</strong><br />
e guar<strong>di</strong>ani notturni previsti ai nn. 1 e 2 della tabella <strong>di</strong> cui al R.D. 6.12.1923 n. 2657 , ma la<br />
<strong>di</strong>scontinua delle loro mansioni può affermarsi solo se risulta da un accertamento in concreto<br />
compiuto caso per caso; sottolineava, inoltre, che nei casi <strong>di</strong> mansioni plurime esercitate da una<br />
stessa persona , la prevalenza <strong>di</strong> una mansione sull'altra, mentre assume rilevanza per<br />
l'inquadramento dei lavoratore in una determinata qualifica, non può incidere sul carattere continuo<br />
delle mansioni espletate dal medesimo lavoratore.<br />
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in subor<strong>di</strong>ne, la condanna dei ricorrenti al<br />
pagamento della minor somma eventualmente dovuta a titolo <strong>di</strong> sanzione amministrativa.<br />
Con successivo ricorso depositato in data 17.7.2001 la I.V.R.I. spa proponeva opposizione avverso<br />
la cartella <strong>di</strong> pagamento notificata dalla concessionaria del servizio nazionale <strong>di</strong> riscossione<br />
ESATRI spa n. 068 2001 03267019360000 con al quale era stato richiesto il pagamento della<br />
somma <strong>di</strong> lire 151.836.110 a titolo <strong>di</strong> contributi.<br />
Eccepiva il <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> forma e <strong>di</strong> motivazione della cartella opposta e nel merito reiterava le<br />
argomentazioni svolte nel primo giu<strong>di</strong>zio.<br />
In via subor<strong>di</strong>nata, contestava, inoltre, i conteggi effettuati dall'INPS e dall'ESATRI spa e chiedeva<br />
che venisse <strong>di</strong>sposta Ctu contabile .<br />
Concludeva chiedendo la sospensione dell'efficacia della cartella opposta, la riunione del giu<strong>di</strong>zio<br />
con la precedente causa e l'annullamento della stessa previa <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> insussistenza della<br />
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pretesa contributiva oggetto della stessa<br />
Si costituiva l'INPS rilevando preliminarmente che la compiuta e articolata <strong>di</strong>fesa delle proprie<br />
ragioni formulata dagli opponenti nell'atto introduttivo, <strong>di</strong>mostra inequivocabilmente che il titolo<br />
della pretesa cre<strong>di</strong>toria dell'Istituto è stato ben in<strong>di</strong>viduato e compreso e che la cartella esattoriale<br />
riporta l'in<strong>di</strong>cazione del verbale ispettivo con il quale è stata contestata l'inadempienza e specifica,<br />
inoltre, chiaramente i perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> omessa contribuzione ed, infine, che le causali della pretesa<br />
cre<strong>di</strong>toria <strong>di</strong> cui al provve<strong>di</strong>mento opposto risultano, pertanto, perfettamente in<strong>di</strong>viduabili e<br />
comprensibili.<br />
Nel merito contestava la fondatezza dell'opposizione con le medesime argomentazioni esposte in<br />
sede <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> opposizione all'or<strong>di</strong>nanza ingiunzione.<br />
Circa la contestazione sul quantum , osservava che il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> calcolo seguito nella<br />
determinazione degli importi contributivi dovuti è agevolmente evincibile dall'esame dei dettagliati<br />
prospetti allegati, redatti dai funzionari che hanno proceduto agli accertamenti<br />
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in subor<strong>di</strong>ne, la condanna del ricorrente al<br />
pagamento della minore somma dovuta a titolo <strong>di</strong> contributi, somme aggiuntive e sanzioni <strong>di</strong> legge ,<br />
in relazione ai titoli <strong>di</strong> cui alla cartella esattoriale opposta.<br />
I proce<strong>di</strong>menti venivano riunite ai sensi dell'art. 273 c.p.c e 151 DA. c.p.c, stante l'evidente<br />
connessione oggettiva e soggettiva, e la causa istruita me<strong>di</strong>ante prova testimoniale, documentale e<br />
interrogatorio libero dei lavoratori, all'o<strong>di</strong>erna U<strong>di</strong>enza veniva <strong>di</strong>scussa e decisa.<br />
DIRITTO - Le eccezioni preliminari sollevate dagli opponenti in entrambi i proce<strong>di</strong>menti sono<br />
infondate.<br />
Nessuna norma impone la preliminare azione per ottenere il pagamento dei contributi, quale<br />
con<strong>di</strong>zione per poter ingiungere il pagamento delle sanzioni amministrative connesse al mancato<br />
versamento contributivo.<br />
Inoltre, come correttamente osservato dal procuratore dell'INPS. l'or<strong>di</strong>nanza ingiunzione è stata<br />
emessa a seguito <strong>di</strong> regolare contestazione dell'illecito ed è sufficientemente motivata attraverso il<br />
richiamo del verbale <strong>di</strong> accertamento e contestazione.<br />
Analogo <strong>di</strong>scorso vale per la cartella <strong>di</strong> pagamento che richiama il verbale ispettivo in cui sono state<br />
accertate inadempienze contributive dal 1/96 al 11/99.<br />
D'altro canto, in entrambi i proce<strong>di</strong>menti gli opponenti hanno chiaramente <strong>di</strong>mostrato <strong>di</strong> aver<br />
in<strong>di</strong>viduato la causale degli addebiti e si sono compiutamente <strong>di</strong>fesi e, pertanto, nessuna violazione<br />
3
del principio del contrad<strong>di</strong>ttorio è configurabile nel caso in esame.<br />
Nel merito si osserva che l'INPS ha contestato alla società opponente il mancato versamento dei<br />
contributo dovuto sulle ore <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> eccedenti le 40 settimanali , effettuate dai <strong>di</strong>pendenti della spa<br />
IVRI nel periodo dal 1996 al 1999.<br />
La spa convenuta sostiene che tale contributo non è dovuto poiché l'attività delle guar<strong>di</strong>e giurate<br />
alle proprie <strong>di</strong>pendenze rientra nella previsione <strong>di</strong> cui al R.D. n. 2657/23 con il quale è stata<br />
approvata la tabella delle occupazioni che richiedono un <strong>lavoro</strong> <strong>di</strong>scontinuo o <strong>di</strong> semplice attesa o<br />
custo<strong>di</strong>a, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art 1 del regio decreto<br />
legge 15 marzo 1923, n. 692 , contemplando tale tabella la figura professionale del custode e del<br />
guar<strong>di</strong>ano notturno e <strong>di</strong>urno. Analizziamo preliminarmente la normativa vigente .<br />
L'art. 1 del RDL 15.3.1923 fissa in 8 ore al giorno e in 48 ore settimanali <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> effettivo la<br />
durata massima della giornata <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> degli operai ed impiegati nelle aziende industriali o<br />
commerciali <strong>di</strong> qualunque natura .<br />
L'art. 13 della legge 24 giugno 1997 n. 196 , ha poi fissato l'orario normale <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> in 40 ore<br />
settimanali come principio generale,<br />
L'art. 3 del RDL del 1923 definisce <strong>lavoro</strong> effettivo ogni <strong>lavoro</strong> che richiede un applicazione<br />
assidua e continuativa" e conseguentemente prevede che non sono comprese nella <strong>di</strong>zione <strong>di</strong> cui<br />
sopra quelle occupazioni che richiedano, per la loro natura o nella specialità del caso , un <strong>lavoro</strong><br />
<strong>di</strong>scontinuo o <strong>di</strong> semplice attesa o custo<strong>di</strong>a.<br />
Il RD 5657 /1923 ha approvata una tabella in<strong>di</strong>cante le occupazioni che richiedono un <strong>lavoro</strong><br />
<strong>di</strong>scontinuo o <strong>di</strong> semplice attesa alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dal<br />
RDL n.69, che ai numeri 1 e 2 in<strong>di</strong>vidua le figure professionali dei custo<strong>di</strong> e dei guar<strong>di</strong>ani <strong>di</strong>urni e<br />
notturni. Ai sensi dell'art. 2 comma 19 della legge 549/95 l'esecuzione del <strong>lavoro</strong> straor<strong>di</strong>nario<br />
comporta a carico delle imprese con più <strong>di</strong> 15 <strong>di</strong>pendenti il versamento a favore Fondo Prestazioni<br />
Temporanee dell'INPS <strong>di</strong> un contributo pari al 5% della retribuzione or<strong>di</strong>naria relativa alle ore <strong>di</strong><br />
<strong>lavoro</strong> straor<strong>di</strong>nario effettuate dai <strong>di</strong>pendenti.<br />
Ai sensi del comma 18 dell'art. 2 medesima legge si considera <strong>lavoro</strong> straor<strong>di</strong>nario, ai fini<br />
dell'applicazione <strong>di</strong> quanto <strong>di</strong>sposto dal comma 19, quello eccedente le 40 ore settimanali.<br />
In forza del comma 21 medesimo articolo il versamento del contributo non è dovuto per specifiche<br />
attività in<strong>di</strong>viduate con decreto del Ministero del <strong>lavoro</strong> e della previdenza sociale <strong>di</strong> concerto con il<br />
Ministero del Tesoro, in considerazione delle particolari caratteristiche <strong>di</strong> espletamento delle<br />
prestazioni lavorative.<br />
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In virtù del Decreto Interministeriale emanato in attuazione dell'art. 2 , comma 21 della legge n.<br />
549/1995 la contribuzione <strong>di</strong> cui all'art. 2, comma 20 della legge 28 <strong>di</strong>cembre 1995 non è dovuta<br />
per le occupazioni che richiedono un <strong>lavoro</strong> <strong>di</strong>scontinuo o <strong>di</strong> semplice attesa e custo<strong>di</strong>a elencate<br />
nella tabella approvata con R.D. 2657/23.<br />
La Cassazione, nell'interpretare l'art. 3 del RDL 692/23, ha affermato due principi fondamentali che<br />
la prestazione <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> straor<strong>di</strong>nario è ipotizzabile (senza che ciò importi una deroga alle<br />
<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge) anche per i lavoratori addetti a prestazioni <strong>di</strong>scontinue per i quali è prevista<br />
dalla legge la esclusione <strong>di</strong> limitazioni <strong>di</strong> orario, potendo configurarsi tale ipotesi quando,<br />
nonostante la <strong>di</strong>scontinuità dell'attività lavorativa, sia convenzionalmente prefissato un preciso<br />
orario <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> e il relativo limite massimo risulti in concreto superato, che per stabilire se per le<br />
guar<strong>di</strong>e giurate sia possibile la deroga alle limitazioni <strong>di</strong> orario stabilite dalla legge senza che la<br />
prestazione <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> oltre le otto ore giornaliere e le 48 settimanali possa essere considerata<br />
straor<strong>di</strong>naria (con tutte le conseguenze che ne derivano anche , aggiungiamo noi, in or<strong>di</strong>ne la<br />
mancato obbligo del datore <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> <strong>di</strong> versare il contributo del 5% al fondo.) occorre in concreto<br />
accertare se la prestazione stessa sia <strong>di</strong>scontinua o intermittente e non assidua e continua per<br />
l'impossibilità <strong>di</strong> configurare per le guar<strong>di</strong>e giurate (al contrario <strong>di</strong> quanto si verifica per i custo<strong>di</strong> e i<br />
guar<strong>di</strong>ani <strong>di</strong>urni e notturni menzionati nei punti 1 e 2 delle tabelle ci cui al RD n. 2657/23 )<br />
un'attività lavorativa ontologicamente <strong>di</strong>scontinua.<br />
Orbene, nel caso in esame è pacifico, perché non contestato che le guar<strong>di</strong>e giurate <strong>di</strong>pendenti della<br />
società opponente hanno esplicato attività <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> oltre a quella or<strong>di</strong>naria in modo non<br />
occasionale. Dalla documentazione prodotta emerge che la contrattazione collettiva applicabile al<br />
rapporto <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> dei <strong>di</strong>pendenti della IVRI spa prevede all'ari 38 che l'orario settimanale <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong><br />
sia fissato ai fini contrattuali in 40 ore per tutti i <strong>di</strong>pendenti "fermo restando quanto previsto dal<br />
RDL 692/23 e dalla Tabella approvata con R.D. 2657/23 " e definisce all'art 49 <strong>lavoro</strong> straor<strong>di</strong>nario<br />
quello prestato oltre i limiti dell'orario giornaliero contrattuale.<br />
Dall'istruttoria espletata è emerso che i <strong>di</strong>pendenti dell'IVRI oggetto dell'accertamento hanno svolto<br />
(e alcuni tuttora svolgono) mansioni <strong>di</strong> vario tipo e <strong>di</strong>verse anche per il grado <strong>di</strong> attenzione<br />
richiesto, alternando cioè l'attività <strong>di</strong> mera attesa con attività richiedente maggior concentrazione e<br />
che gli stessi, nel periodo in questione (1996 1999), hanno svolto <strong>lavoro</strong> eccedente le 8 ore<br />
giornaliere con una certa sistematicità ( dalle venti alle 80 ore settimanali, me<strong>di</strong>amente 30/40 ore<br />
settimanali).<br />
La società, infatti, offre i seguenti servizi a privati, enti pubblici, imprese e banche: pronto<br />
intervento e servizi ispettivi notturni e <strong>di</strong>urni (servizio <strong>di</strong> piantonamento posti fissi e servizio <strong>di</strong><br />
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pattugliamento e vigilanza notturna )trasporto valori, servizi <strong>di</strong> antirapina, servizio <strong>di</strong> guar<strong>di</strong>ania<br />
armata, e servizio <strong>di</strong> contazione e custo<strong>di</strong>a denaro.<br />
Quasi tutti i <strong>di</strong>pendenti sentiti hanno <strong>di</strong>chiarato che il <strong>lavoro</strong> straor<strong>di</strong>nario <strong>di</strong>pende dalle esigenze <strong>di</strong><br />
servizio e che viene svolto in<strong>di</strong>fferentemente per tutte le attività alle quali sono a<strong>di</strong>biti; alcuni <strong>di</strong><br />
essi hanno riferito che il <strong>lavoro</strong> eccedente il normale orario non riguardava l'attività <strong>di</strong> mera attesa o<br />
che andava ad integrare quest'ultima (cfr. <strong>di</strong>ch Doronzo, Ghiriglione, Bottoni, Carestia, Saletti.<br />
Lo stesso legale rappresentante ha <strong>di</strong>chiarato agli ispettori INPS che nel prolungamento dell'orario<br />
<strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> il personale può svolgere servizi <strong>di</strong>versi da quelli per cui è designato per il normale turno<br />
<strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> Orbene , le risultanze della lunga istruttoria espletata non offrono elementi i idonei a<br />
qualificare l'attività svolta nel concreto dalle guar<strong>di</strong>e giurate IRVI in termini <strong>di</strong> attività <strong>di</strong>scontinua e<br />
<strong>di</strong> mera attesa in quanto, lo si ripete, nessun <strong>di</strong>pendente sentito ha svolto e svolge in via esclusiva<br />
attività <strong>di</strong> piantonamento posti fissi, ossia l'unico servizio che può essere assimilato all'attività del<br />
guar<strong>di</strong>ano notturno o <strong>di</strong>urno <strong>di</strong> cui alla tabella più volte citata.<br />
E' assai arduo definire attività <strong>di</strong> mera attesa l'attività <strong>di</strong> trasporto o conta valori (che quasi tutti i<br />
<strong>di</strong>pendenti anche se in misura non certo prevalente hanno svolto) o il servizio antirapina presso<br />
banche, per la evidente attenzione che richiede.<br />
Analogo <strong>di</strong>scorso deve essere fatta per il servizio <strong>di</strong> pattugliamento che sembra aver costituito la<br />
parte preponderante dell'attività svolta dalle guar<strong>di</strong>e giurate , posto che essa implica la vigilanza<br />
della zona assegnata e la percorrenza fino a 200 km circa per notte (cfr. <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> Gianfranco<br />
Grisiglione) con l'autovettura aziendale.<br />
Posto che i <strong>di</strong>pendenti IVRI sono stati a<strong>di</strong>biti promiscuamente ad attività assimilabili a quelle<br />
elencate al punto 1 della tabella e ad attività richiedenti concentrazione e attenzione non resta che<br />
affermare l'inapplicabilità ai rapporti <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong> in esame della norma posta dal decreto<br />
interministeriale emanato in attuazione della legge del 1995 sopra citata.<br />
La Cassazione, come correttamente ricordato dal procuratore dell'INPS, ha più volte riba<strong>di</strong>to che<br />
l'elencazione dei <strong>lavoro</strong> <strong>di</strong>scontinui o <strong>di</strong> semplice attesa, contenuta nella tabella approvata con RD 6<br />
<strong>di</strong>cembre 1923, n. 2657, successivamente più volte mo<strong>di</strong>ficata, ha carattere tassativo ed è <strong>di</strong> stretta<br />
interpretazione, sicché non è consentito ricomprendervi mansioni <strong>di</strong>verse da quelle specificamente<br />
previste (Cass. n. 5823 del 6 novembre 1982).<br />
Pertanto, non è consentito includervi, per effetto <strong>di</strong> interpretazioni analogiche, altre mansioni,<br />
<strong>di</strong>verse da quelle contemplate, neppure nel caso in cui mansioni dell'altro tipo siano state svolte<br />
cumulativamente dallo stesso soggetto e. le mansioni comprese nell'elenco prevalgono su quelle da<br />
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esso non considerate. Per tale motivo devono rigettarsi le opposizioni presentate dalla IVRI spa<br />
avverso l'or<strong>di</strong>nanza ingiunzione e la cartella esattoriale n 068 2001 03267019 36 000.<br />
La contestazione sul quantum è così generica che non può essere presa in considerazione posto che<br />
la società opponente non ha minimamente in<strong>di</strong>cato gli errori in cui sarebbero incorsi gli ispettori<br />
INPS, ne ha in<strong>di</strong>cato se essi riguardano il computo del contributo, la base imponibile o altro.<br />
Per questo motivo è stata implicitamente rigettata l'istanza <strong>di</strong> CTU contabile.<br />
Vi sono giusti motivi per compensare fra le parti le spese <strong>di</strong> lite, soprattutto in considerazione della<br />
complessità della materia e dell'esistenza <strong>di</strong> fonti normative che si prestano a interpretazioni<br />
contrastanti.<br />
(Omissis)<br />
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