Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...
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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />
E-Book<br />
14. POSTULATI DI BILANCIO NELLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE 23<br />
Fine ultimo del Bilancio d’esercizio è quello di fornire adeguata informativa ai soci e ai terzi in<br />
ordine alla situazione economica e alla situazione patrimoniale aziendale.<br />
I Postulati di Bilancio costituiscono una serie di regole che dovrebbero uniformare la metodologia<br />
di redazione del Bilancio a livello generale, defi nendo le linee guida e la trasposizione pratica delle<br />
medesime in attuazione <strong>dei</strong> principi generali.<br />
Dai postulati di <strong>bilancio</strong> ed in diretta applicazione discendono i criteri di valutazione che indirizzano<br />
nella valutazione delle poste discrezionali.<br />
Le fonti normative in ordine al Bilancio d’esercizio discendono dal Codice Civile affi ancate dai<br />
principi elaborati dalla prassi contabile e quindi dai principali organismi professionali quali OIC<br />
(organismo italiano di contabilità), Consiglio Nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili e<br />
IASB (International Accounting standard board).<br />
In particolare la normativa civilistica 24 enuncia i Principi generali di Bilancio (chiarezza, verità e<br />
correttezza 25 ) e i principi di redazione del <strong>bilancio</strong> 26 (Prudenza, continuità, valutazione separata,<br />
compatibilità, prevalenza della sostanza sulla forma, Costo storico come criterio base di valutazione,<br />
Omogeneità della valuta di conto 27 ).<br />
I principi generali costituiscono le norme base di redazione ed impongono l’utilizzo di schemi<br />
rigidi di <strong>bilancio</strong> costituiti da una struttura già defi nita a livello codicistico; nel contempo impongono<br />
all’estensore del <strong>bilancio</strong> l’adozione di un processo valutativo di tipo logico-razionale che renda il<br />
Bilancio un documento credibile; per tutto ciò che precede si richiede inoltre la massima correttezza<br />
tecnica e comportamentale all’organo di governance nel processo di defi nizione fi nale del <strong>bilancio</strong>.<br />
Se si ottempera a questi principi il Bilancio dovrebbe riuscire ad assolvere alla propria funzione<br />
di documento illustrativo della situazione aziendale in ordine alla posizione economica e alla composizione<br />
del patrimonio.<br />
I principi di redazione del <strong>bilancio</strong> sono quelli che devono informare l’attività dell’organo di governance<br />
nell’effettiva predisposizione del Bilancio d’esercizio.<br />
Particolarmente determinante e qualifi cante è il PRINCIPIO DI COMPETENZA cardine del sistema<br />
di contabilità economico patrimoniale; infatti le scritture di assestamento che trasformano<br />
i conti da conti dell’esercizio a conti che recepiscono i valori di <strong>bilancio</strong>, vanno a depurare le scritture<br />
contabili da inquinam<strong>enti</strong> di natura puramente fi nanziaria.<br />
Ad integrazione <strong>dei</strong> principi generali e <strong>dei</strong> principi di redazione, il legislatore civilistico, all’art.<br />
2426 ha previsto, per le poste di stima discrezionale, alcuni principi di valutazione, sempre informati<br />
a canoni di prudenza, trasparenza e correttezza che riguardano in particolare:<br />
23 Gli argom<strong>enti</strong> del seguente paragrafo saranno oggetto di maggiore approfondimento nel cap 8.<br />
24 Art. 2423, c.c. “il Bilancio deve essere redatto con chiarezza, rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e fi nanziaria della società<br />
ed il risultato economico dell’esercizio”.<br />
25 Chiarezza - il Bilancio deve essere comprensibile; Verità - il Bilancio deve contenere informazioni corrispond<strong>enti</strong> a verità, dettagliate nella Nota Integrativa<br />
e , se derivanti da un processo di valutazione, essere frutto di stime basate su valutazioni ponderate; Correttezza - l’atteggiamento <strong>degli</strong> estensori deve<br />
essere improntato a rispetto sia formale sia sostanziale delle norme di legge.<br />
26 Sono contenuti nell’art. 2423-bis, c.c..<br />
27 Prudenza - non devono mai essere imputati utili sperati, mentre le passività, ancorché potenziali, devono essere inserite, al fi ne di fornire una rappresentazione<br />
veritiera in ordine alla consistenza ed integrità del patrimonio.<br />
Questo principio tende ad una rappresentazione veritiera della situazione economica e patrimoniale a garanzia <strong>dei</strong> soci e <strong>dei</strong> terzi; Continuità - l’azienda<br />
pubblica deve essere valutata per la propria capacità di vita pluriennale; in pratica l’ottica dell’estensore del <strong>bilancio</strong> deve porre particolare attenzione<br />
alla capacità di sopravvivenza aziendale; l’azienda deve essere funzionante; Competenza - i conti economici del Bilancio devono essere esposti in base<br />
all’avvenuta maturazione e non in base alla propria manifestazione fi nanziaria; Valutazione separata - non si deve ricorrere al compenso di partite;<br />
Comparabiltà - l’estensore del <strong>bilancio</strong> non deve mutare i criteri di valutazione adottati affi nché sia signifi cativa la comparazione <strong>dei</strong> bilanci di esercizi<br />
successivi.<br />
CAPITOLO 3 | LA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE E FINALITÀ (CON ESEMPI PRATICI)