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Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...

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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />

E-Book<br />

14. POSTULATI DI BILANCIO NELLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE 23<br />

Fine ultimo del Bilancio d’esercizio è quello di fornire adeguata informativa ai soci e ai terzi in<br />

ordine alla situazione economica e alla situazione patrimoniale aziendale.<br />

I Postulati di Bilancio costituiscono una serie di regole che dovrebbero uniformare la metodologia<br />

di redazione del Bilancio a livello generale, defi nendo le linee guida e la trasposizione pratica delle<br />

medesime in attuazione <strong>dei</strong> principi generali.<br />

Dai postulati di <strong>bilancio</strong> ed in diretta applicazione discendono i criteri di valutazione che indirizzano<br />

nella valutazione delle poste discrezionali.<br />

Le fonti normative in ordine al Bilancio d’esercizio discendono dal Codice Civile affi ancate dai<br />

principi elaborati dalla prassi contabile e quindi dai principali organismi professionali quali OIC<br />

(organismo italiano di contabilità), Consiglio Nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili e<br />

IASB (International Accounting standard board).<br />

In particolare la normativa civilistica 24 enuncia i Principi generali di Bilancio (chiarezza, verità e<br />

correttezza 25 ) e i principi di redazione del <strong>bilancio</strong> 26 (Prudenza, continuità, valutazione separata,<br />

compatibilità, prevalenza della sostanza sulla forma, Costo storico come criterio base di valutazione,<br />

Omogeneità della valuta di conto 27 ).<br />

I principi generali costituiscono le norme base di redazione ed impongono l’utilizzo di schemi<br />

rigidi di <strong>bilancio</strong> costituiti da una struttura già defi nita a livello codicistico; nel contempo impongono<br />

all’estensore del <strong>bilancio</strong> l’adozione di un processo valutativo di tipo logico-razionale che renda il<br />

Bilancio un documento credibile; per tutto ciò che precede si richiede inoltre la massima correttezza<br />

tecnica e comportamentale all’organo di governance nel processo di defi nizione fi nale del <strong>bilancio</strong>.<br />

Se si ottempera a questi principi il Bilancio dovrebbe riuscire ad assolvere alla propria funzione<br />

di documento illustrativo della situazione aziendale in ordine alla posizione economica e alla composizione<br />

del patrimonio.<br />

I principi di redazione del <strong>bilancio</strong> sono quelli che devono informare l’attività dell’organo di governance<br />

nell’effettiva predisposizione del Bilancio d’esercizio.<br />

Particolarmente determinante e qualifi cante è il PRINCIPIO DI COMPETENZA cardine del sistema<br />

di contabilità economico patrimoniale; infatti le scritture di assestamento che trasformano<br />

i conti da conti dell’esercizio a conti che recepiscono i valori di <strong>bilancio</strong>, vanno a depurare le scritture<br />

contabili da inquinam<strong>enti</strong> di natura puramente fi nanziaria.<br />

Ad integrazione <strong>dei</strong> principi generali e <strong>dei</strong> principi di redazione, il legislatore civilistico, all’art.<br />

2426 ha previsto, per le poste di stima discrezionale, alcuni principi di valutazione, sempre informati<br />

a canoni di prudenza, trasparenza e correttezza che riguardano in particolare:<br />

23 Gli argom<strong>enti</strong> del seguente paragrafo saranno oggetto di maggiore approfondimento nel cap 8.<br />

24 Art. 2423, c.c. “il Bilancio deve essere redatto con chiarezza, rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e fi nanziaria della società<br />

ed il risultato economico dell’esercizio”.<br />

25 Chiarezza - il Bilancio deve essere comprensibile; Verità - il Bilancio deve contenere informazioni corrispond<strong>enti</strong> a verità, dettagliate nella Nota Integrativa<br />

e , se derivanti da un processo di valutazione, essere frutto di stime basate su valutazioni ponderate; Correttezza - l’atteggiamento <strong>degli</strong> estensori deve<br />

essere improntato a rispetto sia formale sia sostanziale delle norme di legge.<br />

26 Sono contenuti nell’art. 2423-bis, c.c..<br />

27 Prudenza - non devono mai essere imputati utili sperati, mentre le passività, ancorché potenziali, devono essere inserite, al fi ne di fornire una rappresentazione<br />

veritiera in ordine alla consistenza ed integrità del patrimonio.<br />

Questo principio tende ad una rappresentazione veritiera della situazione economica e patrimoniale a garanzia <strong>dei</strong> soci e <strong>dei</strong> terzi; Continuità - l’azienda<br />

pubblica deve essere valutata per la propria capacità di vita pluriennale; in pratica l’ottica dell’estensore del <strong>bilancio</strong> deve porre particolare attenzione<br />

alla capacità di sopravvivenza aziendale; l’azienda deve essere funzionante; Competenza - i conti economici del Bilancio devono essere esposti in base<br />

all’avvenuta maturazione e non in base alla propria manifestazione fi nanziaria; Valutazione separata - non si deve ricorrere al compenso di partite;<br />

Comparabiltà - l’estensore del <strong>bilancio</strong> non deve mutare i criteri di valutazione adottati affi nché sia signifi cativa la comparazione <strong>dei</strong> bilanci di esercizi<br />

successivi.<br />

CAPITOLO 3 | LA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE E FINALITÀ (CON ESEMPI PRATICI)

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