Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...
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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />
E-Book<br />
15. LE NUOVE PROSPETTIVE DI RILEVAZIONE CONTABILE<br />
<strong>Il</strong> nuovi D.Lgs. 31/05/2011, n. 91 e del 30/06/2011, n. 118, che hanno per oggetto l’armonizzazione<br />
<strong>dei</strong> sistemi contabili e <strong>degli</strong> schemi di <strong>bilancio</strong> rispettivamente per le amministrazioni pubbliche<br />
ad eccezione delle Regioni, <strong>degli</strong> Enti <strong>locali</strong> e <strong>dei</strong> loro <strong>enti</strong> ed organismi, a norma <strong>degli</strong> artt. 1 e 2<br />
L. 05/05/2009, n. 42, per il D.Lgs. 91/2011, e per le Regioni, <strong>degli</strong> Enti <strong>locali</strong> e <strong>dei</strong> loro <strong>enti</strong> ed organismi<br />
loro <strong>enti</strong> ed organismi strumentali e <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> del Servizio sanitario nazionale per quello che<br />
concerne il D.Lgs. 118/2011, dettano nuove regole sulla armonizzazione <strong>dei</strong> sistemi contabili, volte<br />
a garantire sia la trasparenza sia la comparabilità <strong>dei</strong> dati di <strong>bilancio</strong>.<br />
Le nuove normative abbracciano quindi l’intero settore delle amministrazioni pubbliche, <strong>degli</strong> <strong>enti</strong><br />
territoriali e <strong>degli</strong> organismi ad essi connessi, andando a rendere omogenei i sistemi contabili e la<br />
redazione <strong>dei</strong> rispettivi bilanci. Per quello che concerne i sistemi contabili, viene disposto l’utilizzo<br />
della contabilità fi nanziaria a cui le amministrazioni e gli <strong>enti</strong> devono affi ancare, a fi ni conoscitivi un<br />
sistema di contabilità economico-patrimoniale. L’utilizzo simultaneo <strong>dei</strong> due sistemi di rilevazione<br />
permette una visione unitaria <strong>dei</strong> fatti gestionali sia da un punto di vista fi nanziario che economicopatrimoniale.<br />
Per migliorare il sistema di controllo sui conti pubblici, i decreti dispongono l’utilizzo di<br />
piani <strong>dei</strong> conti integrati che pres<strong>enti</strong>no al contempo un raccordo con il sistema SIOPE 19 oltre all’adozione<br />
di schemi di <strong>bilancio</strong> fi nanziari, economici e patrimoniali e schemi di <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong><br />
comuni con i propri <strong>enti</strong>, organismi e aziende. Lo stesso D.Lgs. 118/2011 espone un schema di<br />
<strong>bilancio</strong> riferito alle aziende ospedaliere mentre rinvia ad altri decreti ministeriali la defi nizione delle<br />
strutture di <strong>bilancio</strong> per le aziende pubbliche territoriali. La nuova normativa propone all’adozione<br />
di “regole contabili omogenee e di comuni schemi di <strong>bilancio</strong> che pres<strong>enti</strong>no una articolazione in<br />
missioni e programmi risultanti coer<strong>enti</strong> con le classifi cazioni indicate <strong>dei</strong> regolam<strong>enti</strong> comunitari in<br />
materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite”. Attraverso il raccordo <strong>dei</strong> sistemi contabili<br />
e <strong>degli</strong> schemi di <strong>bilancio</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> territoriali con quelli adottati in ambito europeo sarà possibile<br />
monitorare gli eventuale disavanzi eccessivi e l’utilizzo di una tassonomia per la riclassifi cazione <strong>dei</strong><br />
dati contabili e di <strong>bilancio</strong> per le amministrazioni pubbliche permetterà il raccordo con le regole contabili<br />
omogenee. Viene inoltre prevista la costruzione di un “sistema di indicatori di risultato semplici,<br />
misurabili e riferiti ai programmi del <strong>bilancio</strong>, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi<br />
<strong>enti</strong> territoriali”. Variano i termini entro i quali gli <strong>enti</strong> (in particolare Regioni e Enti <strong>locali</strong>) devono dare<br />
comunicazione al Governo <strong>dei</strong> propri bilanci prev<strong>enti</strong>vi e consuntivi e della loro approvazione. Per<br />
l’introduzione delle nuove regole viene proposta una sperimentazione di due anni per verifi care che<br />
le nuove normative in ambito di contabilità pubblica possano rispondere alla necessità maggiore<br />
informativa della fi nanza pubblica dando risposta ad una fi nalità della L. 42/2009 indicata nell’articolo<br />
2: “armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di <strong>bilancio</strong> <strong>dei</strong> medesimi <strong>enti</strong> e i relativi termini<br />
di presentazione ed approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione<br />
della fi nanza pubblica” che verrà successivamente trattato.<br />
19 “<strong>Il</strong> SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> pubblici), è un sistema di rilevazione telematica <strong>degli</strong> incassi e <strong>dei</strong> pagam<strong>enti</strong> effettuati dai tesorieri<br />
di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d’Italia e l’ ISTAT, in attuazione<br />
dall’articolo 28 della legge n. 289/2002, disciplinato dall’articolo 14, commi dal 6 all’11, della legge n. 196 del 2009”. Fonte: http://www.rgs.mef.gov.it/.<br />
62 CAPITOLO 2 |LA CONTABILITÀ FINANZIARIA E FINALITÀ