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Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...

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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />

E-Book<br />

Le scritture di consolidamento si possono suddividere nei segu<strong>enti</strong> sottogruppi omogenei:<br />

1. Scritture di uniformazione <strong>dei</strong> dati di <strong>bilancio</strong>;<br />

2. Operazioni di consolidamento del patrimonio del GEL;<br />

3. Rettifi ca delle operazioni infragruppo.<br />

Le scritture di consolidamento possono essere tenute o attraverso un sistema contabile formalizzato<br />

che prevede la presenza di un libro giornale e di un libro mastro di consolidamento, che talvolta<br />

determina la tenuta di una vera e propria contabilità di consolidamento, oppure attraverso scritture<br />

extra contabili che prevedono l’elaborazione di “fogli di consolidamento” che contengono tutti i dati<br />

di <strong>bilancio</strong> delle <strong>enti</strong>tà che sono incluse nell’area di consolidamento e delle colonne per l’effettuazione<br />

delle rettifi che necessarie alla redazione del <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong>.<br />

Nel prosieguo della trattazione si farà specifi co riferimento alla tipologia di scritture che meglio si<br />

adatta alle esemplifi cazioni illustrate.<br />

8.2. Le rettifi che di uniformità<br />

Per poter procedere alla redazione del <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> i dati delle diverse <strong>enti</strong>tà da aggregare<br />

devono essere omogenei.<br />

L’omogeneità può essere considerata sotto tre aspetti distinti:<br />

omogeneità delle date di chiusura;<br />

omogeneità <strong>degli</strong> schemi di <strong>bilancio</strong> utilizzati;<br />

omogeneità <strong>dei</strong> criteri di valutazione utilizzati.<br />

Con riferimento al primo aspetto, in assenza di indicazioni all’interno del principio allegato al decreto<br />

di sperimentazione, si ritiene applicabile il Principio Contabile n. 4 dell’osservatorio <strong>degli</strong> Enti<br />

Locali (PCEL 4 nel seguito) che richiede che i bilanci delle <strong>enti</strong>tà ricomprese nell’area di consolidamento<br />

siano riferiti tutti alla stessa data, e se ciò non avviene si devono rettifi care le operazioni o<br />

fatti signifi cativi avvenuti tra la data di riferimento della società il cui esercizio termina ad una data<br />

diversa da quella di riferimento del <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> e la data di chiusura di tale <strong>bilancio</strong>. Tale impostazione<br />

è inoltre conforme al Principio Contabile OIC 17. Ciò solitamente richiede la redazione<br />

di un <strong>bilancio</strong> aggiuntivo della controllata riferito alla data del <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong>. Ove ciò non sia<br />

possibile si può procedere consolidando i bilanci della partecipata senza tenere conto dello scarto<br />

fra le date, indicando in nota integrativa ed in relazione sulla gestione gli ev<strong>enti</strong> successivi alla data<br />

di riferimento del <strong>bilancio</strong> che potrebbero modifi care in misura signifi cativa l’utile <strong>consolidato</strong> e la<br />

situazione fi nanziaria.<br />

L’uniformità <strong>degli</strong> schemi di <strong>bilancio</strong> è assicurata dal riferimento ad uno schema di conto economico<br />

e di stato patrimoniale molto simile agli schemi attualmente utilizzati dalle imprese incluse<br />

nell’area di consolidamento.<br />

In particolare si è utilizzato uno schema derivante da quello allegato alla bozza del PCEL 4, che è<br />

stato scelto per porre in essere la sperimentazione di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio<br />

286 CAPITOLO 10 | IL PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO

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