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Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...

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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />

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Pertanto, a livello di gruppo, i prov<strong>enti</strong> e gli oneri interni si elidono senza incidere sul risultato <strong>consolidato</strong>,<br />

mentre il maggior onere derivante dall’indetraibilità dell’IVA per l’ente locale viene rilevato<br />

nel conto di costo “Prestazioni di servizi”.<br />

Si supponga che l’<strong>enti</strong>tà B fatturi servizi all’ente A per € 100 + IVA 21% e che per A l’IVA sia totalmente<br />

indetraibile. L’ente A, pertanto, speserà a costo l’IVA non detraibile (pari a € 21), registrando<br />

in contabilità “Costi per servizi” per € 121 e “Debiti verso B” per € 121. Nella contabilità di B si registrerà<br />

“Vendite per servizi” per € 100, “Iva a debito” per € 21 e “Crediti verso A” per € 121. In sede di<br />

scritture di assestamento, i debiti/crediti reciproci si elidono completamente essendo di pari importo<br />

(€ 121) mentre i prov<strong>enti</strong> e gli oneri interni si elidono per € 100, mentre il maggior onere pari a €<br />

21 derivante dall’indetraibilità dell’IVA sarà considerato separatamente e non oggetto di elisione.<br />

Nel caso in cui per la public <strong>enti</strong>ty l’IVA non sia completamente indetraibile per l’applicazione del<br />

pro-rata, verrà spesata a costo solamente la parte indetraibile, mentre il resto sarà eliminato con la<br />

partecipata.<br />

7.5. L’eliminazione delle operazioni infragruppo in presenza di interessi di minoranza<br />

Nell’ambito del gruppo dell’ente locale, accade spesso che la capogruppo non possiede in modo<br />

totalitario il capitale delle controllate: la presenza di interessi di minoranza nell’ambito dell’eliminazione<br />

delle operazioni infragruppo richiede la determinazione della parte di margine interno al<br />

gruppo da eliminare, in considerazione del limitato e parziale coinvolgimento delle minoranze nella<br />

gestione complessiva.<br />

Si distinguono tre fattispecie di transazioni che comportano la realizzazione di margini infragruppo<br />

e che coinvolgono realtà partecipate solo parzialmente dall’ente controllante:<br />

nelle transazioni effettuate dall’ente capogruppo o da una qualsiasi unità posseduta totalmente<br />

dallo stesso con realtà partecipate solo parzialmente ( margini da transazioni downstream)<br />

viene eliminato l’intero ammontare del margine infragruppo 61 ;<br />

nelle transazioni compiute da una realtà posseduta parzialmente verso l’ente capogruppo o<br />

una sua unità posseduta totalmente (margini da transazioni upstream) la parte di margine<br />

riferibile alla capogruppo deve essere necessariamente eliminata, mentre per il trattamento<br />

contabile della porzione di pertinenza della minoranza è possibile:<br />

- considerare i margini di pertinenza delle minoranze come conseguiti da soggetti esterni al<br />

gruppo che, pertanto, dovranno essere mantenuti nell’ambito del <strong>consolidato</strong> 62 ;<br />

61 <strong>Il</strong> trasferimento, infatti, è avvenuto all’interno del gruppo e il margine è stato realizzato dalla capogruppo a seguito di una transazione interna.<br />

62 In sede di consolidamento, si provvederà quindi ad eliminare solamente la parte di utile interno attribuibile alla capogruppo, lasciando inalterato in <strong>bilancio</strong><br />

la quota della minoranza.<br />

284 CAPITOLO 10 | IL PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO

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