Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...

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Il bilancio consolidato degli enti locali E-Book A seguito della recente evoluzione normativa, che presenta come ultimi elementi in ordine cronologico il D.Lgs. 118/2011 sulla contabilità pubblica 9 e il D.L. 174/2012 10 il bilancio consolidato si conferma come uno strumento necessario per amministratori, tecnici e cittadini, non solo in chiave di mero controllo dell’attività delle aziende e della capogruppo/Comune ma soprattutto come elemento utile per le decisioni amministrative fondamentali e per la comunicazione a livello locale 11 . Il bilancio consolidato dell’ente locale 12 presenta, però, delle problematiche specifi che che lo contraddistinguono profondamente rispetto alla disciplina, relativa alle società commerciali, cui normalmente si fa riferimento 13 . Al riguardo il legislatore è intervenuto con il nuovo principio contabile per gli enti locali 14 a dettare una regolamentazione specifi ca al consolidamento dei conti nel caso di gruppi misti formati da aziende private e da aziende ed enti del settore pubblico 15 . L’informativa che deve dare una public entity è assai più rilevante rispetto a quella che si può richiedere ad una società di capitale. Da qui la necessità di fornire una disclosure supplementare, che riconduca ad unità prospetti di bilancio che seguono principi contabili diversi 16 . Occorre, pertanto, individuare le possibili soluzioni al problema. Al riguardo le esperienze straniere non danno molto aiuto perché, nei paesi ad economia avanzata, sono ormai pochi i casi in cui la contabilità di comuni e province non sia sostanzialmente allineata con quella privatistica 17 . Nella realtà italiana la scelta gerarchica appare quella preferibile, in quanto non esiste una vera alternativa ai criteri di valutazione civilistici. La soluzione consiste, di regola, nel fare riclassifi care il bilancio (da OIC a IFRS o viceversa) a una delle due parti: 9 Tale decreto detta disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in attuazione della delega contenuta nell’art. 2, co. 6, L. 31/12/2009, n. 196 (legge di contabilità e fi nanza pubblica) che aveva modifi cato l’art. 2, L. 42/2009 (legge delega sull’attuazione del federalismo fi scale). Il decreto prevede, tra l’altro, che le amministrazioni pubbliche adottino uno schema di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati (art. 11); fi ssa inoltre come principio fondamentale del bilancio la rappresentazione della spesa in missioni e programmi con l’identifi cazione dell’unità di voto per l’approvazione del bilancio costituita almeno dal programma (art. 13). Vengono poi introdotti criteri per la specifi cazione e classifi cazione delle spese e delle entrate (artt. 14 e 15) e si individuano strumenti di fl essibilità degli stanziamenti di bilancio (art. 16) e la riclassifi cazione dei dati contabili degli enti e degli organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche attraverso la rilevazione SIOPE di cui all’art. 14, co. 6, L. 196/2009 (art. 17). 10 Il decreto ha sostituito tra l’altro l’art. 147-quater (Controlli sulle società partecipate) del D.Lgs. 267/2000, articolo che al co. 4 prevede che i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica. 11 Il tema qui posto è contiguo a quello di identifi care le fi nalità del consolidato in ambito pubblico, dal momento che lo stesso può essere un effi cace strumento di governo delle attività del gruppo pubblico locale, di comunicazione ai portatori di interesse, e più in generale di trasparenza sulle condizioni economiche, patrimoniali e fi nanziarie del gruppo. Per una ricognizione dei contributi teorici ed empirici in tema si rinvia a Lombrano A., “Bilancio consolidato e informativa interna negli enti locali”, Quaderno monografi co Rirea, n. 40/2006; Lombrano A., “Ruolo del bilancio sociale e linee guida per la sua introduzione negli enti locali”, in L’amministratore locale, n. 2/2004, pagg. 16-19; Preite D., “Bilancio consolidato e informazione per il gruppo pubblico locale”, Egea, Milano, 2006. 12 Denominato talvolta “azienda”, e in questo contesto anche “organizzazione” o “public entity”. 13 Anche se il tutto non può risolversi in una mera analisi delle problematiche che nascono dalla circostanza che i sistemi contabili dell’ente locale sono diversi da quelli delle società dallo stesso controllate, o dal fatto che l’area di consolidamento presenta aspetti peculiari. Ed infatti è necessario comprendere quale è il signifi cato del bilancio consolidato dell’ente locale rispetto a quanto avviene in ambito privatistico e come dunque il suo contenuto debba affrontare tematiche specifi che che lo contraddistinguono profondamente rispetto alla disciplina, relativa alle sole società commerciali, cui normalmente si fa riferimento. Cfr. Farneti G., “Il bilancio consolidato nella prospettiva dell’Osservatorio”, in Azienditalia, n. 12/2009, pag. 769. 14 Allegato 4 al D.P.C.M. 28/12/2011. È necessario anche far riferimento al PCEL 4 che è il principio contabile emanato dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali dedicato appunto alla redazione del bilancio consolidato, frutto di un lavoro di revisione critica dei principi contabili disponibili nel panorama nazionale ed internazionale. Ad oggi purtroppo il PCEL 4 non ha avuto ancora l’approvazione defi nitiva. 15 Il bilancio consolidato del gruppo pubblico locale si pone, infatti, nella zona di confi ne e di integrazione, tra la realtà pubblica e quella privata, stante la necessità da parte dell’ente locale a capo del gruppo di garantire un’adeguata offerta di servizi pubblici e di consentire la verifi ca del livello di effi cienza e di effi cacia nel processo di erogazione, mediante il controllo sulle aziende investite del ruolo di gestore dei servizi. 16 Il consolidato, dovrà inoltre, a benefi cio dei cittadini, esplicitare le informazioni relative alla costituzione di società holding nell’ambito dell’ente locale. Tale pratica, che va delineandosi soprattutto negli ultimi anni, è indirizzata a realizzare fi nalità elusive ed è fonte di costi (connessi alla struttura societaria e alla sua vita amministrativa), nei quali si nascondono i costi della politica, il tutto in condizioni di non trasparenza. Pertanto il consolidato dovrà illustrare quelle informazioni che la menzionata holding porta invece a nascondere. 17 Cfr. Pozzoli S., “Bilancio consolidato ed enti locali. Principi contabili, problemi applicativi e soluzioni”, intervento al convegno Bilancio consolidato ed enti locali, Firenze 18/02/2009. 260 CAPITOLO 10 | IL PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO

Il bilancio consolidato degli enti locali E-Book sono le controllate a riclassifi care i bilanci secondo i criteri scelti dalla capogruppo (caso più diffuso nella prassi); o, al contrario, è la capogruppo ad adeguare i suoi conti a quelli delle partecipate. Negli ultimi anni il bilancio consolidato degli enti locali presenta, però un approccio più spiccatamente metodologico, un carattere maggiormente divulgativo, diretto ai decisori e agli stakeholders, allo scopo di fornire un ulteriore elemento decisionale. In Italia le esperienze di consolidamento negli enti locali sono tuttora molto poche ma, un Comune particolarmente attento alla trasparenza ed effi cienza dell’azione amministrativa, ne avverte la necessità. Non sarebbe altrimenti facile mantenere il governo dei gruppi aziendali locali che, sotto la spinta delle riforme del decennio precedente, si sono notevolmente sviluppati, seppure negli ultimi anni tale tendenza si sia per certi aspetti invertita. Come noto il Bilancio consolidato dei gruppi di società è regolamentato dal D.Lgs. 127/1991, che è però impossibile applicare alla realtà pubblica senza i necessari adattamenti. Occorre, infatti, un’attenta rifl essione sul contesto e sulle peculiarità contabili ed amministrative che sono proprie dell’”organizzazione” 18 . Le aziende previste dall’art. 25, D.Lgs. 127/1991, sul piano contabile, adottano tutte la medesima tipologia di contabilità e seguono (o sono libere di seguire) gli stessi principi contabili – quelli dell’OIC o gli IAS/IFRS, a seconda dei casi – mentre non è così per quanto riguarda gli enti locali e le loro aziende partecipate 19 . Intanto, la normativa nazionale in tema di bilancio consolidato degli Enti Locali ha avuto negli ultimi anni, una importante evoluzione poiché, dopo gli artt. 152 e 230, TUEL 20 e l’art. 2, co. 2, L. 42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fi scale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione), il D.Lgs. 118/2011 ha avviato una fase di sperimentazione, fi nalizzata alla verifi ca della rispondenza del nuovo assetto contabile alle esigenze conoscitive e all’individuazione di eventuali criticità del sistema. In particolare, agli enti in sperimentazione è fatto obbligo di redigere il bilancio consolidato con i propri organismi strumentali 21 , aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato. 18 L’area di consolidamento rappresentante l’insieme delle aziende costituenti il “gruppo comunale” oggetto del consolidamento dei conti, sarà opportunamente più estesa rispetto a quella che consegue dalla norma civilistica, rientrandovi anche quelle entità per le quali manchi il nesso partecipativo. 19 I principi contabili internazionali per il settore pubblico sono emessi dall’IPSASB (International Public Sector Accounting Standards Board) che è l’Organismo Contabile Internazionale per l’emanazione dei principi contabili del settore pubblico, il quale opera all’interno dell’Associazione internazionale delle professioni contabili (IFAC International Federation of Accountant). Tali principi appaiono come la naturale derivazione degli IAS/IFRS, che sono i principi contabili internazionali del settore privato, poiché, ad eccezione degli IPSAS 22, 23 e 24, ad ogni principio IPSAS è correlabile un principio IAS (International Accounting Standards). Si consideri infi ne, che la traduzione italiana parla di principi ma si tratta di standards che, tuttavia, a differenza degli IAS/ IFRS, non sono obbligatori. Va, tuttavia, ricordato che l’IPSASB non ha il potere di richiedere il rispetto (la cosiddetta “compliance”) degli IPSAS, il cui recepimento è lasciato agli ordinamenti nazionali. 20 Infatti, all’art. 152, si prevede che “il regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti ed organismi costituiti per l’esercizio di funzioni e servizi”, mentre l’art. 230, al comma 6, precisa che: “Il regolamento di contabilità può prevedere la compilazione di un conto consolidato patrimoniale per tutte le attività e passività interne ed esterne”. 21 Gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo sono costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo: - ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda; - ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a defi nire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianifi cazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda; - esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a defi nire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianifi cazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda; - ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione; - esercita un’infl uenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di infl uenza dominante. 261 CAPITOLO 10 | IL PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO

<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />

E-Book<br />

sono le controllate a riclassifi care i bilanci secondo i criteri scelti dalla capogruppo (caso più<br />

diffuso nella prassi);<br />

o, al contrario, è la capogruppo ad adeguare i suoi conti a quelli delle partecipate.<br />

Negli ultimi anni il <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong> presenta, però un approccio più spiccatamente<br />

metodologico, un carattere maggiormente divulgativo, diretto ai decisori e agli stakeholders,<br />

allo scopo di fornire un ulteriore elemento decisionale.<br />

In Italia le esperienze di consolidamento negli <strong>enti</strong> <strong>locali</strong> sono tuttora molto poche ma, un Comune<br />

particolarmente attento alla trasparenza ed effi cienza dell’azione amministrativa, ne avverte la<br />

necessità. Non sarebbe altrim<strong>enti</strong> facile mantenere il governo <strong>dei</strong> gruppi aziendali <strong>locali</strong> che, sotto<br />

la spinta delle riforme del decennio precedente, si sono notevolmente sviluppati, seppure negli ultimi<br />

anni tale tendenza si sia per certi aspetti invertita.<br />

Come noto il Bilancio <strong>consolidato</strong> <strong>dei</strong> gruppi di società è regolamentato dal D.Lgs. 127/1991,<br />

che è però impossibile applicare alla realtà pubblica senza i necessari adattam<strong>enti</strong>. Occorre, infatti,<br />

un’attenta rifl essione sul contesto e sulle peculiarità contabili ed amministrative che sono proprie<br />

dell’”organizzazione” 18 .<br />

Le aziende previste dall’art. 25, D.Lgs. 127/1991, sul piano contabile, adottano tutte la medesima<br />

tipologia di contabilità e seguono (o sono libere di seguire) gli stessi principi contabili – quelli<br />

dell’OIC o gli IAS/IFRS, a seconda <strong>dei</strong> casi – mentre non è così per quanto riguarda gli <strong>enti</strong> <strong>locali</strong> e<br />

le loro aziende partecipate 19 .<br />

Intanto, la normativa nazionale in tema di <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> Enti Locali ha avuto negli<br />

ultimi anni, una importante evoluzione poiché, dopo gli artt. 152 e 230, TUEL 20 e l’art. 2, co. 2,<br />

L. 42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fi scale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione),<br />

il D.Lgs. 118/2011 ha avviato una fase di sperimentazione, fi nalizzata alla verifi ca della<br />

rispondenza del nuovo assetto contabile alle esigenze conoscitive e all’individuazione di eventuali<br />

criticità del sistema. In particolare, agli <strong>enti</strong> in sperimentazione è fatto obbligo di redigere il <strong>bilancio</strong><br />

<strong>consolidato</strong> con i propri organismi strumentali 21 , aziende, società controllate e partecipate, secondo<br />

le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong>.<br />

18 L’area di consolidamento rappresentante l’insieme delle aziende costitu<strong>enti</strong> il “gruppo comunale” oggetto del consolidamento <strong>dei</strong> conti, sarà opportunamente<br />

più estesa rispetto a quella che consegue dalla norma civilistica, rientrandovi anche quelle <strong>enti</strong>tà per le quali manchi il nesso partecipativo.<br />

19 I principi contabili internazionali per il settore pubblico sono emessi dall’IPSASB (International Public Sector Accounting Standards Board) che è l’Organismo<br />

Contabile Internazionale per l’emanazione <strong>dei</strong> principi contabili del settore pubblico, il quale opera all’interno dell’Associazione internazionale delle<br />

professioni contabili (IFAC International Federation of Accountant). Tali principi appaiono come la naturale derivazione <strong>degli</strong> IAS/IFRS, che sono i principi<br />

contabili internazionali del settore privato, poiché, ad eccezione <strong>degli</strong> IPSAS 22, 23 e 24, ad ogni principio IPSAS è correlabile un principio IAS (International<br />

Accounting Standards). Si consideri infi ne, che la traduzione italiana parla di principi ma si tratta di standards che, tuttavia, a differenza <strong>degli</strong> IAS/<br />

IFRS, non sono obbligatori. Va, tuttavia, ricordato che l’IPSASB non ha il potere di richiedere il rispetto (la cosiddetta “compliance”) <strong>degli</strong> IPSAS, il cui<br />

recepimento è lasciato agli ordinam<strong>enti</strong> nazionali.<br />

20 Infatti, all’art. 152, si prevede che “il regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata <strong>dei</strong> risultati globali delle gestioni relative ad<br />

<strong>enti</strong> ed organismi costituiti per l’esercizio di funzioni e servizi”, mentre l’art. 230, al comma 6, precisa che: “<strong>Il</strong> regolamento di contabilità può prevedere<br />

la compilazione di un conto <strong>consolidato</strong> patrimoniale per tutte le attività e passività interne ed esterne”.<br />

21 Gli <strong>enti</strong> strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo sono costituiti dagli <strong>enti</strong> pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:<br />

- ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza <strong>dei</strong> voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;<br />

- ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza <strong>dei</strong> compon<strong>enti</strong> <strong>degli</strong> organi decisionali, compet<strong>enti</strong><br />

a defi nire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianifi cazione ed alla programmazione dell’attività<br />

di un ente o di un’azienda;<br />

- esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza <strong>dei</strong> diritti di voto nelle sedute <strong>degli</strong> organi decisionali, compet<strong>enti</strong> a defi nire le scelte strategiche<br />

e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianifi cazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;<br />

- ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi cons<strong>enti</strong>ti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;<br />

- esercita un’infl uenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio<br />

pubblico e di concessione stipulati con <strong>enti</strong> o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di<br />

infl uenza dominante.<br />

261 CAPITOLO 10 | IL PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO

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