Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...
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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />
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tore, che, all’art. 23-bis della manovra estiva 2008, prevede l’estensione del patto di stabilità<br />
interno a tali società;<br />
b) di capitale. Queste ultime infatti costituiscono, di regola, la parte principale del gruppo ente<br />
locale per numerosità <strong>dei</strong> soggetti partecipati, per dimensione economica e, infi ne, per relativa<br />
omogeneità <strong>dei</strong> sistemi contabili.<br />
Comunque, è bene prestare attenzione non solo alla possibilità di derogare transitoriamente<br />
all’inclusione nell’area di consolidamento, ma anche a quanto richiesto il co. 53 del PCEL. Esso<br />
infatti prevede un obbligo di informativa sulla totalità del gruppo, sia a favore <strong>dei</strong> terzi utilizzatori del<br />
<strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong>, sia ai fi ni della governance di gruppo che, ovviamente, deve riguardare l’intero<br />
GEL, a prescindere dalle scelte di consolidamento. Perciò, dovrà essere riportato l’elenco completo<br />
<strong>degli</strong> organismi partecipati e le motivazioni alla base della loro inclusione o esclusione, nonché i criteri<br />
di valutazione impiegati per le partecipazioni che, seppure escluse, dovranno comunque essere<br />
pres<strong>enti</strong> nel <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> come elem<strong>enti</strong> dell’attivo patrimoniale.<br />
Questo passaggio dovrà necessariamente concludersi con la redazione di uno schema riassuntivo<br />
simile a quello prodotto nella Tavola 2.<br />
Tavola 2 - Informazioni di sintesi su realtà oggetto di consolidamento<br />
Ragione sociale Misura della partecipazione Inclusione/esclusione Metodo di consolidamento Note<br />
2.3. Le informazioni integrative<br />
Si è detto che il <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong>, in quanto strumento di informativa esterna, è destinato ad<br />
un numero vasto di utilizzatori.<br />
Per un investitore fi nanziario il <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> di una holding è una “somma” di valori economico-fi<br />
nanziari sintetizzati nei prospetti di stato patrimoniale e di conto economico. Si tratta di un<br />
documento utile a chiarire l’operato del gruppo da molti punti di vista, riassumibili in quelli economici,<br />
fi nanziari e patrimoniali.<br />
Lo stesso discorso, ad ogni evidenza, può essere ripetuto per quanto riguarda il GEL, ma in tal<br />
caso queste ottiche sono insuffi ci<strong>enti</strong>. Infatti, ai destinatari primari dell’informativa, ovvero ai cittadini<br />
ed ai loro rappresentanti in Consiglio Comunale, interessa avere una rappresentazione del GEL<br />
nella sua interezza e non solo di una sua frazione. Paradossalmente, però, questa esigenza di<br />
“sintesi” richiede una maggiore analiticità. Per il cittadino – a differenza di quanto accade per l’investitore<br />
fi nanziario – è importante sapere come è stato ottenuto o mantenuto un certo stato di salute<br />
dell’ente e l’andamento delle prestazioni di servizi dell’ente locale, a prescindere dalle modalità –<br />
interne o esterne – di erogazione delle stesse.<br />
Del resto, per lo stesso ordine di considerazioni, la nuova versione dell’art. 147, TUEL, secondo<br />
la riforma operata dalla Carta delle Autonomie, richiederà un’analisi della qualità <strong>dei</strong> servizi e una<br />
verifi ca del grado di raggiungimento <strong>degli</strong> obiettivi – fi nanziari ma non solo – da parte delle aziende<br />
partecipate. In altre parole, senza la disponibilità di informazioni analitiche almeno sui principali<br />
245 CAPITOLO 10 | IL PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO