Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...
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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />
E-Book<br />
<strong>Il</strong> PCEL 4, in coerenza con i principi contabili internazionali, prevede perciò la possibilità di consolidare,<br />
secondo il metodo proporzionale, le aziende partecipate in virtù di un controllo congiunto.<br />
In ogni caso, è bene ricordare che l’analisi della documentazione deve essere approfondita,<br />
perché possono esserci fattispecie di controllo congiunto anche particolari, come patti di sindacato<br />
a cui partecipino la totalità <strong>dei</strong> soci, e che magari prevedono l’unanimità. In questo caso, dove si<br />
possono reperire le informazioni necessarie?<br />
<strong>Il</strong> PCEL 4, trattando il tema dell’area di consolidamento, fornisce delle indicazioni anche a questo<br />
proposito:<br />
13) Prima di procedere alla defi nizione dell’area di consolidamento è necessario defi nire il<br />
portafoglio di aziende controllate dall’ente locale all’interno del quale vengono considerate<br />
tutte le aziende con le quali l’ente intrattiene rapporti di tipo economico-fi nanziario e contrattuale.<br />
Successivamente, bisogna acquisire tutte le informazioni necessarie per poter<br />
analizzare e defi nire i rapporti giuridici ed economico-fi nanziari tra le aziende apparten<strong>enti</strong><br />
al portafoglio e tra queste e l’ente locale stesso. Le informazioni raccolte devono riferirsi<br />
al periodo di riferimento del <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong>. Le fonti informative sono di vario genere:<br />
Patti Parasociali; Statuto; Contratti di servizio; Bilancio d’esercizio e <strong>consolidato</strong> (qualora<br />
esistente).<br />
14) Dall’intero insieme di aziende partecipate (società per azioni, aziende speciali, istituzioni,<br />
consorzi, ecc…) che formano il gruppo pubblico locale è necessario estrapolare solamente<br />
quelle che sono effettivamente sottoposte a “controllo”, infl uenza notevole o controllo<br />
congiunto da parte del soggetto economico, che abbia in pratica il potere di indirizzare la<br />
politica di gestione di ciascuna di esse nel perseguimento di una strategia comune.<br />
Pertanto, per defi nire l’area di consolidamento occorre un’istruttoria approfondita non solo <strong>dei</strong><br />
rapporti tra ente locale ed azienda, ma anche tra quelli <strong>degli</strong> eventuali azionisti.<br />
Nell’affrontare questa analisi occorre poi rifl ettere sul fatto che il PCEL 4 tiene conto delle diffi -<br />
coltà <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong> in sede di prima implementazione del <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> e che interviene in<br />
proposito nella parte del documento dedicata alla “disciplina transitoria”, dove si precisa:<br />
52) Nel triennio di prima applicazione di questo principio è possibile procedere al consolidamento<br />
delle sole controllate che abbiano fi gura giuridica di società di capitale o limitarsi alle<br />
sole società in house.<br />
53) Quando l’ente locale applica le disposizioni transitorie contenute nel paragrafo 52, deve rilevare<br />
il fatto che non tutte le controllate sono state consolidate e portare in elenco le <strong>enti</strong>tà<br />
giuridiche ed economiche che sono state escluse dall’area di consolidamento in ragione di<br />
tale disposizione transitoria.<br />
In sostanza, il principio contabile prevede che, nel primo triennio di redazione del <strong>consolidato</strong>, si<br />
possa evitare di procedere al consolidamento dell’intero gruppo, limitandosi, alternativamente, alle<br />
sole società:<br />
a) in-house. Del resto, tale priorità è dettata sia dalla Corte <strong>dei</strong> Conti, che nelle proprie linee guida<br />
ha sempre dedicato una particolare attenzione alle società di questo tipo, sia dal legisla-<br />
244 CAPITOLO 10 | IL PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO