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Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...

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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />

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Anzitutto, se il valore della società è importante e se la quota di partecipazione è relativamente<br />

bassa in termini percentuali, come avviene nel caso del Comune di Bologna per Hera SpA, si rischia<br />

di arrivare alla situazione, paradossale, in cui a livello di GEL gli “interessi di terzi” – cioè le<br />

quote di patrimonio netto delle minoranze, idealmente non i cittadini di Bologna bensì i vari investitori<br />

coinvolti nell’azionariato della società – siano preval<strong>enti</strong> o quasi.<br />

Anche dove non sia così, ad esempio nel caso di una holding coinvolga più comuni apparten<strong>enti</strong><br />

a province limitrofe, resta un quesito: perché rappresentare come propri investim<strong>enti</strong> realizzati nel<br />

territorio di altri comuni?<br />

In molti casi, la partecipazione a tali società nasce su base territoriale – cosa tipica nel settore<br />

idrico, dove spesso la ripartizione delle quote avviene indicativamente in proporzione al numero di<br />

abitanti. In questi casi, procedendo ad un consolidamento integrale, si rischia di dare una rappresentazione<br />

falsata della realtà. E non sarebbe neppure corretto perché, se si prendono statuti o atti<br />

parasociali, si comprende che di regola tale controllo non è in capo ad un solo ente. Infatti, normalmente<br />

le regole di governance di queste società rispecchiano la loro genesi e tendono a coinvolgere<br />

nel sistema decisionale tutti gli “azionisti”. Questo aspetto richiede per verifi care se le aziende di<br />

cui il comune detiene quote signifi cative siano veramente controllate in forma esclusiva o mediante<br />

un controllo congiunto. Ad esempio, appare condivisibile la scelta del comune di Pisa che ha proceduto<br />

al consolidamento del Gruppo Acque SpA, al quale è affi data la gestione del servizio idrico<br />

integrato del Basso Valdarno che comprende i territori di 5 province, applicando il metodo proporzionale<br />

e limitando l’impatto sui conti consolidati alla quota di partecipazione detenuta dal comune.<br />

<strong>Il</strong> concetto di controllo congiunto non è defi nito nel PCEL 4, ma il punto 6 del Principio Contabile<br />

IPSAS 8 – Informazioni contabili relative alle partecipazioni nelle Joint Venture – precisa che esso<br />

può essere indicato come: “la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività<br />

economica” 4 . In sostanza, il controllo congiunto si realizza quando un gruppo di azionisti, che insieme<br />

hanno la maggioranza <strong>dei</strong> voti in assemblea, stipula un “accordo vincolante”, statutario o di<br />

patto parasociale, che li vincola ad agire in assemblea in modo coordinato.<br />

Si deve tenere conto, per altro, che questa eventualità nelle pubbliche amministrazioni <strong>locali</strong> è<br />

assai più frequente di quanto non avvenga nei gruppi privati.<br />

Infatti, nelle società a cui partecipano più comuni c’è sempre l’esigenza di tutelare gli <strong>enti</strong> che<br />

hanno dimensione minore ma che, giustamente, sentono la necessità di fare pesare la rappresentanza<br />

del loro territorio. Questo signifi ca che si può avere controllo congiunto anche quando un solo<br />

ente detiene la maggioranza assoluta <strong>dei</strong> diritti di voto. Tutto ciò, per altro, contribuisce a rendere<br />

più realistico anche il <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> al quale il cittadino guarda per sapere cosa accade nel<br />

suo comune e non altrove.<br />

In proposito, il punto 25 del PCEL 4 precisa che:<br />

25) È ammesso il consolidamento proporzionale di quelle aziende per le quali si confi guri un<br />

controllo congiunto tra più soggetti. La dimostrazione del controllo congiunto deve essere<br />

illustrata e fondarsi su situazioni di diritto o di fatto.<br />

4 Cfr. “IFAC, Principi contabili internazionali per il settore pubblico”, Milano, Egea, 2000. Questa è l’unica traduzione in italiano, purtroppo un po’ datata.<br />

La versione aggiornata si trova sul sito di IPSASB, www.ipsasb.org.<br />

243 CAPITOLO 10 | IL PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO

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