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Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...

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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />

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E se ci fossero delle controllate “eterogenee” rispetto alle funzioni dell’ente? In effetti, questo<br />

può verifi carsi, ma a questo proposito, i commi 27 e segu<strong>enti</strong> dell’art. 3 della legge fi nanziaria per<br />

il 2008, vietano di costituire o mantenere società che non siano strettamente necessarie alla realizzazione<br />

delle fi nalità istituzionali del comune o della provincia. D’altra parte, è possibile che la<br />

partecipazione in un’attività estranea rispetto a quella dell’ente sia posseduta indirettamente per<br />

mezzo di una azienda che eroga un SPL. Ad esempio, il Comune di Siena ha escluso dall’area di<br />

consolidamento le aziende che, pur essendo partecipate dirette, svolgono un’attività fi nanziaria e di<br />

sviluppo e ha incluso, indipendentemente dall’attività realizzata, le partecipate indirette che rientrano<br />

nel <strong>consolidato</strong> di una partecipata diretta.<br />

In proposito, riteniamo opportuno che l’ente, anche quando le partecipazioni sono “distanti” rispetto<br />

alla sua attività, debba comunque includerle nel <strong>consolidato</strong>, in modo da giustifi care la decisione<br />

di compiere quell’investimento.<br />

Anche il PCEL 4 opta per il consolidamento di tutte le controllate:<br />

10) Un’<strong>enti</strong>tà controllata non è esclusa dal consolidamento in ragione del fatto che le sue attività<br />

sono dissimili da quelle di altre <strong>enti</strong>tà all’interno del Gruppo Ente Locale. Informazioni<br />

signifi cative sono fornite consolidando tali controllate e fornendo informazioni aggiuntive<br />

nel <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> in merito alle diverse attività delle controllate. Per esempio, le informazioni<br />

aggiuntive richieste dall’IPSAS 18 “Informativa di settore” aiutano a spiegare la<br />

rilevanza delle diverse attività all’interno del complesso economico.<br />

In caso contrario, giocando sulle facili ambiguità a cui si presta il concetto di “attività dissimile”,<br />

sarebbe fi n troppo facile escludere questa o quella società controllata perché ritenuta “scomoda”.<br />

Analogamente operano anche il D.Lgs. 118/2011 ed il futuro regolamento derivante dalla<br />

L. 196/2009.<br />

<strong>Il</strong> tema dell’area di consolidamento, però, non si esaurisce nel concetto di controllo. Come illustrato<br />

nelle pagine preced<strong>enti</strong>, il legislatore, ha abbinato alla spinta verso le esternalizzazioni<br />

un’altra, altrettanto decisa, tendente a favorire la crescita dimensionale delle aziende di servizi<br />

pubblici <strong>locali</strong>. Da qui la decisione di costituire società di ambito territoriale ottimale per la gestione<br />

del servizio idrico e di quello concernente il trattamento <strong>dei</strong> rifi uti. Del resto, l’orientamento verso<br />

l’aggregazione è stato, in parte, spontaneo e ha dato origine a realtà complesse ed articolate, sia in<br />

termini di azionariato, sia di struttura delle società, che a loro volta sono diventate <strong>dei</strong> gruppi aziendali,<br />

frequentemente di tipo operativo ma non solo.<br />

Pertanto:<br />

1) alcune società partecipate sono a loro volta delle capogruppo che possono assumere la fi sionomia<br />

di holding industriali o fi nanziarie;<br />

2) altre società sono partecipate da più soggetti, che possono essere tutti <strong>enti</strong> <strong>locali</strong> oppure no.<br />

<strong>Il</strong> primo caso non crea particolari complicazioni, anzi può contribuire a semplifi care il lavoro di chi<br />

si deve procedere al consolidamento. Infatti, il <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> della società che già lo redigono<br />

in virtù di un proprio obbligo di legge può rappresentare una ottima base di partenza alla quale,<br />

probabilmente, dovranno essere apportare pochissime modifi che.<br />

<strong>Il</strong> secondo caso invece merita una rifl essione maggiore, poiché il fatto che un’azienda partecipata<br />

operi su un territorio più vasto di quello comunale o provinciale e che sia partecipata da terzi<br />

soggetti privati può creare <strong>dei</strong> problemi, per quanto non insormontabili.<br />

242 CAPITOLO 10 | IL PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO

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