Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...
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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />
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Lo schema da compilare dovrebbe contenere almeno l’elenco delle partecipate e le suddette<br />
informazioni (Tavola 1).<br />
Tavola 1 - Prospetto delle partecipazioni detenute<br />
Ragione sociale Misura della partecipazione Attività svolta Tipologia di controllo Note<br />
2.2. L’individuazione dell’area di consolidamento<br />
Una volta defi niti i confi ni del gruppo dell’ente locale, è necessario individuare le <strong>enti</strong>tà che dovranno<br />
partecipare al processo di consolidamento, ovvero l’area di consolidamento.<br />
In sintesi, possiamo affermare che l’area di consolidamento debba essere defi nita considerando<br />
se le realtà partecipate dall’ente sono, alternativamente, soggette ad effettivo controllo, ad infl uenza<br />
notevole oppure al controllo congiunto da parte del soggetto economico che, in pratica, deve avere<br />
il potere di indirizzare la politica di gestione di ciascuna di esse.<br />
In merito, la disciplina privatistica ha avuto un atteggiamento mutevole, a testimonianza anche<br />
della delicatezza della questione. Infatti, l’art. 28, co. 1, D.Lgs. 127/1991 prevedeva, prima delle<br />
modifi che apportate dal D.Lgs. 32/2007, che “devono essere escluse dal consolidamento le imprese<br />
controllate la cui attività abbia caratteri tali che la loro inclusione renderebbe il <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong><br />
inidoneo a realizzare i fi ni indicati nel secondo comma dell’art. 29” e cioè a raggiungere l’obiettivo<br />
di dare una rappresentazione veritiera e corretta dell’azienda nel suo complesso 3 .<br />
Tale comma, infatti, ripropone il dilemma tipico <strong>dei</strong> sistemi contabili: quello della signifi catività<br />
dell’informazione. È innegabile, infatti, che più le attività sono eterogenee e minore è la comprensibilità<br />
del dato aggregato. Al tempo stesso, tale prospettiva introduce un elemento di discrezionalità<br />
molto forte nelle mani <strong>degli</strong> amministratori, poiché consente loro di decidere quali società consolidare<br />
secondo considerazioni discrezionali di tipo esclusivamente tecnico che, privilegiando l’omogeneità<br />
della informazione, rischiano di non chiarire al lettore del <strong>bilancio</strong> l’effettivo stato di salute<br />
del gruppo. Per questo motivo il D.Lgs. 32/2007 ha abrogato tale disposizione, favorendo, nella<br />
redazione del <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong>, le informazioni sulla salute fi nanziario e patrimoniale dell’ente<br />
rispetto ad altri aspetti.<br />
Pertanto, il <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> di un gruppo di società che svolge un’attività fortemente differenziata,<br />
seguendo i principi civilistici, oggi è in grado di esprimere delle indicazioni in merito alla<br />
solidità patrimoniale dell’<strong>enti</strong>tà osservata ed di fornire una lettura del suo volume di ricavi, di costo<br />
del lavoro, ecc…, ma non è capace di rappresentare in modo corretto le performance di settore, per<br />
conoscere le quali occorre avvalersi di canali informativi diversi.<br />
Se ci spostiamo dal mondo delle imprese a quello delle autonomie <strong>locali</strong>, è chiaro che pensare<br />
alla possibilità di escludere <strong>degli</strong> organismi partecipati in ragione della presunta eterogeneità della<br />
attività svolta rispetto all’ente locale sarebbe incoerente con le fi nalità di una provincia e, soprattutto,<br />
di un comune, le cui funzioni sono fi siologicamente molteplici ed estremamente diverse tra loro.<br />
Inoltre, l’eterogeneità in questo ambito si misura in ordine al livello di coerenza con l’esercizio delle<br />
proprie funzioni e non in ragione dell’attività in sé che non può essere che molto differenziata.<br />
3 Recita infatti l’art. 29, co. 2, che “il <strong>bilancio</strong> deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale<br />
e fi nanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate”.<br />
241 CAPITOLO 10 | IL PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO