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Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...

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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />

E-Book<br />

Lo schema da compilare dovrebbe contenere almeno l’elenco delle partecipate e le suddette<br />

informazioni (Tavola 1).<br />

Tavola 1 - Prospetto delle partecipazioni detenute<br />

Ragione sociale Misura della partecipazione Attività svolta Tipologia di controllo Note<br />

2.2. L’individuazione dell’area di consolidamento<br />

Una volta defi niti i confi ni del gruppo dell’ente locale, è necessario individuare le <strong>enti</strong>tà che dovranno<br />

partecipare al processo di consolidamento, ovvero l’area di consolidamento.<br />

In sintesi, possiamo affermare che l’area di consolidamento debba essere defi nita considerando<br />

se le realtà partecipate dall’ente sono, alternativamente, soggette ad effettivo controllo, ad infl uenza<br />

notevole oppure al controllo congiunto da parte del soggetto economico che, in pratica, deve avere<br />

il potere di indirizzare la politica di gestione di ciascuna di esse.<br />

In merito, la disciplina privatistica ha avuto un atteggiamento mutevole, a testimonianza anche<br />

della delicatezza della questione. Infatti, l’art. 28, co. 1, D.Lgs. 127/1991 prevedeva, prima delle<br />

modifi che apportate dal D.Lgs. 32/2007, che “devono essere escluse dal consolidamento le imprese<br />

controllate la cui attività abbia caratteri tali che la loro inclusione renderebbe il <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong><br />

inidoneo a realizzare i fi ni indicati nel secondo comma dell’art. 29” e cioè a raggiungere l’obiettivo<br />

di dare una rappresentazione veritiera e corretta dell’azienda nel suo complesso 3 .<br />

Tale comma, infatti, ripropone il dilemma tipico <strong>dei</strong> sistemi contabili: quello della signifi catività<br />

dell’informazione. È innegabile, infatti, che più le attività sono eterogenee e minore è la comprensibilità<br />

del dato aggregato. Al tempo stesso, tale prospettiva introduce un elemento di discrezionalità<br />

molto forte nelle mani <strong>degli</strong> amministratori, poiché consente loro di decidere quali società consolidare<br />

secondo considerazioni discrezionali di tipo esclusivamente tecnico che, privilegiando l’omogeneità<br />

della informazione, rischiano di non chiarire al lettore del <strong>bilancio</strong> l’effettivo stato di salute<br />

del gruppo. Per questo motivo il D.Lgs. 32/2007 ha abrogato tale disposizione, favorendo, nella<br />

redazione del <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong>, le informazioni sulla salute fi nanziario e patrimoniale dell’ente<br />

rispetto ad altri aspetti.<br />

Pertanto, il <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> di un gruppo di società che svolge un’attività fortemente differenziata,<br />

seguendo i principi civilistici, oggi è in grado di esprimere delle indicazioni in merito alla<br />

solidità patrimoniale dell’<strong>enti</strong>tà osservata ed di fornire una lettura del suo volume di ricavi, di costo<br />

del lavoro, ecc…, ma non è capace di rappresentare in modo corretto le performance di settore, per<br />

conoscere le quali occorre avvalersi di canali informativi diversi.<br />

Se ci spostiamo dal mondo delle imprese a quello delle autonomie <strong>locali</strong>, è chiaro che pensare<br />

alla possibilità di escludere <strong>degli</strong> organismi partecipati in ragione della presunta eterogeneità della<br />

attività svolta rispetto all’ente locale sarebbe incoerente con le fi nalità di una provincia e, soprattutto,<br />

di un comune, le cui funzioni sono fi siologicamente molteplici ed estremamente diverse tra loro.<br />

Inoltre, l’eterogeneità in questo ambito si misura in ordine al livello di coerenza con l’esercizio delle<br />

proprie funzioni e non in ragione dell’attività in sé che non può essere che molto differenziata.<br />

3 Recita infatti l’art. 29, co. 2, che “il <strong>bilancio</strong> deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale<br />

e fi nanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate”.<br />

241 CAPITOLO 10 | IL PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO

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