Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...
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24 Il bilancio consolidato degli enti locali E-Book partecipazioni con titoli partecipativi (es. azioni, quote); partecipazioni senza titoli partecipativi. Con i titoli partecipativi l’azienda pubblica è titolare di un titolo di proprietà che mantiene un proprio valore di scambio e, quindi, costituisce una vera e propria attività patrimoniale. Sono tali, ad esempio, le partecipazioni dell’azienda pubblica in altre società per azioni che, tradizionalmente, sono quelle che svolgono attività di servizi pubblici (es: trasporti pubblici, energia, acqua, ecc…). Le partecipazioni senza titoli partecipativi danno all’azienda pubblica una titolarità di governance (es.: nomina amministratori, sindaci e revisori, ecc…), ma non un diritto patrimoniale con valore di scambio o di eventuale liquidazione. Si tratta, a esempio, dei conferimenti eseguiti in conto patrimonio di dotazione in diversi soggetti quali, a esempio, associazioni, fondazioni, comitati e consorzi. In questo caso, tali partecipazioni, ancorché prive di valore economico in senso stretto, in quanto è assente il “valore di scambio”, posso considerarsi ugualmente investimenti di natura fi nanziaria, da classifi carsi fra le attività di stato patrimoniale. Ciò è possibile se ci si riferisce ad un concetto più ampio di valore economico, attribuendo così valore all’uso sia giuridico sia strumentale di tali partecipazioni che si rifl ette: “uso giuridico” nell’esercizio del potere di governo e di controllo attraverso la nomina dei soggetti di riferimento per la governance dell’azienda partecipata (es. amministratori, sindaci, ecc.). Questo rapporto, inoltre, giustifi ca l’erogazione di ulteriori contributi in conto esercizio necessari per fi nanziare la gestione dell’azienda partecipata (es.: associazione, fondazione, ecc…); “uso strumentale” per un’attività che mantiene obiettivi di soddisfazione di bisogni pubblici (es. cultura, sport, ecc…), ma viene fatta svolgere da aziende specializzate e terze rispetto all’azienda pubblica. La partecipazione al fondo di dotazione senza titoli partecipativi possiede sia la caratteristica di “rapporto giuridico” sia quella di essere “suscettibile di valutazione”: caratteri richiesti dall’art. 230, co. 2, TUEL 2 per defi nire il patrimonio degli enti locali. Del resto, nel bilancio dell’azienda pubblica vi è un altro caso di attività patrimoniale, priva di “valore di scambio”, rappresentato dai “beni del demanio”, che sono inclusi nello stato attivo del patrimonio (art. 230, co. 3), con una contemporanea iscrizione nel patrimonio netto di una riserva indisponibile, denominata “netto da beni demaniali”. Se ne può dedurre, per analogia, che anche le partecipazioni al fondo di dotazione senza titoli partecipativi possono trovare corretta rappresentazione sia nell’attivo, tra le immobilizzazioni fi nanziarie sia come un “di cui” del patrimonio netto come riserva indisponibile. Questa considerazione è importante ai fi ni della redazione del bilancio consolidato del gruppo pubblico, la cui area di consolidamento vede la presenza, oltre di società partecipate (es. S.p.a.) di numerosi altri soggetti (associazioni, fondazioni, ecc…), per i quali la valorizzazione nello stato patrimoniale dell’azienda pubblica (es. Comune) della “partecipazione al fondo di dotazione” condiziona e rende possibile lo sviluppo tecnico delle operazioni di consolidamento. 2 In particolare, il comma 2 dell’art. 230 del TUEL, defi nisce il patrimonio degli enti locali come il: “(…) complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente suscettibili di valutazione e attraverso la cui rappresentazione contabile e il relativo risultato fi nale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale”. CAPITOLO 1 | OBIETTIVI, STRUMENTI, METODOLOGIE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE
25 Il bilancio consolidato degli enti locali E-Book 6. DEFINIZIONE DI GRUPPO AZIENDALE Nella dottrina, molti studiosi hanno sviluppato il tema del gruppo aziendale e, in particolare, in questa ricerca si fa riferimento a Giovanni Ferrero che defi nisce il gruppo aziendale come “un gruppo di aziende che si presentato come unità economiche nelle quali l’insieme delle società partecipante è amministrato su basi uniformi (o “direzione unica”), in funzione dell’interesse del gruppo unitariamente inteso” 3 . Gli interessi che convergono nel gruppo (interesse di gruppo, interesse della capogruppo, interesse del capitale di comando, interesse delle minoranze, interesse dei conferenti capitale di prestito, interesse dei lavoratori, dei clienti, dei fornitori, delle amministrazioni pubbliche) 4 devono tutti essere considerati e tutelati. Il gruppo economico è un’azienda che si compone di unità connesse da relazioni di complementarietà economica e tecnica, ossia le unità svolgono attività complementari, integrate ed omogenee. I gruppi aziendali si presentano come unità economiche nelle quali l’insieme delle società partecipanti è amministrato su basi uniformi in funzione dell’interesse del gruppo unitariamente inteso. In sostanza, nel gruppo aziendale inteso in senso economico devono esistere rapporti di dipendenza, originati dalla presenza di un soggetto controllante che assicuri alle diverse aziende controllate una unitaria condotta economica 5 . Secondo la defi nizione più restrittiva, il gruppo è un aggregato fra più aziende dotate di autonomia giuridica, ma soggette al controllo economico, mediante partecipazioni al capitale, da parte di un unico soggetto che governa lo stesso secondo un indirizzo gestionale unitario. La dipendenza economica delle unità del gruppo dal soggetto economico presuppone, quindi: un soggetto economico unitario; una direzione e gestione unitaria; un’attività di coordinamento di tutte le unità del gruppo; fi nalità particolari delle unità subordinate rispetto alle fi nalità comuni del gruppo. Il soggetto economico unitario è necessario per infl uenzare in maniera decisiva la politica di gestione delle singole partecipate attraverso l’espressione di un’unica volontà economica ispirata, per l’appunto, a una visione complessiva di gruppo che va oltre gli interessi della specifi ca combinazione produttiva. Nella dottrina economico-aziendale italiana esistono sostanzialmente due diverse defi nizioni di soggetto economico: una, molto ideale, per la quale il soggetto economico è rappresentato da coloro nell’interesse dei quali viene svolta l’attività aziendale (C. Masini). Secondo una visione fondata sull’analisi della governance, invece, esso è costituito dai soggetti in cui si accentra il “potere volitivo” e che, di conseguenza, dominano i massimi organi di governo aziendale (G. Ferrero) 6 . 3 G.Ferrero. “Le determinazioni quantitative d’azienda”, Giuffré, Milano 1967. 4 Per Carlo Masini “quando più combinazioni economiche di produzione o composte pertinenti a soggetti giuridici diversi sono istituite e rette per un unitario soggetto economico si ha il gruppo economico”, tratto da Masini C. “Lavoro e Risparmio”, Utet, Torino, 1979, pag. 567. Secondo Gino Zappa “Il gruppo è un istituto economico destinato a perdurare che, per il soddisfacimento dei bisogni umani, ordina e svolge in continua coordinazione la produzione o il procacciamento e il consumo della ricchezza”, tratto da Zappa G. “Le produzioni nell’economia delle imprese”, Giuffrè, Milano, 1956, pag. 175. 5 Cfr. P. Pisoni, “Il bilancio consolidato”, Giuffrè, Milano, 1995, pp. 15-18. 6 Giovanni Ferrero defi nisce soggetto economico: “il soggetto costituito da una persona fi sica o da una pluralità di persone fi siche le quali di fatto detengono e esercitano il supremo potere volitivo e le connesse prerogative e facoltà di decisone nell’ambito del “management”, subordinatamente soltanto a vincoli di legge e ad altri vincoli ambientali che possono variamente delimitare il potere nel governo economico dell’impresa”, tratto da G. Ferrero “Economia e management”, Giuffré, Milano, 1987, pag. 41. CAPITOLO 1 | OBIETTIVI, STRUMENTI, METODOLOGIE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE
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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />
E-Book<br />
partecipazioni con titoli partecipativi (es. azioni, quote);<br />
partecipazioni senza titoli partecipativi.<br />
Con i titoli partecipativi l’azienda pubblica è titolare di un titolo di proprietà che mantiene un proprio<br />
valore di scambio e, quindi, costituisce una vera e propria attività patrimoniale. Sono tali, ad esempio,<br />
le partecipazioni dell’azienda pubblica in altre società per azioni che, tradizionalmente, sono quelle<br />
che svolgono attività di servizi pubblici (es: trasporti pubblici, energia, acqua, ecc…).<br />
Le partecipazioni senza titoli partecipativi danno all’azienda pubblica una titolarità di governance<br />
(es.: nomina amministratori, sindaci e revisori, ecc…), ma non un diritto patrimoniale con valore di<br />
scambio o di eventuale liquidazione. Si tratta, a esempio, <strong>dei</strong> conferim<strong>enti</strong> eseguiti in conto patrimonio<br />
di dotazione in diversi soggetti quali, a esempio, associazioni, fondazioni, comitati e consorzi.<br />
In questo caso, tali partecipazioni, ancorché prive di valore economico in senso stretto, in quanto<br />
è assente il “valore di scambio”, posso considerarsi ugualmente investim<strong>enti</strong> di natura fi nanziaria,<br />
da classifi carsi fra le attività di stato patrimoniale. Ciò è possibile se ci si riferisce ad un concetto<br />
più ampio di valore economico, attribuendo così valore all’uso sia giuridico sia strumentale di tali<br />
partecipazioni che si rifl ette:<br />
“uso giuridico” nell’esercizio del potere di governo e di controllo attraverso la nomina <strong>dei</strong><br />
soggetti di riferimento per la governance dell’azienda partecipata (es. amministratori, sindaci,<br />
ecc.). Questo rapporto, inoltre, giustifi ca l’erogazione di ulteriori contributi in conto esercizio<br />
necessari per fi nanziare la gestione dell’azienda partecipata (es.: associazione, fondazione,<br />
ecc…);<br />
“uso strumentale” per un’attività che mantiene obiettivi di soddisfazione di bisogni pubblici<br />
(es. cultura, sport, ecc…), ma viene fatta svolgere da aziende specializzate e terze rispetto<br />
all’azienda pubblica.<br />
La partecipazione al fondo di dotazione senza titoli partecipativi possiede sia la caratteristica di<br />
“rapporto giuridico” sia quella di essere “suscettibile di valutazione”: caratteri richiesti dall’art. 230,<br />
co. 2, TUEL 2 per defi nire il patrimonio <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong>. Del resto, nel <strong>bilancio</strong> dell’azienda pubblica vi<br />
è un altro caso di attività patrimoniale, priva di “valore di scambio”, rappresentato dai “beni del demanio”,<br />
che sono inclusi nello stato attivo del patrimonio (art. 230, co. 3), con una contemporanea<br />
iscrizione nel patrimonio netto di una riserva indisponibile, denominata “netto da beni demaniali”.<br />
Se ne può dedurre, per analogia, che anche le partecipazioni al fondo di dotazione senza titoli<br />
partecipativi possono trovare corretta rappresentazione sia nell’attivo, tra le immobilizzazioni fi nanziarie<br />
sia come un “di cui” del patrimonio netto come riserva indisponibile. Questa considerazione<br />
è importante ai fi ni della redazione del <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> del gruppo pubblico, la cui area di<br />
consolidamento vede la presenza, oltre di società partecipate (es. S.p.a.) di numerosi altri soggetti<br />
(associazioni, fondazioni, ecc…), per i quali la valorizzazione nello stato patrimoniale dell’azienda<br />
pubblica (es. Comune) della “partecipazione al fondo di dotazione” condiziona e rende possibile lo<br />
sviluppo tecnico delle operazioni di consolidamento.<br />
2 In particolare, il comma 2 dell’art. 230 del TUEL, defi nisce il patrimonio <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong> come il: “(…) complesso <strong>dei</strong> beni e <strong>dei</strong> rapporti<br />
giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente suscettibili di valutazione e attraverso la cui rappresentazione contabile e il relativo<br />
risultato fi nale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale”.<br />
CAPITOLO 1 | OBIETTIVI, STRUMENTI, METODOLOGIE E PROCEDURE AMMINISTRATIVE