Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...
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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />
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In proposito, nel PCEL 4, al n. 4 e ss., si legge:<br />
4) <strong>Il</strong> termine “Gruppo Ente Locale” è usato nel presente Principio per defi nire, ai fi ni della comunicazione<br />
aziendale, un insieme di aziende comprend<strong>enti</strong> l’ente locale controllante e qualsiasi<br />
eventuale controllata.<br />
5) Un Gruppo Ente Locale può comprendere aziende che perseguono allo stesso tempo obiettivi<br />
sociali ed obiettivi economici.<br />
6) In merito alla defi nizione di gruppo legislatore nazionale ha optato per una confi gurazione di<br />
gruppo ancorata sostanzialmente alle situazioni di controllo, di diritto o di fatto, previste nei<br />
numeri 1) e 2) del 1° comma dell’art. 2359, ampliandone la portata solo per i casi particolari di<br />
controllo esercitato in virtù di accordi con altri soci (patti di sindacato e altri). Le scelte operate<br />
dal legislatore del D.Lgs. 127/1991 sono riconducibili esclusivamente alla facoltà di esprimere,<br />
di diritto o di fatto, una legittima maggioranza <strong>dei</strong> diritti di voto in assemblea ordinaria.<br />
7) Nella interpretazione di Gruppo Ente Locale invece, si è scelto di seguire una visione più<br />
ampia che estende la visione di “controllo” anche a casi, limitati, in cui manchi il nesso partecipativo<br />
come apparirà chiaro dalla lettura <strong>dei</strong> punti 10 e segu<strong>enti</strong>.<br />
Per individuare correttamente il GEL occorre comprendere quali siano le <strong>enti</strong>tà che rientrano<br />
nell’ambito del controllo dell’ente locale e, ancora prima, che cosa si intende con il termine “controllo”.<br />
A tal fi ne, occorre chiedersi se possano essere impiegati i criteri previsti dall’art. 2359, c.c., in<br />
combinato con il disposto dell’art. 26, D.Lgs. 127/1991, nonché alla luce dello IAS 27 e della SIC 12.<br />
Dal punto di vista civilistico, ai sensi dell’art. 2359, rientrano nel concetto di controllo le società:<br />
nelle quali si dispone della maggioranza <strong>dei</strong> voti esercitabili in assemblea ordinaria (cd. situazione<br />
di diritto);<br />
in cui comunque si hanno voti suffi ci<strong>enti</strong> per esercitare una infl uenza dominante (situazione<br />
di fatto);<br />
dove l’infl uenza dominante è comunque esercitabile in virtù di vincoli contrattuali, ovvero<br />
come meglio esplicato – anche se in senso più restrittivo rispetto al dettato del legislatore<br />
civilistico – dall’art. 26, D.Lgs. 127/1991 (situazione contrattuale).<br />
In particolare, l’art. 26, D.Lgs. 127/1991 ha modifi cato il concetto di controllo contrattuale non<br />
riconoscendolo in senso generico, ma confi gurandolo come una ulteriore ipotesi “di diritto”, facendo<br />
riferimento ai casi in cui la legge, lo statuto o i patti parasociali consentano alla partecipante la possibilità<br />
di eleggere la maggioranza <strong>degli</strong> amministratori. In ogni caso, la defi nizione resta abbastanza<br />
ampia e ricomprende tutte le situazioni in cui una azienda è in grado di esercitare una infl uenza<br />
dominante sulla partecipata, realizzando un concreto potere di nomina e di indirizzo.<br />
Ai nostri fi ni, che sono quelli di defi nire la “superfi cie” del GEL, la norma appare lacunosa, perché<br />
non affronta in maniera inappropriata un caso particolare ma frequente negli <strong>enti</strong> <strong>locali</strong>. Infatti,<br />
sono tutt’altro che rari i casi in cui il comune non esercita un diritto di nomina e non possiede quote<br />
di partecipazione, ma è comunque fortemente interessato al destino di un ente al punto da essere<br />
responsabile della sua sopravvivenza. In questo caso specifi co, il limite dell’approccio privatistico<br />
è volere individuare il rapporto di controllo come un dato di natura proprietaria, ignorando il senso<br />
239 CAPITOLO 10 | IL PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO