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Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...

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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />

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In proposito, nel PCEL 4, al n. 4 e ss., si legge:<br />

4) <strong>Il</strong> termine “Gruppo Ente Locale” è usato nel presente Principio per defi nire, ai fi ni della comunicazione<br />

aziendale, un insieme di aziende comprend<strong>enti</strong> l’ente locale controllante e qualsiasi<br />

eventuale controllata.<br />

5) Un Gruppo Ente Locale può comprendere aziende che perseguono allo stesso tempo obiettivi<br />

sociali ed obiettivi economici.<br />

6) In merito alla defi nizione di gruppo legislatore nazionale ha optato per una confi gurazione di<br />

gruppo ancorata sostanzialmente alle situazioni di controllo, di diritto o di fatto, previste nei<br />

numeri 1) e 2) del 1° comma dell’art. 2359, ampliandone la portata solo per i casi particolari di<br />

controllo esercitato in virtù di accordi con altri soci (patti di sindacato e altri). Le scelte operate<br />

dal legislatore del D.Lgs. 127/1991 sono riconducibili esclusivamente alla facoltà di esprimere,<br />

di diritto o di fatto, una legittima maggioranza <strong>dei</strong> diritti di voto in assemblea ordinaria.<br />

7) Nella interpretazione di Gruppo Ente Locale invece, si è scelto di seguire una visione più<br />

ampia che estende la visione di “controllo” anche a casi, limitati, in cui manchi il nesso partecipativo<br />

come apparirà chiaro dalla lettura <strong>dei</strong> punti 10 e segu<strong>enti</strong>.<br />

Per individuare correttamente il GEL occorre comprendere quali siano le <strong>enti</strong>tà che rientrano<br />

nell’ambito del controllo dell’ente locale e, ancora prima, che cosa si intende con il termine “controllo”.<br />

A tal fi ne, occorre chiedersi se possano essere impiegati i criteri previsti dall’art. 2359, c.c., in<br />

combinato con il disposto dell’art. 26, D.Lgs. 127/1991, nonché alla luce dello IAS 27 e della SIC 12.<br />

Dal punto di vista civilistico, ai sensi dell’art. 2359, rientrano nel concetto di controllo le società:<br />

nelle quali si dispone della maggioranza <strong>dei</strong> voti esercitabili in assemblea ordinaria (cd. situazione<br />

di diritto);<br />

in cui comunque si hanno voti suffi ci<strong>enti</strong> per esercitare una infl uenza dominante (situazione<br />

di fatto);<br />

dove l’infl uenza dominante è comunque esercitabile in virtù di vincoli contrattuali, ovvero<br />

come meglio esplicato – anche se in senso più restrittivo rispetto al dettato del legislatore<br />

civilistico – dall’art. 26, D.Lgs. 127/1991 (situazione contrattuale).<br />

In particolare, l’art. 26, D.Lgs. 127/1991 ha modifi cato il concetto di controllo contrattuale non<br />

riconoscendolo in senso generico, ma confi gurandolo come una ulteriore ipotesi “di diritto”, facendo<br />

riferimento ai casi in cui la legge, lo statuto o i patti parasociali consentano alla partecipante la possibilità<br />

di eleggere la maggioranza <strong>degli</strong> amministratori. In ogni caso, la defi nizione resta abbastanza<br />

ampia e ricomprende tutte le situazioni in cui una azienda è in grado di esercitare una infl uenza<br />

dominante sulla partecipata, realizzando un concreto potere di nomina e di indirizzo.<br />

Ai nostri fi ni, che sono quelli di defi nire la “superfi cie” del GEL, la norma appare lacunosa, perché<br />

non affronta in maniera inappropriata un caso particolare ma frequente negli <strong>enti</strong> <strong>locali</strong>. Infatti,<br />

sono tutt’altro che rari i casi in cui il comune non esercita un diritto di nomina e non possiede quote<br />

di partecipazione, ma è comunque fortemente interessato al destino di un ente al punto da essere<br />

responsabile della sua sopravvivenza. In questo caso specifi co, il limite dell’approccio privatistico<br />

è volere individuare il rapporto di controllo come un dato di natura proprietaria, ignorando il senso<br />

239 CAPITOLO 10 | IL PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO

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