Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...
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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />
E-Book<br />
I metodi di consolidamento applicabi li sono rispettivamente:<br />
per le società controllate 1 , il metodo integrale;<br />
per le società collegate 2 , il Metodo Proporzionale.<br />
<strong>Il</strong> metodo di consolidamento integrale si attua mediante la somma delle singole voci del conto<br />
economico e dello stato patrimoniale (escluso il patrimonio netto), ottenendo così un aggregato, dal<br />
quale vengono eliminate le partite intercompany, ossia i rapporti di costo – ricavo e debito – credito<br />
reciproci fra le società e il Comune e fra le società stesse. Successivamente, si procede alle elisioni<br />
di patrimonio netto, le quali consentono di eliminare il patrimonio della società consolidata in contropartita<br />
del costo della stessa partecipazione, iscritto nel <strong>bilancio</strong> del Comune di Torino. La differenza<br />
fra il costo della partecipazione nel <strong>bilancio</strong> del Comune e il patrimonio netto della corrispondente<br />
società partecipata fa emergere:<br />
a) una differenza di consolidamento positiva (goodwill), nell’ipotesi di costo della partecipazione<br />
maggiore della quota di patrimonio netto;<br />
b) una differenza di consolidamento negativa, nell’ipotesi di costo della partecipazione inferiore<br />
alla quota di patrimonio netto.<br />
In merito alla differenza di consolidamento positiva è necessario valutare caso per caso, sulla<br />
base della “durata dell’investimento” o della scadenza del contratto di servizio, l’aliquota da applicare<br />
per l’ammortamento della suddetta differenza.<br />
In merito alla differenza di consolidamento negativa, tale somma è imputata a riserva di patrimonio<br />
netto (riserva di consolidamento).<br />
I bilanci delle società partecipate devono essere oggetto di riclassifi cazione, realizzata con opportuni<br />
mezzi informatici, che consentano di confrontare, sommare e sintetizzare le informazioni.<br />
<strong>Il</strong> vantaggio principale di un criterio di riclassifi cazione <strong>dei</strong> bilanci omogeneo risiede nel fatto che<br />
è possibile mettere a confronto bilanci di più società, fornendo un’informazione suffi cientemente<br />
sintetica.<br />
Le principali criticità riscontrabili sono:<br />
determinazione della posizione fi nanziaria netta;<br />
individuazione <strong>dei</strong> rapporti intercompany all’interno del gruppo;<br />
eterogeneità <strong>dei</strong> principi contabili applicati dalle società del gruppo.<br />
La determinazione della posizione fi nanziaria netta richiede un’attenta analisi della natura <strong>dei</strong><br />
crediti e <strong>dei</strong> debiti per enucleare quelli di natura fi nanziaria i quali hanno impatto sulla posizione<br />
fi nanziaria. Per individuare tali debiti e crediti le informazioni utilizzate possono essere individuate<br />
nella nota integrativa, negli allegati al <strong>bilancio</strong> e le informazioni ottenute a seguito di richieste specifi<br />
che rivolte alle società stesse.<br />
1 Così come individuate dal sistema <strong>dei</strong> principi contabili di riferimento (principio contabile 4 sul <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong>, dall’allegato 4<br />
D.P.C.M. 28/12/2011 e l’IPSAS 6) impongono l’obbligo di redigere il <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> a tutte le <strong>enti</strong>tà del settore pubblico che esercitano un potere di<br />
controllo su altre <strong>enti</strong>tà economiche. <strong>Il</strong> concetto di controllo, a sua volta, viene defi nito come il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali<br />
dell’<strong>enti</strong>tà controllata in modo da ottenerne i benefi ci relativi.<br />
2 Così come individuate dal principio contabile 4 e dall’IPSAS 7.<br />
219 CAPITOLO 9 | ADEGUAMENTO DEI BILANCI CONSUNTIVI DEL GRUPPO PUBBLICO LOCALE