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Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...

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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />

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Tali rapporti, infatti possono scaturire anche da legami di tipo contrattuale che attribuiscono al<br />

Comune una funzione di guida e di controllo verso le aziende in virtù della titolarità del servizio pubblico<br />

che rimane nelle mani dell’Ente stesso.<br />

Secondo l’IPSAS 6 un’azienda si dice controllata quando l’ente pubblico ha il potere di determinarne<br />

le scelte amministrative e fi nanziarie così da benefi ciare <strong>dei</strong> risultati, in termini fi nanziari e di<br />

obiettivi, della loro attività. In virtù di questa defi nizione gli IPSAS hanno individuato delle condizioni<br />

di potere e di benefi cio la cui esistenza congiunta di almeno una delle due tipologie, permette di<br />

determinare l’esistenza del controllo.<br />

Per qualifi care un’azienda come collegata l’IPSAS 7 utilizza il criterio dell’infl uenza notevole.<br />

Quest’ultima si ha quando il Comune ha il potere di partecipare alla defi nizione delle scelte amministrative<br />

e gestionali della partecipata (senza averne il controllo) e benefi cia dell’attività dell’azienda<br />

considerata, in termini fi nanziari e di obiettivi. Anche in questo caso per individuare con facilità l’esistenza<br />

di infl uenza notevole, qualora si sia già esclusa la presenza di controllo, gli IPSAS hanno<br />

previsto un serie di condizioni di infl uenza notevole. <strong>Il</strong> soddisfacimento di almeno una di tali condizioni,<br />

congiuntamente all’esistenza di almeno una di quelle di benefi cio, determina la qualifi cazione<br />

di un’azienda come collegata.<br />

L’altra tipologia di azienda, prevista dall’IPSAS 8, consiste in una partecipazione a controllo congiunto<br />

(o joint venture), vale a dire un accordo vincolante mediante il quale due o più parti intraprendono<br />

un’attività economica sottoposta a controllo congiunto.<br />

3.7. Metodi di consolidamento per le controllate<br />

<strong>Il</strong> metodo di consolidamento determina le modalità con cui gli elem<strong>enti</strong> economici e patrimoniali<br />

di ogni singola azienda vengono integrati per redigere il <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong>.<br />

Gli IPSAS prevedono, conformandosi ai principi internazionali del settore privato, tre metodi di<br />

consolidamento: integrale, proporzionale e del patrimonio netto, rispettivamente per il consolidamento<br />

di aziende controllate, joint venture e collegate.<br />

3.8. Metodo integrale<br />

L’IPSAS 6 prevede che gli elem<strong>enti</strong> patrimoniali ed economici <strong>dei</strong> bilanci delle aziende incluse<br />

nell’area e del Comune siano sommati tra di loro eliminando opportunamente le operazioni infragruppo.<br />

Le quote di partecipazione di pertinenza di terzi, inoltre, vengono evidenziate ne Patrimonio<br />

Netto in una voce a se denominata “capitale e riserve di terzi”. Analogamente gli utili di spettanza di<br />

terzi sono rappresentati in una voce separata dall’utile di gruppo e con la specifi ca denominazione<br />

di “Utili di spettanza di terzi”. <strong>Il</strong> consolidamento delle partecipazioni relative ad imprese controllate<br />

incluse nell’area di consolidamento deve essere attuato, per espressa previsione del legislatore<br />

nell’art. 31, D.Lgs. 127/1991, così come per indicazione di “trattamento contabile di riferimento” da<br />

parte <strong>dei</strong> principi contabili dello IASB, secondo il metodo dell’integrazione globale: ciò signifi ca che,<br />

nella redazione del <strong>bilancio</strong> di gruppo, devono essere ripresi integralmente gli elem<strong>enti</strong> dell’attivo e<br />

del passivo, nonché i prov<strong>enti</strong> e gli oneri delle citate imprese. Tuttavia, non ogni posta presente nei<br />

bilanci delle singole società trova collocazione nel <strong>consolidato</strong>, considerato che, oltre alle elisioni<br />

<strong>degli</strong> effetti “contabili” delle operazioni infragruppo, occorre procedere alla eliminazione delle partecipazioni<br />

nelle imprese incluse nel <strong>bilancio</strong> di gruppo in contropartita delle corrispond<strong>enti</strong> frazioni di<br />

patrimonio netto, sulla base <strong>dei</strong> valori contabili riferiti alla data in cui l’impresa è per la prima volta<br />

inclusa nel consolidamento.<br />

209 CAPITOLO 8 | IL SISTEMA DEI PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO

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