Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...
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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />
E-Book<br />
L’IPSAS 8 individua tre tipi di joint venture: la gestione a controllo congiunto, dove ciascun partecipante<br />
utilizza beni e altre risorse di sua proprietà e sostiene in proprio i costi e le passività. La<br />
contabilizzazione di questo tipo di accordo non comporterà rettifi che di consolidamento, in quanto<br />
rimangono nel <strong>bilancio</strong> di ciascun partecipante, e di conseguenza nel proprio <strong>consolidato</strong>, le attività<br />
e le passività derivanti dall’accordo.<br />
<strong>Il</strong> secondo tipo di joint venture è quella con beni a controllo congiunto: si pensi, a esempio, ad un<br />
accordo tra l’autorità locale e un’azienda privata per la costruzione di una strada, che avvantaggi<br />
la collettività e l’azienda privata. In questo caso, l’accordo specifi cherà i costi e i prov<strong>enti</strong> a carico<br />
di ciascun partecipante. Anche in questo caso, la contabilizzazione di questo tipo di accordo non<br />
comporterà rettifi che di consolidamento, in quanto rimangono nel <strong>bilancio</strong> di ciascun partecipante,<br />
e di conseguenza nel proprio <strong>consolidato</strong>, le attività e le passività, gli oneri e i prov<strong>enti</strong> derivanti<br />
dall’accordo.<br />
Infi ne, la joint venture con <strong>enti</strong>tà economiche a controllo congiunto: in questo caso si è in presenza<br />
di <strong>enti</strong>tà economica appositamente costituita, la quale sostiene costi e realizza prov<strong>enti</strong>, ha<br />
attività e passività; ciascun partecipante ha diritto a una parte <strong>dei</strong> risultati dell’<strong>enti</strong>tà economica, che<br />
redige un proprio <strong>bilancio</strong>. In questo caso, il <strong>bilancio</strong> dell’<strong>enti</strong>tà economica deve essere inserito nel<br />
<strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong>.<br />
3.5. <strong>Il</strong> trattamento delle altre partecipazioni<br />
Le altre partecipazioni, che non rientrano in alcuna delle categorie precedentemente esaminate<br />
(controllo, collegamento o controllo congiunto), non sono fatte oggetto di alcuna procedura di consolidamento.<br />
Esse vengono trattate in maniera non diversa da altre attività; di conseguenza, il criterio di valutazione<br />
preferibile per l’iscrizione delle stesse, sia nel <strong>bilancio</strong> della capogruppo che in quello<br />
<strong>consolidato</strong>, consiste nella loro valorizzazione al costo di acquisizione, eventualmente rettifi cato<br />
in dipendenza dell’attuazione di operazioni quali aum<strong>enti</strong> o riduzioni del capitale o del verifi carsi di<br />
perdite consist<strong>enti</strong> e durature.<br />
3.6. L’area di consolidamento<br />
Nei confronti delle società che gestiscono servizi pubblici, l’ente locale svolge infatti tre ruoli<br />
fondamentali: quello di azionista, quello di titolare <strong>dei</strong> servizi e quello istituzionale di pubblica amministrazione.<br />
L’area di consolidamento consiste nell’insieme di aziende la cui attività è oggetto di informazione<br />
di gruppo. I criteri utilizzati per determinare l’area di consolidamento si rifanno a quelli contemplati<br />
dagli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 6, 7 e 8. Tali principi contabili internazionali<br />
del settore pubblico permettono di includere nell’area e qualifi care le aziende come<br />
controllate, collegate o partecipazione a controllo congiunto. Presupposto fondamentale per l’individuazione<br />
dell’area di consolidamento è che i rapporti tra l’Ente e le aziende non si basano sulla sola<br />
dipendenza fi nanziaria. “L’area di consolidamento deve comprendere tutte le controllate, estere e<br />
nazionali, escluse quelle soggette al controllo temporaneo – ossia acquistate e possedute esclusivamente<br />
in vista della successiva dismissione – e quelle operanti in presenza di gravi e durature<br />
restrizioni che pregiudicano signifi cativamente la loro capacità di trasferire fondi alla controllante” 17 .<br />
17 Carmela De Stasio e Roberto Silva in Ipsas, ed. Simone, Napoli 2005.<br />
208 CAPITOLO 8 | IL SISTEMA DEI PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO