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Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...

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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />

E-Book<br />

2.4.6. <strong>Il</strong> consolidamento <strong>dei</strong> bilanci<br />

Una volta elaborati (a seguito delle operazioni di rettifi ca e di id<strong>enti</strong>fi cazione delle quote di pertinenza<br />

di terzi), i bilanci della capo-gruppo e delle compon<strong>enti</strong> del Gruppo vanno aggregati (§ 4.4<br />

del Principio) voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili rettifi cati sommando tra<br />

loro i corrispond<strong>enti</strong> valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto<br />

economico (ricavi e prov<strong>enti</strong>, costi e oneri):<br />

per l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> strumentali e delle<br />

società controllate (cd. metodo integrale 11 );<br />

per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società<br />

partecipate (cd. metodo proporzionale 12 ).<br />

Anche nel <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> deve essere rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello<br />

stato patrimoniale che nel conto economico, distinta dalla quota della capo-gruppo.<br />

<strong>Il</strong> Principio (§ 1) avverte, peraltro, che il <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> del “Gruppo amministrazione pubblica”,<br />

in quanto elaborato con applicazione del metodo integrale e/o proporzionale, rappresenta<br />

correttamente la consistenza patrimoniale e fi nanziaria del Gruppo, ma non può, nel contempo,<br />

rilevare altrettanto correttamente il fenomeno delle esternalizzazioni.<br />

Si pensi, ad esempio, ad una società partecipata per il 50% dall’amministrazione pubblica a capo<br />

del “Gruppo amministrazione pubblica” e, per il restante 50%, da altra amministrazione pubblica: il<br />

consolidamento potrà avvenire, con metodo proporzionale, rappresentando nel <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong><br />

il 50% <strong>dei</strong> valori contabili della partecipata.<br />

Se, tuttavia, tale partecipata svolge, a favore di entrambe le amministrazioni pubbliche socie (in<br />

ipotesi, comunali) un servizio pubblico (ad esempio, il servizio idrico integrato), tale esternalizzazione<br />

non potrà essere correttamente rappresentata mediante il consolidamento proporzionale del<br />

50%, posto che il servizio (normalmente) viene fatturato a ciascuna amministrazione comunale non<br />

in proporzione alla misura della partecipazione, bensì in rapporto al numero di abitanti.<br />

Sarebbe allora necessario predisporre (avverte sempre il Principio, al § 1) un altro <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong><br />

che, nel rappresentare le esternalizzazioni, tenga conto dell’incidenza <strong>dei</strong> ricavi imputabili<br />

alla amministrazione capo-gruppo rispetto al totale <strong>dei</strong> ricavi di ciascun componente del Gruppo,<br />

comprensivi delle entrate esternalizzate.<br />

Senonché, simile prescrizione, in una fase di piena sperimentazione, rischia di risultare a dir<br />

poco eccessiva (oltre che di diffi cile attuazione).<br />

La criticità potrebbe quindi essere superata, ferma la predisposizione di un solo <strong>bilancio</strong> (con il<br />

metodo integrale e/o proporzionale), inserendo nella nota integrativa tutte le informazioni idonee a<br />

fornire una rappresentazione veritiera e corretta delle eventuali esternalizzazioni (tanto più che è il<br />

11 <strong>Il</strong> metodo integrale di consolidamento prevede che gli elem<strong>enti</strong> patrimoniali ed economici <strong>dei</strong> bilanci della amministrazione pubblica capo-gruppo e <strong>degli</strong><br />

organismi inclusi nell’area di consolidamento siano sommati tra loro; il che comporta l’assunzione di tutte le attività, passività, costi e ricavi delle imprese<br />

consolidate al fi ne di mostrare la complessiva struttura del Gruppo come unica <strong>enti</strong>tà.<br />

Le quote di partecipazione di pertinenza di terzi vengono evidenziate nel patrimonio netto in una voce a parte, denominata “capitale e riserve di terzi”.<br />

Analogamente gli utili di spettanza di terzi sono rappresentati in una voce separata dall’utile di Gruppo e con la specifi ca denominazione di “Utili di<br />

spettanza di terzi”. I valori devono essere depurati delle operazioni infragruppo. La differenza fra il valore contabile delle partecipazioni risultante dal<br />

<strong>bilancio</strong> d’esercizio della amministrazione pubblica e la corrispondente frazione di patrimonio netto <strong>degli</strong> organismi inclusi nell’area di consolidamento<br />

è imputata al patrimonio netto di competenza del Gruppo.<br />

12 <strong>Il</strong> metodo proporzionale consiste nel consolidare gli elem<strong>enti</strong> patrimoniali ed economici in modo proporzionale alla quota di partecipazione. Ciò implica<br />

che: - le attività e le passività, i compon<strong>enti</strong> positivi e negativi della società partecipata sono riportati pro-quota nel <strong>bilancio</strong> di Gruppo; - i valori derivanti<br />

da rapporti infragruppo sono eliminati in proporzione alla percentuale partecipativa detenuta; - la partecipazione viene elisa in contropartita della corrispondente<br />

frazione di patrimonio netto.<br />

L’IPSAS 8 stabilisce che il metodo proporzionale di consolidamento consiste nel sommare tra loro gli elem<strong>enti</strong> patrimoniali ed economici <strong>dei</strong> bilanci <strong>degli</strong><br />

<strong>enti</strong> inclusi nell’area di consolidamento e dell’amministrazione pubblica, previa eliminazione delle operazioni infragruppo. <strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> deve<br />

quindi rilevare solo attività, passività, costi, ricavi attribuibili all’amministrazione pubblica, che ne è il controllante in relazione alle sue quote di possesso.<br />

202 CAPITOLO 8 | IL SISTEMA DEI PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO

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