Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...

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Il bilancio consolidato degli enti locali E-Book inferiore, rispetto alla posizione patrimoniale, economico e fi nanziaria della amministrazione capo-gruppo, al 10 per cento (se l’amministrazione capo-gruppo è un ente locale) ovvero al 5 per cento (se l’amministrazione capo-gruppo è una regione o una provincia autonoma); sia impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate (si tratta di ipotesi remote, riferite a eventi di natura straordinaria, quali terremoti, alluvioni e altre calamità naturali); si tratti di enti in contabilità fi nanziaria che non partecipano alla sperimentazione, a meno che non abbiano già adottato una contabilità economico-patrimoniale analoga a quella prevista dal Decreto Sperimentazione per gli enti in contabilità fi nanziaria. Entrambi gli elenchi devono essere aggiornati al termine di ogni esercizio, a seguito di eventi rilevanti eventualmente verifi catisi nel corso della gestione; la versione defi nitiva degli elenchi deve poi essere inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato del “Gruppo amministrazione pubblica”. 2.4.2. L’attività preliminare di circolazione delle informazioni infra-gruppo Prima dell’inizio di ciascun esercizio di sperimentazione, ovvero non appena possibile, l’amministrazione pubblica capo-gruppo deve (§ 3.2 del Principio): comunicare ai componenti del Gruppo compresi nell’elenco 2 di cui al § 3.1. del Principio (ossia quelli destinati a essere compresi nel bilancio consolidato) che saranno compresi nel bilancio consolidato del successivo esercizio del “Gruppo amministrazione pubblica” facente capo all’amministrazione pubblica da cui proviene la comunicazione; trasmettere a ciascuno di tali componenti il predetto elenco, in modo che tutti siano in condizione di conoscere l’area di consolidamento; nel caso in cui, alla fi ne dell’esercizio di riferimento del consolidato, l’elenco degli enti compresi nel bilancio pluriennale risulti variato rispetto alla versione elaborata all’avvio dell’esercizio, tale elenco deve essere nuovamente trasmesso ai componenti del “Gruppo amministrazione pubblica”; impartire le direttive propedeutiche alla predisposizione del bilancio consolidato e, quindi: 1) specifi care le modalità e tempi nel rispetto dei quali ciascun componente del Gruppo deve provvedere a trasmettere alla amministrazione pubblica capo-gruppo il bilancio di esercizio, il rendiconto e l’eventuale bilancio consolidato, nonché le informazioni integrative necessarie all’elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa devono essere trasmessi alla amministrazione pubblica capo-gruppo entro 10 giorni dall’approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati degli enti o organismi a capo di gruppi intermedi vanno trasmessi entro il 20 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. Qualora alle scadenze previste i predetti bilanci non siano ancora stati approvati, dovrà essere trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fi ni dell’approvazione (ciò in quanto la tempestiva disponibilità delle relative informazioni nei termini stabiliti è condizione per assicurare – considerati i fi siologici tempi tecnici delle operazioni di consolidamento – il rispetto dei termini per il controllo e l’approvazione del bilancio consolidato; 2) fornire le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del “Gruppo amministrazione pubblica” devono trasmettere ai fi ni dell’ela- 198 CAPITOLO 8 | IL SISTEMA DEI PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO

Il bilancio consolidato degli enti locali E-Book borazione del bilancio consolidato (stato patrimoniale, conto economico, informazioni di dettaglio relative alle operazioni infra-gruppo, quali crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del Gruppo) e che devono poi essere segnalate nella nota integrativa al bilancio consolidato; 3) impartire le istruzioni necessarie ad avviare, in tempi ragionevolmente contenuti, un percorso di adeguamento dei bilanci dei componenti del Gruppo (ivi inclusi i bilanci consolidati relativi ai gruppi intermedi) ai criteri previsti dal Principio (in particolare, trasmettendo linee guida, appositamente predisposte, recanti i criteri di valutazione di bilancio, oltre che le modalità di consolidamento per i bilanci consolidati dei componenti a capo di un gruppo intermedio); sempreché tale adempimento non comporti un contrasto con la disciplina civilistica, per quanto riguarda gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. Correlativamente (§ 4.1 del Principio), i componenti del Gruppo, nel rispetto delle indicazioni ricevute dall’amministrazione capo-gruppo, devono trasmettere a quest’ultima: il bilancio di esercizio, se si tratta di componenti che adottano la contabilità economico-patrimoniale; il rendiconto dell’esercizio, se si tratta di componenti che adottano la contabilità fi nanziaria affi ancata dalla contabilità economico-patrimoniale; il bilancio consolidato, se si tratta di componenti a capo, a loro volta, di un gruppo di imprese o amministrazioni pubbliche. 2.4.3. L’attività funzionale a uniformare i bilanci da consolidare La redazione del bilancio consolidato del “Gruppo amministrazione pubblica” presuppone che, a monte, i bilanci dei componenti del Gruppo siano tra essi uniformi, in modo da consentire l’aggregazione degli stati patrimoniali e conti economici relativi agli organismi inclusi nell’area di consolidamento, secondo voci omogenee (ossia identiche per denominazione e contenuto), destinate a confl uire nelle voci corrispondenti del bilancio consolidato. A tal proposito, il Principio (§ 3.2) chiarisce che, per gli enti in contabilità fi nanziaria inclusi nell’area di consolidamento, nel corso della sperimentazione, l’uniformità dei bilanci è garantita dalle disposizioni del Decreto Sperimentazione. Per i componenti del “Gruppo amministrazione pubblica” che adottano la contabilità civilistica, invece, l’uniformità deve essere perseguita attraverso un processo di armonizzazione, mediante l’esercizio dei poteri di indirizzo e controllo di cui normalmente dispone il soggetto a capo di un gruppo di imprese. L’amministrazione capo-gruppo dovrà quindi invitare i componenti del Gruppo ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del Gruppo, salvo la partecipazione sia acquistata o posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l’anno (nel qual caso, la partecipazione va contabilizzata in base al criterio del costo). Qualora (§ 4.1) i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell’elaborazione dei bilanci da consolidare, pur corretti, non siano uniformi tra loro, l’uniformità andrà ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifi che in sede di consolidamento 10 . 10 Il Principio (§ 4.1), a titolo esemplifi cativo, ipotizza che possa sorgere la necessità di rettifi care i bilanci per rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti se effettuati con aliquote differenti per le medesime tipologie di beni o gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti. 199 CAPITOLO 8 | IL SISTEMA DEI PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO

<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />

E-Book<br />

borazione del <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> (stato patrimoniale, conto economico, informazioni di dettaglio<br />

relative alle operazioni infra-gruppo, quali crediti, debiti, prov<strong>enti</strong> e oneri, utili e perdite<br />

consegu<strong>enti</strong> a operazioni effettuate tra le compon<strong>enti</strong> del Gruppo) e che devono poi essere<br />

segnalate nella nota integrativa al <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong>;<br />

3) impartire le istruzioni necessarie ad avviare, in tempi ragionevolmente contenuti, un percorso<br />

di adeguamento <strong>dei</strong> bilanci <strong>dei</strong> compon<strong>enti</strong> del Gruppo (ivi inclusi i bilanci consolidati relativi<br />

ai gruppi intermedi) ai criteri previsti dal Principio (in particolare, trasmettendo linee guida,<br />

appositamente predisposte, recanti i criteri di valutazione di <strong>bilancio</strong>, oltre che le modalità<br />

di consolidamento per i bilanci consolidati <strong>dei</strong> compon<strong>enti</strong> a capo di un gruppo intermedio);<br />

sempreché tale adempimento non comporti un contrasto con la disciplina civilistica, per<br />

quanto riguarda gli <strong>enti</strong> del gruppo in contabilità economico-patrimoniale.<br />

Correlativamente (§ 4.1 del Principio), i compon<strong>enti</strong> del Gruppo, nel rispetto delle indicazioni<br />

ricevute dall’amministrazione capo-gruppo, devono trasmettere a quest’ultima:<br />

il <strong>bilancio</strong> di esercizio, se si tratta di compon<strong>enti</strong> che adottano la contabilità economico-patrimoniale;<br />

il rendiconto dell’esercizio, se si tratta di compon<strong>enti</strong> che adottano la contabilità fi nanziaria<br />

affi ancata dalla contabilità economico-patrimoniale;<br />

il <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong>, se si tratta di compon<strong>enti</strong> a capo, a loro volta, di un gruppo di imprese<br />

o amministrazioni pubbliche.<br />

2.4.3. L’attività funzionale a uniformare i bilanci da consolidare<br />

La redazione del <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> del “Gruppo amministrazione pubblica” presuppone che, a<br />

monte, i bilanci <strong>dei</strong> compon<strong>enti</strong> del Gruppo siano tra essi uniformi, in modo da cons<strong>enti</strong>re l’aggregazione<br />

<strong>degli</strong> stati patrimoniali e conti economici relativi agli organismi inclusi nell’area di consolidamento,<br />

secondo voci omogenee (ossia id<strong>enti</strong>che per denominazione e contenuto), destinate a<br />

confl uire nelle voci corrispond<strong>enti</strong> del <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong>.<br />

A tal proposito, il Principio (§ 3.2) chiarisce che, per gli <strong>enti</strong> in contabilità fi nanziaria inclusi nell’area<br />

di consolidamento, nel corso della sperimentazione, l’uniformità <strong>dei</strong> bilanci è garantita dalle<br />

disposizioni del Decreto Sperimentazione.<br />

Per i compon<strong>enti</strong> del “Gruppo amministrazione pubblica” che adottano la contabilità civilistica,<br />

invece, l’uniformità deve essere perseguita attraverso un processo di armonizzazione, mediante<br />

l’esercizio <strong>dei</strong> poteri di indirizzo e controllo di cui normalmente dispone il soggetto a capo di un<br />

gruppo di imprese.<br />

L’amministrazione capo-gruppo dovrà quindi invitare i compon<strong>enti</strong> del Gruppo ad adottare il criterio<br />

del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di compon<strong>enti</strong> del Gruppo,<br />

salvo la partecipazione sia acquistata o posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro<br />

l’anno (nel qual caso, la partecipazione va contabilizzata in base al criterio del costo).<br />

Qualora (§ 4.1) i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell’elaborazione <strong>dei</strong> bilanci<br />

da consolidare, pur corretti, non siano uniformi tra loro, l’uniformità andrà ottenuta apportando a tali<br />

bilanci opportune rettifi che in sede di consolidamento 10 .<br />

10 <strong>Il</strong> Principio (§ 4.1), a titolo esemplifi cativo, ipotizza che possa sorgere la necessità di rettifi care i bilanci per rendere omogenei gli accantonam<strong>enti</strong> ai fondi<br />

ammortam<strong>enti</strong> se effettuati con aliquote differ<strong>enti</strong> per le medesime tipologie di beni o gli accantonam<strong>enti</strong> al fondo svalutazione crediti.<br />

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