Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...
Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...
Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />
E-Book<br />
inferiore, rispetto alla posizione patrimoniale, economico e fi nanziaria della amministrazione<br />
capo-gruppo, al 10 per cento (se l’amministrazione capo-gruppo è un ente locale) ovvero al<br />
5 per cento (se l’amministrazione capo-gruppo è una regione o una provincia autonoma);<br />
sia impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e<br />
senza spese sproporzionate (si tratta di ipotesi remote, riferite a ev<strong>enti</strong> di natura straordinaria,<br />
quali terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);<br />
si tratti di <strong>enti</strong> in contabilità fi nanziaria che non partecipano alla sperimentazione, a meno che<br />
non abbiano già adottato una contabilità economico-patrimoniale analoga a quella prevista<br />
dal Decreto Sperimentazione per gli <strong>enti</strong> in contabilità fi nanziaria.<br />
Entrambi gli elenchi devono essere aggiornati al termine di ogni esercizio, a seguito di ev<strong>enti</strong> rilevanti<br />
eventualmente verifi catisi nel corso della gestione; la versione defi nitiva <strong>degli</strong> elenchi deve poi<br />
essere inserita nella nota integrativa al <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> del “Gruppo amministrazione pubblica”.<br />
2.4.2. L’attività preliminare di circolazione delle informazioni infra-gruppo<br />
Prima dell’inizio di ciascun esercizio di sperimentazione, ovvero non appena possibile, l’amministrazione<br />
pubblica capo-gruppo deve (§ 3.2 del Principio):<br />
comunicare ai compon<strong>enti</strong> del Gruppo compresi nell’elenco 2 di cui al § 3.1. del Principio<br />
(ossia quelli destinati a essere compresi nel <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong>) che saranno compresi nel<br />
<strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> del successivo esercizio del “Gruppo amministrazione pubblica” facente<br />
capo all’amministrazione pubblica da cui proviene la comunicazione;<br />
trasmettere a ciascuno di tali compon<strong>enti</strong> il predetto elenco, in modo che tutti siano in condizione<br />
di conoscere l’area di consolidamento; nel caso in cui, alla fi ne dell’esercizio di riferimento<br />
del <strong>consolidato</strong>, l’elenco <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> compresi nel <strong>bilancio</strong> pluriennale risulti variato<br />
rispetto alla versione elaborata all’avvio dell’esercizio, tale elenco deve essere nuovamente<br />
trasmesso ai compon<strong>enti</strong> del “Gruppo amministrazione pubblica”;<br />
impartire le direttive propedeutiche alla predisposizione del <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> e, quindi:<br />
1) specifi care le modalità e tempi nel rispetto <strong>dei</strong> quali ciascun componente del Gruppo deve<br />
provvedere a trasmettere alla amministrazione pubblica capo-gruppo il <strong>bilancio</strong> di esercizio,<br />
il rendiconto e l’eventuale <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong>, nonché le informazioni integrative necessarie<br />
all’elaborazione del <strong>consolidato</strong>. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa devono<br />
essere trasmessi alla amministrazione pubblica capo-gruppo entro 10 giorni dall’approvazione<br />
<strong>dei</strong> bilanci e, in ogni caso, entro il 20 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento.<br />
I bilanci consolidati <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> o organismi a capo di gruppi intermedi vanno trasmessi entro<br />
il 20 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. Qualora alle scadenze previste i<br />
predetti bilanci non siano ancora stati approvati, dovrà essere trasmesso il pre-consuntivo o<br />
il <strong>bilancio</strong> predisposto ai fi ni dell’approvazione (ciò in quanto la tempestiva disponibilità delle<br />
relative informazioni nei termini stabiliti è condizione per assicurare – considerati i fi siologici<br />
tempi tecnici delle operazioni di consolidamento – il rispetto <strong>dei</strong> termini per il controllo e l’approvazione<br />
del <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong>;<br />
2) fornire le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative<br />
che i compon<strong>enti</strong> del “Gruppo amministrazione pubblica” devono trasmettere ai fi ni dell’ela-<br />
198 CAPITOLO 8 | IL SISTEMA DEI PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO