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Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...

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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />

E-Book<br />

inferiore, rispetto alla posizione patrimoniale, economico e fi nanziaria della amministrazione<br />

capo-gruppo, al 10 per cento (se l’amministrazione capo-gruppo è un ente locale) ovvero al<br />

5 per cento (se l’amministrazione capo-gruppo è una regione o una provincia autonoma);<br />

sia impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e<br />

senza spese sproporzionate (si tratta di ipotesi remote, riferite a ev<strong>enti</strong> di natura straordinaria,<br />

quali terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);<br />

si tratti di <strong>enti</strong> in contabilità fi nanziaria che non partecipano alla sperimentazione, a meno che<br />

non abbiano già adottato una contabilità economico-patrimoniale analoga a quella prevista<br />

dal Decreto Sperimentazione per gli <strong>enti</strong> in contabilità fi nanziaria.<br />

Entrambi gli elenchi devono essere aggiornati al termine di ogni esercizio, a seguito di ev<strong>enti</strong> rilevanti<br />

eventualmente verifi catisi nel corso della gestione; la versione defi nitiva <strong>degli</strong> elenchi deve poi<br />

essere inserita nella nota integrativa al <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> del “Gruppo amministrazione pubblica”.<br />

2.4.2. L’attività preliminare di circolazione delle informazioni infra-gruppo<br />

Prima dell’inizio di ciascun esercizio di sperimentazione, ovvero non appena possibile, l’amministrazione<br />

pubblica capo-gruppo deve (§ 3.2 del Principio):<br />

comunicare ai compon<strong>enti</strong> del Gruppo compresi nell’elenco 2 di cui al § 3.1. del Principio<br />

(ossia quelli destinati a essere compresi nel <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong>) che saranno compresi nel<br />

<strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> del successivo esercizio del “Gruppo amministrazione pubblica” facente<br />

capo all’amministrazione pubblica da cui proviene la comunicazione;<br />

trasmettere a ciascuno di tali compon<strong>enti</strong> il predetto elenco, in modo che tutti siano in condizione<br />

di conoscere l’area di consolidamento; nel caso in cui, alla fi ne dell’esercizio di riferimento<br />

del <strong>consolidato</strong>, l’elenco <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> compresi nel <strong>bilancio</strong> pluriennale risulti variato<br />

rispetto alla versione elaborata all’avvio dell’esercizio, tale elenco deve essere nuovamente<br />

trasmesso ai compon<strong>enti</strong> del “Gruppo amministrazione pubblica”;<br />

impartire le direttive propedeutiche alla predisposizione del <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> e, quindi:<br />

1) specifi care le modalità e tempi nel rispetto <strong>dei</strong> quali ciascun componente del Gruppo deve<br />

provvedere a trasmettere alla amministrazione pubblica capo-gruppo il <strong>bilancio</strong> di esercizio,<br />

il rendiconto e l’eventuale <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong>, nonché le informazioni integrative necessarie<br />

all’elaborazione del <strong>consolidato</strong>. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa devono<br />

essere trasmessi alla amministrazione pubblica capo-gruppo entro 10 giorni dall’approvazione<br />

<strong>dei</strong> bilanci e, in ogni caso, entro il 20 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento.<br />

I bilanci consolidati <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> o organismi a capo di gruppi intermedi vanno trasmessi entro<br />

il 20 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. Qualora alle scadenze previste i<br />

predetti bilanci non siano ancora stati approvati, dovrà essere trasmesso il pre-consuntivo o<br />

il <strong>bilancio</strong> predisposto ai fi ni dell’approvazione (ciò in quanto la tempestiva disponibilità delle<br />

relative informazioni nei termini stabiliti è condizione per assicurare – considerati i fi siologici<br />

tempi tecnici delle operazioni di consolidamento – il rispetto <strong>dei</strong> termini per il controllo e l’approvazione<br />

del <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong>;<br />

2) fornire le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative<br />

che i compon<strong>enti</strong> del “Gruppo amministrazione pubblica” devono trasmettere ai fi ni dell’ela-<br />

198 CAPITOLO 8 | IL SISTEMA DEI PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO

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