Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...
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Il bilancio consolidato degli enti locali E-Book - Società partecipate dall’amministrazione pubblica capo-gruppo Per società partecipate si intendono (§ 2 del Principio; art. 23, del Decreto Sperimentazione): le società a totale partecipazione pubblica affi datarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione dell’ente affi datario; eventualmente, sulla base dei risultati della sperimentazione, le società nelle quali la regione o l’ente locale dispone, direttamente o indirettamente, almeno del 20% (10% in caso di società quotata) dei voti esercitabili in assemblea. Il Principio, quindi, nel defi nire gli organismi rilevanti ai fi ni dell’area di consolidamento, riprende la classifi cazione di cui agli artt. 21, 22, e 23 del Decreto Sperimentazione. Alla luce di tale classifi cazione, il perimetro del “Gruppo amministrazione pubblica” viene ad essere defi nito in applicazione di una nozione di controllo (di diritto, di fatto o contrattuale), tendenzialmente indipendente dall’elemento della partecipazione, diretta o indiretta, al capitale dell’organismo controllato. Il concetto di partecipazione, infatti, assume rilievo (tale da determinare l’automatica inclusione nell’area di consolidamento) solo con riferimento alle società affi datarie di servizi pubblici locali (ovvero, eventualmente a seguito dei risultati della sperimentazione, ove la partecipazione raggiunga determinate soglie percentuali). Merita evidenziare, inoltre, come, alla luce della formulazione adottata dal Principio (che sostanzialmente coincide, si ripete, con quella fornita dal Decreto Sperimentazione), parrebbe che, mentre ai fi ni dell’inclusione di organismi societari nell’area di consolidamento sia suffi ciente la sussistenza, in capo l’amministrazione, del diritto a esercitare un’infl uenza dominante nei loro confronti, ai fi ni dell’analoga inclusione di organismi non societari si pretende che tale infl uenza sia effettivamente esercitata. Gli enti strumentali e le società controllate, rilevanti ai fi ni del “Gruppo amministrazione pubblica”, vanno poi distinti nelle seguenti tipologie, defi nite in corrispondenza delle missioni del bilancio (artt. 21, co. 3, e 22, co. 3, Decreto Sperimentazione): a) diritti sociali, politiche sociali e famiglia; b) istruzione e diritto allo studio; c) tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali; d) politiche giovanili, sport e tempo libero; e) turismo; f) assetto del territorio ed edilizia abitativa; g) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente; h) trasporti e diritto alla mobilità; i) soccorso civile; j) diritti sociali, politiche sociali e famiglia; 196 CAPITOLO 8 | IL SISTEMA DEI PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO
Il bilancio consolidato degli enti locali E-Book k) tutela della salute; l) sviluppo economico e competitività; m) politiche per il lavoro e la formazione professionale; n) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; o) energia e diversifi cazione delle fonti energetiche; p) relazione con le altre autonomie territoriali; q) relazioni internazionali. 2.4. La procedura di consolidamento Il Principio scandisce le attività preliminari al consolidamento dei bilanci degli organismi compresi nel “Gruppo amministrazione pubblica” (§ 3), che consistono nell’individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato (§ 3.1) e nelle comunicazioni ai componenti del Gruppo (§ 3.2); seguono le indicazioni relative all’elaborazione vera e propria del bilancio consolidato (§ 4), riferite all’attività di uniformazione dei bilanci consolidati (§ 4.2), di eliminazione delle operazioni infragruppo (§ 4.3), di identifi cazione delle quote di pertinenza di terzi (§ 4.4) e, infi ne, nell’attività di consolidamento (§ 4.5). 2.4.1. L’attività preliminare di individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato L’amministrazione pubblica capo-gruppo chiamata a redigere il bilancio consolidato del “Gruppo amministrazione pubblica”, deve, preliminarmente, individuare l’area di consolidamento, ossia l’insieme di organismi ed enti da considerarsi nel processo contabile di redazione del bilancio, facendo applicazione dei criteri defi nitori stabiliti per identifi care gli organismi strumentali, gli enti strumentali, le società controllate e le società partecipate. Le amministrazioni pubbliche coinvolte nella sperimentazione devono quindi predisporre, nell’ambito dei documenti riguardanti la programmazione della gestione degli esercizi 2012 e 2013: 1) l’elenco degli enti, aziende e società che, secondo i principi stabiliti dal Principio stesso (al § 2) compongono il “Gruppo amministrazione pubblica”, ponendo in evidenza quelli che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese (ossia, sono a capo di un gruppo intermedio); 2) l’elenco degli enti, aziende e società che vengono compresi nel bilancio consolidato del “Gruppo amministrazione pubblica”. I due elenchi tendenzialmente dovrebbero coincidere: il Principio infatti chiarisce (§ 3.1) che un organismo compreso nel primo elenco può non essere menzionato nel secondo solo nei casi in cui: il relativo bilancio sia irrilevante ai fi ni della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e fi nanziaria e del risultato economico del “Gruppo amministrazione pubblica”; e sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano un totale dell’attivo, un patrimonio netto e un totale dei ricavi caratteristici che, contemporaneamente, abbiano una incidenza 197 CAPITOLO 8 | IL SISTEMA DEI PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO
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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />
E-Book<br />
k) tutela della salute;<br />
l) sviluppo economico e competitività;<br />
m) politiche per il lavoro e la formazione professionale;<br />
n) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;<br />
o) energia e diversifi cazione delle fonti energetiche;<br />
p) relazione con le altre autonomie territoriali;<br />
q) relazioni internazionali.<br />
2.4. La procedura di consolidamento<br />
<strong>Il</strong> Principio scandisce le attività preliminari al consolidamento <strong>dei</strong> bilanci <strong>degli</strong> organismi compresi<br />
nel “Gruppo amministrazione pubblica” (§ 3), che consistono nell’individuazione <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> da considerare<br />
per la predisposizione del <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> (§ 3.1) e nelle comunicazioni ai compon<strong>enti</strong><br />
del Gruppo (§ 3.2); seguono le indicazioni relative all’elaborazione vera e propria del <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong><br />
(§ 4), riferite all’attività di uniformazione <strong>dei</strong> bilanci consolidati (§ 4.2), di eliminazione delle<br />
operazioni infragruppo (§ 4.3), di id<strong>enti</strong>fi cazione delle quote di pertinenza di terzi (§ 4.4) e, infi ne,<br />
nell’attività di consolidamento (§ 4.5).<br />
2.4.1. L’attività preliminare di individuazione <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> da considerare per la predisposizione<br />
del <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong><br />
L’amministrazione pubblica capo-gruppo chiamata a redigere il <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> del “Gruppo<br />
amministrazione pubblica”, deve, preliminarmente, individuare l’area di consolidamento, ossia l’insieme<br />
di organismi ed <strong>enti</strong> da considerarsi nel processo contabile di redazione del <strong>bilancio</strong>, facendo<br />
applicazione <strong>dei</strong> criteri defi nitori stabiliti per id<strong>enti</strong>fi care gli organismi strumentali, gli <strong>enti</strong> strumentali,<br />
le società controllate e le società partecipate.<br />
Le amministrazioni pubbliche coinvolte nella sperimentazione devono quindi predisporre, nell’ambito<br />
<strong>dei</strong> docum<strong>enti</strong> riguardanti la programmazione della gestione <strong>degli</strong> esercizi 2012 e 2013:<br />
1) l’elenco <strong>degli</strong> <strong>enti</strong>, aziende e società che, secondo i principi stabiliti dal Principio stesso (al §<br />
2) compongono il “Gruppo amministrazione pubblica”, ponendo in evidenza quelli che, a loro<br />
volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese (ossia, sono a capo<br />
di un gruppo intermedio);<br />
2) l’elenco <strong>degli</strong> <strong>enti</strong>, aziende e società che vengono compresi nel <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> del<br />
“Gruppo amministrazione pubblica”.<br />
I due elenchi tendenzialmente dovrebbero coincidere: il Principio infatti chiarisce (§ 3.1) che un<br />
organismo compreso nel primo elenco può non essere menzionato nel secondo solo nei casi in cui:<br />
il relativo <strong>bilancio</strong> sia irrilevante ai fi ni della rappresentazione veritiera e corretta della situazione<br />
patrimoniale e fi nanziaria e del risultato economico del “Gruppo amministrazione pubblica”;<br />
e sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano un totale dell’attivo, un patrimonio<br />
netto e un totale <strong>dei</strong> ricavi caratteristici che, contemporaneamente, abbiano una incidenza<br />
197 CAPITOLO 8 | IL SISTEMA DEI PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO