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Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...

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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />

E-Book<br />

- Società partecipate dall’amministrazione pubblica capo-gruppo<br />

Per società partecipate si intendono (§ 2 del Principio; art. 23, del Decreto Sperimentazione):<br />

le società a totale partecipazione pubblica affi datarie dirette di servizi pubblici <strong>locali</strong> della<br />

regione o dell’ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione dell’ente affi datario;<br />

eventualmente, sulla base <strong>dei</strong> risultati della sperimentazione, le società nelle quali la regione<br />

o l’ente locale dispone, direttamente o indirettamente, almeno del 20% (10% in caso di società<br />

quotata) <strong>dei</strong> voti esercitabili in assemblea.<br />

<strong>Il</strong> Principio, quindi, nel defi nire gli organismi rilevanti ai fi ni dell’area di consolidamento, riprende<br />

la classifi cazione di cui agli artt. 21, 22, e 23 del Decreto Sperimentazione.<br />

Alla luce di tale classifi cazione, il perimetro del “Gruppo amministrazione pubblica” viene ad essere<br />

defi nito in applicazione di una nozione di controllo (di diritto, di fatto o contrattuale), tendenzialmente<br />

indipendente dall’elemento della partecipazione, diretta o indiretta, al capitale dell’organismo<br />

controllato.<br />

<strong>Il</strong> concetto di partecipazione, infatti, assume rilievo (tale da determinare l’automatica inclusione<br />

nell’area di consolidamento) solo con riferimento alle società affi datarie di servizi pubblici <strong>locali</strong> (ovvero,<br />

eventualmente a seguito <strong>dei</strong> risultati della sperimentazione, ove la partecipazione raggiunga<br />

determinate soglie percentuali).<br />

Merita evidenziare, inoltre, come, alla luce della formulazione adottata dal Principio (che sostanzialmente<br />

coincide, si ripete, con quella fornita dal Decreto Sperimentazione), parrebbe che, mentre<br />

ai fi ni dell’inclusione di organismi societari nell’area di consolidamento sia suffi ciente la sussistenza,<br />

in capo l’amministrazione, del diritto a esercitare un’infl uenza dominante nei loro confronti, ai fi ni<br />

dell’analoga inclusione di organismi non societari si pretende che tale infl uenza sia effettivamente<br />

esercitata.<br />

Gli <strong>enti</strong> strumentali e le società controllate, rilevanti ai fi ni del “Gruppo amministrazione pubblica”,<br />

vanno poi distinti nelle segu<strong>enti</strong> tipologie, defi nite in corrispondenza delle missioni del <strong>bilancio</strong><br />

(artt. 21, co. 3, e 22, co. 3, Decreto Sperimentazione):<br />

a) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;<br />

b) istruzione e diritto allo studio;<br />

c) tutela e valorizzazione <strong>dei</strong> beni e attività culturali;<br />

d) politiche giovanili, sport e tempo libero;<br />

e) turismo;<br />

f) assetto del territorio ed edilizia abitativa;<br />

g) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente;<br />

h) trasporti e diritto alla mobilità;<br />

i) soccorso civile;<br />

j) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;<br />

196 CAPITOLO 8 | IL SISTEMA DEI PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO

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