Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...
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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />
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Restano invece espressamente esclusi dal “Gruppo amministrazione pubblica” gli <strong>enti</strong> coinvolti<br />
nella gestione della spesa fi nanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale di cui<br />
all’art. 19, co. 2, lett. c), D.Lgs. 118/2011 (aziende sanitarie <strong>locali</strong>; aziende ospedaliere; istituti di<br />
ricovero e cura a carattere sci<strong>enti</strong>fi co pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere<br />
universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale), ai quali si applicano le disposizioni<br />
che l’art. 32 del Decreto medesimo detta per il <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> del Sistema sanitario nazionale<br />
(così il combinato disposto <strong>degli</strong> artt. 19, co. 1 e 3, Decreto Sperimentazione).<br />
Qualora nel “Gruppo amministrazione pubblica” rientrino gruppi intermedi di amministrazioni<br />
pubbliche o di imprese, il <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> deve essere predisposto aggregando anche i bilanci<br />
consolidati <strong>dei</strong> gruppi intermedi (§ 2 del Principio).<br />
- Organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capo-gruppo<br />
<strong>Il</strong> Principio (al § 2) individua, quali organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo,<br />
le articolazioni organizzative della capo-gruppo stessa, “come defi niti dall’art. 20” del Decreto<br />
Sperimentazione.<br />
<strong>Il</strong> richiamo all’art. 20, tuttavia, costituisce evidentemente un refuso, posto che l’articolo in questione<br />
tratta dello “schema del <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong>”.<br />
<strong>Il</strong> riferimento, quindi, deve essere inteso al comma 7 dell’art. 9 del Decreto Sperimentazione, a<br />
mente del quale “si defi niscono organismi strumentali delle regioni e <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong>, le loro articolazioni<br />
organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive<br />
di personalità giuridica”; nonché al successivo comma 8, per il quale “le istituzioni di cui all’art. 114,<br />
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituiscono organismi strumentali <strong>degli</strong><br />
<strong>enti</strong> <strong>locali</strong>”.<br />
Tale ricostruzione esegetica pare confermata dal fatto che il Principio (§ 2), specifi ca che gli<br />
“organismi strumentali” sono, in quanto tali, già compresi nel <strong>bilancio</strong> della amministrazione capogruppo<br />
(il che è appunto il caso delle articolazioni organizzative e delle istituzioni dell’ente locale).<br />
Riassumendo, dunque, per organizzazioni strumentali dell’amministrazione pubblica capo-gruppo<br />
devono intendersi:<br />
le istituzioni di cui all’art. 114, co. 2, TUEL;<br />
le articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dell’amministrazione pubblica capogruppo,<br />
dotate di autonomia gestionale e contabile, e prive di personalità giuridica.<br />
- Enti strumentali dell’amministrazione pubblica capo-gruppo<br />
Per <strong>enti</strong> strumentali dell’amministrazione pubblica capo-gruppo si intendono (§ 2 del Principio e<br />
art. 21, Decreto Sperimentazione) gli <strong>enti</strong> pubblici e privati e le aziende in cui la capo-gruppo:<br />
possiede, direttamente o indirettamente, la maggioranza <strong>dei</strong> voti;<br />
ha il potere (in forza di legge, statuto o convenzione) di nominare e revocare la maggioranza<br />
<strong>dei</strong> compon<strong>enti</strong> dell’organo decisionale, inteso come organo competente a defi nire le scelte<br />
strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine a indirizzo, pianifi cazione e<br />
programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;<br />
194 CAPITOLO 8 | IL SISTEMA DEI PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO