Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...
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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />
E-Book<br />
2. PRINCIPIO CONTABILE DECRETO MINISTERIALE ALLEGATO 4 IN ATTUAZIONE<br />
DEL D.LGS. 118/2011 4<br />
2.1. L’obbligo di redigere il <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> del “Gruppo amministrazione pubblica”;<br />
termini di redazione e date di riferimento<br />
Le amministrazioni pubbliche coinvolte nella sperimentazione stabilita dall’art. 36, D.Lgs.<br />
23/06/2011, n. 118 5 , come individuate da apposito Decreto del Presidente del Consiglio <strong>dei</strong> Ministri 6 ,<br />
sulla base di criteri che tengono conto della collocazione geografi ca e della dimensione demografi -<br />
ca, devono – ai sensi di quanto stabilito dall’art. 19, co. 1, D.P.C.M. 28/12/2011 (di seguito, “Decreto<br />
Sperimentazione”) 7 – redigere il <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>dei</strong> propri <strong>enti</strong> e organismi strumentali, aziende,<br />
società controllate e partecipate.<br />
<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> deve essere redatto – specifi ca il citato art. 19, co. 1 – secondo modalità<br />
e criteri individuati nel “principio applicato del <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong>” (di seguito “Principio”), allegato<br />
sub n. 4 al Decreto Sperimentazione 8 ; per ogni aspetto non specifi camente previsto dal Principio,<br />
poi, trova applicazione – in forza dell’apposita disposizione di chiusura prevista al § 6 del Principio<br />
stesso – i Principi Contabili generali civilistici e quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità<br />
(OIC).<br />
A sua volta il Principio, coordinandosi con il Decreto Sperimentazione, impone alle amministrazioni<br />
pubbliche coinvolte nella sperimentazione di redigere un “<strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> del gruppo amministrazione<br />
pubblica”, funzionale alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione fi nanziaria<br />
e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente “amministrazione<br />
pubblica” attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi <strong>enti</strong> strumentali e le società<br />
che l’ente partecipa o controlla.<br />
L’art. 2, co. 3, del Decreto Sperimentazione, peraltro, consente, nel corso del 2012, alle amministrazioni<br />
pubbliche in sperimentazione che adottano la contabilità fi nanziaria, di rinviare al 2013<br />
l’attuazione delle disposizioni concern<strong>enti</strong> il <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> e, quindi, la relativa redazione;<br />
dall’obbligo di redazione sono comunque esentati (specifi ca il Principio al § 1), anche per il 2013, i<br />
Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti (si veda la L. 07/12/2012, n. 213, cap. 5, § 1.2).<br />
<strong>Il</strong> Principio (§ 1) chiarisce che il <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> va predisposto in attuazione delle disposizioni<br />
previste al titolo V del Decreto Sperimentazione 9 e dal Principio stesso; che va riferito alla data di<br />
chiusura del 31 dicembre di ciascun anno di sperimentazione; e che va approvato entro il 30 giugno<br />
dell’anno successivo a quello di riferimento (cfr. anche art. 19, co. 4, Decreto Sperimentazione).<br />
4 Di Davide Di Russo.<br />
5 L’art. 36, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, specifi ca che la sperimentazione è relativa all’attuazione <strong>dei</strong> sistemi contabili e schemi di <strong>bilancio</strong> per le regioni, le<br />
province autonome e gli <strong>enti</strong> <strong>locali</strong> (nonché per i loro <strong>enti</strong> e organismi), ed è disposta al fi ne di verifi care l’effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile,<br />
defi nito dal titolo I del medesimo decreto legislativo, alle esigenze conoscitive di fi nanza pubblica; nonché al fi ne di evidenziare eventuali criticità<br />
del sistema e individuare consegu<strong>enti</strong> modifi che funzionali a una più effi cace disciplina della materia.<br />
6 Si tratta del D.P.C.M. 28/12/2011, intitolato “Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i<br />
sistemi contabili e gli schemi di <strong>bilancio</strong> delle Regioni, <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong> e <strong>dei</strong> loro <strong>enti</strong> ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno<br />
2011, n. 118” (contrassegnato in G.U come 11A16867); le amministrazioni, a norma dell’art. 3, co. 1, del Decreto Sperimentazione, sono state selezionate<br />
tra quelle candidate dalla Conferenza <strong>dei</strong> presid<strong>enti</strong> delle regioni e delle provincie autonome, dall’Unione delle provincie d’Italia (UPI) e dall’Associazione<br />
nazionale comuni italiani (ANCI).<br />
7 <strong>Il</strong> decreto è infatti intitolato “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di <strong>bilancio</strong> delle Regioni, <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong> e <strong>dei</strong><br />
loro <strong>enti</strong> ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” (contrassegnato in G.U. come 11A16868).<br />
8 Correlativamente, l’art. 7 del Decreto Sperimentazione ribadisce che gli <strong>enti</strong> coinvolti nella sperimentazione, se adottano la contabilità fi nanziaria, devono<br />
adeguare la propria gestione, tra l’altro, ai principi contabili applicati, tra i quali, lo stesso art. 7, include il principio contabile “<strong>dei</strong> bilanci consolidati”.<br />
9 <strong>Il</strong> Principio fa erroneamente riferimento al titolo IV, ma si tratta, con tutta evidenza, di un mero refuso.<br />
192 CAPITOLO 8 | IL SISTEMA DEI PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO