Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...
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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />
E-Book<br />
d) eliminare saldi e le operazioni, all’interno del complesso economico, inclusi i prov<strong>enti</strong> originati<br />
da vendite e trasferim<strong>enti</strong>, i prov<strong>enti</strong> rilevati a seguito di uno stanziamento o di altra autorizzazione<br />
di spesa, gli oneri, i dividendi o distribuzioni similari (§§ 22-23); per disposizione<br />
transitoria, gli Enti <strong>locali</strong> non sono tenuti all’eliminazione <strong>dei</strong> saldi e delle operazioni all’interno<br />
del complesso economico per bilanci relativi a esercizi iniziati nell’anno precedente la data<br />
delle prima adozione del Principio (§ 49); ciò in quanto gli <strong>enti</strong> controllanti che adottano per<br />
la prima volta il principio possono avere molti <strong>enti</strong> controllati che effettuano un numero signifi<br />
cativo di operazioni fra loro rendendo, di tal modo, di diffi cile id<strong>enti</strong>fi cazione le operazioni e<br />
i saldi che devono essere eliminati ai fi ni del <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> del complesso economico<br />
(§ 50); l’Ente locale che si avvalga della disposizione transitoria, deve rilevare il fatto che non<br />
tutti i saldi e le operazioni infragruppo sono stati eliminati (§ 51);<br />
e) eliminare gli utili e le perdite derivanti da operazioni all’interno del complesso economico<br />
compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni (§ 23). Le<br />
perdite all’interno del complesso economico possono indicare una riduzione di valore che è<br />
necessario rappresentare nel <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong>. Indicazioni sulle differenze temporali derivanti<br />
dall’eliminazione di risultati economici positivi e negativi originati da operazioni all’interno<br />
del complesso economico possono essere rinvenute nei principi contabili nazionali e<br />
internazionali di riferimento che riguardano le imposte sul reddito (§ 23);<br />
f) considerare separatamente e non elidere l’imposta nel caso di operazioni tra ente controllante<br />
e suoi <strong>enti</strong> controllati che comportino un trattamento fi scale difforme (§ 24). Nel caso<br />
dell’imposta sul valore aggiunto, infatti, questa dovrà essere registrata come onere nel conto<br />
economico <strong>consolidato</strong> a causa della sua indetraibilità per l’Ente locale controllante.<br />
1.7.4. I metodi di consolidamento: integrale, proporzionale e del patrimonio netto<br />
I metodi in applicazione <strong>dei</strong> quali si procede al consolidamento sono:<br />
il metodo integrale;<br />
il metodo del patrimonio netto;<br />
il metodo proporzionale.<br />
L’ambito di applicazione di ciascun metodo è defi nito con riferimento alla <strong>enti</strong>tà da consolidare.<br />
<strong>Il</strong> metodo integrale<br />
Secondo il Principio, così come per l’IPSAS 6, il metodo integrale di consolidamento prevede<br />
che gli elem<strong>enti</strong> patrimoniali ed economici <strong>dei</strong> bilanci dell’Ente locale e <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> inclusi nell’area<br />
di consolidamento siano sommati tra loro; il che comporta l’assunzione di tutte le attività, passività,<br />
costi e ricavi delle imprese consolidate al fi ne di mostrare la complessiva struttura del Gruppo come<br />
unica <strong>enti</strong>tà.<br />
Le quote di partecipazione di pertinenza di terzi vengono evidenziate nel patrimonio netto in una<br />
voce a parte, denominata “capitale e riserve di terzi”. Analogamente gli utili di spettanza di terzi sono<br />
rappresentati in una voce separata dall’utile di Gruppo e con la specifi ca denominazione di “Utili di<br />
spettanza di terzi”. Dai valori vengono inoltre eliminate opportunamente le operazioni infragruppo.<br />
183 CAPITOLO 8 | IL SISTEMA DEI PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO