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Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...

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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />

E-Book<br />

d) eliminare saldi e le operazioni, all’interno del complesso economico, inclusi i prov<strong>enti</strong> originati<br />

da vendite e trasferim<strong>enti</strong>, i prov<strong>enti</strong> rilevati a seguito di uno stanziamento o di altra autorizzazione<br />

di spesa, gli oneri, i dividendi o distribuzioni similari (§§ 22-23); per disposizione<br />

transitoria, gli Enti <strong>locali</strong> non sono tenuti all’eliminazione <strong>dei</strong> saldi e delle operazioni all’interno<br />

del complesso economico per bilanci relativi a esercizi iniziati nell’anno precedente la data<br />

delle prima adozione del Principio (§ 49); ciò in quanto gli <strong>enti</strong> controllanti che adottano per<br />

la prima volta il principio possono avere molti <strong>enti</strong> controllati che effettuano un numero signifi<br />

cativo di operazioni fra loro rendendo, di tal modo, di diffi cile id<strong>enti</strong>fi cazione le operazioni e<br />

i saldi che devono essere eliminati ai fi ni del <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> del complesso economico<br />

(§ 50); l’Ente locale che si avvalga della disposizione transitoria, deve rilevare il fatto che non<br />

tutti i saldi e le operazioni infragruppo sono stati eliminati (§ 51);<br />

e) eliminare gli utili e le perdite derivanti da operazioni all’interno del complesso economico<br />

compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni (§ 23). Le<br />

perdite all’interno del complesso economico possono indicare una riduzione di valore che è<br />

necessario rappresentare nel <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong>. Indicazioni sulle differenze temporali derivanti<br />

dall’eliminazione di risultati economici positivi e negativi originati da operazioni all’interno<br />

del complesso economico possono essere rinvenute nei principi contabili nazionali e<br />

internazionali di riferimento che riguardano le imposte sul reddito (§ 23);<br />

f) considerare separatamente e non elidere l’imposta nel caso di operazioni tra ente controllante<br />

e suoi <strong>enti</strong> controllati che comportino un trattamento fi scale difforme (§ 24). Nel caso<br />

dell’imposta sul valore aggiunto, infatti, questa dovrà essere registrata come onere nel conto<br />

economico <strong>consolidato</strong> a causa della sua indetraibilità per l’Ente locale controllante.<br />

1.7.4. I metodi di consolidamento: integrale, proporzionale e del patrimonio netto<br />

I metodi in applicazione <strong>dei</strong> quali si procede al consolidamento sono:<br />

il metodo integrale;<br />

il metodo del patrimonio netto;<br />

il metodo proporzionale.<br />

L’ambito di applicazione di ciascun metodo è defi nito con riferimento alla <strong>enti</strong>tà da consolidare.<br />

<strong>Il</strong> metodo integrale<br />

Secondo il Principio, così come per l’IPSAS 6, il metodo integrale di consolidamento prevede<br />

che gli elem<strong>enti</strong> patrimoniali ed economici <strong>dei</strong> bilanci dell’Ente locale e <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> inclusi nell’area<br />

di consolidamento siano sommati tra loro; il che comporta l’assunzione di tutte le attività, passività,<br />

costi e ricavi delle imprese consolidate al fi ne di mostrare la complessiva struttura del Gruppo come<br />

unica <strong>enti</strong>tà.<br />

Le quote di partecipazione di pertinenza di terzi vengono evidenziate nel patrimonio netto in una<br />

voce a parte, denominata “capitale e riserve di terzi”. Analogamente gli utili di spettanza di terzi sono<br />

rappresentati in una voce separata dall’utile di Gruppo e con la specifi ca denominazione di “Utili di<br />

spettanza di terzi”. Dai valori vengono inoltre eliminate opportunamente le operazioni infragruppo.<br />

183 CAPITOLO 8 | IL SISTEMA DEI PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO

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