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Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...

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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />

E-Book<br />

nel cooperare al raggiungimento di obiettivi comuni al Gruppo, a benefi cio del Gruppo nel suo complesso.<br />

1.5. L’area di consolidamento<br />

L’Ente locale, dunque, chiamato a redigere il <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> deve, preliminarmente, individuare<br />

l’area di consolidamento (§§ 13-14) – ossia l’insieme <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> da considerarsi nel processo<br />

contabile di redazione del <strong>bilancio</strong> – facendo applicazione del concetto di controllo, ossia del presupposto<br />

che determina l’insorgenza dell’onere di procedere alla relativa redazione (§ 12).<br />

A tal riguardo, il Principio specifi ca che il <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> del Gruppo Ente Locale viene predisposto<br />

sotto la diretta responsabilità dell’Ente locale controllante, in coerenza con quanto stabilito<br />

in sede di programmazione del Gruppo Ente Locale, e deve includere tutti gli organismi controllati<br />

dall’Ente locale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita (§ 10).<br />

In forza di apposita disposizione transitoria, nel primo triennio di applicazione del Principio è<br />

possibile limitare il consolidamento ai soli <strong>enti</strong> controllati che abbiano fi gura giuridica di società di<br />

capitale, o alle sole società in house (§ 52); in tal caso, l’Ente locale deve rilevare il fatto che non<br />

tutti gli <strong>enti</strong> controllati sono stati consolidati e indicare, in apposito elenco, gli <strong>enti</strong> esclusi dall’area<br />

di consolidamento in ragione di tale disposizione transitoria (§ 53).<br />

Nell’area di consolidamento devono essere inclusi anche gli <strong>enti</strong> controllati che esercitino attività<br />

dissimili da quelle esercitate dagli altri <strong>enti</strong> del Gruppo Ente Locale (§ 11).<br />

<strong>Il</strong> consolidamento di tali <strong>enti</strong> infatti è suscettibile di fornire informazioni aggiuntive al <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong><br />

in merito alla rilevanza delle diverse attività all’interno del complesso economico (è il caso<br />

delle informazioni aggiuntive richieste dall’IPSAS 18 “Informativa di settore” 2 ) (§ 11).<br />

1.6. Individuazione dell’area di consolidamento<br />

Sotto il profi lo metodologico, il Principio individua, quale adempimento preliminare ai fi ni della<br />

defi nizione dell’area di consolidamento, la determinazione del portafoglio di <strong>enti</strong> controllati dall’Ente<br />

locale, comprensivo di tutti quelli che intrattengono rapporti di tipo economico-fi nanziario e contrattuale<br />

con l’Ente locale (§ 13).<br />

Occorre, quindi, procedere all’acquisizione di tutte le informazioni, concern<strong>enti</strong> il periodo di riferimento<br />

del <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong>, funzionali all’analisi e defi nizione <strong>dei</strong> rapporti giuridici ed economico-fi<br />

nanziari infragruppo (ossia tra gli <strong>enti</strong> inclusi nel portafoglio e tra questi e l’Ente locale) (§ 13).<br />

Quali fonti informative, il Principio indica i patti parasociali, lo statuto, i contratti di servizio, il <strong>bilancio</strong><br />

di esercizio e quello <strong>consolidato</strong> , ove esistente (§ 13).<br />

Tra gli <strong>enti</strong> così individuati, occorre poi estrapolare quelli effettivamente sottoposti al controllo<br />

dell’Ente locale, ossia quelli nei cui confronti l’Ente Locale eserciti un potere effettivo tale da indirizzarne<br />

la politica di gestione e coordinarli, in una strategia comune, al perseguimento dell’interesse<br />

del Gruppo (§ 14).<br />

2 §§ 52-75 IPSAS 18 - Segment reporting.<br />

179 CAPITOLO 8 | IL SISTEMA DEI PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO

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