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Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...

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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />

E-Book<br />

dal medesimo, mediante la rilevazione di cui al “Fondo pluriennale vincolato”: controllo <strong>dei</strong><br />

tempi, onerosità del debito, rapporto tra indebitamento e fabbisogno effettivo espresso e cosi<br />

di seguito;<br />

applicazione del principio comunitario sulla tempestività <strong>dei</strong> pagam<strong>enti</strong> della Pubblica Amministrazione<br />

con rilevanza delle fasi di cassa programmabili e maggiormente controllabili<br />

applicando il principio di esigibilità delle entrate e debenza delle spese (art. 9 - L. 102/2009 e<br />

successive modifi che e integrazioni).<br />

8. IL PRINCIPIO CONTABILE SUL BILANCIO CONSOLIDATO<br />

In allegato al D.P.C.M. è approvato il principio contabile applicato concernente il <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong>.<br />

Si prevede che gli <strong>enti</strong> che partecipano alla sperimentazione, redigono un <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong><br />

che rappres<strong>enti</strong> in modo veritiero e corretto la situazione fi nanziaria e patrimoniale e il risultato economico<br />

della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i<br />

suoi <strong>enti</strong> strumentali e le sue società controllate e partecipate.<br />

In particolare, il <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> deve cons<strong>enti</strong>re di:<br />

sopperire alle carenze informative e valutative <strong>dei</strong> bilanci <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> che perseguono le proprie<br />

funzioni anche attraverso <strong>enti</strong> strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società,<br />

dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianifi<br />

cazione e controllo;<br />

attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e<br />

controllare con maggiore effi cacia il proprio gruppo comprensivo di <strong>enti</strong> e società;<br />

ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e fi nanziarie di un gruppo di <strong>enti</strong><br />

e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.<br />

L’art. 19, D.P.C.M., prevede che gli <strong>enti</strong> in sperimentazione redigono il <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> con i<br />

propri <strong>enti</strong> ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità<br />

ed i criteri individuati nel principio applicato del <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> (allegato n. 4 al e decreto). <strong>Il</strong><br />

<strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> non comprende i bilanci <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> di cui all’art. 1, co. 3, cui si applica l’art. 32,<br />

D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (sanità).<br />

Gli <strong>enti</strong> strumentali, le aziende e le società considerate nel <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> di un’amministrazione<br />

pubblica costituiscono il “Gruppo dell’amministrazione pubblica”.<br />

Ai fi ni dell’inclusione nel <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong>, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda,<br />

società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata,<br />

anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle <strong>degli</strong> altri compon<strong>enti</strong> del gruppo.<br />

<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> è approvato entro il 30 giugno dell’anno successivo.<br />

<strong>Il</strong> D.P.C.M. prevede altresì che gli <strong>enti</strong> in sperimentazione adottano lo schema di <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong><br />

di cui all’allegato 11 al decreto stesso, costituito dal conto economico <strong>consolidato</strong> e dallo stato<br />

patrimoniale <strong>consolidato</strong>.<br />

175 CAPITOLO 7 | L’ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI,<br />

DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI

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