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Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...

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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />

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L’art. 16 affronta il tema della fl essibilità <strong>degli</strong> stanziam<strong>enti</strong> di <strong>bilancio</strong>.<br />

In sede di gestione, possono essere approvate variazioni compensative tra le dotazioni delle<br />

missioni e <strong>dei</strong> programmi, limitatamente alle spese per il personale, consegu<strong>enti</strong> a provvedim<strong>enti</strong> di<br />

trasferimento del personale all’interno dell’amministrazione.<br />

L’art. 10 del D.P.C.M. sulla sperimentazione prevede che tali variazioni sono di competenza della<br />

Giunta.<br />

Inoltre le variazioni agli stanziam<strong>enti</strong> del <strong>bilancio</strong> di previsione annuale e pluriennale previste<br />

dall’art. 16, co. 1, lett. b), D.Lgs. 118/2011, sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla legge.<br />

Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi, e dai regolam<strong>enti</strong> di contabilità <strong>degli</strong> <strong>enti</strong>, le variazioni<br />

compensative fra le categorie delle medesime tipologie di entrata e fra i macroaggregati del medesimo<br />

programma, le variazioni di <strong>bilancio</strong> relative agli stanziam<strong>enti</strong> di cassa e le variazioni al fondo<br />

di riserva per le spese impreviste possono essere effettuate dalla giunta.<br />

Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi, e dai regolam<strong>enti</strong> di contabilità <strong>degli</strong> <strong>enti</strong>, anche in deroga<br />

al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima<br />

categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del <strong>bilancio</strong> di previsione annuale e<br />

pluriennale possono essere effettuate, con provvedimento amministrativo <strong>dei</strong> dirig<strong>enti</strong> o, in assenza<br />

di norme, del responsabile fi nanziario dell’ente.<br />

In ordine ai termini di approvazione <strong>dei</strong> bilanci si prevede che le amministrazioni pubbliche di cui<br />

al decreto, approvano:<br />

a) il <strong>bilancio</strong> di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell’anno precedente;<br />

b) il rendiconto o il <strong>bilancio</strong> di esercizio entro il 30 aprile dell’anno successivo;<br />

c) il <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> entro il 30 giugno dell’anno successivo.<br />

Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 trasmettono i loro bilanci prev<strong>enti</strong>vi, le relative variazioni<br />

ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche.<br />

Nelle disposizioni fi nali e transitorie è inserito l’art. 36 che riguarda la sperimentazione.<br />

6. LA SPERIMENTAZIONE<br />

La norma prevede che al fi ne di verifi care l’effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile defi<br />

nito dal decreto alle esigenze conoscitive della fi nanza pubblica e per individuare eventuali criticità<br />

del sistema e le consegu<strong>enti</strong> modifi che intese a realizzare una più effi cace disciplina della materia,<br />

a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi fi nanziari, riguardante<br />

l’attuazione delle disposizioni di cui al titolo I del decreto, con particolare riguardo all’adozione<br />

del <strong>bilancio</strong> di previsione fi nanziario annuale di competenza e di cassa, e della classifi cazione per<br />

missioni e programmi.<br />

Ai fi ni della sperimentazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con apposito<br />

D.P.C.M. saranno disciplinate le relative modalità di effettuazione.<br />

<strong>Il</strong> D.P.C.M. reca la data del 28/12/2011 e prevede la sperimentazione della tenuta della contabilità<br />

fi nanziaria sulla base di una confi gurazione del principio della competenza fi nanziaria secondo la<br />

quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese<br />

per l’ente di riferimento sono registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nel<br />

172 CAPITOLO 7 | L’ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI,<br />

DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI

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