Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...
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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />
E-Book<br />
la rilevazione unitaria <strong>dei</strong> fatti gestionali, sia sotto il profi lo fi nanziario che sotto il profi lo economicopatrimoniale.<br />
L’istituzione è organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali, dotato di<br />
autonomia gestionale (art. 114, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267).<br />
L’istituzione e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del<br />
decreto adottano il medesimo sistema contabile dell’amministrazione di cui fanno parte.<br />
3. IL POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE DEL BILANCIO DI CASSA<br />
L’ultimo comma dell’art. 2 in ordine all’adozione di sistemi contabili omogenei si riferisce al riordino<br />
della disciplina per la gestione del <strong>bilancio</strong> dello Stato e il correlato potenziamento della funzione<br />
del <strong>bilancio</strong> di cassa.<br />
<strong>Il</strong> quarto comma dell’art. 20, D.L. 98/2011 - L. 111/2011 prevede che fi no alla entrata in vigore<br />
di un nuovo patto di stabilità interno fondato, nel rispetto <strong>dei</strong> principi del federalismo fi scale di cui<br />
all’art. 17, co. 1, lett. c), L. 05/05/2009, n. 42, sui saldi, sulla virtuosità <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> e sulla riferibilità<br />
delle regole a criteri europei con riferimento all’individuazione delle entrate e delle spese valide per<br />
il patto, fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fi ni della tutela dell’unità economica della<br />
Repubblica le misure previste per l’anno 2013 dall’art. 14, co. 1, D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito,<br />
con modifi cazioni, dalla L 30/07/2010, n. 122, si intendono estese anche agli anni 2014 e successivi.<br />
I criteri europei determineranno senza dubbio una valutazione maggiormente orientata alla cassa<br />
delle voci rilevanti per la determinazione <strong>dei</strong> saldi di cui al patto di stabilità interno.<br />
Diventa perciò essenziale ricomprendere nello strumento di programmazione operativa rappresentato<br />
dal Piano esecutivo di gestione la declinazione delle azioni valutate in termini di cassa, sia<br />
di entrata, sia di uscita, per garantire nella gestione la coerenza “esterna” tra il <strong>bilancio</strong> dell’ente e<br />
gli obiettivi di fi nanza pubblica.<br />
In concreto occorre assegnare obiettivi precisi e misurabili (ad esempio in termini temporali) ai<br />
dirig<strong>enti</strong> e ai responsabili <strong>dei</strong> servizi per la realizzazione in termini di cassa delle entrate e per l’erogazione<br />
in termini di cassa delle spese.<br />
Ad esemplifi cazione si consideri l’importanza della responsabilizzazione, che potremmo defi nire<br />
“budgetaria”, <strong>dei</strong> responsabili <strong>degli</strong> uffi ci tecnici <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong> in riferimento agli incassi delle<br />
entrate derivanti da alienazione, trasferim<strong>enti</strong> di capitali e diverse in conto capitale di cui al titolo<br />
quarto (si pensi alla gestione di cassa <strong>dei</strong> contributi per permessi di costruire) e agli impieghi di<br />
uscita, valutati sempre in termini di cassa, per spese di investimento e in conto capitale. È il caso di<br />
rammentare che la disciplina e la struttura del <strong>bilancio</strong> dello Stato è destinata a subire evoluzioni per<br />
effetto dell’attuazione dell’art. 42, L. 31/12/2009, n. 196, comportante delega al Governo per il riordino<br />
della disciplina per la gestione del <strong>bilancio</strong> e il potenziamento delle funzioni del <strong>bilancio</strong> di cassa.<br />
La norma prevede che ai fi ni del riordino della disciplina per la gestione del <strong>bilancio</strong> dello Stato e del<br />
potenziamento della funzione del <strong>bilancio</strong> di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini<br />
di competenza, il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore<br />
della legge, un decreto legislativo nel rispetto, tra gli altri, <strong>dei</strong> segu<strong>enti</strong> principi e criteri direttivi:<br />
a) razionalizzazione della disciplina dell’accertamento delle entrate e dell’impegno delle spese,<br />
nonché di quella relativa alla formazione ed al regime contabile <strong>dei</strong> residui attivi e passivi, al<br />
fi ne di assicurare una maggiore trasparenza, semplifi cazione e omogeneità di trattamento di<br />
analoghe fattispecie contabili;<br />
166 CAPITOLO 7 | L’ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI,<br />
DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI