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Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...

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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />

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Premesso che le disposizioni recate dal decreto costituiscono principi fondamentali del coordinamento<br />

della fi nanza pubblica ai sensi dell’art. 117, co. 3, della Costituzione, e sono fi nalizzate alla<br />

tutela dell’unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 120, co. 2, della Costituzione,<br />

si precisa che le Regioni adeguano con legge i propri ordinam<strong>enti</strong> alle disposizioni del decreto.<br />

I principi in materia di armonizzazione <strong>dei</strong> sistemi contabili e <strong>degli</strong> schemi di <strong>bilancio</strong> introdotti e<br />

approvati dal decreto si applicano a:<br />

Regioni;<br />

Enti <strong>locali</strong> di cui all’art. 2, TUEL;<br />

Enti e organismi strumentali di Regioni ed Enti <strong>locali</strong>.<br />

Sono esclusi gli <strong>enti</strong> apparten<strong>enti</strong> al Servizio Sanitario nazionale.<br />

In base all’art. 2 le Regioni e gli <strong>enti</strong> <strong>locali</strong> adottano la contabilità fi nanziaria cui affi ancano, ai fi ni<br />

conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria <strong>dei</strong><br />

fatti gestionali sia sotto il profi lo fi nanziario sia sotto il profi lo economico-patrimoniale. Si conferma<br />

che nelle amministrazioni pubbliche che l’adottano, la contabilità fi nanziaria costituisce il sistema<br />

contabile principale e fondamentale per fi ni autorizzatori e di rendicontazione della gestione.<br />

La contabilità fi nanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagam<strong>enti</strong> riguardanti<br />

tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano<br />

fl ussi di cassa effettivi.<br />

Nell’ambito del sistema integrato la contabilità economico patrimoniale affi anca la contabilità fi -<br />

nanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per rilevare i costi/oneri e i<br />

ricavi/prov<strong>enti</strong> derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica al fi ne di:<br />

rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed utilizzate nel corso di un esercizio, anche<br />

se non direttamente collegate ai relativi movim<strong>enti</strong> fi nanziari e partecipare al miglioramento<br />

del processo di programmazione fi nanziaria;<br />

partecipare alla costruzione del conto del patrimonio;<br />

permettere l’elaborazione del conto <strong>consolidato</strong> di ciascuna amministrazione pubblica con i<br />

propri <strong>enti</strong> e organismi strumentali, aziende, e altri organismi controllati;<br />

conseguire le altre fi nalità previste dalla legge, e in particolare cons<strong>enti</strong>re ai vari portatori<br />

d’interesse di acquisire ulteriori informazioni concern<strong>enti</strong> la gestione delle singole amministrazioni<br />

pubbliche.<br />

I fi ni conoscitivi che sono assegnati al sistema di contabilità economico-patrimoniale non sono<br />

da interpretare in termini riduttivi: ogni sistema contabile ha proprie metodologie e fi nalità e la conoscenza<br />

<strong>dei</strong> fatti gestionali deve essere garantita in termini tridimensionali: fi nanziari, economici e<br />

patrimoniali.<br />

È defi nita la funzione principale e fondamentale del sistema di contabilità fi nanziaria che si associa<br />

alla funzione di programmazione nelle Regioni e negli Enti <strong>locali</strong>, autorizza la gestione seguendone<br />

lo svolgimento e struttura la funzione di rendicontazione.<br />

Anche gli <strong>enti</strong> strumentali di Regioni ed Enti <strong>locali</strong> che adottano la contabilità fi nanziaria affi ancano<br />

alla stessa, ai fi ni conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo<br />

165 CAPITOLO 7 | L’ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI,<br />

DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI

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