Il bilancio consolidato degli enti locali - Ordine dei Dottori ...
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<strong>Il</strong> <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>degli</strong> <strong>enti</strong> <strong>locali</strong><br />
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In conclusione, i docum<strong>enti</strong> previsionali e consuntivi delle fondazioni derivano da rilevazioni contabili<br />
che accolgono i principi di competenza economica 63 determinando una maggiore complessità<br />
nelle operazioni di consolidamento contabile di cui si dirà al paragrafo successivo.<br />
Come si avuto modo di osservare, l’evoluzione normativa contribuendo ad una rilevante riforma<br />
nella disciplina <strong>dei</strong> servizi pubblici che, condizionata da logiche di sussidiarietà orizzontale, ha favorito<br />
i processi di privatizzazione ed esternalizzazione <strong>dei</strong> servizi stessi 64 .<br />
L’azione riformatrice ha tuttavia distinto, a livello di <strong>enti</strong> <strong>locali</strong>, i servizi pubblici “a rilevanza economica”<br />
rispetto ai servizi “privi di rilevanza economica” 65 .<br />
All’uopo si ricorda il dettato di cui all’art. 113, co. 5, TUEL che riconduce la gestione <strong>dei</strong> servizi<br />
con rilevanza economica unicamente nelle forme del conferimento della titolarità del servizio a società<br />
di capitali individuate mediante procedure ad evidenza pubblica oppure a società a capitale<br />
misto pubblico/privato (nelle quali il socio privato venga individuato con gare ad evidenza pubblica)<br />
oppure, infi ne, da società a capitale interamente pubblico a condizione che queste realizzino la<br />
parte più importante della propria attività con l’ente e che lo stesso ente locale eserciti un controllo<br />
analogo a quello esercitato sui propri servizi.<br />
È interessante osservare come il solco giurisprudenziale rafforzatosi sotto la spinta di diverse<br />
sentenze 66 ha assegnato “rilevanza economica” a quelle attività astrattamente suscettibili di essere<br />
gestite in forma remunerativa e per le quali è possibile, pertanto, individuare un mercato concorrenziale.<br />
Per quanto attiene ai servizi “privi di rilevanza economica” 67 gli stessi, prima della Sentenza<br />
della Corte Costituzionale n. 272 del 27/07/2004 68 erano disciplinati dall’art. 113-bis, TUEL.<br />
Se da un lato i processi di privatizzazione hanno riguardato maggiormente le attività ed i servizi<br />
a “rilevanza economica”, dall’altro si è potuto osservare un processo di privatizzazione che, seppur<br />
con enfasi minore, ha riguardato anche le aziende di servizi privi di rilevanza economica. <strong>Il</strong> settore<br />
che maggiormente ha osservato tale processo è stato quello <strong>dei</strong> servizi culturali 69 ed è proprio nel<br />
settore <strong>dei</strong> servizi culturali che si è diffuso l’utilizzo della fondazione di partecipazione.<br />
Così come sinteticamente anticipato al precedente paragrafo, le fondazioni di partecipazione<br />
sono <strong>enti</strong> non profi t che permettono, alla stregua delle associazioni, la partecipazione di più soggetti<br />
anche nelle attività di indirizzo e gestione (amministrazione). In effetti l’evidenza empirica dimostra,<br />
con moltissimi esempi, la presenza di <strong>enti</strong> pubblici territoriali tra gli stessi fondatori, con ruoli nell’attività<br />
di gestione per tramite di propri rappresentanti pres<strong>enti</strong> nei consigli di gestione.<br />
L’evoluzione normativa ha determinato un differente approccio dell’ente territoriale rispetto ai<br />
servizi affi dati al proprio esterno. Ne consegue che a seconda che ci si trovi di fronte ad un “ente<br />
holding” o ad un “ente regolatore” sono rilevanti le differenze <strong>dei</strong> rifl essi sul governo <strong>degli</strong> indirizzi<br />
strategici a livello di “gruppo”. È del tutto evidente come le logiche del primo tipo esaltino gli aspetti<br />
di controllo “di gruppo” e la posizione dell’ente nel ruolo di tutela e garanzia del territorio amministrato.<br />
63 Tuttavia non mancano casi di fondazioni che ancora oggi utilizzano il sistema della contabilità fi nanziaria. Sul punto si consulti utilmente D. Guzzi, “Le<br />
fondazioni. Nascita e gestione”, Edizioni Fag, 2007, pagg. 155 e ss..<br />
64 L’avvio dell’evoluzione in parola, accelerato dal passaggio a strutture di tipo societario può essere individuato nella legge n.142 dell’8 giugno 1990 che<br />
favorì la trasformazione delle aziende speciali in società per azioni a capitale interamente pubblico.<br />
65 Cfr. F. Donato, “Le amministrazioni pubbliche verso logiche di governo partecipato”, Giuffrè, 2010.<br />
66 Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 5072 del 30/08/2006.<br />
67 Tra gli altri, si consulti utilmente, S. Fontani, “Le società partecipate dagli <strong>enti</strong> pubblici”, Uniservice Editrice, 2011.<br />
68 La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità dell’art. 113-bis poiché “confi gura una compressione dell’autonomia regionale e locale, in quanto il titolo<br />
di legittimazione per gli interv<strong>enti</strong> del legislatore statale, in tema di riforma <strong>dei</strong> servizi pubblici, è costituito dalla tutela della concorrenza che non è applicabile<br />
ai servizi privi di rilevanza economica, in quanto per essi non esiste un mercato concorrenziale” cfr. Borghi A., Farneti G., Criso P., “Modulo Enti<br />
<strong>locali</strong> 2010. Bilanci, Gestione, Controllo, Servizi”, Wolters Kluwer Italia, 2011.<br />
69 Cfr. F. Donato, op.cit., pag. 99.<br />
157 CAPITOLO 5 | IL GRUPPO PUBBLICO LOCALE